Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2098 del R.G. per l'anno 2017, vertente tra
(C.F. , elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Sele, n. 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Mascaro, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
-Attrice-
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Filadelfia (VV), CP_1 C.F._2 viale IV Novembre, n. 68, presso lo studio dell'avv. Carmelo Michienzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
-Convenuto-
OGGETTO: Altri istituti di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, chiedendo all'adito Tribunale di “riconoscere e dichiarare che il convenuto ha
[...] illegittimamente occupato una porzione di terreno di proprietà dell'attrice, ricadente nella part. 367 del foglio di mappa n 34, sita in Filadelfia, Contrada Pantani;
conseguentemente e per l'effetto, condannare il predetto convenuto al rilascio della porzione di terreno illegittimamente occupata ed all'eliminazione dei paletti apposti;
determinare la linea di confine con apposizione dei relativi segni a spese comuni delle parti;
condannare il convenuto al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del terreno nonché per aver tagliato un albero e bruciato due querce, ciò nella misura che sarà ritenuta di giustizia, non superiore comunque ad euro 5.000,00; condannarlo, infine, al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
A fondamento della domanda, parte attorea ha dedotto di essere comproprietaria, in comune e pro indiviso, di un appezzamento di terreno sito in agro di Filadelfia (VV), in Contrada Pantani, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 34, part. 367; che tale terreno confina con altro fondo di proprietà di parte convenuta, riportato in catasto al foglio di mappa n. 34, particelle 166 e 128; che il convenuto, nel mese di settembre 2016, ha recintato il fondo di sua proprietà, sconfinando per circa un metro nel terreno di essa attrice, tagliando un albero e bruciando due querce. Ha dedotto che i tentativi di ottenere il rilascio della porzione di proprietà illegittimamente occupata dal convenuto, sono risultati vani.
2. Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare l'improcedibilità della CP_1 domanda per mancato esperimento della convenzione di negoziazione assistita e l'incompetenza per materia del Tribunale adito, in favore del Giudice di Pace. Nel merito, ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto e deducendo di essersi limitato a recintare il terreno di sua proprietà.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU volta ad accertare i confini tra i terreni e la sussistenza del lamentato illegittimo sconfinamento. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 17.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note
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4. Preliminarmente, quanto all'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento di convenzione di negoziazione assistita, deve evidenziarsi che la presente controversia, in quanto rientrante nella materia dei diritti reali, è soggetta alla condizione di procedibilità rappresentata dal previo espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 e non alla diversa procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 132/2014.
L'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria non è stata però tempestivamente eccepita dal convenuto, né è stata rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza, come previsto dall'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010, con conseguente superamento della questione concernente la procedibilità della domanda (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 32797/2019).
Parimenti, è infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale formulata da parte convenuta. L'art. 7 c.p.c. stabilisce la competenza, qualsiasi sia il valore, del Giudice di Pace: “per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità”. La presente controversia, in quanto qualificabile quale azione di regolamento di confine, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 7 c.p.c., con conseguente competenza dell'adito
Tribunale.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
La causa può infatti essere decisa sulla base dell'accertamento espletato dal consulente d'ufficio, le cui conclusioni meritano di essere condivise e sulla base delle quali può affermarsi che il confine tra terreni per cui è causa corrisponde a quello delineato dalla recinzione realizzata da parte convenuta, con conseguente esclusione del dedotto illegittimo sconfinamento. Occorre premettere, in diritto, che “la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l'effetto che l'onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali” (Cass. n. 12891/2006; Cass. n. 14993/2012 e n. 10062/2018). Sul piano probatorio, poi, si precisa che “per l'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà; solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali” (Cass. n. 21686/06; Cass. n.
10501/2013). L'accertamento fondato sulle risultanze delle mappe catastali è dunque un accertamento di tipo residuale, che conduce ad un risultato di tipo meramente indicativo e, come tale, connotato da margini di incertezza e conseguenti margini di tolleranza. Tanto è stato evidenziato anche dalla
Corte di Cassazione che ha rilevato come in tema di azione per regolamento di confini, i dati catastali hanno un valore puramente indicativo e costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall'assoluta mancanza di elementi di prova o della loro inidoneità ai fini di una determinazione certa del confine e che i criteri di tolleranza catastale non trovano applicazione nel solo caso in cui l'elemento di prova primario sia rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai
2 contratti che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi e prevale sul difforme dato catastale (Cass. 16 maggio 1981, n. 3222).
Ciò premesso, nel caso di specie, le parti non hanno prodotto in giudizio alcun titolo di provenienza dei fondi, né hanno offerto altri elementi di prova dei confini tra i terreni. L'accertamento della linea esatta di confine tra i fondi è stato pertanto effettuato dal CTU, mediante la consultazione delle mappe catastali e l'utilizzo di apparecchiatura tecnica.
In particolare, il CTU, dopo aver evidenziato che i terreni per cui è causa non sono complanari ma ubicati a diversa quota (fondi su dislivello) e separati da una scarpata il cui rilevato ricade nella particella n. 116 di parte convenuta, ha accertato e concluso che “(…) Dalla planimetria elaborata è risultato quanto segue: I punti 106 e 107 riportati in mappa, discostano dalla linea di confine rispettivamente di 0,33 m. e 0,25 m. nei limiti di tolleranza catastale, i rimanenti punti ricadono all'interno della particella n.116 di parte convenuta. La sistemazione dei termini di confine risulta regolare, non sono stati rilevati sconfinamenti”.
In difetto di diversi elementi, deve quindi essere condiviso l'accertamento dei confini operato dal consulente d'ufficio, le cui conclusioni peraltro, in punto di metodo di accertamento e di conclusioni, non risultano essere state tempestivamente contestate dalle parti.
Sulla base dell'espletata CTU, deve quindi concludersi che la linea di confine tra i fondi per cui è causa è quella delineata dalla recinzione realizzata dal convenuto, dovendosi escludere il dedotto illegittimo sconfinamento, posto che il lieve discostamento di pochi centimetri rilevato dal consulente, rientra nei limiti di tolleranza catastale, mentre tutti i rimanenti punti di confine ricadono nella proprietà del convenuto.
Conseguentemente, deve altresì essere esclusa l'illegittima occupazione di una porzione di terreno di proprietà dell'attore da parte del convenuto e alcun risarcimento può essere riconosciuto all'attore a tale titolo. Risulta, altresì, infondata, poiché totalmente sfornita di riscontro probatorio, sotto il profilo sia dell'an che dell'eventuale quantum, la pretesa dell'attore al risarcimento del danno derivante dalla circostanza che il convenuto avrebbe bruciato due querce e potato un albero di sua proprietà. Al riguardo, oltre che la prova dell'illecita condotta del convenuto, difetta anche la prova della sussistenza di un conseguenziale danno subito dall'attore. 5. Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate con decreto in atti, sono poste a carico di parte attorea, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta;
2) condanna parte attorea al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti, a carico di parte attorea.
Così deciso in Lamezia Terme, 2 gennaio 2025
3 Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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