Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7373/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7373/2023 r.g.a.c.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Quintavalle;
- OPPONENTE -
E
C.F./P.I. in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni;
- OPPOSTA -
Oggetto: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 182/2023 nei Controparte_1
confronti di per il pagamento di euro 7728,76, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo negativo del contratto di apertura di credito revolving n. 044812018.8, utilizzabile con carta di credito stipulato con AG AT S.p.A., i cui crediti venivano ceduti alla con atto di cessione del 3/12/2021, a seguito di Controparte_1
cessione di crediti pro soluto pubblicizzata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23/12/2021. proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità per mancato invito alla negoziazione assistita.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 182/2023, con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa veniva accolta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva rinviata ad oggi per la decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 20/1/2023 e l'opposizione notificata il 25/2/2023.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del 26/3/2024 allegato.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, si considera provata la titolarità attiva in capo all'odierna opposta, in qualità di cessionaria del credito.
Invero, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione.
Come è noto, dunque, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa.
Ebbene, nella specie, in ordine alla titolarità del credito vantato dalla Controparte_1 va affermato che parte opposta depositava, quanto alla cessione intercorsa tra AG AT S.p.A.
(originario titolare del credito) e contratto di cessione con allegato A, Controparte_2 indicante i criteri di individuazione dei crediti ceduti e GU (doc. nn. 1 e 2 di cui al fascicolo monitorio); quanto, poi, alla cessione intercorsa tra e Controparte_2 Controparte_2 odierna opposta, allegava parimenti contratto di cessione con allegato A, indicante i criteri di individuazione dei crediti ceduti e GU (doc. nn. 4 e 5 di cui al fascicolo monitorio).
Difatti, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (da ultimo
Cass. Civ. n. 17110/2019).
Ancora, in via preliminare, nel merito, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di apertura di credito revolving che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Senonché, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data di risoluzione del contratto che, nella specie è da imputarsi alla notifica della lettera raccomandata di decadenza del beneficio del termine del 6/6/2018 (allegati nn. 3 e 3bis di cui alla comparsa di costituzione).
Invero, considerato che a far data dal giugno 2018 aveva luogo l'estinzione del rapporto, è di tutta evidenza che il credito azionato in via monitoria nel 2023 non è prescritto.
Nel merito, poi, deve ritenersi assolto l'onere di fornire prova piena del credito azionato in sede monitoria dalla banca opposta.
Ebbene, con riguardo all'ammontare delle singole debitorie derivanti dal contratto deve evidenziarsi che il non ha, né contestato di aver concluso il contratto con AG AT Pt_1
S.p.A. come depositato in atti dalla cessionaria sin dal primo atto difensivo (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione), né di aver di aver ricevuto le somme come da parte opposta allegate, né ha censurato puntualmente la cd. lista movimenti (doc. n. 7 fascicolo monitorio), circostanze da ritenersi, pertanto, tutte riconosciute.
Invero, anche con riguardo alla quantificazione del credito la cd. lista movimenti depositata dalla ricorrente già in sede monitoria non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del dovendosi sul punto rammentare che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione Pt_1
dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara,
31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga
(come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo
- in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” ( cfr.
Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267 ).
Quanto, infine, alla dedotta illegittimità del tasso di interesse applicato e agli interessi di mora va analizzata nella specie l'eventuale abusività delle clausole.
Sul punto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle.
Tuttavia, nel caso in esame, da un'attenta analisi del contratto non si ravvisa la presenza di clausole abusive e d'altro canto, dall'estratto conto in atti, mai oggetto di contestazione da parte dell'opponente, risulta che non venivano richiesti interessi di mora e penali.
Sul punto, deve rilevarsi che, conformemente alla giurisprudenza europea, il giudice non è tenuto a disaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio (CGUE, 11 marzo 2020, causa C-511/17,
Cass. 9479/2023 pag. 26 e ss). Controparte_3
Il rapporto, pertanto, deve ritenersi provato, sia con riguardo alla sua fonte, che all'ammontare della pretesa con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 182/2023 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 9/01/2023;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in euro 3.397,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, 20/3/2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Ucchiello