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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10753 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello in riassunzione iscritta al n. 4912/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc, all'udienza dell'8.7.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: riassunzione all'esito di Cassazione con rinvio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atto di riassunzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio l' Pt_1 [...]
e innanzi al Giudice di Pace di al fine di sentir dichiarare Controparte_2 CP_3 CP_3
l'inesistenza dei seguenti crediti:
- Ruolo n. 7314/2014 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2014 0081195971 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2011 (ente creditore per un importo di € 483,66; CP_3
- Ruolo n. 6648/2015 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2015 0121155125 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2012 (ente creditore per un importo di 862,05, CP_3 il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.345,71.
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con sentenza n. 4183/2022, ha accolto l'opposizione, e, in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato l' Controparte_2 al pagamento delle spese, liquidate in € 435,00 oltre accessori di legge con il beneficio della
1 distrazione, compensando, nel contempo, le spese nel rapporto processuale tra originario opponente, da un lato, e e dall'altro. CP_3
La sig.ra ha appellato la sentenza nei confronti esclusivamente dell' per i seguenti Pt_1 CP_4 motivi:
a) liquidazione delle spese di lite in danno di in misura pari ad € Controparte_2
435,00 per compensi e, quindi, in misura inferiore alle tariffe medie e minime (in base alla tabella per valore) previste dal DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 37/2018 del Ministero della Giustizia, tenuto conto dell'effettivo svolgimento della fase istruttoria.
L'appello è stato respinto con sentenza n. 16092/2022 del Tribunale di Roma, avverso la quale la sig.ra ha proposto ricorso per Cassazione, al cui esito, la Corte di Legittimità, con l'ordinanza Pt_1
n. 1052/2025, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che "Il ricorso è fondato.1.1
Non può ritenersi conforme alle previsioni normative applicabili nella fattispecie il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoria è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quanto meno l'attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell'8/03/2023, che richiama, in proposito, altresì: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del
27/08/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 – 02).
1.2 Inoltre,
l'affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regolamentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguata motivazione, non è conforme all'indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell'epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile»
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 – 01). In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti.
2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
2
Per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
La sig.ra ha quindi riassunto la causa innanzi al Tribunale, chiedendo di "condannare Pt_1 [...]
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio e del Controparte_2 secondo grado di giudizio oltre RSG, IVA e CPA da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ne dichiara antistatario in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/2014. Con il favore delle spese del grado di legittimità e del presente grado di rinvio con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c.”
La controparte è rimasta contumace.
2. Sul presente giudizio di rinvio
Orbene, è noto che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.” (cfr Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17790).
Tanto premesso, quanto alla liquidazione delle spese del primo grado a carico dell'agente per la riscossione, deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari ed al riconoscimento della fase istruttoria, sicché, dato comunque conto della semplicità del contenzioso, della circostanza che il giudizio senza rilevanti aggravi istruttori, e visto il minimo aggravio difensivo per la fase decisoria, l'importo delle spese di lite deve essere rideterminato in euro 800,00 per compensi.
3. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio
Le spese seguono il principio di soccombenza nei rapporti con l' , e sono Controparte_2 liquidate tenendo della semplicità delle questioni trattate, ed in ragione del valore del procedimento, per le fasi di gravame relativo al solo capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a
3 carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da
[...]
all'esito di cassazione con rinvio di cui sentenza n. 1052/2025, così provvede: Parte_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, siccome poste a carico della Controparte_5
ed a favore di in Euro 800,00 per compensi, oltre spese di
[...] Parte_1 iscrizione della causa a ruolo, rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge (ferma la distrazione a favore del procuratore antistatario);
2) condanna la al rimborso delle spese di lite a Controparte_1 favore di he liquida, per il grado d'appello, in 420,00 euro per compensi, Parte_1 per il giudizio in Cassazione, in 500,00 euro per compensi e per la presente fase in 420,00 euro per compensi, il tutto sempre oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso spese generali, Iva e
Cassa, somme tutte da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello in riassunzione iscritta al n. 4912/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc, all'udienza dell'8.7.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Fontanella Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA contumace
Oggetto: riassunzione all'esito di Cassazione con rinvio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atto di riassunzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio l' Pt_1 [...]
e innanzi al Giudice di Pace di al fine di sentir dichiarare Controparte_2 CP_3 CP_3
l'inesistenza dei seguenti crediti:
- Ruolo n. 7314/2014 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2014 0081195971 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2011 (ente creditore per un importo di € 483,66; CP_3
- Ruolo n. 6648/2015 in relazione alla cartella di pagamento n. 097 2015 0121155125 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno 2012 (ente creditore per un importo di 862,05, CP_3 il tutto per un importo complessivo pari ad € 1.345,71.
Costituitesi le convenute, il Giudice di Pace, con sentenza n. 4183/2022, ha accolto l'opposizione, e, in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato l' Controparte_2 al pagamento delle spese, liquidate in € 435,00 oltre accessori di legge con il beneficio della
1 distrazione, compensando, nel contempo, le spese nel rapporto processuale tra originario opponente, da un lato, e e dall'altro. CP_3
La sig.ra ha appellato la sentenza nei confronti esclusivamente dell' per i seguenti Pt_1 CP_4 motivi:
a) liquidazione delle spese di lite in danno di in misura pari ad € Controparte_2
435,00 per compensi e, quindi, in misura inferiore alle tariffe medie e minime (in base alla tabella per valore) previste dal DM 55/2014 così come aggiornato dal DM 37/2018 del Ministero della Giustizia, tenuto conto dell'effettivo svolgimento della fase istruttoria.
L'appello è stato respinto con sentenza n. 16092/2022 del Tribunale di Roma, avverso la quale la sig.ra ha proposto ricorso per Cassazione, al cui esito, la Corte di Legittimità, con l'ordinanza Pt_1
n. 1052/2025, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, affermando che "Il ricorso è fondato.1.1
Non può ritenersi conforme alle previsioni normative applicabili nella fattispecie il mancato riconoscimento del compenso (almeno nella misura minima) dovuto per la fase istruttoria, in relazione al giudizio di primo grado. Questa Corte, in proposito, ha già avuto modo di precisare che il compenso per la fase istruttoria è dovuto laddove risulti svolta, come certamente è avvenuto nella fattispecie, quanto meno l'attività di esame della documentazione prodotta dalla controparte, espressamente ricompresa nel catalogo di attività relative alla fase in questione di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014 (cfr., in termini, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6914 dell'8/03/2023, che richiama, in proposito, altresì: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21743 del
27/08/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600 – 02).
1.2 Inoltre,
l'affermazione del tribunale secondo la quale, nella liquidazione delle competenze professionali in sede di regolamentazione delle spese di lite sarebbe, comunque, possibile derogare ai limiti minimi previsti dai parametri tariffari, sulla base di adeguata motivazione, non è conforme all'indirizzo di questa Corte relativo alle nuove disposizioni introdotte dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, a modifica del
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (disposizioni applicabili nella fattispecie, in ragione dell'epoca di svolgimento del giudizio di primo grado), secondo il quale «in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile»
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023, Rv. 667534 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023, Rv. 669200 – 01). In definitiva, la decisione impugnata va cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda ad una nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti.
2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Per questi motivi
La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
La sig.ra ha quindi riassunto la causa innanzi al Tribunale, chiedendo di "condannare Pt_1 [...]
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio e del Controparte_2 secondo grado di giudizio oltre RSG, IVA e CPA da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che ne dichiara antistatario in misura conforme ai parametri di cui al DM 55/2014. Con il favore delle spese del grado di legittimità e del presente grado di rinvio con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c.”
La controparte è rimasta contumace.
2. Sul presente giudizio di rinvio
Orbene, è noto che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.” (cfr Cass. civ., 7 agosto 2014, n. 17790).
Tanto premesso, quanto alla liquidazione delle spese del primo grado a carico dell'agente per la riscossione, deve farsi applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte in ordine all'inderogabilità dei minimi tariffari ed al riconoscimento della fase istruttoria, sicché, dato comunque conto della semplicità del contenzioso, della circostanza che il giudizio senza rilevanti aggravi istruttori, e visto il minimo aggravio difensivo per la fase decisoria, l'importo delle spese di lite deve essere rideterminato in euro 800,00 per compensi.
3. Sulla regolamentazione delle spese di giudizio
Le spese seguono il principio di soccombenza nei rapporti con l' , e sono Controparte_2 liquidate tenendo della semplicità delle questioni trattate, ed in ragione del valore del procedimento, per le fasi di gravame relativo al solo capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, n.4520: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a
3 carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da
[...]
all'esito di cassazione con rinvio di cui sentenza n. 1052/2025, così provvede: Parte_1
1) ridetermina le spese del primo grado di giudizio, siccome poste a carico della Controparte_5
ed a favore di in Euro 800,00 per compensi, oltre spese di
[...] Parte_1 iscrizione della causa a ruolo, rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge (ferma la distrazione a favore del procuratore antistatario);
2) condanna la al rimborso delle spese di lite a Controparte_1 favore di he liquida, per il grado d'appello, in 420,00 euro per compensi, Parte_1 per il giudizio in Cassazione, in 500,00 euro per compensi e per la presente fase in 420,00 euro per compensi, il tutto sempre oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, rimborso spese generali, Iva e
Cassa, somme tutte da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 10.7.2025
IL GIUDICE
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