Art. 12. (Querela della persona offesa) .
Per i reati commessi anteriormente alla attuazione dei codici penali militari, non si puo' procedere d'ufficio, se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilita' era condizionata alla querela della persona offesa.
Per i reati commessi anteriormente alla attuazione dei codici penali militari, non si puo' procedere d'ufficio, se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilita' era condizionata alla querela della persona offesa.