Ordinanza collegiale 10 giugno 2022
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2022
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 10/06/2022, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00214/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2017, proposto da
IC RI, IC AN, IC NT, ZI RI ME, CC NN, CC NG, MA RI, LI AN, LI, NN, RO SI, MA NT, MA EL, IC NN, IC TO, CC OM, IC UA, MA ET, GG RA, LA Vito IO ET, PA US, NG EL RI, CO PA, US TI, TI NA, RI DR NA, NN NA, IG PA, AR GG, MO AG, FI AG, DO AG, BR AG, DO AG, RI IC, AN IC, NT IC, RI ME ZI, NN CC, NG CC, RI MA, AN LI, NN LI, SI RO, NT MA, EL MA, NN IC, TO IC, OM CC, UA IC, ET MA, RA GG, Vito IO ET LA, US PA, EL RI NG, CO PA, US TI, TI NA, RI DR NA, NN NA, IG PA, AR GG, MO AG, FI AG, DO AG, BR AG, DO AG, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Colucci e Doranna Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Colucci in Martina Franca, via Vito Bascio n. 27;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la condanna
1) del Comune di Martina Franca - previo accertamento della scadenza del periodo di occupazione legittima del fondo di proprietà dei ricorrenti, in Catasto riportato al foglio 132, p.lle 396, 469 e 470 per un'estensione di mq. 1.730, e declaratoria dell'abusiva protrazione di tale occupazione dal gennaio 2000 fino alla data in cui tale situazione sarà regolarizzata - alla restituzione previa riduzione in pristino del citato fondo in comproprietà dei ricorrenti, illegittimamente occupato ed utilizzato;
2) per effetto di quanto innanzi, per la condanna, sempre per le medesime ragioni, del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti il risarcimento dovuto per l'illegittima occupazione del suddetto fondo, dalla scadenza del periodo di occupazione legittima sino all'attualità, dal gennaio 2000, in misura corrispondente al 5% del valore venale del fondo in questione (valore indicato: €. 394.440,00), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
3) del Comune di Martina Franca a corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo dovuto a titolo di indennità per il periodo quinquennale di occupazione legittima, in misura parti all'8,33% del valore venale del fondo in questione, legittimamente occupato da gennaio 1995 a gennaio 2000 (valore indicato €. 205.355.32), oltre interessi legali come per legge;
4) in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'azione di restituzione del fondo in questione, per la condanna del Comune di Martina Franca al risarcimento del valore venale del suolo in questione, secondo le indicazioni fornite nella relazione tecnica redatta a firma del Geom. TI Fanelli, con valore base €. 285,00/mq.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per le parti ricorrenti il difensore avv.to D. Rinaldi;
FATTO E DIRITTO.
I ricorrenti espongono quanto segue.
Sono comproprietari pro-indiviso, ciascuno secondo le quote riportate nella visura catastale allegata, di un fondo ubicato nel centro abitato del Comune di Martina Franca, in Catasto Terreni contraddistinto al foglio 132, particelle 396, 469 e 470.
Tale diritto rinviene in loro favore per essere eredi dei signori PA TO, ZI RI RI, ZI RO, ZI LI, ZI IO, ZI NN, PA RO, PA RI, PA RI RO, NA NT, PA US, Di RE MA, Di RE RI, Di RE RO, PA FI e di RE AN, i quali lo ricevettero in virtù di atto per
notar AN De Tullio del 13.08.1973.
Detto immobile, originariamente corrispondente ad un terreno libero, contraddistinto con la sola particella catastale 396, della superficie di mq. 1.730, a decorrere dal 1988 veniva parzialmente occupato dal Comune di Martina Franca per la realizzazione di una strada di pubblico passaggio.
A ridosso del 2000, inoltre, quest’ultima strada è stata oggetto di importante allargamento, con la conseguenza che è stata completamente impegnata tutta l’originaria particella, nel frattempo frazionata nelle particelle 396, 469 e 470, avente sempre la complessiva estensione di mq. 1.730.
L’Amministrazione municipale intimata, però, non ha mai corrisposto per tale occupazione ed utilizzazione alcun risarcimento od indennizzo e non ha adottato alcun formale decreto di esproprio.
Per tale ragione, con atto di citazione notificato in data 19.06.2002, gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri comproprietari, proponevano azione giudiziaria dinanzi al Tribunale Civile di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca, per ottenere, previo accertamento dell’occupazione illegittima e/o usurpativa del fondo di loro proprietà da parte del Comune di Martina Franca, la condanna di quest’ultimo “al risarcimento dei danni … conseguenti alla perdita del loro diritto di proprietà sul fondo in questione … nella misura corrispondente al valore venale del fondo, con rivalutazione monetaria sino al momento della decisione, oltre all’indennità per l’occupazione abusiva e al risarcimento del danno per il mancato godimento del bene con gli interessi e la rivalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo..” (cfr. conclusione sub lett. b) dell’atto di citazione sopra richiamato).
In via istruttoria il G.U. adito ammetteva una Consulenza Tecnica d’Ufficio, espletata dal Geom. TI Fanelli (allegato 4), per accertare “1) Lo stato attuale dei luoghi e la irreversibile trasformazione del fondo di proprietà degli attori; 2) l’esatta estensione del suolo occupato;3) il valore del fondo al momento della irreversibile trasformazione; 4) le somme dovute a titolo di
indennità di occupazione ed a titolo di risarcimento dei danni”.
Nelle more della definizione del giudizio, per effetto di alcune Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, è stato superato e definitivamente abbandonato, da parte della giurisprudenza, l’istituto dell’accessione invertita ed, inoltre, sono stati ridefiniti i confini della giurisdizione spettante rispettivamente al Giudice Ordinario o al Giudice Amministrativo.
Con sentenza n. 218 del 19 ottobre 2010, pertanto, il Giudice Unico presso il Tribunale Civile di Taranto, Sezione Distaccata di Martina Franca, originariamente adito, riconoscendo che nel caso di specie l’occupazione era avvenuta a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità, e, quindi, implicitamente riconoscendo che l’occupazione era avvenuta nell’esercizio di un pubblico potere, declinava la propria giurisdizione in favore di quella del G.A.
Con il ricorso all’esame i ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale al fine di sentir accogliere le domande in epigrafe rassegnate.
Questi i motivi di ricorso.
Violazione del diritto di proprietà così come riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione e dall’art. 6 della C.E.D.U. – Violazione dei principi di buona amministrazione, ex art. 97 Costituzione – Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia.
Il Comune di Martina Franca, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’esito della pubblica udienza dell’11 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la causa non sia matura per la decisione.
Si reputa necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di Martina Franca, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente e /o Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti, che chiarisca compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio per cui è causa, precisando, in particolare, se sia mai stato emanato il decreto finale di esproprio o eventualmente un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. in relazione alle aree di proprietà dei ricorrenti.
Al predetto adempimento l'Amministrazione Comunale intimata dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione della causa deve essere conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina al Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, la relazione di chiarimenti innanzi indicata, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla udienza pubblica del 10 gennaio 2023.
Si comunichi alle parti, anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
AN Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO