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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26976/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26976/2024 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTO Parte_2
Oggi 4 giugno 2025 alle ore 10.16 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono com- parsi per l'avv. BOFFA MASSIMO il quale discute oralmente Parte_1
la causa riportandosi ai propri scritti;
dichiara di aver depositato copia della ordi- nanza notificata.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai pro- cedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass
Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposi- zione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giu- dice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è pre- vista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 26976/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del
4/06/2025 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli avv.ti Renato Sivio, Massimo Boffa e Cristiana Duccillo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ATTRICE-
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso abitativo per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144021).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ex art. 143 cpc, intima- Parte_1
va a sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Parte_2
Napoli, alla via F.S. Gargiulo n. 28,piano secondo int. 6, composto di 5,5 vani, riportato in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. POR, foglio 1, part. 108, sub. 12 concesso in locazione per uso abitativo, con contratto del 20/07/2021, re- golarmente registrato in data 22/07/2021.
Deduceva parte attrice:
2
che il suddetto l'immobile veniva concesso in locazione al sig. Persona_1
con decorrenza dal 1/08/2021 al 31/07/2024, al canone di locazione mensile
[...] di € 750,00; che il conduttore si rendeva inadempiente del canone di locazione dei mesi di set- tembre ed ottobre 2024, per una morosità complessiva di euro 1.500/00;
Il rito veniva mutato, essendo, in fase sommaria, la notificazione della citazione avvenuta ex art 143 cpc.
Parte attrice notificava l'ordinanza di mutamento di rito al convenuto contumace .
In memoria integrativa parte attrice formulava le seguenti conclusioni chieden- do: “A) Che l'egr. sig. Giudice dichiari risolto per inadempimento del condutto- re il contratto stipulato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 con conseguente condanna dello stesso al rilascio e restituzione dell'immobile sito in Napoli alla via F.S. Gargiulo n. 28, piano secondo, interno 6, libero e vuoto di persone e cose, fissando la data dell'esecuzione nel termine minimo concesso dalla legge.
B) Che in ogni caso l'egr. sig. Giudice condanni il sig. al Parte_2
pagamento delle spese legali del giudizio, con attribuzione all'avv. Cristiana
Duccillo, dichiaratasi antistataria.
Con riserva di chiedere ingiunzione di pagamento a carico del sig. Parte_2
per la somma intimata, oltre alle somme a scadere e le spese scadute e
[...]
che scadranno successivamente fino alla data del rilascio, oltre i conguagli ma- turandi per aumento Istat e per qualsiasi altro credito ulteriore ed oltre gli inte- ressi legali dalla scadenza delle singole obbligazioni;
con riserva di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del conduttore (salvo er- rore e/o omissione e salvi eventuali crediti vantati da terzi)”.
All'udienza del 18/12/2024 l'attore dichiarava la persistenza della morosità, ol- tre che l'aggravio della stessa non avendo il conduttore pagato i canoni successi- vi di novembre e dicembre 2024.
La morosità pertanto ammontava a quella data ad euro 3.000,00.
All'udienza del 04/06/2025 la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc.
****************************
3
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., re- lativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempi- mento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agi- sca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter- mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della con- troparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n.
13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la pro- va dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la documentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazio- ne tra le parti registrato).
non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei ca- Parte_2
noni di cui in intimazione, rimanendo contumace.
Asseverata la ricostruzione della vicenda operata nell'atto introduttivo, qualifica- to il rapporto intercorso tra le parti come locazione, nel quale la parte conduttrice
è venuta meno alla propria obbligazione principale di pagare il canone, si impone conseguentemente la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, tenuto conto del grave inadempimento del conduttore, stante l'applicazione del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento, in ipotesi di locazione per uso abitativo, stigmatizzato dall'art. 5 legge 392/78.
4
Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore è fondata e va accolta. Parte convenuta va condannata al rilascio fissandosi ex art
56 l 392/78 la data del 4/7/2025 .
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccom- benza, con liquidazione in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato dal Dm
37/2018 e dal Dm 147/2022, valori minimi stante l'assenza di fase istruttoria per la semplicità della lite .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Parte_2
2) Dichiara risolto per grave inadempimento di parte resistente il contratto di lo- cazione relativo all'immobile ubicato in Napoli, alla via F.S. Gargiulo n. 28, int.
6, composto di 5,5 vani, riportato in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez.
POR, foglio 1, part. 108, sub. 12, cat. A/4, classe 1, R.C. euro 187,47, meglio de- scritto in citazione e nel contratto in atti e, per l'effetto, condanna
[...]
al rilascio in favore di parte attrice fissando per l'esecuzione la Parte_3
data del 4/7/2025 ;
4) Condanna, altresì, al pagamento in favore della parte Parte_2
attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540/00 per compensi ed euro 170/00 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Cristiana Duccillo antistataria.
Napoli 4.06.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Renata Palmieri)
5
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26976/2024 tra
ATTRICE Parte_1
e
CONVENUTO Parte_2
Oggi 4 giugno 2025 alle ore 10.16 innanzi al dott. Renata Palmieri, sono com- parsi per l'avv. BOFFA MASSIMO il quale discute oralmente Parte_1
la causa riportandosi ai propri scritti;
dichiara di aver depositato copia della ordi- nanza notificata.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., in comb disp con l'art 429 cpc, del seguente dispositi- vo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue, norma applicabile anche ai pro- cedimenti soggetti al rito del lavoro (cfr Cass
Sez. L, sentenza n. 13708 del 12/06/2007 secondo cui “Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima delle pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposi- zione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giu- dice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è pre- vista l'udienza di precisazione delle conclusioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA a verbale ex art 281 sexies cpc nella causa iscritta al n. 26976/2024 R.Gen.Aff.Cont., resa all'udienza del
4/06/2025 con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli avv.ti Renato Sivio, Massimo Boffa e Cristiana Duccillo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ATTRICE-
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione uso abitativo per inadempimento del conduttore (Cod. SICID 144021).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ex art. 143 cpc, intima- Parte_1
va a sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Parte_2
Napoli, alla via F.S. Gargiulo n. 28,piano secondo int. 6, composto di 5,5 vani, riportato in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. POR, foglio 1, part. 108, sub. 12 concesso in locazione per uso abitativo, con contratto del 20/07/2021, re- golarmente registrato in data 22/07/2021.
Deduceva parte attrice:
2
che il suddetto l'immobile veniva concesso in locazione al sig. Persona_1
con decorrenza dal 1/08/2021 al 31/07/2024, al canone di locazione mensile
[...] di € 750,00; che il conduttore si rendeva inadempiente del canone di locazione dei mesi di set- tembre ed ottobre 2024, per una morosità complessiva di euro 1.500/00;
Il rito veniva mutato, essendo, in fase sommaria, la notificazione della citazione avvenuta ex art 143 cpc.
Parte attrice notificava l'ordinanza di mutamento di rito al convenuto contumace .
In memoria integrativa parte attrice formulava le seguenti conclusioni chieden- do: “A) Che l'egr. sig. Giudice dichiari risolto per inadempimento del condutto- re il contratto stipulato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 Parte_2 con conseguente condanna dello stesso al rilascio e restituzione dell'immobile sito in Napoli alla via F.S. Gargiulo n. 28, piano secondo, interno 6, libero e vuoto di persone e cose, fissando la data dell'esecuzione nel termine minimo concesso dalla legge.
B) Che in ogni caso l'egr. sig. Giudice condanni il sig. al Parte_2
pagamento delle spese legali del giudizio, con attribuzione all'avv. Cristiana
Duccillo, dichiaratasi antistataria.
Con riserva di chiedere ingiunzione di pagamento a carico del sig. Parte_2
per la somma intimata, oltre alle somme a scadere e le spese scadute e
[...]
che scadranno successivamente fino alla data del rilascio, oltre i conguagli ma- turandi per aumento Istat e per qualsiasi altro credito ulteriore ed oltre gli inte- ressi legali dalla scadenza delle singole obbligazioni;
con riserva di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento del conduttore (salvo er- rore e/o omissione e salvi eventuali crediti vantati da terzi)”.
All'udienza del 18/12/2024 l'attore dichiarava la persistenza della morosità, ol- tre che l'aggravio della stessa non avendo il conduttore pagato i canoni successi- vi di novembre e dicembre 2024.
La morosità pertanto ammontava a quella data ad euro 3.000,00.
All'udienza del 04/06/2025 la causa viene decisa, ex art. 281 sexies cpc.
****************************
3
La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Vale premettere che, in tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., re- lativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempi- mento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agi- sca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del ter- mine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della con- troparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Civ sez, unite n.
13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la pro- va dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Applicando, allora, il suddetto principio alla fattispecie in esame, ne consegue che parte attrice ha dimostrato la sua legittimazione attiva, che può dirsi provata attraverso la documentazione dalla stessa allegata (copia del contratto di locazio- ne tra le parti registrato).
non ha dimostrato di aver provveduto al pagamento dei ca- Parte_2
noni di cui in intimazione, rimanendo contumace.
Asseverata la ricostruzione della vicenda operata nell'atto introduttivo, qualifica- to il rapporto intercorso tra le parti come locazione, nel quale la parte conduttrice
è venuta meno alla propria obbligazione principale di pagare il canone, si impone conseguentemente la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione, tenuto conto del grave inadempimento del conduttore, stante l'applicazione del metro di valutazione legale della gravità dell'inadempimento, in ipotesi di locazione per uso abitativo, stigmatizzato dall'art. 5 legge 392/78.
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Pertanto, la domanda di risoluzione del contratto per morosità del conduttore è fondata e va accolta. Parte convenuta va condannata al rilascio fissandosi ex art
56 l 392/78 la data del 4/7/2025 .
La regolamentazione delle spese processuali segue, ex art. 91 c.p.c., la soccom- benza, con liquidazione in dispositivo ex DM 55/2014 come modificato dal Dm
37/2018 e dal Dm 147/2022, valori minimi stante l'assenza di fase istruttoria per la semplicità della lite .
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Parte_2
2) Dichiara risolto per grave inadempimento di parte resistente il contratto di lo- cazione relativo all'immobile ubicato in Napoli, alla via F.S. Gargiulo n. 28, int.
6, composto di 5,5 vani, riportato in N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez.
POR, foglio 1, part. 108, sub. 12, cat. A/4, classe 1, R.C. euro 187,47, meglio de- scritto in citazione e nel contratto in atti e, per l'effetto, condanna
[...]
al rilascio in favore di parte attrice fissando per l'esecuzione la Parte_3
data del 4/7/2025 ;
4) Condanna, altresì, al pagamento in favore della parte Parte_2
attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 2.540/00 per compensi ed euro 170/00 per esborsi, oltre spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Cristiana Duccillo antistataria.
Napoli 4.06.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Renata Palmieri)
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