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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Russo e Parte_2
Francesco Villardita giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori.
Attore in revocazione p. iva ), in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_2
negotia, dottor munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Controparte_2 procura speciale del 25 settembre 2018 autenticata dal Notaio dott. di Persona_1
Bologna, ai nn. 90640/9415 di rep./racc, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.
Convenuto in revocazione in persona del titolare CP_3 Parte_3
Convenuto contumace
Conclusioni dell'attore in revocazione:
nel merito, revocare l'impugnata sentenza, ponendo a carico di in persona CP_3
del legale rappresentante , l'obbligo di restituzione delle somme che, in Parte_3
esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha pagato Controparte_1
a Parte_1
con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni del convenuto:
dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda proposta da
[...]
, avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Appello Parte_1
di Palermo n. 446/2021, indi, rigettarla;
con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto domanda di revocazione della sentenza n. 446 Parte_1
pronunziata da questa Corte di Appello il 26 marzo 2021 la quale, accogliendo
2 l'impugnazione proposta da in parziale riforma della sentenza Controparte_1
del Tribunale di Agrigento n. 1471 del 7.11.2015:
- ha rigettato la domanda di garanzia proposta, con atto di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, dall'impresa individuale ritenuta responsabile del CP_3
pregiudizio arrecato a una “carrozza riproduzione d'epoca”, affidatale da Parte_1
affinché la allestisse in vista di un'esposizione fieristica;
- ha condannato alla restituzione dell'importo di € 62.873,73 che, in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, le aveva corrisposto Controparte_1
a titolo di indennizzo.
Adduce l'attore che la sentenza di questa Corte sarebbe viziata da errore in fatto revocatorio apprezzabile sotto un duplice profilo, segnatamente:
- perché, pur “essendo incontrovertibile che nessuna delle due sentenze abbia mai negato o
disconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale lamentato” e con essa la fondatezza della
“pretesa risarcitoria avanzata da (pag. 4 dell'atto di citazione in Controparte_4
revocazione), la Corte ha statuito che “la relativa pretesa andava e va disattesa” (pag. 9 della sentenza della Corte di Appello testualmente richiamato in più punti dell'atto di impugnazione per revocazione), con ciò non avvedendosi che alla originaria vocatio in jus di Parte_1
nei confronti del responsabile del danno, , si era
[...] Controparte_5
sommata l'iniziativa processuale di quest'ultima, la quale aveva chiamato in causa il proprio assicuratore “con l'intento ... di risarcire parte attrice mediante l'attivazione della polizza
3 assicurativa” (pag. 4 dell'atto di citazione in revocazione), così che, incontestato il pregiudizio sofferto dalla proprietaria del bene andato distrutto, alcun rilievo poteva assumere il fatto che “soggetto tenuto al risarcimento del danno fosse il n.q. o la Pt_3 [...]
(pag. 5); Controparte_6
- perché errando nell'interpretare i fatti di causa, una volta accertato che l'evento occorso non rientrava tra quelli coperti dalla polizza assicurativa, “avrebbe dovuto condannare il
sig. alla restituzione delle somme alla Controparte_7 Controparte_1
non già, di certo, la così negando, per fatti concludenti, la
[...] Parte_1
sussistenza stessa del danno patito dalla odierna ricorrente” (pag. 6 dell'atto di citazione in revocazione).
Ha chiesto, pertanto, di porre a carico di Parte_1 CP_3
l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte da Controparte_1
Costituitasi, la compagnia di assicurazioni ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione a motivo dell'inconfigurabilità di un errore di fatto qualificato a termini dell'art. 395 n. 4 c.p.c..
Ha inoltre contestato il fondamento nel merito del gravame adducendo che, del tutto correttamente, la statuizione di condanna alla ripetizione era stata pronunziata nei confronti dell'accipiens.
L'impugnazione straordinaria non supera il vaglio di ammissibilità.
E' opportuno rammentare che, al fine di segnare la differenza tra errore di fatto -rilevante alle condizioni indicate dalla legge- e errore di giudizio -irrilevante a fini revocatori-, l'art. 395 n.
4 4 c.p.c. ne delinea i connotati del primo in termini di errore di percezione, di svista materiale
“che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che
risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di
causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il
giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442;
Cass. 7 giugno 2022, n. 18335;” (Cass. 26.6.2024 n. 17681 e, nei medesimi termini, Cass.
9.5.2022, n. 14552; Cass. 27.12.2021, n. 41683; Cass. 10.6.2021, n. 16439; Cass. 26.5.2021,
n. 14678). L'errore di fatto revocatorio, il quale deve inoltre risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive e risultare essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa
(Cass. 16439/2021; Cass. 3190/2006), presuppone, in altri termini, “il contrasto fra due
diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli
atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di
supposizione e non di giudizio” (Cass.
8.8.2024 n. 22567, in motivazione).
Le allegazioni di per vero non interamente perspicue, non evocano né Parte_1
riproducono le caratteristiche definitorie dell'errore di fatto revocatorio, atteso che le sviste imputate alla sentenza impugnata non ricorrono ovvero si inquadrano nella categoria dell'errore di diritto.
5 Quanto al primo profilo di doglianza, emerge in termini di assoluta evidenza l'assenza della denunziata “erronea interpretazione … della originaria vocatio in iudicium” (pag. 5 dell'atto di citazione in revocazione) giacché a pagina 4 della sentenza impugnata -“ Parte_3
n.q., costituendosi, non ha contestato l'an del danno ma il quantum della pretesa risarcitoria,
e ha chiamato in causa (già per essere Controparte_1 Controparte_6
tenuta indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno subito dall'attore, in
ragione della polizza assicurativa in essere”)- è correttamente ricostruita tanto la posizione processuale delle parti, tanto la duplice iniziativa giudiziaria assunta dall'attrice Parte_1
con la proposizione della domanda risarcitoria, e dalla convenuta
[...] Controparte_5
con l'introduzione, veicolata dalla chiamata in causa del terzo, della
[...]
domanda di garanzia.
Deve poi ulteriormente osservarsi che, se è vero -come sottolineato dall'attore in revocazione-
che nè la pronunzia del Tribunale nè quella della Corte di Appello dubitano del verificarsi dell'incendio che determinò il perimento del bene affidato da all'impresa Parte_1
individuale e dunque affermano il diritto della prima a essere risarcita del CP_3
pregiudizio risentito da parte del responsabile del danno, l'espressione adoperata in sentenza
(e in più punti testualmente ripresa nell'atto di impugnazione), secondo cui “la relativa
pretesa andava e va disattesa”, è riferita alla pretesa di a esser tenuta indenne CP_3
dalle conseguenze risarcitorie dell'evento in ragione della polizza assicurativa stipulata con
Lo attestano in termini inequivocabili lo sviluppo Controparte_1
6 argomentativo della decisione della Corte, la quale esclude che l'evento in concreto occorso rientri nel perimetro della copertura assicurativa offerta dalla polizza, e il dispositivo della sentenza impugnata che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, la quale aveva accolto entrambe le domande -risarcitoria e di manleva- incide solo sulla seconda, rigettando
“la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_5
(oggi ” e confermando “nel resto Controparte_6 Controparte_1
l'impugnata sentenza” (pag. 10 della sentenza impugnata). Non ricorre dunque l'errore denunziato, il quale - ove invece esistente- sostanziandosi in una contraddizione interna al
decisum, avrebbe in ogni caso integrato gli estremi dell'errore di giudizio, non di mero fatto.
Entro la categoria dell'error juris si inquadra altresì, già in termini teorici, l'individuazione del destinatario della statuizione restitutoria nell'accipiens, piuttosto che nell'assicurato. Ove
pure, infatti, risultasse fondato l'assunto di secondo cui “l'impugnata Parte_1
sentenza … avrebbe dovuto condannare il sig. alla restituzione delle Controparte_7
somme alla non già, di certo, la è evidente Controparte_1 Parte_1
che l'errore in tesi commesso da questa Corte non risiederebbe in una svista e neppure porterebbe alla negazione “per fatti concludenti (del)la sussistenza stessa del danno patito
dalla … ricorrente” (pag. 6 dell'impugnazione), ma involgerebbe il corretto inquadramento giuridico delle conseguenze del rigetto della sola domanda di garanzia.
Il mezzo di impugnazione proposto deve dunque essere dichiarato inammissibile.
7 In ossequio al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate (in misura prossima ai medi indicati dal d.m n. 147/2002 per le cause di valore compreso a € 52.001 ed € 260.000)
in € 12.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva, €
3.500,00 per la fase di trattazione ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, vanno poste a carico della parte che ha proposto l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 27.4.2021 a e
[...] Controparte_1
all'impresa individuale in persona del titolare , avverso la CP_3 Parte_3
sentenza n. 446 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 26 marzo 2021;
condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.800,00, così Controparte_1
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'attore in revocazione il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 5 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2021
TRA
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Russo e Parte_2
Francesco Villardita giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori.
Attore in revocazione p. iva ), in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_2
negotia, dottor munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Controparte_2 procura speciale del 25 settembre 2018 autenticata dal Notaio dott. di Persona_1
Bologna, ai nn. 90640/9415 di rep./racc, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione.
Convenuto in revocazione in persona del titolare CP_3 Parte_3
Convenuto contumace
Conclusioni dell'attore in revocazione:
nel merito, revocare l'impugnata sentenza, ponendo a carico di in persona CP_3
del legale rappresentante , l'obbligo di restituzione delle somme che, in Parte_3
esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha pagato Controparte_1
a Parte_1
con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni del convenuto:
dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda proposta da
[...]
, avente ad oggetto la revocazione della sentenza della Corte di Appello Parte_1
di Palermo n. 446/2021, indi, rigettarla;
con vittoria di spese e compensi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha introdotto domanda di revocazione della sentenza n. 446 Parte_1
pronunziata da questa Corte di Appello il 26 marzo 2021 la quale, accogliendo
2 l'impugnazione proposta da in parziale riforma della sentenza Controparte_1
del Tribunale di Agrigento n. 1471 del 7.11.2015:
- ha rigettato la domanda di garanzia proposta, con atto di chiamata in causa della compagnia di assicurazioni, dall'impresa individuale ritenuta responsabile del CP_3
pregiudizio arrecato a una “carrozza riproduzione d'epoca”, affidatale da Parte_1
affinché la allestisse in vista di un'esposizione fieristica;
- ha condannato alla restituzione dell'importo di € 62.873,73 che, in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, le aveva corrisposto Controparte_1
a titolo di indennizzo.
Adduce l'attore che la sentenza di questa Corte sarebbe viziata da errore in fatto revocatorio apprezzabile sotto un duplice profilo, segnatamente:
- perché, pur “essendo incontrovertibile che nessuna delle due sentenze abbia mai negato o
disconosciuto l'esistenza del danno patrimoniale lamentato” e con essa la fondatezza della
“pretesa risarcitoria avanzata da (pag. 4 dell'atto di citazione in Controparte_4
revocazione), la Corte ha statuito che “la relativa pretesa andava e va disattesa” (pag. 9 della sentenza della Corte di Appello testualmente richiamato in più punti dell'atto di impugnazione per revocazione), con ciò non avvedendosi che alla originaria vocatio in jus di Parte_1
nei confronti del responsabile del danno, , si era
[...] Controparte_5
sommata l'iniziativa processuale di quest'ultima, la quale aveva chiamato in causa il proprio assicuratore “con l'intento ... di risarcire parte attrice mediante l'attivazione della polizza
3 assicurativa” (pag. 4 dell'atto di citazione in revocazione), così che, incontestato il pregiudizio sofferto dalla proprietaria del bene andato distrutto, alcun rilievo poteva assumere il fatto che “soggetto tenuto al risarcimento del danno fosse il n.q. o la Pt_3 [...]
(pag. 5); Controparte_6
- perché errando nell'interpretare i fatti di causa, una volta accertato che l'evento occorso non rientrava tra quelli coperti dalla polizza assicurativa, “avrebbe dovuto condannare il
sig. alla restituzione delle somme alla Controparte_7 Controparte_1
non già, di certo, la così negando, per fatti concludenti, la
[...] Parte_1
sussistenza stessa del danno patito dalla odierna ricorrente” (pag. 6 dell'atto di citazione in revocazione).
Ha chiesto, pertanto, di porre a carico di Parte_1 CP_3
l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte da Controparte_1
Costituitasi, la compagnia di assicurazioni ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione a motivo dell'inconfigurabilità di un errore di fatto qualificato a termini dell'art. 395 n. 4 c.p.c..
Ha inoltre contestato il fondamento nel merito del gravame adducendo che, del tutto correttamente, la statuizione di condanna alla ripetizione era stata pronunziata nei confronti dell'accipiens.
L'impugnazione straordinaria non supera il vaglio di ammissibilità.
E' opportuno rammentare che, al fine di segnare la differenza tra errore di fatto -rilevante alle condizioni indicate dalla legge- e errore di giudizio -irrilevante a fini revocatori-, l'art. 395 n.
4 4 c.p.c. ne delinea i connotati del primo in termini di errore di percezione, di svista materiale
“che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che
risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di
causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il
giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442;
Cass. 7 giugno 2022, n. 18335;” (Cass. 26.6.2024 n. 17681 e, nei medesimi termini, Cass.
9.5.2022, n. 14552; Cass. 27.12.2021, n. 41683; Cass. 10.6.2021, n. 16439; Cass. 26.5.2021,
n. 14678). L'errore di fatto revocatorio, il quale deve inoltre risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive e risultare essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa
(Cass. 16439/2021; Cass. 3190/2006), presuppone, in altri termini, “il contrasto fra due
diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli
atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di
supposizione e non di giudizio” (Cass.
8.8.2024 n. 22567, in motivazione).
Le allegazioni di per vero non interamente perspicue, non evocano né Parte_1
riproducono le caratteristiche definitorie dell'errore di fatto revocatorio, atteso che le sviste imputate alla sentenza impugnata non ricorrono ovvero si inquadrano nella categoria dell'errore di diritto.
5 Quanto al primo profilo di doglianza, emerge in termini di assoluta evidenza l'assenza della denunziata “erronea interpretazione … della originaria vocatio in iudicium” (pag. 5 dell'atto di citazione in revocazione) giacché a pagina 4 della sentenza impugnata -“ Parte_3
n.q., costituendosi, non ha contestato l'an del danno ma il quantum della pretesa risarcitoria,
e ha chiamato in causa (già per essere Controparte_1 Controparte_6
tenuta indenne dall'eventuale condanna al risarcimento del danno subito dall'attore, in
ragione della polizza assicurativa in essere”)- è correttamente ricostruita tanto la posizione processuale delle parti, tanto la duplice iniziativa giudiziaria assunta dall'attrice Parte_1
con la proposizione della domanda risarcitoria, e dalla convenuta
[...] Controparte_5
con l'introduzione, veicolata dalla chiamata in causa del terzo, della
[...]
domanda di garanzia.
Deve poi ulteriormente osservarsi che, se è vero -come sottolineato dall'attore in revocazione-
che nè la pronunzia del Tribunale nè quella della Corte di Appello dubitano del verificarsi dell'incendio che determinò il perimento del bene affidato da all'impresa Parte_1
individuale e dunque affermano il diritto della prima a essere risarcita del CP_3
pregiudizio risentito da parte del responsabile del danno, l'espressione adoperata in sentenza
(e in più punti testualmente ripresa nell'atto di impugnazione), secondo cui “la relativa
pretesa andava e va disattesa”, è riferita alla pretesa di a esser tenuta indenne CP_3
dalle conseguenze risarcitorie dell'evento in ragione della polizza assicurativa stipulata con
Lo attestano in termini inequivocabili lo sviluppo Controparte_1
6 argomentativo della decisione della Corte, la quale esclude che l'evento in concreto occorso rientri nel perimetro della copertura assicurativa offerta dalla polizza, e il dispositivo della sentenza impugnata che, riformando parzialmente la decisione di primo grado, la quale aveva accolto entrambe le domande -risarcitoria e di manleva- incide solo sulla seconda, rigettando
“la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Controparte_5
(oggi ” e confermando “nel resto Controparte_6 Controparte_1
l'impugnata sentenza” (pag. 10 della sentenza impugnata). Non ricorre dunque l'errore denunziato, il quale - ove invece esistente- sostanziandosi in una contraddizione interna al
decisum, avrebbe in ogni caso integrato gli estremi dell'errore di giudizio, non di mero fatto.
Entro la categoria dell'error juris si inquadra altresì, già in termini teorici, l'individuazione del destinatario della statuizione restitutoria nell'accipiens, piuttosto che nell'assicurato. Ove
pure, infatti, risultasse fondato l'assunto di secondo cui “l'impugnata Parte_1
sentenza … avrebbe dovuto condannare il sig. alla restituzione delle Controparte_7
somme alla non già, di certo, la è evidente Controparte_1 Parte_1
che l'errore in tesi commesso da questa Corte non risiederebbe in una svista e neppure porterebbe alla negazione “per fatti concludenti (del)la sussistenza stessa del danno patito
dalla … ricorrente” (pag. 6 dell'impugnazione), ma involgerebbe il corretto inquadramento giuridico delle conseguenze del rigetto della sola domanda di garanzia.
Il mezzo di impugnazione proposto deve dunque essere dichiarato inammissibile.
7 In ossequio al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate (in misura prossima ai medi indicati dal d.m n. 147/2002 per le cause di valore compreso a € 52.001 ed € 260.000)
in € 12.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva, €
3.500,00 per la fase di trattazione ed € 4.500,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, vanno poste a carico della parte che ha proposto l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da Parte_1
con atto di citazione notificato il 27.4.2021 a e
[...] Controparte_1
all'impresa individuale in persona del titolare , avverso la CP_3 Parte_3
sentenza n. 446 emessa dalla Corte di Appello di Palermo il 26 marzo 2021;
condanna alla refusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 12.800,00, così Controparte_1
come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'attore in revocazione il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 5 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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