Articolo 12 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 11Articolo 13
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29 luglio 1945
Art. 12. (Querela della persona offesa) .


Per i reati commessi anteriormente alla attuazione dei codici penali militari, non si puo' procedere d'ufficio, se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilita' era condizionata alla querela della persona offesa.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945