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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Graziella Scappaticci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino, via Gaetano Di Biasio 80/C
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Franco Controparte_1
Muratori ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in Roma via Gino
Funaioli 54/56
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avvocata Renata Cantatore ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_4 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5857/2023 pubblicata in data 6/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, dichiarava estinti Controparte_1 per intervenuta prescrizione i crediti sottesi alla cartella di pagamento 09720060111001209000
e all'avviso di addebito 39720120000531642000.compensando per 1/3 le spese di lite tra le parti ponendo il residuo a carico della ricorrente per ciascuno degli enti convenuti.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico è articolato motivo. Pt_2
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame e Controparte_1 presentando appello incidentale fondato su più motivi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello di e il rigetto CP_2 Pt_2 dell'appello incidentale.
CP_ L' e la società pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio CP_4 rimanendo contumaci.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento Controparte_1
09720229003591159000, notificatole il 2/3/2022, limitatatamente ai crediti di natura contributiva e previdenziale oggetto di sei cartelle di pagamento e di quattordici avvisi di addebito ivi indicati.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- cartella di pagamento 09720040322754761 dichiaratamente notificata il 11/01/2005 CP_ limitatamente ai crediti contributivi per gli anni 2001 e 2002 per € 16.099,24;
2)- cartella di pagamento 09720060001209 dichiaratamente notificata il 08/10/2007 per € CP_ 13.892,71 a titolo di crediti per gli anni 2002 e 2003;
3)- cartella di pagamento 09720140009589615 dichiaratamente notificata il 17/06/2015 per €
120,86 a titolo di crediti contributivi per l'anno 2013; CP_2
4)- cartella 09720160016649283 dichiaratamente notificata il 09/05/2016 per € 46,82 a titolo di crediti per l'anno 2015; CP_2 5)- cartella 0972017026531833 dichiaratamente notificata il 24/01/2018 per € 34,79 a titolo di crediti per l'anno 2017; CP_2
6)- cartella di pagamento 09720190027543067 dichiaratamente notificata il 25/01/2019 per €
41,66 a titolo di crediti per l'anno 2018; CP_2
7)- avviso di addebito 39720120000434804 dichiaratamente notificato il 26/03/2012 per € CP_ 1.745,40 are titolo di crediti per l'anno 2011;
8)- avviso di addebito 3972012000531642000 dichiaratamente notificato il 23/03/2012 per € CP_ 301,35 a titolo di crediti per l'anno 2011;
9)- avviso di addebito 39720120012199506 dichiaratamente notificato il 05/10/2012 per € CP_ 1.470,35 a titolo di crediti per l'anno 2011;
10)- avviso di addebito 39720120017056025 dichiaratamente notificato il 30/11/2012 per € CP_ 840,91 a titolo di crediti per l'anno 2012;
11)-avviso di addebito 39720140020583822 dichiaratamente notificato il 19/01/2015 per € CP_ 2.027,15a titolo di crediti per l'anno 2014;
12)- avviso di addebito 39720150000480841 dichiaratamente notificato il 20/04/2015 per € CP_ 2.654,39 a titolo di crediti per l'anno 2014;
13)- avviso di addebito 39720150002667654 dichiaratamente notificato il 06/08/2015 per € CP_ 885,28 a titolo di crediti per l'anno 2015;
14)- avviso di addebito 39720160004381665 dichiaratamente notificato il 10/05/2016 per € CP_ 2.313,57 a titolo di crediti per l'anno 2015;
15)- avviso di addebito 3972016003086153 dichiaratamente notificato il 09/01/2017 per € CP_ 280,87 a titolo di crediti per l'anno 2016;
16)- avviso di addebito 39720170002494859 dichiaratamente notificato il 31/07/2017 per € CP_ 2.030,34 a titolo di crediti per l'anno 2016;
17)- avviso di addebito 39720170020248054 dichiaratamente notificato il 22/12/2017 per € CP_ 1.880,49 a titolo di crediti per l'anno 2017;
18)- avviso di addebito 39720180009374822 dichiaratamente notificato il 09/08/2018 per € CP_ 2.039,64 a titolo di crediti per gli anni 2017 e 2018;
19)- avviso di addebito 39720180020340027 dichiaratamente notificato il 29/01/2019 per € CP_ 1.708,24 a titolo di crediti per l'anno 2018;
20)- avviso di addebito 3972019000578227 dichiaratamente notificato il 26/08/2019 per € CP_ 2.703,57 a titolo di crediti degli anni 2018 e 2019. Affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa, inesistente o illegittima notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti eccependo la decadenza dell'ufficio per violazione del termine di cui all'art. 25, comma 1 d.lgs. 46/1999 e l'estinzione per prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 4) e da 7) a 15) della esposizione che precede anche con riferimento al periodo successivo alla data della loro eventuale notifica.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per carenza di motivazione ed omessa allegazione dei documenti giustificativi nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione impugnata e, rilevata la genericità del disconoscimento della conformità all'originale delle fotocopie prodotte dagli enti resistenti, accertava l'avvenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento prodromici (con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore alla stessa) ad eccezione degli avvisi di addebito di cui ai punti 13) e 18) della CP_ esposizione che precede la cui notifica non risultava provata dall' rilevando tuttavia come in relazione a tali ultimi atti fosse stata dimostrata la notifica di vari avvisi di intimazione, specificamente indicati nella parte motiva, atti che evidenziava non essere stati impugnati dalla ricorrente con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Accertava invece l'intervenuta estinzione per prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti, dei crediti di cui ai punti 2) e 8) della esposizione che precede.
Rilevava in particolare come con riferimento alla cartella di cui al punto 2) l'atto interruttivo ovverosia l'avviso di addebito 09720129072834592 risultasse tardivamente notificato, oltre il quinquennio successivo alla notifica dell'atto prodromico, il 29/05/2012 e come la notifica dell'avviso di intimazione impugnato risultasse tardiva rispetto a quella dell'avviso di addebito di cui al punto 8).
Si osserva innanzitutto, preliminarmente, che deve ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di cui ai punti 3), 4), 7) e da 9) a 12) dell'esposizione che precede,
i cui crediti sono stati pacificamente oggetto di sgravio da parte di Pt_2
Parimenti non risulta più oggetto di contestazione l'estinzione per prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito di cui al punto 8) dell'esposizione che precede, avendo il suddetto ente appellante espressamente fatto acquiescenza a tale statuizione (in ragione dell'avvenuto sgravio del relativo ruolo seguente venir meno del suo interesse ad impugnare tale capo di sentenza).
Risulta inoltre essersi formato, in assenza di impugnazione, il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle contestazioni inerenti al difetto di motivazione dell'atto di intimazione impugnato e alla omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e alla loro illegittimità.
Il residuo oggetto del contendere risulta pertanto costituito esclusivamente, nella presente fase di impugnazione, sotto i profili contestati in sede di appello principale d incidentale, dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui ai punti 1), 2), 5) e 6) nonché da 13) a 20) della esposizione che precede.
Ciò premesso si osserva che con un unico motivo di appello principale contesta Pt_2
l'accertamento della estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede.
Evidenzia a tale proposito come relativamente a tale cartella, notificata il 8/10/2017, fossero stati tempestivamente notificati al ricorrente in data 29/05/2012 l'intimazione di pagamento (AVI) n. 09720129072834592000; in data 10/02/2017 l'AVI n. 09720179016962632000 e in data 12/11/2017 l'AVI n. 09720179065924405000 con conseguente tempestività della notifica in data 02/03/2022 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il motivo è fondato.
A fronte di una notifica avvenuta il 8/10/2017 risulta infatti tempestiva, in quanto effettuata entro il quinquennio, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la successiva notifica in data 29/05/2012 dell'avviso di intimazione 09720129072834592 (così come sarà meglio evidenziato in seguito non può trovare accoglimento i motivi di appello incidentale della avverso l'accertamento effettuato dal giudice di prime cure in ordine alla regolare notifica CP_1 degli atti prodromici e dei successivi avvisi di intimazione specificamente indicati nella parte motiva).
Non risulta oggetto di contestazione specifica nemmeno l'avvenuta successiva interruzione del termine quinquennale, dei successivi avvisi di intimazione menzionati, notifiche avvenute, rispettivamente, in data 10/02/2017 e 12/09/2017, a mezzo pec, (e che trovano comunque riscontro nella documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado di cfr all.ti 14 e 15). Pt_2
Ne consegue la tempestività, rispetto al termine quinquennale prescrizione applicabile, della notifica, in data 02/03/2022 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Risulta invece meritevole di accoglimento parziale, nei termini che seguono, l'appello incidentale di . Controparte_1
Non può trovare accoglimento il primo motivo con cui l'appellante incidentale contesta la gravata sentenza ove nel ritenere dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui alla parte motiva, aveva ritenuto non validamente proposta l'eccezione di disconoscimento delle fotocopie relative agli atti di notifica e alle copie degli atti prodotti in via telematica dagli enti resistenti.
Contesta in particolare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla genericità di tale eccezione affermando di non essersi limitato a contestare la conformità agli originali delle copie avendo negato l'esistenza stessa degli originali in questione.
Tanto premesso si ritiene di ribadire l'inidoneità, in quanto generico, del disconoscimento effettuato dall'appellante incidentale all'udienza del 13/10/2022 così come integralmente CP_1 ribadito alla successiva udienza del 31/01/2023. Trattasi, si osserva, delle prime udienze successive, rispettivamente, alle costituzioni CP_ dell' e dell' e alla integrazione del contraddittorio nei confronti della termine Pt_2 CP_4 entro il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2719 c.c. e 215, comma 1, n.
2. c.p.c.,
l'odierno appellante incidentale aveva l'onere di disconoscere la documentazione prodotta dalle controparti (cfr. in tal senso Cass. n. 3540 del 06/02/2019 e Cass. n. 18074 del 05/07/2019).
In tale sede la si era infatti limitata ad un generale ed indistinto disconoscimento della CP_1
“conformità all'originale della documentazione tutta prodotta da , , alcun CP_2 CP_3 Pt_2 originale, anche ai sensi del codice dell'amministrazione digitale“ (cfr verbali di udienza del 13/10/2022 e del 31/01/2023, rappresentativo quest'ultimo dell'udienza successiva alla integrazione del contraddittorio nei confronti della ve la suddetta appellante incidentale CP_4 si era integralmente riportata al disconoscimento precedentemente effettuato).
Trattasi di contestazione omnicomprensiva e generica, consistente sostanzialmente in una mera clausola di stile, inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c. con conseguente validità ed utilizzabilità della produzione documentale degli enti resistenti.
Parimenti inidoneo, l'ulteriore disconoscimento effettuato dall'appellante, successivamente nel corso della precedente fase di giudizio, con le note autorizzate del 26/05/2023, disconoscimento che, oltre ad essere inammissibile in quanto tardivamente effettuato, si limita, nella sostanza a ribadire il generico ed onnicomprensivo disconoscimento precedentemente effettuato, tanto con riferimento alla asserita inesistenza degli originali che alla conformità degli stessi della documentazione prodotta in copia semplice dagli enti resistenti mentre le ulteriori contestazioni effettuate dalla in tale sede risultano, in realtà, oltre che comunque CP_1 generiche ed indistinte, attinenti alla loro idoneità a costituire prova dell'avvenuta notifica (ad esempio per essere solo parzialmente scansionati o per recare segni e timbri alfanumerici decontestualizzati, sbiaditi e/o oscurati o ancora per inidoneità probatoria della documentazione analogica prodotta da profili questi ultimi che saranno oggetto di esame nella successiva Pt_2 trattazione).
Si ribadiscono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096 del 30/12/2009 e Cass. n.
14416 del 07/06/2013).
La stessa genericità dell'obiezione impedisce del resto di ritenere sussistente, in assenza di specifici elementi che non emergono in atti, l'asserita difformità delle copie prodotte all'originale.
Si rammentano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il disconoscimento della conformità della copia all'originale di scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata originale e non obbliga il giudice a procedere a verificazione e neppure alla acquisizione dell'originale; in tal caso, infatti, il giudice deve procedere all'esame delle difformità dedotte, valutando se esse siano o meno probanti di una effettiva difformità tra fotocopia e originale, valutazione avvenuto nel caso in esame.
Come è stato detto, "in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass. n. 14950 del 08/06/2018).
Deve rilevarsi che, in assenza di rituale proposizione di querela di falso, il disconoscimento effettuato dall'appellante non potrebbe comunque ritenersi validamente effettuato nemmeno con riferimento alla dedotta inesistenza degli originali a cui si riferiscono le fotocopie.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 24029 del 06/09/2024).
Le considerazioni che precedono, in ordine alla inidoneità del disconoscimento effettuato dall'appellante incidentale, risultano pienamente estensibili anche alle ulteriori contestazioni effettuate dall'appellante incidentale (su cui quest'ultima lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure), in ordine alla mancata attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta dagli enti resistenti, in sede di costituzione telematica (lamentando la violazione di quanto previsto a tale proposito dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. 82/2005), contestazioni che si limitano, esclusivamente a rilevare l'aspetto meramente formale della mancata attestazione di conformità all'originale, senza evidenziare, anche in questo caso, specifici profili di difformità rispetto all'originale delle copie prodotte.
Con un secondo motivo l'appellante incidentale contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la validità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
Evidenzia a tale proposito l'appellante incidentale come le sigle apposte sugli avvisi di ricevimento e sulle relate di notifica depositati dalle resistenti, alla stessa non appartenenti, non consentirebbero di risalire all'identità e dunque alla qualifica del ricevente e come gli avvisi di ricevimento recherebbero timbri illeggibili o parzialmente/totalmente sbiaditi.
Reitera quindi, conseguentemente alla asserita omessa o illegittima notifica degli atti prodromici, l'eccezione di decadenza già sollevata nella precedente fase del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo asseritamente avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 25 del d.lgs. 46/1999 (ove prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali debba essere effettuata "a pena di decadenza" entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del verbale di accertamento o, infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento sottoposto a gravame giudiziario).
Il motivo non può reputarsi ammissibile in ragione della sua genericità,
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico,
Nel presente caso di specie, a fronte della espressa attestazione da parte del giudice di primo grado della regolare notifica di ciascuno degli atti prodromici (ad eccezione di quelli di cui ai punti 13) e 18) della esposizione che precede) e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione specificamente indicati nella parte motiva della gravata sentenza, l'appellante incidentale si è limitata genericamente ad eccepire, l'inidoneità della documentazione prodotta dagli enti resistenti, lamentando che la documentazione prodotta a supporto probatorio da questi ultimi (relate di notifica o avvisi di ricevimento), recherebbero ad es., sottoscrizioni mediante sigle non appartenenti alla contribuente o non idonee ad individuare il ricevente o, ancora, “timbri illeggibili, parzialmente/totalmente sbiaditi”.
Trattasi di doglianza effettuata, tuttavia, in modo generico ed indistinto, senza, alcun riferimento specifico a singoli atti, sigle o timbri compiutamente individuabili.
Trattasi quindi di doglianza che, proprio per il suo carattere generico ed indistinto, non consente alla Corte, a fronte della molteplicità dei documenti prodotti in giudizio, di valutare compiutamente la sua fondatezza e che deve ritenersi pertanto inammissibile in quanto inidonea ad inficiare la sentenza impugnata.
Ne consegue la meritevolezza di conferma di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla regolarità della notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato e dei successivi atti interruttivi indicati in parte motiva.
Ne consegue anche l'inammissibilità della eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999, eccezione quest'ultima (proposta nella precedente fase del giudizio e reiterata anche in sede di appello) che, necessariamente, avrebbe dovuto essere fata valere mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici precedentemente indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Tale ultima preclusione, si osserva, deve intendersi verificata anche con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 13) della esposizione che precede relativamente alla quale il giudice di prime cure aveva rilevato, con statuizione non impugnata l'assenza di prova della notifica. A tale proposito deve rilevarsi che, così come sarà meglio evidenziato anche più avanti, il giudice di prime cure aveva rilevato come la pretesa creditoria oggetto di tale avviso di addebito, non notificato, fosse stata comunque oggetto dell'AVI 09720179002163908000, notificato al ricorrente in data 26/01/2017, atto quest'ultimo che reiterava la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito di cui al punto 13 espressamente indicato tra gli atti posti a suo fondamento (cfr. copia dell'AVI 09720179002163908000 notificato a mezzo pec prodotto come parte dell'all. n. 13 della comparsa di costituzione di primo grado di . Pt_2
Risultano quindi applicabili, a fronte della omessa notifica del predetto avviso di addebito prodromico, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento alla cui stregua nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016 e giurisprudenza in esso richiamata. Conf. Cass. n. 7156 del 10/03/2023).
Ne consegue, anche in questo caso, l'inammissibilità della predetta eccezione di decadenza, stante la mancata impugnazione del predetto avviso di intimazione entro il termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999
Risulta invece parzialmente fondato, nei limiti che verranno evidenziati, il terzo motivo di appello incidentale, con cui si contesta la gravata sentenza, nella ipotesi di ritenuta regolare notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi portati da tali atti, con riferimento alla data successiva alla loro notifica.
Ciò con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 4) e da 7) a 15) della esposizione che precede.
Si osserva a tale proposito che stante la parziale cessazione della materia del contendere precedentemente evidenziata, tale motivo dovrà essere esaminato esclusivamente con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito non oggetto di sgravio o per i quali, come l'avviso di addebito di cui al punto 8) della esposizione che precede, non sia già stata accertata, con vincolo di giudicato interno la prescrizione.
L'esame dovrà pertanto essere limitato agli atti di cui ai punti 1), 2) e da 13) a 15 della esposizione che precede.
Ciò premesso il motivo è fondato quanto alla cartella di cui al punto 1) della esposizione che precede.
Non risulta infatti dimostrata, a fronte della notifica della suddetta cartella di pagamento avvenuta il 11/1/2005, la successiva effettuazione, anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato, di tempestivi atti interruttivi. Mentre non risulta contestata la non riferibilità a tale atto dell'avviso di intimazione
0972009911912065000 del 11/12/2009 (non riferibilità espressamente affermata dal primo giudice, con statuizione non specificamente impugnata dalle appellate, in ragione della mancata produzione di tale atto), risulta invece tardiva (e questo anche a prescindere dalla mancanza di idonea prova della notifica del 11/12/2009) rispetto al termine quinquennale applicabile, ove fatto decorrere dalla notifica del 11/01/2005 (e anche dal 11/11/2009), la notifica, avvenuta il
10/12/2018, della successiva intimazione di pagamento n. 09720189114734626000.
Né può reputarsi meritevole di conferma quanto affermato in proposito dal giudice di prime cure, in ordine all'effetto preclusivo della mancata impugnazione, di tale ultimo atto entro il termine all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Trattasi infatti di termine previsto dal legislatore esclusivamente per l'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e che, in ragione della sua natura eccezionale, non può reputarsi estensibile analogicamente ad atti di natura diversa, quali appunto l'avviso di intimazione.
È opportuno osservare, a tale proposito, che con riferimento a tale atto (a differenza di quanto precedentemente evidenziato con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 13) della esposizione che precede) i citati principi giurisprudenziali in ordine alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento.
Trattasi infatti di principi affermati in caso di nullità (o inesistenza) della notifica della cartella prodromica e che risultano invece insuscettibili di applicazione alla diversa ipotesi (ricorrente invece nel presente caso di specie) in cui la cartella risulta regolarmente notificata al contribuente (il quale era quindi presumibilmente a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dall'ente impositore relativamente al quale non aveva presentato tempestiva opposizione) e relativamente alla quale non si pone alcuna esigenza “recuperatoria” dell'impugnazione non potuta esercitare (e dell'individuazione, a garanzia del destinatario della data di decorrenza del termine per impugnare) tanto più in relazione a fatti sopravvenuti quali l'estinzione per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
L'impugnazione risulta invece infondata, una volta respinti i precedenti motivi di appello incidentale relativi alla validità delle notifiche delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli avvisi di intimazione menzionati nella parte motiva della gravata sentenza, rispetto alla cartella di cui al punto 2) e agli avvisi di addebito di cui ai punti da 13) a 15) della esposizione che precede.
Con riferimento alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede, non possono che ribadirsi le considerazioni precedentemente effettuate in ordine alla fondatezza del motivo di appello principale di con conseguente infondatezza, relativamente a tale Pt_2 atto, del motivo di gravame.
Il motivo non può trovare accoglimento nemmeno con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai punti da 13) a 15.
A tale proposito si osserva che il giudice di prime cure, dopo avere rilevato la sospensione dei termini di prescrizione, in ragione della normativa emergenziale Covid, aveva evidenziato, con riferimento ai predetti avvisi di addebito, la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione quinquennale ad opera degli avvisi di intimazione ivi specificamente indicati.
In particolare per quanto riguarda l'avviso di addebito di cui al punto 13), il giudice di prime cure, pur dando atto dell'assenza di prova della sua notifica, rilevava tuttavia, sulla base della documentazione prodotta in atti, il tempestivo effetto interruttivo della notifica in data
26/1/2017 (intimazione di pagamento che il giudice di prime cure rilevava essere stata prodotto in atti e riferibile ai crediti oggetto di tale atto) nonché, in data 12/09/2017, dell'ulteriore avviso di intimazione 09720179065924405000.
Trattasi di considerazioni pienamente meritevoli di conferma (una volta respinti i precedenti motivi di impugnazione in ordine alla ritenuta regolarità della notifica degli atti interruttivi indicati nella parte motiva della gravata sentenza) da cui consegue la tempestività, rispetto al termine quinquennale applicabile, se rapportato ad un credito, quale quello oggetto dell'avviso di addebito al punto 13), riferibile all'anno 2015 della notifica in data 02/03/2022 dell'avviso di intimazione impugnato.
Il motivo di appello risulta infondato (sempre alla luce della infondatezza dei motivi di appello incidentale in ordine alla ritenuta validità della notifica degli atti prodromici ed interruttivi della prescrizione) anche con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 14), avendo il giudice di prime cure rilevato, come il termine prescrizionale del credito portato da tale atto, notificato il 10/05/2016, fosse stato interrotto, in data 12/09/2017, dalla notifica del citato avviso di intimazione 09720179065924405000 (con conseguente tempestività della notifica dell'avviso di intimazione impugnato) e all'avviso di cui al punto 15).
Per quanto riguarda quest'ultimo, notificato il 09/01/2017 la tempestività della notifica, in data 02/03/2022, dell'avviso di intimazione impugnato consegue, si osserva, alla sospensione, per complessivi 311 giorni di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19
(129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l.
18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, dovrà all'esito del presente giudizio di impugnazione, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai punti 3) e 4) e degli avvisi di addebito di cui ai punti 7) e da 9) a 12) della esposizione che precede.
Dovrà invece, in accoglimento dell'appello principale di essere respinto il ricorso di Pt_2 primo grado anche con riferimento alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, dovrà dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento di cui al punto 1) della esposizione che precede.
Tali motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09720140009589615, 09720160016649283 e agli avvisi di addebito nn.
39720120000434804, 39720120012199506, 39720120017056025, 39720140020583822 e
39720150000480841;
- statuendo sull'appello principale ed incidentale, rigetta il ricorso di primo grado anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720060111001209000 e dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento n. 09720040322754761.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2053 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Graziella Scappaticci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cassino, via Gaetano Di Biasio 80/C
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Franco Controparte_1
Muratori ed elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio sito in Roma via Gino
Funaioli 54/56
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avvocata Renata Cantatore ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace CP_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contumace Controparte_4 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5857/2023 pubblicata in data 6/6/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso presentato da , nel resto respinto, dichiarava estinti Controparte_1 per intervenuta prescrizione i crediti sottesi alla cartella di pagamento 09720060111001209000
e all'avviso di addebito 39720120000531642000.compensando per 1/3 le spese di lite tra le parti ponendo il residuo a carico della ricorrente per ciascuno degli enti convenuti.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico è articolato motivo. Pt_2
si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame e Controparte_1 presentando appello incidentale fondato su più motivi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello di e il rigetto CP_2 Pt_2 dell'appello incidentale.
CP_ L' e la società pur ritualmente citati, non si costituivano in giudizio CP_4 rimanendo contumaci.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando l'intimazione di pagamento Controparte_1
09720229003591159000, notificatole il 2/3/2022, limitatatamente ai crediti di natura contributiva e previdenziale oggetto di sei cartelle di pagamento e di quattordici avvisi di addebito ivi indicati.
Trattasi in particolare dei seguenti atti:
1)- cartella di pagamento 09720040322754761 dichiaratamente notificata il 11/01/2005 CP_ limitatamente ai crediti contributivi per gli anni 2001 e 2002 per € 16.099,24;
2)- cartella di pagamento 09720060001209 dichiaratamente notificata il 08/10/2007 per € CP_ 13.892,71 a titolo di crediti per gli anni 2002 e 2003;
3)- cartella di pagamento 09720140009589615 dichiaratamente notificata il 17/06/2015 per €
120,86 a titolo di crediti contributivi per l'anno 2013; CP_2
4)- cartella 09720160016649283 dichiaratamente notificata il 09/05/2016 per € 46,82 a titolo di crediti per l'anno 2015; CP_2 5)- cartella 0972017026531833 dichiaratamente notificata il 24/01/2018 per € 34,79 a titolo di crediti per l'anno 2017; CP_2
6)- cartella di pagamento 09720190027543067 dichiaratamente notificata il 25/01/2019 per €
41,66 a titolo di crediti per l'anno 2018; CP_2
7)- avviso di addebito 39720120000434804 dichiaratamente notificato il 26/03/2012 per € CP_ 1.745,40 are titolo di crediti per l'anno 2011;
8)- avviso di addebito 3972012000531642000 dichiaratamente notificato il 23/03/2012 per € CP_ 301,35 a titolo di crediti per l'anno 2011;
9)- avviso di addebito 39720120012199506 dichiaratamente notificato il 05/10/2012 per € CP_ 1.470,35 a titolo di crediti per l'anno 2011;
10)- avviso di addebito 39720120017056025 dichiaratamente notificato il 30/11/2012 per € CP_ 840,91 a titolo di crediti per l'anno 2012;
11)-avviso di addebito 39720140020583822 dichiaratamente notificato il 19/01/2015 per € CP_ 2.027,15a titolo di crediti per l'anno 2014;
12)- avviso di addebito 39720150000480841 dichiaratamente notificato il 20/04/2015 per € CP_ 2.654,39 a titolo di crediti per l'anno 2014;
13)- avviso di addebito 39720150002667654 dichiaratamente notificato il 06/08/2015 per € CP_ 885,28 a titolo di crediti per l'anno 2015;
14)- avviso di addebito 39720160004381665 dichiaratamente notificato il 10/05/2016 per € CP_ 2.313,57 a titolo di crediti per l'anno 2015;
15)- avviso di addebito 3972016003086153 dichiaratamente notificato il 09/01/2017 per € CP_ 280,87 a titolo di crediti per l'anno 2016;
16)- avviso di addebito 39720170002494859 dichiaratamente notificato il 31/07/2017 per € CP_ 2.030,34 a titolo di crediti per l'anno 2016;
17)- avviso di addebito 39720170020248054 dichiaratamente notificato il 22/12/2017 per € CP_ 1.880,49 a titolo di crediti per l'anno 2017;
18)- avviso di addebito 39720180009374822 dichiaratamente notificato il 09/08/2018 per € CP_ 2.039,64 a titolo di crediti per gli anni 2017 e 2018;
19)- avviso di addebito 39720180020340027 dichiaratamente notificato il 29/01/2019 per € CP_ 1.708,24 a titolo di crediti per l'anno 2018;
20)- avviso di addebito 3972019000578227 dichiaratamente notificato il 26/08/2019 per € CP_ 2.703,57 a titolo di crediti degli anni 2018 e 2019. Affermava l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa, inesistente o illegittima notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti eccependo la decadenza dell'ufficio per violazione del termine di cui all'art. 25, comma 1 d.lgs. 46/1999 e l'estinzione per prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 4) e da 7) a 15) della esposizione che precede anche con riferimento al periodo successivo alla data della loro eventuale notifica.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per carenza di motivazione ed omessa allegazione dei documenti giustificativi nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi di mora.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione impugnata e, rilevata la genericità del disconoscimento della conformità all'originale delle fotocopie prodotte dagli enti resistenti, accertava l'avvenuta regolare notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento prodromici (con conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo anteriore alla stessa) ad eccezione degli avvisi di addebito di cui ai punti 13) e 18) della CP_ esposizione che precede la cui notifica non risultava provata dall' rilevando tuttavia come in relazione a tali ultimi atti fosse stata dimostrata la notifica di vari avvisi di intimazione, specificamente indicati nella parte motiva, atti che evidenziava non essere stati impugnati dalla ricorrente con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione sollevata in ricorso.
Accertava invece l'intervenuta estinzione per prescrizione, con riferimento al periodo successivo alla notifica di tali atti, dei crediti di cui ai punti 2) e 8) della esposizione che precede.
Rilevava in particolare come con riferimento alla cartella di cui al punto 2) l'atto interruttivo ovverosia l'avviso di addebito 09720129072834592 risultasse tardivamente notificato, oltre il quinquennio successivo alla notifica dell'atto prodromico, il 29/05/2012 e come la notifica dell'avviso di intimazione impugnato risultasse tardiva rispetto a quella dell'avviso di addebito di cui al punto 8).
Si osserva innanzitutto, preliminarmente, che deve ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di cui ai punti 3), 4), 7) e da 9) a 12) dell'esposizione che precede,
i cui crediti sono stati pacificamente oggetto di sgravio da parte di Pt_2
Parimenti non risulta più oggetto di contestazione l'estinzione per prescrizione del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito di cui al punto 8) dell'esposizione che precede, avendo il suddetto ente appellante espressamente fatto acquiescenza a tale statuizione (in ragione dell'avvenuto sgravio del relativo ruolo seguente venir meno del suo interesse ad impugnare tale capo di sentenza).
Risulta inoltre essersi formato, in assenza di impugnazione, il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle contestazioni inerenti al difetto di motivazione dell'atto di intimazione impugnato e alla omessa indicazione della base di calcolo degli interessi e alla loro illegittimità.
Il residuo oggetto del contendere risulta pertanto costituito esclusivamente, nella presente fase di impugnazione, sotto i profili contestati in sede di appello principale d incidentale, dei crediti oggetto delle cartelle e degli avvisi di addebito di cui ai punti 1), 2), 5) e 6) nonché da 13) a 20) della esposizione che precede.
Ciò premesso si osserva che con un unico motivo di appello principale contesta Pt_2
l'accertamento della estinzione per prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede.
Evidenzia a tale proposito come relativamente a tale cartella, notificata il 8/10/2017, fossero stati tempestivamente notificati al ricorrente in data 29/05/2012 l'intimazione di pagamento (AVI) n. 09720129072834592000; in data 10/02/2017 l'AVI n. 09720179016962632000 e in data 12/11/2017 l'AVI n. 09720179065924405000 con conseguente tempestività della notifica in data 02/03/2022 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Il motivo è fondato.
A fronte di una notifica avvenuta il 8/10/2017 risulta infatti tempestiva, in quanto effettuata entro il quinquennio, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, la successiva notifica in data 29/05/2012 dell'avviso di intimazione 09720129072834592 (così come sarà meglio evidenziato in seguito non può trovare accoglimento i motivi di appello incidentale della avverso l'accertamento effettuato dal giudice di prime cure in ordine alla regolare notifica CP_1 degli atti prodromici e dei successivi avvisi di intimazione specificamente indicati nella parte motiva).
Non risulta oggetto di contestazione specifica nemmeno l'avvenuta successiva interruzione del termine quinquennale, dei successivi avvisi di intimazione menzionati, notifiche avvenute, rispettivamente, in data 10/02/2017 e 12/09/2017, a mezzo pec, (e che trovano comunque riscontro nella documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di primo grado di cfr all.ti 14 e 15). Pt_2
Ne consegue la tempestività, rispetto al termine quinquennale prescrizione applicabile, della notifica, in data 02/03/2022 dell'intimazione di pagamento impugnata.
Risulta invece meritevole di accoglimento parziale, nei termini che seguono, l'appello incidentale di . Controparte_1
Non può trovare accoglimento il primo motivo con cui l'appellante incidentale contesta la gravata sentenza ove nel ritenere dimostrata la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui alla parte motiva, aveva ritenuto non validamente proposta l'eccezione di disconoscimento delle fotocopie relative agli atti di notifica e alle copie degli atti prodotti in via telematica dagli enti resistenti.
Contesta in particolare quanto affermato dal primo giudice in ordine alla genericità di tale eccezione affermando di non essersi limitato a contestare la conformità agli originali delle copie avendo negato l'esistenza stessa degli originali in questione.
Tanto premesso si ritiene di ribadire l'inidoneità, in quanto generico, del disconoscimento effettuato dall'appellante incidentale all'udienza del 13/10/2022 così come integralmente CP_1 ribadito alla successiva udienza del 31/01/2023. Trattasi, si osserva, delle prime udienze successive, rispettivamente, alle costituzioni CP_ dell' e dell' e alla integrazione del contraddittorio nei confronti della termine Pt_2 CP_4 entro il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2719 c.c. e 215, comma 1, n.
2. c.p.c.,
l'odierno appellante incidentale aveva l'onere di disconoscere la documentazione prodotta dalle controparti (cfr. in tal senso Cass. n. 3540 del 06/02/2019 e Cass. n. 18074 del 05/07/2019).
In tale sede la si era infatti limitata ad un generale ed indistinto disconoscimento della CP_1
“conformità all'originale della documentazione tutta prodotta da , , alcun CP_2 CP_3 Pt_2 originale, anche ai sensi del codice dell'amministrazione digitale“ (cfr verbali di udienza del 13/10/2022 e del 31/01/2023, rappresentativo quest'ultimo dell'udienza successiva alla integrazione del contraddittorio nei confronti della ve la suddetta appellante incidentale CP_4 si era integralmente riportata al disconoscimento precedentemente effettuato).
Trattasi di contestazione omnicomprensiva e generica, consistente sostanzialmente in una mera clausola di stile, inidonea a costituire un valido disconoscimento ex art. 2719 c.c. con conseguente validità ed utilizzabilità della produzione documentale degli enti resistenti.
Parimenti inidoneo, l'ulteriore disconoscimento effettuato dall'appellante, successivamente nel corso della precedente fase di giudizio, con le note autorizzate del 26/05/2023, disconoscimento che, oltre ad essere inammissibile in quanto tardivamente effettuato, si limita, nella sostanza a ribadire il generico ed onnicomprensivo disconoscimento precedentemente effettuato, tanto con riferimento alla asserita inesistenza degli originali che alla conformità degli stessi della documentazione prodotta in copia semplice dagli enti resistenti mentre le ulteriori contestazioni effettuate dalla in tale sede risultano, in realtà, oltre che comunque CP_1 generiche ed indistinte, attinenti alla loro idoneità a costituire prova dell'avvenuta notifica (ad esempio per essere solo parzialmente scansionati o per recare segni e timbri alfanumerici decontestualizzati, sbiaditi e/o oscurati o ancora per inidoneità probatoria della documentazione analogica prodotta da profili questi ultimi che saranno oggetto di esame nella successiva Pt_2 trattazione).
Si ribadiscono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al valore probatorio della documentazione offerta in copia fotostatica in assenza di un disconoscimento effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria contestazioni generiche od omnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096 del 30/12/2009 e Cass. n.
14416 del 07/06/2013).
La stessa genericità dell'obiezione impedisce del resto di ritenere sussistente, in assenza di specifici elementi che non emergono in atti, l'asserita difformità delle copie prodotte all'originale.
Si rammentano sul punto i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua il disconoscimento della conformità della copia all'originale di scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata originale e non obbliga il giudice a procedere a verificazione e neppure alla acquisizione dell'originale; in tal caso, infatti, il giudice deve procedere all'esame delle difformità dedotte, valutando se esse siano o meno probanti di una effettiva difformità tra fotocopia e originale, valutazione avvenuto nel caso in esame.
Come è stato detto, "in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cass. n. 14950 del 08/06/2018).
Deve rilevarsi che, in assenza di rituale proposizione di querela di falso, il disconoscimento effettuato dall'appellante non potrebbe comunque ritenersi validamente effettuato nemmeno con riferimento alla dedotta inesistenza degli originali a cui si riferiscono le fotocopie.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio, il "diniego di originale" non attiene alla contestazione del contenuto, ma dell'esistenza stessa del documento, con la finalità di espungerlo dall'ordinamento in quanto artificiosamente creato, e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta in giudizio, per rimuovere la sua efficacia probatoria di scrittura privata, mentre il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 24029 del 06/09/2024).
Le considerazioni che precedono, in ordine alla inidoneità del disconoscimento effettuato dall'appellante incidentale, risultano pienamente estensibili anche alle ulteriori contestazioni effettuate dall'appellante incidentale (su cui quest'ultima lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure), in ordine alla mancata attestazione di conformità all'originale della documentazione prodotta dagli enti resistenti, in sede di costituzione telematica (lamentando la violazione di quanto previsto a tale proposito dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. 82/2005), contestazioni che si limitano, esclusivamente a rilevare l'aspetto meramente formale della mancata attestazione di conformità all'originale, senza evidenziare, anche in questo caso, specifici profili di difformità rispetto all'originale delle copie prodotte.
Con un secondo motivo l'appellante incidentale contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la validità della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
Evidenzia a tale proposito l'appellante incidentale come le sigle apposte sugli avvisi di ricevimento e sulle relate di notifica depositati dalle resistenti, alla stessa non appartenenti, non consentirebbero di risalire all'identità e dunque alla qualifica del ricevente e come gli avvisi di ricevimento recherebbero timbri illeggibili o parzialmente/totalmente sbiaditi.
Reitera quindi, conseguentemente alla asserita omessa o illegittima notifica degli atti prodromici, l'eccezione di decadenza già sollevata nella precedente fase del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo asseritamente avvenuta in violazione del termine di cui all'art. 25 del d.lgs. 46/1999 (ove prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali debba essere effettuata "a pena di decadenza" entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del verbale di accertamento o, infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento sottoposto a gravame giudiziario).
Il motivo non può reputarsi ammissibile in ragione della sua genericità,
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico,
Nel presente caso di specie, a fronte della espressa attestazione da parte del giudice di primo grado della regolare notifica di ciascuno degli atti prodromici (ad eccezione di quelli di cui ai punti 13) e 18) della esposizione che precede) e degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione specificamente indicati nella parte motiva della gravata sentenza, l'appellante incidentale si è limitata genericamente ad eccepire, l'inidoneità della documentazione prodotta dagli enti resistenti, lamentando che la documentazione prodotta a supporto probatorio da questi ultimi (relate di notifica o avvisi di ricevimento), recherebbero ad es., sottoscrizioni mediante sigle non appartenenti alla contribuente o non idonee ad individuare il ricevente o, ancora, “timbri illeggibili, parzialmente/totalmente sbiaditi”.
Trattasi di doglianza effettuata, tuttavia, in modo generico ed indistinto, senza, alcun riferimento specifico a singoli atti, sigle o timbri compiutamente individuabili.
Trattasi quindi di doglianza che, proprio per il suo carattere generico ed indistinto, non consente alla Corte, a fronte della molteplicità dei documenti prodotti in giudizio, di valutare compiutamente la sua fondatezza e che deve ritenersi pertanto inammissibile in quanto inidonea ad inficiare la sentenza impugnata.
Ne consegue la meritevolezza di conferma di quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla regolarità della notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato e dei successivi atti interruttivi indicati in parte motiva.
Ne consegue anche l'inammissibilità della eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. 46/1999, eccezione quest'ultima (proposta nella precedente fase del giudizio e reiterata anche in sede di appello) che, necessariamente, avrebbe dovuto essere fata valere mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici precedentemente indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Tale ultima preclusione, si osserva, deve intendersi verificata anche con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 13) della esposizione che precede relativamente alla quale il giudice di prime cure aveva rilevato, con statuizione non impugnata l'assenza di prova della notifica. A tale proposito deve rilevarsi che, così come sarà meglio evidenziato anche più avanti, il giudice di prime cure aveva rilevato come la pretesa creditoria oggetto di tale avviso di addebito, non notificato, fosse stata comunque oggetto dell'AVI 09720179002163908000, notificato al ricorrente in data 26/01/2017, atto quest'ultimo che reiterava la pretesa creditoria oggetto dell'avviso di addebito di cui al punto 13 espressamente indicato tra gli atti posti a suo fondamento (cfr. copia dell'AVI 09720179002163908000 notificato a mezzo pec prodotto come parte dell'all. n. 13 della comparsa di costituzione di primo grado di . Pt_2
Risultano quindi applicabili, a fronte della omessa notifica del predetto avviso di addebito prodromico, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento alla cui stregua nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016 e giurisprudenza in esso richiamata. Conf. Cass. n. 7156 del 10/03/2023).
Ne consegue, anche in questo caso, l'inammissibilità della predetta eccezione di decadenza, stante la mancata impugnazione del predetto avviso di intimazione entro il termine di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999
Risulta invece parzialmente fondato, nei limiti che verranno evidenziati, il terzo motivo di appello incidentale, con cui si contesta la gravata sentenza, nella ipotesi di ritenuta regolare notifica degli atti prodromici all'avviso di intimazione impugnato, nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi portati da tali atti, con riferimento alla data successiva alla loro notifica.
Ciò con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito di cui ai punti da 1) a 4) e da 7) a 15) della esposizione che precede.
Si osserva a tale proposito che stante la parziale cessazione della materia del contendere precedentemente evidenziata, tale motivo dovrà essere esaminato esclusivamente con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito non oggetto di sgravio o per i quali, come l'avviso di addebito di cui al punto 8) della esposizione che precede, non sia già stata accertata, con vincolo di giudicato interno la prescrizione.
L'esame dovrà pertanto essere limitato agli atti di cui ai punti 1), 2) e da 13) a 15 della esposizione che precede.
Ciò premesso il motivo è fondato quanto alla cartella di cui al punto 1) della esposizione che precede.
Non risulta infatti dimostrata, a fronte della notifica della suddetta cartella di pagamento avvenuta il 11/1/2005, la successiva effettuazione, anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato, di tempestivi atti interruttivi. Mentre non risulta contestata la non riferibilità a tale atto dell'avviso di intimazione
0972009911912065000 del 11/12/2009 (non riferibilità espressamente affermata dal primo giudice, con statuizione non specificamente impugnata dalle appellate, in ragione della mancata produzione di tale atto), risulta invece tardiva (e questo anche a prescindere dalla mancanza di idonea prova della notifica del 11/12/2009) rispetto al termine quinquennale applicabile, ove fatto decorrere dalla notifica del 11/01/2005 (e anche dal 11/11/2009), la notifica, avvenuta il
10/12/2018, della successiva intimazione di pagamento n. 09720189114734626000.
Né può reputarsi meritevole di conferma quanto affermato in proposito dal giudice di prime cure, in ordine all'effetto preclusivo della mancata impugnazione, di tale ultimo atto entro il termine all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999.
Trattasi infatti di termine previsto dal legislatore esclusivamente per l'impugnazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e che, in ragione della sua natura eccezionale, non può reputarsi estensibile analogicamente ad atti di natura diversa, quali appunto l'avviso di intimazione.
È opportuno osservare, a tale proposito, che con riferimento a tale atto (a differenza di quanto precedentemente evidenziato con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 13) della esposizione che precede) i citati principi giurisprudenziali in ordine alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento.
Trattasi infatti di principi affermati in caso di nullità (o inesistenza) della notifica della cartella prodromica e che risultano invece insuscettibili di applicazione alla diversa ipotesi (ricorrente invece nel presente caso di specie) in cui la cartella risulta regolarmente notificata al contribuente (il quale era quindi presumibilmente a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dall'ente impositore relativamente al quale non aveva presentato tempestiva opposizione) e relativamente alla quale non si pone alcuna esigenza “recuperatoria” dell'impugnazione non potuta esercitare (e dell'individuazione, a garanzia del destinatario della data di decorrenza del termine per impugnare) tanto più in relazione a fatti sopravvenuti quali l'estinzione per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
L'impugnazione risulta invece infondata, una volta respinti i precedenti motivi di appello incidentale relativi alla validità delle notifiche delle cartelle, degli avvisi di addebito e degli avvisi di intimazione menzionati nella parte motiva della gravata sentenza, rispetto alla cartella di cui al punto 2) e agli avvisi di addebito di cui ai punti da 13) a 15) della esposizione che precede.
Con riferimento alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede, non possono che ribadirsi le considerazioni precedentemente effettuate in ordine alla fondatezza del motivo di appello principale di con conseguente infondatezza, relativamente a tale Pt_2 atto, del motivo di gravame.
Il motivo non può trovare accoglimento nemmeno con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai punti da 13) a 15.
A tale proposito si osserva che il giudice di prime cure, dopo avere rilevato la sospensione dei termini di prescrizione, in ragione della normativa emergenziale Covid, aveva evidenziato, con riferimento ai predetti avvisi di addebito, la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione quinquennale ad opera degli avvisi di intimazione ivi specificamente indicati.
In particolare per quanto riguarda l'avviso di addebito di cui al punto 13), il giudice di prime cure, pur dando atto dell'assenza di prova della sua notifica, rilevava tuttavia, sulla base della documentazione prodotta in atti, il tempestivo effetto interruttivo della notifica in data
26/1/2017 (intimazione di pagamento che il giudice di prime cure rilevava essere stata prodotto in atti e riferibile ai crediti oggetto di tale atto) nonché, in data 12/09/2017, dell'ulteriore avviso di intimazione 09720179065924405000.
Trattasi di considerazioni pienamente meritevoli di conferma (una volta respinti i precedenti motivi di impugnazione in ordine alla ritenuta regolarità della notifica degli atti interruttivi indicati nella parte motiva della gravata sentenza) da cui consegue la tempestività, rispetto al termine quinquennale applicabile, se rapportato ad un credito, quale quello oggetto dell'avviso di addebito al punto 13), riferibile all'anno 2015 della notifica in data 02/03/2022 dell'avviso di intimazione impugnato.
Il motivo di appello risulta infondato (sempre alla luce della infondatezza dei motivi di appello incidentale in ordine alla ritenuta validità della notifica degli atti prodromici ed interruttivi della prescrizione) anche con riferimento all'avviso di addebito di cui al punto 14), avendo il giudice di prime cure rilevato, come il termine prescrizionale del credito portato da tale atto, notificato il 10/05/2016, fosse stato interrotto, in data 12/09/2017, dalla notifica del citato avviso di intimazione 09720179065924405000 (con conseguente tempestività della notifica dell'avviso di intimazione impugnato) e all'avviso di cui al punto 15).
Per quanto riguarda quest'ultimo, notificato il 09/01/2017 la tempestività della notifica, in data 02/03/2022, dell'avviso di intimazione impugnato consegue, si osserva, alla sospensione, per complessivi 311 giorni di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19
(129 giorni di sospensione della prescrizione, dal 23/2/2020 al 30/6/2020 ex art. 37 del d.l.
18/2020, conv. in l. 27/2020 ed ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/6/2021 ex art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021).
In definitiva, alla stregua delle considerazioni che precedono, dovrà all'esito del presente giudizio di impugnazione, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento di cui ai punti 3) e 4) e degli avvisi di addebito di cui ai punti 7) e da 9) a 12) della esposizione che precede.
Dovrà invece, in accoglimento dell'appello principale di essere respinto il ricorso di Pt_2 primo grado anche con riferimento alla cartella di pagamento di cui al punto 2) della esposizione che precede mentre, in accoglimento dell'appello incidentale, dovrà dichiararsi l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento di cui al punto 1) della esposizione che precede.
Tali motivi della presente decisione.
Il complessivo esito del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata:
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 09720140009589615, 09720160016649283 e agli avvisi di addebito nn.
39720120000434804, 39720120012199506, 39720120017056025, 39720140020583822 e
39720150000480841;
- statuendo sull'appello principale ed incidentale, rigetta il ricorso di primo grado anche con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720060111001209000 e dichiara estinti per prescrizione i crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento n. 09720040322754761.
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Roma, 6.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario