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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Composta da:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi relatore
Dott.ssa Elisabetta Trimani Giudice
Dott. Andrea Berardi Esperto
Dott. Carlo Palone Esperto ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1898 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Olmi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo De Porcellinis e Maurizio
Sordini, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a ordinanza di rigetto di domanda di affrancazione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, la Parte_1 adiva l'intestato tribunale di Velletri, affinché:
“(…) voglia codesta spett.le Sezione Specializzata Agraria – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - riformare l'ordinanza n. 53/2024 emessa dal Tribunale monocratico di Velletri a seguito del procedimento avente
R.G. n. 6253/2018 e di conseguenza affrancare con tutti i diritti connessi
(ivi compreso quello di servitù di passaggio essendo il fondo intercluso pagina 1 di 8 all'interno della proprietà di , sulla base dell'art. 1 Controparte_1 della legge statale speciale n. 327/1963, a favore della
[...] il terreno di proprietà della società Parte_1 [...]
- ubicato a Montecompatri, località Laghetto, contraddistinto CP_1 al catasto al foglio 12, particelle 7, 8, 5 e 4, come evidenziato agli atti del fascicolo di parte allegato – per l'importo, già stabilito dalla relazione di CTU, di € 41.696,42, dichiarando la cooperativa ricorrente proprietaria del terreno e ordinando alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alla prescritta trascrizione (…)”.
A sostegno della domanda formulata, parte ricorrente deduceva:
“(…) I Il Tribunale ha violato la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c., incorrendo nel vizio di ultrapetizione per aver sollevato d'ufficio, nell'ordinanza, una eccezione mai ritualmente sollevata dalla controparte
(…) II La decisione della III Commissione Circondariale di Roma per la concessione delle terre incolte del 1948 è, da sola, sufficiente per provare il diritto fatto valere (…) III E' il rapporto a miglioria che, consentendo il possesso ultratrentennale del fondo a partire dal 1948 con il pieno consenso del proprietario del fondo stesso, ha consentito che il rapporto originario diventasse – in base all'art. 1 della legge n. 327 del
1963 - enfiteusi perpetua, al quale accede il diritto di affrancazione (…)
IV Il Tribunale monocratico non ha ben compreso che, in virtù di quanto disposto dalla legge n. 327 del 1963, è irrilevante la natura originaria del rapporto – personale o reale – ai fini dell'affrancazione enfiteutica, il cui diritto nasce dalla legge statale speciale n. 327 del 1963 (…) V Il
Tribunale monocratico ha disposto la CTU d'ufficio e, in modo contraddittorio, ha poi rigettato la domanda di affrancazione (…) VI
[...] ha iniziato tempestivamente la ricerca Parte_2 del materiale ritenuto rilevante dal Tribunale monocratico, ma purtroppo fino a oggi senza esiti (…)”.
Si costituiva in giudizio concludendo per la conferma Controparte_1 dell'ordinanza impugnata e il rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza 4/2/2025, ritenuta la vertenza istruita con produzione documentale risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria, la causa era decisa con la presente sentenza.
Ciò premesso, l'opposizione proposta da Parte_1
è infondata e va quindi respinta.
[...]
pagina 2 di 8 Iniziando dalla prima censura, al fine di disattenderla, è sufficiente ricordare che la locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie introdotto dal codice di rito (v. Cass. 35974/2021 e Cass.
11724/2021).
Il Collegio intende attenersi a tale principio;
va quindi escluso che il primo giudice abbia reso una decisione "a sorpresa", non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo della domanda, in quanto ha rigettato la pretesa sul rilievo “(…) che l'assunto è rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo l'istante prodotto in giudizio né la decisione della Commissione Provinciale di Roma del 17/11/1945-21/01/1946 né il successivo decreto prefettizio;
(…)” (v. pag. 1 dell'ordinanza impugnata nel fascicolo telematico).
In altre parole, attesa la possibilità di motivare la decisione "per relationem" (“La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità, né dei contenuti né delle modalità espositive (…)”, Cass. 22562/2016; v. anche Cass. 21443/2022), e riportando quanto replicato dalla società opposta, “(…) si osserva che il Giudice monocratico ha correttamente ritenuto, in continuità con Cass. Civ. n. 4197 del 17/07/1982, che non possa trovare accoglimento la domanda di affrancazione per carenza di prova del titolo su cui si fonda la richiesta, avendo il ricorrente agito sulla pagina 3 di 8 base di documentazione che non ha prodotto in atti. Più precisamente, si tratta della decisione della Commissione Provinciale di Roma per le terre incolte del 17.11.1945 – 21.01.1946 e del successivo decreto prefettizio, con cui la Cooperativa riceveva con asserito obbligo di miglioria un terreno di 20 ettari ubicato in comune di Montecompatri. In via ulteriore gradata, il Giudice monocratico ha ritenuto che detta carenza probatoria non può dirsi colmata neanche dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, in quanto la decisione della III Commissione Circondariale di
Roma del 5.10.1948 (all. 2 al Fasc. Cooperativa) non fornisce elementi utili alla qualificazione del rapporto in termini enfiteutici trattandosi di una mera proroga della durata dell'originaria concessione, peraltro limitata a 10 ettari, e non già del titolo principale costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (…)” (v. pag. 5 comparsa di costituzione).
In sintesi, la invocata proroga deve ricollegarsi a contratto concluso in epoca anteriore, di cui invece il ricorrente non ha dato prova certa e sicura (arg. ex Cass. 4641/1984, in tema di proroga di contratto di affitto di fondi rustici, ma il principio è estensibile anche alla fattispecie).
Passando all'esame congiunto del secondo, terzo, quarto e sesto motivo, è dirimente osservare che la Corte Costituzionale, nella invocata sentenza n.
53 del 6/3/1974, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3 legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (statuente l'indiscriminata estensione del regime introdotto per l'enfiteusi dall'art. 13 legge n. 607 del 1966 a tutti i contratti e rapporti, anche di natura associativa, purché il colono, affittuario o concessionario avesse effettuato determinate opere di trasformazione nel terreno) ha espressamente richiamato la sua precedente decisione n. 37 del 21/3/1969, nella quale era stato chiarito come l'applicabilità ai rapporti di miglioria in uso nella Regione Lazio della disciplina generale sull'enfiteusi e di quella speciale della affrancazione fosse subordinata alle condizioni stabilite dalla l. n. 327 del 1963 (v.
Cass. 2423/1981; Cass. 2972/1986).
Pertanto, il richiamo a detta disciplina generale, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, fonda l'onere, per colui il quale richiede l'affrancazione del fondo in enfiteusi, di dimostrare la propria qualità di enfiteuta, fornendo – anzitutto - la prova dell'esistenza del titolo costitutivo a proprio favore e, nel caso degli atti di successione inter vivos o mortis causa, da cui risulti che il diritto sia a lui pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti, che parta dal titolo pagina 4 di 8 costitutivo di chi lo ha acquistato per la prima volta o, comunque, da un acquisto a titolo originario (v. Cass. 4197/1982).
A fronte di tale enunciato, la diversa ricostruzione fornita dall'opponente
è inidonea superare le argomentazioni poste a sostegno della decisione del primo giudice, che per semplicità espositiva si riportano e si ribadiscono:
“(…) considerato, infatti, che la ricorrente ha agito in giudizio deducendo che “a seguito di decreto del Prefetto di Roma con cui si rendeva esecutiva la decisione della Commissione Provinciale di Roma per le terre incolte del
17/11/1945 – 21/01/1946, riceveva, con l'obbligo di miglioria, un terreno di 20 ettari (di proprietà all'epoca di e in seguito Parte_3 acquistato da S.A.IM.I. spa e poi da ubicato nel Comune Controparte_1 di Montecompatri, da seminare per due anni a scadere con la trebbiatura del grano nell'agosto 1948”;
- rilevato che l'assunto è rimasto sfornito di qualsivoglia riscontro probatorio, non avendo l'istante prodotto in giudizio né la decisione della
Commissione Provinciale di Roma del 17/11/1945-21/01/1946 né il successivo decreto prefettizio;
- ritenuto, pertanto, che – in assenza della citata documentazione e considerate le specifiche contestazioni avanzate dalla controparte in ordine alla natura (personale o reale) del diritto asseritamente vantato dalla sui terreni oggetto di causa – non è possibile ritenere Parte_1 provato il presupposto su cui si fonda la domanda di affrancazione, ossia che i predetti terreni siano stati concessi alla ricorrente prevedendo un obbligo di miglioria dei fondi tale per cui dovrebbe configurarsi, nel caso di specie, un rapporto assimilabile a quello di natura enfiteutica e, dunque, assoggettabile alla disciplina di cui alla Legge n. 607/1966;
- considerato, in via ulteriore, che detta carenza probatoria non può dirsi colmata neanche alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio;
- ritenuto, invero, che la decisione della III Commissione Circondariale di
Roma del 5.10.1948 (cfr. doc. n. 2 all. fasc. ricorrente) non fornisce elementi utili alla qualificazione del rapporto in termini enfiteutici, trattandosi di una mera proroga della durata dell'originaria concessione – peraltro limitata a soli 10 ettari – e non già del titolo principale, costitutivo del diritto fatto valere in giudizio;
- considerato, altresì, che neanche dall'esame della documentazione ipocatastale (cfr. doc. n. 5 all. fasc. ricorrente) e dei contratti di pagina 5 di 8 compravendita dei terreni (cfr. docc. n. 6 e 7 fasc. ricorrente) si evince la sussistenza di un vincolo di natura reale gravante sui terreni oggetto di causa;
- rilevato, per contro, che le quietanze depositate dalla stessa ricorrente quale prova del regolare pagamento del canone enfiteutico riportano le diciture “ricevuta d'affitto” e “canone di affitto” (cfr. doc. n. 8 all. fasc. ricorrente);
- ritenuto, pertanto, che l'esame della documentazione complessivamente prodotta non consente di ritenere fondato l'assunto sostenuto dalla parte ricorrente, dovendo dirsi – per contro – verosimile la tesi prospettata dalla società resistente, secondo cui “l'area in questione era detenuta dalla a titolo di affitto di fondo rustico, Parte_1 regolarmente disdettato -in via cautelativa- dalla per la CP_1 scadenza del 06.05.2010 ed ormai cessato”;
- considerato, poi, che detta ricostruzione giuridica risulta avvalorata dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ha equiparato ai contratti di affitto di fondi rustici i rapporti agrari derivanti da provvedimenti amministrativi di concessione di terre incolte (cfr. Cass., Sez. Un., n.
6642 del 16/12/1981); (…)” (v. pag.
1-2 dell'ordinanza impugnata nel fascicolo telematico).
Infine, sul quinto motivo, al fine di disattendere quanto sostenuto dall'opponente, va osservato che le ordinanze con cui il giudice decide in ordine alle richieste di ammissione delle prove e disponga in ordine all'istruzione della causa (ad esempio, introducendo, come nel caso di specie, una c.t.u.) sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (v. Cass.
30161/2018).
Inoltre, la c.t.u. disposta dal Giudice monocratico ha consentito di accertare come attualmente i terreni in oggetto siano utilizzati per attività estrattiva esercitata dalla società Valle LL S.r.l. (si tratta di una cava di basalto) e che, quindi, sia venuta meno la vocazione agricola della stessa area che è irreversibilmente mutata (v. doc. 4 dell'opponente).
pagina 6 di 8 Ne discende come tale diversa destinazione abbia privato i terreni della qualità di fondo rustico e quindi della idoneità a formare oggetto di un contratto di affitto agrario (arg. ex Cass. 9671/1997).
In conclusione, la sebbene Parte_1 Parte_1 abbia invocato all'odierna udienza Cass. 1429/1983 (“Per la Costituzione di un rapporto a miglioria affrancabile ai sensi della legge 25 febbraio 1963
n. 327 (recante norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del
Lazio) - anche alla luce della legge interpretativa 22 maggio 1980 n. 233 che ha chiarito che l'art. 1 della detta legge del 1963 deve intendersi applicabile ai rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e costituiti, anche in deroga al disposto dell'art. 1350 n. 2 cod. civ. - non
è necessario l'atto scritto in quanto detta legge ha profondamente innovato la precedente disciplina, dichiarando perpetui quei rapporti che tali non erano, ne' potevano divenire - ossia quei rapporti in ordine ai quali l'atto scritto, ove esistente non era costitutivo di un diritto reale, bensì di un diritto personale (così immutando la sostanza del contratto, dichiarato perpetuo dalla legge) - e dichiarando altresì perpetui quei rapporti sorti in virtù di accordi verbali in conformità agli Usi locali
(sempreché avessero una durata ultratrentennale e fossero state apportate migliorie in conformità della convenzione e dell'uso locale)”), ha continuato - in ogni caso – a non fornire prova certa e sicura dell'esistenza del titolo costitutivo a proprio favore, per le ragioni sopra espresse, così disattendendo l'onere da cui era invece gravata;
di talché, si impone il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91, comma 1,
c.p.c. e si liquidano, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile
- complessità bassa), applicato il valore mediano tra i parametri tariffari mini e medi, in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
per le ragioni espresse in motivazione;
[...]
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della società resistente, che liquida in € 5.700,00, oltre rimborso forfettario pagina 7 di 8 (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
Velletri, 4/2/2025
Il Presidente
Dott. Marcello Buscema
Il Giudice relatore
Dott. Renato Buzi
pagina 8 di 8