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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/10/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 577/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Ciccarelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Guido Blandini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare il Parte_1
al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti per lo Controparte_1
svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto nel periodo dal
18.10.2006 all'1.8.2020;
che il ricorrente esponeva, in particolare, di essere stato assunto a tempo indeterminato dal con decorrenza dall'1.10.1991, inquadramento nel livello/categoria A Controparte_1
(ex III qualifica funzionale), posizione economica 1, qualifica di “Netturbino – Operatore Ecologico”, mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti soldi urbani mediante autocarri compattatori, attualmente inquadrato sempre nella categoria A, ma posizione economica 4 del medesimo CCNL;
che, con disposizione di servizio del 18.10.2006, veniva assegnato al “Settore I – Servizio Statistica e
Numerazione Civica”, chiamato a svolgere mansioni tipiche di impiegato addetto ai servizi demografici con contatto diretto con il pubblico, consistenti in particolare nella ricezione delle richieste di assegnazione dei numeri civici, nei relativi sopralluoghi per l'attribuzione delle numerazioni civiche e la verifica delle insegne;
che tali mansioni venivano ulteriormente confermate nei successivi ordini di servizio del 13.12.2010 e del 10.1.2011, in forza dei quali, peraltro, il ricorrente veniva anche assegnato al “Servizio Anagrafe”, per la quale era chiamato a svolgere attività consistente nella ricezione dell'utenza presso lo sportello del Servizio, redazione a mezzo terminale e rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, stato civile, godimento diritti politici e cumulativi, storici di residenza e/o stato di famiglia, , incassando i relativi diritti CP_2 di segreteria e imposte di bollo a mezzo di marche;
che, nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale promosso dall'ISTAT, svolgeva mansioni consistenti nel rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici del unitamente ad altri dipendenti tutti CP_1
appartenenti alle categorie C e D del CCNL applicato;
che, alla con provvedimento del 28.2.2018, venivano delegate al ricorrente funzioni di Ufficiale di Anagrafe con decorrenza dall'1.3.2018; che il inoltre, nell'aprile 2020, partecipava a vari corsi di formazione in materia di “Diritto Pt_1
Amministrativo” e “Anticorruzione”; che, tanto premesso, il deduceva che le predette Pt_1
mansioni erano proprie del personale inquadrato nella superiore categoria C, qualifica di istruttore amministrativo del CCNL richiamato, il cui personale svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
che si costituiva il resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
il convenuto, in particolare, osservava che le CP_1
mansioni cui era stato adibito nel corso del rapporto lavorativo il erano pienamente Pt_1 rientranti nella categoria A del CCNL Enti Locali;
che, nell'ambito dell'ente locale, tutte le mansioni appartenenti alla medesima categoria dovevano ritenersi professionalmente equivalenti, costituendo, pertanto, legittimo esercizio del potere organizzativo datoriale l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse nell'ambito della medesima categoria, trovando applicazione nel pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (e non già l'art. 2103 c.c.) e dovendosi fare riferimento ad un concetto di equivalenza formale, con riferimento alla classificazione prevista dal contratto collettivo, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita;
che, nel corso del giudizio, venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti ed assunte le prove orali ammesse;
che il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto;
Parte_1 che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo
è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa;
che, per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore;
che, più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore (o comunque, come nel caso di specie, l'accertamento dello svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore) a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez.
Lav. 20.11.2014); che, nella richiamata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha confermato il difetto di allegazione – ritenuto dalla sentenza colà impugnata – per la “assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate”, posto che il lavoratore non aveva dato conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore vantata, non aveva prodotto il contratto collettivo invocato, non aveva evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore vantata: “L'anello mancante – osserva in particolare la richiamata pronuncia - non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto di allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali” (Cass. n. 8025/2003 cit.); che, d'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n. 6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744); che, nel caso che occupa, la predetta comparazione deve ritenersi carente;
che, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha del tutto omesso di indicare i profili caratterizzanti della categoria in cui è stato contrattualmente inquadrato (categoria A), ha poi solo genericamente indicato alcuni aspetti dell'agognata qualifica di istruttore amministrativo, senza tuttavia operare uno specifico raffronto, per un verso, tra la qualifica formalmente assegnatagli e quella superiore, per altro verso tra le caratteristiche di quest'ultima e l'attività in concreto svolta;
né a tale carenza del ricorso introduttivo sotto il profilo dell'allegazione – certamente non sanabile con i successivi scritti difensivi – può sopperire l'istruttoria espletata, non potendosi evincere dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, al di là di una conferma delle attività lavorative neppure contestate dal resistente alcun elemento dal quale possano desumersi aspetti qualificanti CP_1
di mansioni appartenenti a categoria o livello superiori a quello formalmente attribuito;
che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, attesa l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, derivante dal rigetto della domanda per la carenza di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, tenuto conto, altresì, del notevole squilibrio economico delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 15 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 577/2021, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Lorenzo Ciccarelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Guido Blandini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare il Parte_1
al pagamento delle differenze retributive asseritamente spettanti per lo Controparte_1
svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle per le quali era stato assunto nel periodo dal
18.10.2006 all'1.8.2020;
che il ricorrente esponeva, in particolare, di essere stato assunto a tempo indeterminato dal con decorrenza dall'1.10.1991, inquadramento nel livello/categoria A Controparte_1
(ex III qualifica funzionale), posizione economica 1, qualifica di “Netturbino – Operatore Ecologico”, mansioni di addetto alla raccolta dei rifiuti soldi urbani mediante autocarri compattatori, attualmente inquadrato sempre nella categoria A, ma posizione economica 4 del medesimo CCNL;
che, con disposizione di servizio del 18.10.2006, veniva assegnato al “Settore I – Servizio Statistica e
Numerazione Civica”, chiamato a svolgere mansioni tipiche di impiegato addetto ai servizi demografici con contatto diretto con il pubblico, consistenti in particolare nella ricezione delle richieste di assegnazione dei numeri civici, nei relativi sopralluoghi per l'attribuzione delle numerazioni civiche e la verifica delle insegne;
che tali mansioni venivano ulteriormente confermate nei successivi ordini di servizio del 13.12.2010 e del 10.1.2011, in forza dei quali, peraltro, il ricorrente veniva anche assegnato al “Servizio Anagrafe”, per la quale era chiamato a svolgere attività consistente nella ricezione dell'utenza presso lo sportello del Servizio, redazione a mezzo terminale e rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, stato civile, godimento diritti politici e cumulativi, storici di residenza e/o stato di famiglia, , incassando i relativi diritti CP_2 di segreteria e imposte di bollo a mezzo di marche;
che, nell'anno 2011, in occasione del censimento nazionale promosso dall'ISTAT, svolgeva mansioni consistenti nel rilevamento dei numeri civici e delle caratteristiche strutturali degli edifici del unitamente ad altri dipendenti tutti CP_1
appartenenti alle categorie C e D del CCNL applicato;
che, alla con provvedimento del 28.2.2018, venivano delegate al ricorrente funzioni di Ufficiale di Anagrafe con decorrenza dall'1.3.2018; che il inoltre, nell'aprile 2020, partecipava a vari corsi di formazione in materia di “Diritto Pt_1
Amministrativo” e “Anticorruzione”; che, tanto premesso, il deduceva che le predette Pt_1
mansioni erano proprie del personale inquadrato nella superiore categoria C, qualifica di istruttore amministrativo del CCNL richiamato, il cui personale svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
che si costituiva il resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto;
il convenuto, in particolare, osservava che le CP_1
mansioni cui era stato adibito nel corso del rapporto lavorativo il erano pienamente Pt_1 rientranti nella categoria A del CCNL Enti Locali;
che, nell'ambito dell'ente locale, tutte le mansioni appartenenti alla medesima categoria dovevano ritenersi professionalmente equivalenti, costituendo, pertanto, legittimo esercizio del potere organizzativo datoriale l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse nell'ambito della medesima categoria, trovando applicazione nel pubblico impiego privatizzato l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 (e non già l'art. 2103 c.c.) e dovendosi fare riferimento ad un concetto di equivalenza formale, con riferimento alla classificazione prevista dal contratto collettivo, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita;
che, nel corso del giudizio, venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti ed assunte le prove orali ammesse;
che il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto;
Parte_1 che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio generale, desumibile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, si modula diversamente a seconda del petitum oggetto della domanda: se è vero, infatti, che, ove il lavoratore chieda la retribuzione dovuta in base al contratto, il fatto costitutivo
è rappresentato dal contratto stesso e graverà così sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto alle proprie obbligazioni ovvero che è intervenuta una causa estintiva, impeditiva o modificativa dell'obbligazione, allorquando, invece, il lavoratore deduca l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente prevista rispetto all'attività lavorativa effettivamente prestata, è il lavoratore ad essere onerato della prova del fatto costitutivo di tale pretesa;
che, per quanto attiene, in particolare, alla domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive derivanti da un inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito nel contratto di lavoro, inquadramento superiore nel quale il lavoratore assuma rientranti le mansioni effettivamente svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, i fatti costitutivi che il lavoratore è tenuto ad allegare e provare, vertendo la pretesa su circostanze estranee ed anzi contrastanti rispetto alla formale regolamentazione del contratto individuale, riguardano le concrete modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ossia l'effettiva adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle appartenenti alla qualifica contrattualmente attribuita e rientranti, invece, in qualifica superiore;
che, più specificamente, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore (o comunque, come nel caso di specie, l'accertamento dello svolgimento di mansioni rientranti in qualifica superiore) a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare,
è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, ed a fornirne la prova (Cass., Sez. Lav. 21.5.2003, n. 8025; Trib. Bari, Sez.
Lav. 20.11.2014); che, nella richiamata pronuncia, in particolare, la Suprema Corte ha confermato il difetto di allegazione – ritenuto dalla sentenza colà impugnata – per la “assenza di comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate”, posto che il lavoratore non aveva dato conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie della qualifica superiore vantata, non aveva prodotto il contratto collettivo invocato, non aveva evidenziato in quali termini e per quali ragioni l'attività lavorativa era da ricomprendere tra le previsioni collettive relative alla qualifica superiore vantata: “L'anello mancante – osserva in particolare la richiamata pronuncia - non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto di allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali” (Cass. n. 8025/2003 cit.); che, d'altra parte, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (Cass., Sez. Lav. 30.3.2016, n. 6174; Cass., Sez. Lav. 1.9.2003, n. 12744); che, nel caso che occupa, la predetta comparazione deve ritenersi carente;
che, infatti, nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha del tutto omesso di indicare i profili caratterizzanti della categoria in cui è stato contrattualmente inquadrato (categoria A), ha poi solo genericamente indicato alcuni aspetti dell'agognata qualifica di istruttore amministrativo, senza tuttavia operare uno specifico raffronto, per un verso, tra la qualifica formalmente assegnatagli e quella superiore, per altro verso tra le caratteristiche di quest'ultima e l'attività in concreto svolta;
né a tale carenza del ricorso introduttivo sotto il profilo dell'allegazione – certamente non sanabile con i successivi scritti difensivi – può sopperire l'istruttoria espletata, non potendosi evincere dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, al di là di una conferma delle attività lavorative neppure contestate dal resistente alcun elemento dal quale possano desumersi aspetti qualificanti CP_1
di mansioni appartenenti a categoria o livello superiori a quello formalmente attribuito;
che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio, attesa l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, derivante dal rigetto della domanda per la carenza di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, tenuto conto, altresì, del notevole squilibrio economico delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 15 ottobre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia