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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2981/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), Via Dante Alighieri n.1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Benvenuti (C.F. ) e dall'Avv. Gabrio C.F._1
Strada (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._2
Desio (MB), Via XXIV Maggio n.1, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di
Varese del 12.7.2023 e procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Golino (C.F. ), dall'Avv. Marika C.F._4
Ragni (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Inversini (C.F. ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bagaini n.1, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 166 CII CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
• accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 del pagamento eseguito da in favore del Dott. in data 10/11/2022 e conseguentemente Parte_1 Controparte_1 condannare il Dott. al pagamento in favore di in Liquidazione Controparte_1 Parte_1
Giudiziale del complessivo importo di euro 11,755,80, oltre interessi legali dal 10/10/2022; in ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta e delle successive memorie;
- condannare la al pagamento delle spese di Parte_1 lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 1.12.2023, la società Parte_1
, in persona del Curatore dott.ssa conveniva in giudizio il sig.
[...] Parte_2 CP_1
per sentire dichiarare l'inefficacia e, conseguentemente, la revoca ex art. 166 del D.Lgs
[...]
14/2019 del pagamento eseguito dall'attrice in favore del convenuto in data 10.11.2022 per complessivi euro 11.756,80, a titolo di emolumento per le prestazioni dallo stesso eseguite in qualità di Sindaco Effettivo della società attrice in relazione agli esercizi 2019 e 2020.
In data 16.2.2024 si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande proposte CP_1 dalla società attrice.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. datato 1.3.2024 il Giudice non rilevava la presenza di questione rilevabili d'ufficio su cui sollecitare contradditorio delle parti e differiva ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti.
Ad esito di quest'ultima, celebrata in data 7.5.2024, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in relazione alla domanda proposta in via principale ex art. 166, comma 2, CCII, va specificato come, ai sensi della disposizione in questione, affinché il pagamento di un debito liquido ed esigibile possa considerarsi revocabile, occorre che il medesimo si collochi temporalmente dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori alla stessa.
Nel caso di specie, con sentenza n. 5/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , ad esito del Parte_1 procedimento unitario introdotto dalla stessa società in bonis in data 21.11.2022 con il ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.
Nel termine consesso dal Tribunale, non veniva depositato alcun piano e, pertanto, la domanda di concordato veniva dichiarata inammissibile con decreto del 2.02.2023, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale, stante la pendenza dal 21.12.2022 di domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Sul punto va osservato come, secondo la previgente disciplina, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 aveva introdotto il comma 2 dell'art. 69- bis, l. fall., secondo cui “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Tale norma ha sancito il c.d. principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, ancorché presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. nel registro delle imprese, poiché questo è il momento a partire dal quale la stessa domanda produce gli effetti di cui all'art. 168 L.F. e lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, diviene conoscibile ai terzi.
Analoga formulazione è stata mantenuta anche nel Codice attualmente in vigore, ove all'art. 170 CCII viene previsto che “quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue
l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,
e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Applicando tali principi al caso di specie, per la verifica del rispetto dei termini indicati dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento, per l'appunto, la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, pertanto, il giorno successivo al deposito del ricorso in Cancelleria.
I pagamenti asseritamente revocabili ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, sono stati effettuati in data 10.11.2022, rientrando pertanto, nel c.d. periodo sospetto di sei mesi.
Ciò posto, occorre ora verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in questione.
Per quanto attiene all'elemento oggettivo va rilevato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che “l'“eventus damni” è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno
l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Cass., SS.UU.,
n. 7028/2006).
Nel caso di specie, il curatore ha prodotto gli estratti conto (doc. 4) nonché la contabilità (doc. 3) da cui è emerso che la società in data 10.11.2022 ha eseguito in favore del sindaco Dott. Controparte_1 un pagamento per complessivi euro 11.756,80 a saldo delle fatture nn. 28 e 29 del 18.10.2022.
I predetti pagamenti non sono stati contestati dalla controparte costituitasi nel presente giudizio. Sono tali, pertanto, da confermare l'avvenuta lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, alla mera fuoriuscita del denaro dalle casse della società.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'applicazione delle esimenti di cui all'art. 166, comma 3, lett. a) e f)
CCII.
L'art. 166 CCII esclude la revocabilità dei pagamenti a) “di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e f) “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”.
In relazione a quest'ultima esimente, occorre, in primo luogo, verificare se nella dicitura
“collaboratori anche se non subordinati” possa essere ricompresa l'attività svolta dal Collegio
Sindacale.
La questione, tuttavia, è tutt'altro che pacifica, stante la lacunosità del dettato normativo, che si presta ad un'applicazione elastica e lascia spazio a dubbi ermeneutici, che non sono stati superati nemmeno dall'entrata in vigore del nuovo codice, il quale ha testualmente riproposto l'esimente già contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. f) L.F..
La predetta espressione utilizzata dal legislatore risulta, infatti, ampia e generica, tale da abbracciare una vasta gamma di soggetti, direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio dell'impresa.
La norma si riferisce, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato, in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall'inserimento sostanziale nell'altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell'attività prestata.
L'esimente, infatti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa in crisi, per tale ragione può concernere, oltre alla ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione (Cass., n. 4340/2020).
Va, infatti, specificato come non ogni rapporto di collaborazione può essere fatto rientrare nell'esimente de quo: l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifiche che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi dunque in stretta coerenza con il particolare interesse che la norma presiede.
La norma, infatti, assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa.
In ragione di ciò la Suprema Corte ha, ad esempio, escluso dall'ambito di applicazione dell'esimente in questione il compenso dell'avvocato in quanto la specifica prestazione resa dal professionista aveva carattere occasionale, al di fuori dunque di un rapporto di collaborazione munito dei caratteri di continuità e coordinazione, trattandosi di compenso dovuto per una “specifica” prestazione intellettuale (Cass., n. 8900/2024).
Sulla base di analoghe considerazioni, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse essere esente da revocatoria il compenso dovuto al liquidatore della società poi fallita, non già perché l'attività del liquidatore non potesse essere ricondotta nell'ambito dei rapporti di collaborazione richiamati dalla detta norma, bensì perché il comportamento del liquidatore - che, al pari dell'amministratore, ha il potere di determinare le scelte aziendali e, in particolare, quelle relative alla priorità dei pagamenti da seguire – il quale adempie al debito della società relativo al proprio compenso, lasciando nel contempo insoddisfatti i debiti verso terzi, lede a proprio esclusivo vantaggio il principio generale della par condicio creditorum (Cass. n. 26244/21).
Ciò posto, analizzando, invero, la figura del sindaco, lo stesso può definirsi “un professionista che esercita il suo mandato quale membro del collegio sindacale, organo deputato al controllo interno, che svolge prevalentemente funzioni di vigilanza della gestione sociale, al fine di assicurare il rispetto della legge e dell'atto costitutivo. L'opera di vigilanza svolta nei confronti degli amministratori consente di ritenere che il sindaco, a differenza dei membri del CDA, non sia legato alla società da un rapporto di rappresentanza organica, ma allo stesso tempo, pur godendo di autodeterminazione professionale, non può nemmeno dirsi investito da una completa terzietà, stante la nomina a carattere interno (art. 2397 c.c.). Egli è piuttosto legato agli organi societari da un rapporto di collaborazione
e consulenza che, senza dimenticarne il risvolto intrinseco improntato allo ius publicum, si esplica nelle seguenti funzioni: garantire l'osservanza della legge e dello statuto, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare nella gestione del bilancio e vagliare
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Alla base del rapporto tra sindaco e società v'è dunque un'attività doverosa, che si concretizza in una prestazione il cui compenso è il corrispettivo, per nulla dissimile rispetto ad un qualunque altro collaboratore. Il rapporto negoziale presuppone che il sindaco svolga la sua funzione con imparzialità e con la diligenza richiesta al professionista dall'art.
2236 c.c. il quale, estraneo alla compagine societaria, viene selezionato con prudente apprezzamento, tenuto conto della competenza pregressa” (Tribunale di Roma, n. 8761/2022).
Nell'ambito di tale analisi va, comunque, tenuto in considerazione che, a differenza di quanto accade con gli amministratori, al compenso dei sindaci viene generalmente riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., essendo i medesimi “prestatori d'opera intellettuale in quanto la loro attività
è limitata a compiti di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile ed ispettivo, ex art. 2403
c.c., che concretano l'espletamento di un'opera meramente intellettuale, tramite l'applicazione di cognizione tecniche, contabili e legali negli atti di controllo” (Cass., 2542/1983).
Inoltre, in base alla regola generale, desumibile dall'art. 50 TUIR, i proventi derivanti dai rapporti di collaborazione danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e tra questi viene generalmente ricompresi, per le ragioni anzidette, i compensi derivanti dall'ufficio di sindaco.
Infine, il servizio reso dal sindaco risulta, altresì, obbligatorio in quanto imposto dalla legge e come tale necessariamente retribuito da parte dell'impresa.
Nel caso in cui si negasse allo stesso l'esenzione dalla revocatoria, il professionista verrebbe a trovarsi, qualora il dissesto emerga nel corso dell'espletamento del proprio mandato, nelle condizioni di dover lavorare a titolo gratuito.
Ne consegue che risulterebbe confliggente con il principio di uguaglianza e ragionevolezza subordinare il diritto al pagamento del compenso di taluni specifici ed ordinari prestatori di servizi dell'impresa (ovvero i sindaci) al buon andamento della società, quando i pagamenti ad altri lavoratori, anche non subordinati, sono posti dall'ordinamento al riparo dalle future azioni revocatorie quand'anche posti in essere nella consapevolezza del creditore di ricevere un pagamento da parte di un soggetto in stato di decozione (cfr. Tribunale di Torino , 15 ottobre 2014, confermato da Corte
d'Appello di Torino 18.8.2017 n. 1886). La prestazione svolta dal sindaco, pertanto, può ritenersi qualificabile come mera prestazione di opera intellettuale continuativa, riconducibile alla previsione “collaboratori, anche non subordinati” di cui all'art 166, comma 3, lett. f) CCII.
Applicando i predetti principi al caso di specie, il pagamento effettuato a favore del sindaco dott.
risulta sicuramente ricompreso nell'esimenti di cui all'art. 166, comma 3, lett. f) Controparte_1
CCII, che ha svolto con continuità un'attività strumentale, ancorché indirettamente, allo svolgimento dell'attività dell'impresa all'epoca in corso.
In ragione delle caratteristiche intrinseche legate all'ufficio in questione risulta altresì irrilevante la circostanza, inoltre, che la società all'epoca del pagamento fosse già in liquidazione volontaria, rilevando in questa sede, ai fini dell'applicabilità dell'esimente, il mero rapporto di collaborazione continuativa con la società, fatta salva, ovviamente, la responsabilità risarcitoria per omessa o insufficienza vigilanza sull'attività degli amministratori, questione tuttavia estranea all'oggetto di questo giudizio.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata per essere il compenso del sindaco ricompreso nell'esimente di cui alla lett. f), ritenendo altresì assorbita l'esistenza o meno dell'usualità nei compensi contestati, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui alla lettera a) nonché ogni ulteriore questione attinente alla sussistenza della scientia decotionis in capo al convenuto.
Le spese di lite, considerazione la mancanza di orientamenti di legittimità consolidati in materia e della complessità dell'interpretazione della normativa pertinente alle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2981/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- rigetta le domande presentate da GIUDIZIALE nei Parte_1 confronti di ; Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2981/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), Via Dante Alighieri n.1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Benvenuti (C.F. ) e dall'Avv. Gabrio C.F._1
Strada (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in C.F._2
Desio (MB), Via XXIV Maggio n.1, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di
Varese del 12.7.2023 e procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Golino (C.F. ), dall'Avv. Marika C.F._4
Ragni (C.F. ) e dall'Avv. Francesca Inversini (C.F. ), C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Varese, via Bagaini n.1, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria ex art. 166 CII CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito
• accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 del pagamento eseguito da in favore del Dott. in data 10/11/2022 e conseguentemente Parte_1 Controparte_1 condannare il Dott. al pagamento in favore di in Liquidazione Controparte_1 Parte_1
Giudiziale del complessivo importo di euro 11,755,80, oltre interessi legali dal 10/10/2022; in ogni caso
• con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito
- rigettare le domande proposte dalla per Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa della comparsa di risposta e delle successive memorie;
- condannare la al pagamento delle spese di Parte_1 lite, comprensive di spese generali e accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato via PEC in data 1.12.2023, la società Parte_1
, in persona del Curatore dott.ssa conveniva in giudizio il sig.
[...] Parte_2 CP_1
per sentire dichiarare l'inefficacia e, conseguentemente, la revoca ex art. 166 del D.Lgs
[...]
14/2019 del pagamento eseguito dall'attrice in favore del convenuto in data 10.11.2022 per complessivi euro 11.756,80, a titolo di emolumento per le prestazioni dallo stesso eseguite in qualità di Sindaco Effettivo della società attrice in relazione agli esercizi 2019 e 2020.
In data 16.2.2024 si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto delle domande proposte CP_1 dalla società attrice.
Con provvedimento ex art. 171bis c.p.c. datato 1.3.2024 il Giudice non rilevava la presenza di questione rilevabili d'ufficio su cui sollecitare contradditorio delle parti e differiva ex art. 171bis, comma 3, c.p.c. la prima udienza di comparizione delle parti.
Ad esito di quest'ultima, celebrata in data 7.5.2024, il Giudice, su richiesta delle parti, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con ordinanza del 16.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande proposte dall'attrice devono essere rigettate per le ragioni di cui si dirà.
In via preliminare, in relazione alla domanda proposta in via principale ex art. 166, comma 2, CCII, va specificato come, ai sensi della disposizione in questione, affinché il pagamento di un debito liquido ed esigibile possa considerarsi revocabile, occorre che il medesimo si collochi temporalmente dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori alla stessa.
Nel caso di specie, con sentenza n. 5/2023 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società , ad esito del Parte_1 procedimento unitario introdotto dalla stessa società in bonis in data 21.11.2022 con il ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII.
Nel termine consesso dal Tribunale, non veniva depositato alcun piano e, pertanto, la domanda di concordato veniva dichiarata inammissibile con decreto del 2.02.2023, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale, stante la pendenza dal 21.12.2022 di domanda di apertura di liquidazione giudiziale proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Sul punto va osservato come, secondo la previgente disciplina, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 aveva introdotto il comma 2 dell'art. 69- bis, l. fall., secondo cui “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma,
e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”.
Tale norma ha sancito il c.d. principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, ancorché presentata ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. nel registro delle imprese, poiché questo è il momento a partire dal quale la stessa domanda produce gli effetti di cui all'art. 168 L.F. e lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, diviene conoscibile ai terzi.
Analoga formulazione è stata mantenuta anche nel Codice attualmente in vigore, ove all'art. 170 CCII viene previsto che “quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue
l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2,
e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
Applicando tali principi al caso di specie, per la verifica del rispetto dei termini indicati dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento, per l'appunto, la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, pertanto, il giorno successivo al deposito del ricorso in Cancelleria.
I pagamenti asseritamente revocabili ai sensi dell'art. 166, comma 2, CCII, sono stati effettuati in data 10.11.2022, rientrando pertanto, nel c.d. periodo sospetto di sei mesi.
Ciò posto, occorre ora verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in questione.
Per quanto attiene all'elemento oggettivo va rilevato come le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che “l'“eventus damni” è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno
l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi” (Cass., SS.UU.,
n. 7028/2006).
Nel caso di specie, il curatore ha prodotto gli estratti conto (doc. 4) nonché la contabilità (doc. 3) da cui è emerso che la società in data 10.11.2022 ha eseguito in favore del sindaco Dott. Controparte_1 un pagamento per complessivi euro 11.756,80 a saldo delle fatture nn. 28 e 29 del 18.10.2022.
I predetti pagamenti non sono stati contestati dalla controparte costituitasi nel presente giudizio. Sono tali, pertanto, da confermare l'avvenuta lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, alla mera fuoriuscita del denaro dalle casse della società.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine all'applicazione delle esimenti di cui all'art. 166, comma 3, lett. a) e f)
CCII.
L'art. 166 CCII esclude la revocabilità dei pagamenti a) “di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e f) “i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati”.
In relazione a quest'ultima esimente, occorre, in primo luogo, verificare se nella dicitura
“collaboratori anche se non subordinati” possa essere ricompresa l'attività svolta dal Collegio
Sindacale.
La questione, tuttavia, è tutt'altro che pacifica, stante la lacunosità del dettato normativo, che si presta ad un'applicazione elastica e lascia spazio a dubbi ermeneutici, che non sono stati superati nemmeno dall'entrata in vigore del nuovo codice, il quale ha testualmente riproposto l'esimente già contenuta nell'art. 67, comma 3, lett. f) L.F..
La predetta espressione utilizzata dal legislatore risulta, infatti, ampia e generica, tale da abbracciare una vasta gamma di soggetti, direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio dell'impresa.
La norma si riferisce, primariamente, a coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa in favore della società in bonis in forma subordinata o, in alternativa, secondo gli schemi delle relazioni coordinate o continuative, spesso assimilate normativamente al lavoro subordinato, in ragione della comune esigenza di tutela, derivante dall'inserimento sostanziale nell'altrui organizzazione lavorativa per il carattere non sporadico né contingente dell'attività prestata.
L'esimente, infatti, trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa in crisi, per tale ragione può concernere, oltre alla ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione (Cass., n. 4340/2020).
Va, infatti, specificato come non ogni rapporto di collaborazione può essere fatto rientrare nell'esimente de quo: l'interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifiche che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi dunque in stretta coerenza con il particolare interesse che la norma presiede.
La norma, infatti, assicura una finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma, con l'effetto di favorire, anche, la conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa.
In ragione di ciò la Suprema Corte ha, ad esempio, escluso dall'ambito di applicazione dell'esimente in questione il compenso dell'avvocato in quanto la specifica prestazione resa dal professionista aveva carattere occasionale, al di fuori dunque di un rapporto di collaborazione munito dei caratteri di continuità e coordinazione, trattandosi di compenso dovuto per una “specifica” prestazione intellettuale (Cass., n. 8900/2024).
Sulla base di analoghe considerazioni, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse essere esente da revocatoria il compenso dovuto al liquidatore della società poi fallita, non già perché l'attività del liquidatore non potesse essere ricondotta nell'ambito dei rapporti di collaborazione richiamati dalla detta norma, bensì perché il comportamento del liquidatore - che, al pari dell'amministratore, ha il potere di determinare le scelte aziendali e, in particolare, quelle relative alla priorità dei pagamenti da seguire – il quale adempie al debito della società relativo al proprio compenso, lasciando nel contempo insoddisfatti i debiti verso terzi, lede a proprio esclusivo vantaggio il principio generale della par condicio creditorum (Cass. n. 26244/21).
Ciò posto, analizzando, invero, la figura del sindaco, lo stesso può definirsi “un professionista che esercita il suo mandato quale membro del collegio sindacale, organo deputato al controllo interno, che svolge prevalentemente funzioni di vigilanza della gestione sociale, al fine di assicurare il rispetto della legge e dell'atto costitutivo. L'opera di vigilanza svolta nei confronti degli amministratori consente di ritenere che il sindaco, a differenza dei membri del CDA, non sia legato alla società da un rapporto di rappresentanza organica, ma allo stesso tempo, pur godendo di autodeterminazione professionale, non può nemmeno dirsi investito da una completa terzietà, stante la nomina a carattere interno (art. 2397 c.c.). Egli è piuttosto legato agli organi societari da un rapporto di collaborazione
e consulenza che, senza dimenticarne il risvolto intrinseco improntato allo ius publicum, si esplica nelle seguenti funzioni: garantire l'osservanza della legge e dello statuto, vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare nella gestione del bilancio e vagliare
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Alla base del rapporto tra sindaco e società v'è dunque un'attività doverosa, che si concretizza in una prestazione il cui compenso è il corrispettivo, per nulla dissimile rispetto ad un qualunque altro collaboratore. Il rapporto negoziale presuppone che il sindaco svolga la sua funzione con imparzialità e con la diligenza richiesta al professionista dall'art.
2236 c.c. il quale, estraneo alla compagine societaria, viene selezionato con prudente apprezzamento, tenuto conto della competenza pregressa” (Tribunale di Roma, n. 8761/2022).
Nell'ambito di tale analisi va, comunque, tenuto in considerazione che, a differenza di quanto accade con gli amministratori, al compenso dei sindaci viene generalmente riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., essendo i medesimi “prestatori d'opera intellettuale in quanto la loro attività
è limitata a compiti di controllo, di vigilanza, di accertamento contabile ed ispettivo, ex art. 2403
c.c., che concretano l'espletamento di un'opera meramente intellettuale, tramite l'applicazione di cognizione tecniche, contabili e legali negli atti di controllo” (Cass., 2542/1983).
Inoltre, in base alla regola generale, desumibile dall'art. 50 TUIR, i proventi derivanti dai rapporti di collaborazione danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e tra questi viene generalmente ricompresi, per le ragioni anzidette, i compensi derivanti dall'ufficio di sindaco.
Infine, il servizio reso dal sindaco risulta, altresì, obbligatorio in quanto imposto dalla legge e come tale necessariamente retribuito da parte dell'impresa.
Nel caso in cui si negasse allo stesso l'esenzione dalla revocatoria, il professionista verrebbe a trovarsi, qualora il dissesto emerga nel corso dell'espletamento del proprio mandato, nelle condizioni di dover lavorare a titolo gratuito.
Ne consegue che risulterebbe confliggente con il principio di uguaglianza e ragionevolezza subordinare il diritto al pagamento del compenso di taluni specifici ed ordinari prestatori di servizi dell'impresa (ovvero i sindaci) al buon andamento della società, quando i pagamenti ad altri lavoratori, anche non subordinati, sono posti dall'ordinamento al riparo dalle future azioni revocatorie quand'anche posti in essere nella consapevolezza del creditore di ricevere un pagamento da parte di un soggetto in stato di decozione (cfr. Tribunale di Torino , 15 ottobre 2014, confermato da Corte
d'Appello di Torino 18.8.2017 n. 1886). La prestazione svolta dal sindaco, pertanto, può ritenersi qualificabile come mera prestazione di opera intellettuale continuativa, riconducibile alla previsione “collaboratori, anche non subordinati” di cui all'art 166, comma 3, lett. f) CCII.
Applicando i predetti principi al caso di specie, il pagamento effettuato a favore del sindaco dott.
risulta sicuramente ricompreso nell'esimenti di cui all'art. 166, comma 3, lett. f) Controparte_1
CCII, che ha svolto con continuità un'attività strumentale, ancorché indirettamente, allo svolgimento dell'attività dell'impresa all'epoca in corso.
In ragione delle caratteristiche intrinseche legate all'ufficio in questione risulta altresì irrilevante la circostanza, inoltre, che la società all'epoca del pagamento fosse già in liquidazione volontaria, rilevando in questa sede, ai fini dell'applicabilità dell'esimente, il mero rapporto di collaborazione continuativa con la società, fatta salva, ovviamente, la responsabilità risarcitoria per omessa o insufficienza vigilanza sull'attività degli amministratori, questione tuttavia estranea all'oggetto di questo giudizio.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere rigettata per essere il compenso del sindaco ricompreso nell'esimente di cui alla lett. f), ritenendo altresì assorbita l'esistenza o meno dell'usualità nei compensi contestati, rilevante ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui alla lettera a) nonché ogni ulteriore questione attinente alla sussistenza della scientia decotionis in capo al convenuto.
Le spese di lite, considerazione la mancanza di orientamenti di legittimità consolidati in materia e della complessità dell'interpretazione della normativa pertinente alle questioni trattate, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
2981/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
- rigetta le domande presentate da GIUDIZIALE nei Parte_1 confronti di ; Controparte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, 7.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra