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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4085 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa all'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Muratori
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2739/2023 CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata in relazione alle somme indicata nelle cartelle di
[...] pagamento n. 09720130292375540000, n. 09720140215677211000, n. 09720160016953153000 e n.
09720160144409350000 emesse a suo carico dall' ed asseritamente notificate Controparte_3 in diverse date, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha lamentato il fatto che il Tribunale di Roma, benché abbia integralmente accolto la domanda formulata da parte attrice, ha disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
L e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 CP_2
§2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento ritenendo che: “In tema di notifica della cartella esattoriale la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. (cfr. Cass
13 novembre 2018 n 29133)
Nel caso che ci occupa l' tanto in relazione alla cartella n Controparte_4
09720130292375540000 che alla cartella n 09720140215677211000 non ha provato il rispetto della procedura di notifica a mezzo posta. Per le altre due cartelle notificate a mezzo pec non è stata fornita la prova della regolarità della trasmissione informatica dell'atto.
In assenza di notifica della cartella esattoriale, manca la prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo e di un valido atto interruttivo della prescrizione;
pertanto l'opposizione merita accoglimento, rimanendo assorbito l'esame degli ulteriori profili di impugnazione” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La Corte osserva al riguardo quanto segue.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Ne consegue che la norma contenuta nell'art. 92, secondo comma c.p.c. - come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
- rappresenta “una norma elastica”, che il giudice ha il compito di interpretare ed applicare al caso specifico esponendo in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese (cfr., ex multis, Cass. 2883/2014; Cass. 21157/2019; Cass. 1950/2022).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92, secondo comma c.p.c.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il Tribunale ad affermare che “in ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite ed il riscontrato difetto di tali presupposti conducono a ritenere fondato il motivo di doglianza di parte appellante.
Considerato che la domanda di parte attrice (in primo grado) è stata accolta in punto di notifica delle cartelle portate nell'estratto di ruolo, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite Controparte_1 relative al doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo
[...] grado, in € 1.700,00 oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, e, per il secondo grado, in €
1.200,00 oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4085 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, discussa all'udienza del 9 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Franco Muratori
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2739/2023 CONCLUSIONI
Per parte appellante, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. La ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato l'inesistenza del diritto dell' Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata in relazione alle somme indicata nelle cartelle di
[...] pagamento n. 09720130292375540000, n. 09720140215677211000, n. 09720160016953153000 e n.
09720160144409350000 emesse a suo carico dall' ed asseritamente notificate Controparte_3 in diverse date, compensando le spese di lite tra le parti.
L'appellante, con un unico motivo di appello, ha lamentato il fatto che il Tribunale di Roma, benché abbia integralmente accolto la domanda formulata da parte attrice, ha disposto la compensazione delle spese di lite “in ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
L e non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1 CP_2
§2. L'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento ritenendo che: “In tema di notifica della cartella esattoriale la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art 156 c.p.c. (cfr. Cass
13 novembre 2018 n 29133)
Nel caso che ci occupa l' tanto in relazione alla cartella n Controparte_4
09720130292375540000 che alla cartella n 09720140215677211000 non ha provato il rispetto della procedura di notifica a mezzo posta. Per le altre due cartelle notificate a mezzo pec non è stata fornita la prova della regolarità della trasmissione informatica dell'atto.
In assenza di notifica della cartella esattoriale, manca la prova dell'esistenza di un valido titolo esecutivo e di un valido atto interruttivo della prescrizione;
pertanto l'opposizione merita accoglimento, rimanendo assorbito l'esame degli ulteriori profili di impugnazione” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La Corte osserva al riguardo quanto segue.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Ne consegue che la norma contenuta nell'art. 92, secondo comma c.p.c. - come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
- rappresenta “una norma elastica”, che il giudice ha il compito di interpretare ed applicare al caso specifico esponendo in modo argomentato le motivazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese (cfr., ex multis, Cass. 2883/2014; Cass. 21157/2019; Cass. 1950/2022).
Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre valutare se la compensazione delle spese di lite sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 92, secondo comma c.p.c.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non esplicita le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi il Tribunale ad affermare che “in ragione dell'esame delle questioni sollevate dalle parti ed esaminate si ritiene equa la compensazione delle spese di lite” (v. pag. 3 della sentenza di primo grado).
La mancata specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite ed il riscontrato difetto di tali presupposti conducono a ritenere fondato il motivo di doglianza di parte appellante.
Considerato che la domanda di parte attrice (in primo grado) è stata accolta in punto di notifica delle cartelle portate nell'estratto di ruolo, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con conseguente condanna dell' al pagamento delle spese di lite Controparte_1 relative al doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo
[...] grado, in € 1.700,00 oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, e, per il secondo grado, in €
1.200,00 oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 9.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto