Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1966, n. 931
Articolo 2
Versione
29 novembre 1966
Art. 1.
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.
Entrata in vigore il 29 novembre 1966