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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/02/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n.
2716/2020 R.G. promossa da:
, (c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roccella alla Via Cavone snc, presso lo studio dell'avv. Adele RITORTO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec:
Email_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato nell'agenzia di Locri alla CP_1 CP_1
Via Matteotti n. 48, con l'avvocato Dario ADORNATO che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Roma, rep. 80974, pec: Persona_1
t; Email_2
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile al 100% con necessità di accompagnamento l. n. 18/80
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 23/11/2020,
ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto di invalidità civile al Parte_1
Pag. 1 a 9 100% con necessità di accompagnamento ex l. n. 18/80, eccependo l'erroneità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto, in particolare, l'erroneità della valutazione del ritardo mentale e della depressione correlata all'utilizzo di alcolici, insistendo per il rinnovo delle operazioni peritali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato gli assunti di parte ricorrente e ha concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre precisare che ai sensi della legge n. 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto a nulla rilevando le condizioni socio- economiche in cui lo stesso versi.
Pag. 2 a 9 Non è forse inutile riportare, in questa sede, la lettera della legge, per la quale:
“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato…”.
Nel corso del presente giudizio, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, e considerata la nuova documentazione prodotta (cartella clinica n.250/2238 anno 2021
Ospedale di Locri e referto visita urologica del 25.08.2021), questo giudicante ha disposto con ordinanza del 03.12.2021 la rinnovazione delle operazioni peritali. A tal uopo è stato nominato il CTU il dott. . Persona_2
Il consulente, dopo una completa analisi della produzione medica allegata e dopo aver sottoposto il ricorrente all'esame obiettivo, ha disposto ulteriori visite specialistiche, quali: visita geriatrica con test ADL e IADL, visita psichiatrica e visita fisiatrica. All'esito di tale percorso diagnostico, il consulente nominato in questo giudizio si è discostato dalle valutazioni compiute dal precedente CTU, ed ha pertanto riconosciuto un grado di invalidità pari al 100%, senza necessità di assistenza continua.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “(cod. 1005 - 6) ritardo mentale lieve – medio 65% (cod. 4005 - 8) grave ipoacusia bilaterale __ (cod. 1002 an.) marcato deficit mnesico con disorientamento e turbe del comportamento in soggetto con una storia di etilismo cronico 65% __(cod. 7335 an.) poliartrosi con discopatie lombari in soggetto con deficit statico dinamico 60% __ (cod. 5003 - 31) cataratta nucleare in evoluzione bilaterale”.
Da tali complete e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni:
“A causa delle suddette infermità, in atto, è da considerarsi soggetto Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti GRAVE a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (100%). Non necessita, in atto, di assistenza continua e del relativo beneficio economico dell'indennità di accompagnamento”.
Pag. 3 a 9 Con note per l'udienza del 23.11.2023, parte ricorrente ha contestato le suddette conclusioni riscontrando che dai test ADL e IADL emerge una compromissione della capacità di attendere alle attività fondamentali e strumentali inerenti alla vita quotidiana, condizioni, queste, legittimanti il beneficio di cui all'art. 1 l. n. 18/80.
All'udienza del 16.12.2022, parte ricorrente ha ribadito le contestazioni all'elaborato peritale oggetto anche di osservazioni ex art. 195 c.p.c. ed ha rappresentato che le condizioni sanitarie del ricorrente si sono ulteriormente aggravate.
Il giudicante ha dunque ritenuto opportuno convocare a chiarimenti il CTU, che all'udienza del 09.06.2023, come nel successivo deposito, ha classificato il caso in esame come “ipotesi dubbia” o “border line”, come desumibile dal risultato dei test svolti.
A fronte di tali considerazioni parte ricorrente ha sottolineato l'incapacità del ricorrente a regolarsi nello spazio-tempo e ha chiesto la rinnovazione delle indagini peritali, o, in subordine, una loro integrazione.
Preso atto della documentazione sanitaria prodotta, della fondatezza delle eccezioni sollevate dal procuratore della parte ricorrente in ordine alla parzialità dei dati desumibili dai test ADL ed IADL, e considerata la sussistenza di patologie conclamate
(ritardo mentale, ipoacusia bilaterale grave, cataratta bilaterale, poliartrosi), per altro già registrate nella fase ex art. 445bis comma 1, questo giudicante ha ritenuto opportuno disporre un'integrazione della CTU.
In data 14.03.2023, il CTU procedente, tenuto anche conto degli esiti dei test
ADL e IADL nuovamente eseguiti e della visita geriatrica dallo stesso richiesti ai fini dell'integrazione, nonché dopo aver sottoposto nuovamente ad esame obiettivo il ricorrente, ha modificato le precedenti valutazioni ed ha concluso che “…Napoli
in atto, è da ritenersi invalido civile con necessità di assistenza continua, non Pt_1
essendo in grado di compiere autonomamente parte degli atti quotidiani della vita;
per cui, necessita, in atto, di assistenza continua e del relativo beneficio economico dell'indennità di accompagnamento. La decorrenza del beneficio, vista la discordanza tra i valori dei due tests, è da far risalire al momento del secondo accertamento (Ottobre
2023).”
Pag. 4 a 9 Alla luce di quanto espresso, la CTU, nelle conclusioni in ordine all'accertamento delle condizioni cliniche, appare pienamente condivisibile. Essa, del resto, non è affetta da nessun vizio procedimentale, di talchè le conclusioni in merito al riconoscimento della situazione sanitaria non può che essere confermata.
Ritiene tuttavia il giudicante di discostarsi dalle relative conclusioni per quanto attiene alla decorrenza.
A tal fine, è necessario ripercorrere l'insieme del complesso patologico che affligge l'istante, onde tratteggiarne complessivamente le condizioni sanitarie.
Ebbene, questi, per come riconosciuto, è affetto da grave ritardo mentale, così come allegato dalla parte e come emerso sia in sede di visita peritale, sia con certificato dall'ambulatorio di geriatria di Monasterace in data 2.10.2023, che testualmente dà atto
“dell'evidente ritardo mentale”. Dagli atti di causa si apprende che questi mostra un costante atteggiamento psicotico, che usa trascorrere le proprie giornate consultando la nota rivista di , che ha un importante trascorso di etilista, e che, avulso dal Org_1
vivere sociale, nel periodo pandemico è stato oggetto di avvertimenti orali da parte dei
Carabinieri per ottenere il rispetto dell'isolamento domiciliare. Si denota che non ha frequentato le scuole ed è affetto da ipoacusia. Si acquisisce che ha un eloquio assai ridotto, potrebbe dirsi marginale, e che si limita a rispondere a domande di elementare semplicità.
Di particolare interesse, è a tal fine, l'anamnesi svolta dal perito incaricato, il quale riferisce, alla data della visita peritale del 29.04.2022, che il ricorrente versa nelle seguenti condizioni “ritardo mentale dalla nascita. . Dieta ipocalorica;
fumatore. CP_2
Ex etilista cronico. Analfabeta.
3. Anamnesi patologica remota: Riferito ritardo mentale con turbe del comportamento, ipoacusia, difficoltà deambulatorie con poliartrosi ed episodi di incontinenza urinaria.
4. Anamnesi patologica prossima: Riferito deficit uditivo, poliatralgie diffuse, deficit visivo e difficoltà deambulatorie”.
Volendo dunque compendiare quanto esposto, è in atti che il ricorrente versa in uno stato di ritardo mentale dalla nascita, che è affetto da turbe psicotica, che è analfabeta, che è affetto da ipoacusia e da poliatralgie diffuse, che pertanto ha difficoltà deambulatorie e che, ancora, è affetto da deficit visivo e da incontinenza urinaria.
Pag. 5 a 9 Non è forse inutile sottolineare che il complesso invalidante è stato integralmente confermato all'esito degli esami specialisti prescritti dal CTU ed eseguiti dall'istante.
Emerge, dunque, un quadro di gravità tale da raggiungere, potrebbe per dirsi per definizione, la condizione sanitaria protetta dal beneficio dell'accompagno.
Occorre dunque indagare i motivi per i quali il consulente abbia ritenuto che le condizioni legittimati il beneficio invocato si siano cristallizzate solo a seguito della rinnovazione dei test ADL ed IADL. Una traccia di partenza per rispondere a tale interrogativo è invero fornita dallo stesso consulente, il quale ritiene che ciò sia determinato dalle risultanze dei test ADL ed IADL, i quali hanno avuto un risultato parzialmente altalenante. Espone infatti compiutamente il perito che l'esito di tali test può essere influenzato dalla predisposizione del paziente, di talchè da essi non può attendersi un risultato univoco. Rispetto a tale delucidazione questo giudicante nota che l'attendibilità degli stessi non può che scemare grandemente quando la persona che vi si sottopone è affetta da ritardi mentali o turbe psicotiche, come, appunto, nel caso in esame. L'attendibilità di tali risultanze, a fronte delle predette condizioni di salute psichica, non può dunque che limitarsi ad un mero indicatore dal valore orientativo. In altre parole, il risultato di tali test, nelle condizioni date, è dunque privo di valore euristico.
Il consulente espone inoltre che le patologie in parola tendono o a rimanere stazionarie o ad avere un andamento ingravescente, e dunque, verosimilmente, non vi può essere stato un miglioramento delle condizioni cliniche dello stesso. In ragione di questa affermazione, derivante dal possesso di conoscenze gnoseologiche proprie della scienza medica, si ritiene in questa sede che anche il valore dei test ADL ed ADL deve essere attentamente ponderato.
Gli stessi infatti hanno un valore unicamente certificativo, ed espongono una valutazione sull'attitudine della persona a compiere determinate attività per come dalla stessa riportata, per cui i dati ricavabili sono soggetti ad una rapida mutevolezza.
Ciò che invece non muta è il quadro generale di riferimento.
In tal senso i complessi invalidanti sono stati tutti accertati e coincidono con quanto emerso nella fase per Atp, nella quale tuttavia non sono stati approfonditi per mezzo di opportune visite specialistiche.
Pag. 6 a 9 Il ricorrente è dunque persona affetta da ipoacusia, ha difficoltà a deambulare, soffre di deficit visivo, è affetto da incontinenza urinaria, manifesta turbe del comportamento con pregressa storia di etilismo ed è affetto da ritardo mentale. Inoltre,
è analfabeta.
Il complesso morboso da cui è affetto l'istante svela dunque che questi è di fatto impossibilitato a compiere autonomamente più atti di cadenza quotidiana. Egli appare in sostanza incapace di provvedere autonomamente a se stesso.
Come più volte riconosciuto anche in sede di legittimità, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento viene in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) -
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno;
pertanto, per il riconoscimento dell'indennità ex art. 1 della l. n. 18 del 1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili (cfr., in tal senso
Cassazione civile sez. lav., 09/03/2023, n.7032, per la quale “Anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, può essere rilevante ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso il beneficio limitandosi a rilevare che la richiedente - una bambina affetta da diabete e bisognosa dell'assistenza del genitore per l'essenziale atto quotidiano della somministrazione dell'insulina - conduceva "una vita normale compatibile con la sua età").
Ebbene, per quanto in atti, peraltro non oggetto di contestazioni o eccezioni da parte dell' convenuto, il quale non ha formulato nessuna osservazione nella fase CP_3
subprocedimentale di cui all'art. 195 c.p.c., la domanda in esame è perfettamente governata dalle predette coordinate ermeneutiche.
Pag. 7 a 9 Ed invero, la particolare situazione sanitaria in cui versa l'istante costituisce l'in sé delle condizioni di cui alla legge in esame, che fissa come noto nei parametri di una situazione di invalidità totale, e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua, i requisiti per l'accesso al beneficio invocato.
L'esame degli atti di causa ha dunque mostrato che ciò che osta ad un ordinato svolgimento delle condizioni di vita del ricorrente non è una semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana, quanto invero una radicale ed essenziale incapacità d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, il che si traduce in una materiale impossibilità.
In conclusione, pare opportuno ricordare che il fondamento costituzionale del beneficio assistenziale invocato è quello della solidarietà sociale, di talchè l'art. 1 della l.n. 18/1980 trova un referente altissimo, invero tra i più altri, tra i principi costituzionali.
Lo scopo è quello di proteggere persone affette da difficoltà che possano pregiudicare l'estrinsecazione di una vita dignitosa. La solidarietà sociale, che dunque fonda l'istituto dell'accompagno, è non solo e certamente un dovere della comunità tutta, posto che il costo di tale intervento sussidiario di natura economica è spalmato sulla collettività, ma rappresenta anche un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, come tale meritevole della maggiore attenzione e tutela.
Per le ragioni su esposte si ritiene dunque che la decorrenza del beneficio sia da individuarsi al momento della domanda amministrativa del 23 maggio 2018.
Per quanto detto, si accerta e dichiara che versa nelle condizioni Parte_1
sanitarie di cui all'art. 1 l.n. 18/1980, essendo affetto da invalidità al 100% con necessità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 23 aprile 2018, con il conseguente diritto del ricorrente a percepire i relativi benefici di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate visto il DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della materia previdenziale trattata e dello scaglione di riferimento in complessivi, in € 3.800,00, oltre IVA e CPA
Pag. 8 a 9 come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzioni di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta e dichiara che versa nelle condizioni sanitarie di Parte_1 cui all'art. 1 l.n. 18/1980, essendo affetto da invalidità al 100% con necessità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 23 aprile 2018, con il conseguente diritto del ricorrente a percepire i relativi benefici di legge;
2.- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1
liquida in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
3.- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate in separati decreti. CP_1
Locri, 9 febbraio 2024
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 9 a 9