Articolo 9 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 maggio 1958
Art. 9.
Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' pari alla, durata della detenzione o della sospensione.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958