Art. 1.
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.
Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000.