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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6863/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6863/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Iuliana Cimpoesu Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 03.02.2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Romania in data 30/06/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/09/2015 e il 07/05/2019. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 17/04/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.,
lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 03/02/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo accogliersi il ricorso e rinunciando alle domande relative alle autovetture non essendo il giudice adito competente sul punto. All'esito,
dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Affidamento, collocazione dei minori e regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità né una modifica dell'attuale assetto di vita dei minori che li vede conviventi con la madre.
La ricorrente ha dichiarato in udienza che i figli hanno un buon rapporto con il padre, lo vedono e pernottano a casa sua.
pagina 2 di 5 Pertanto, in merito al regime di affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo, intese a garantire una regolarità
e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti dei minori con entrambe le figure genitoriali.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla signora che la abiterà Parte_1
unitamente ai figli minori. Il sig. ha lasciato la casa coniugale Controparte_1
ad agosto 2024 ed ha reperito una diversa abitazione.
Il contributo al mantenimento dei figli
La ricorrente ha domandato porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari ad euro 700 mensili (euro 350 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha riferito di svolgere attività lavorativa come magazziniera presso la Lidl Italia S.r.l., con stipendio medio di circa 1200 euro mensili come dimostrato dalla documentazione economica allegata al ricorso. Vive in affitto nella casa coniugale con canone di locazione per euro 450 mensili oltre spese.
Dalla documentazione bancaria in atti relativa all'ultimo trimestre 2023 e come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il sig. nel corso della convivenza Controparte_1
matrimoniale svolgeva l'attività lavorativa di autotrasportatore per 2200/2400 euro mensili. Egli paga interamente un finanziamento mensile di euro 200/300 per un appartamento in Romania in comproprietà e verosimilmente è gravato dal canone d'affitto per la nuova abitazione. La ricorrente ha altresì riferito che egli percepisce integralmente l'assegno unico per 350 euro mensili che a volte le viene girato interamente e a volte parzialmente.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole richiesto dalla madre di 700,00 euro mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 5 In assenza di accordo, ritiene questo Tribunale che gli assegni unici e le detrazioni fiscali relative ai figli minori debbano essere regolate tra le parti come da normativa in materia.
***
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
AFFIDA in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino (TO), via Polveriera n. 10 con gli arredi che la compongono a;
Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera (in difetto di accordo, dalle ore 10
del sabato alle ore 21 della domenica);
− un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, quando il padre ne curerà
l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori a decorrere da Pasqua 2025, che trascorreranno con il padre;
pagina 4 di 5 − le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli Controparte_1
l'assegno mensile di € 700 (€ 350 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 28.03.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6863/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Iuliana Cimpoesu Parte_1
-ricorrente-
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Come da verbale del 03.02.2025
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
in Romania in data 30/06/2012.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 11/09/2015 e il 07/05/2019. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 17/04/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.,
lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza in data 03/02/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo accogliersi il ricorso e rinunciando alle domande relative alle autovetture non essendo il giudice adito competente sul punto. All'esito,
dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo,
dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Affidamento, collocazione dei minori e regime di visita con il genitore non collocatario
La ricorrente ha domandato l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso di sé.
La domanda merita accoglimento.
Non sono emerse specifiche ragioni di pregiudizio che possano giustificare una deroga al principio generale della bigenitorialità né una modifica dell'attuale assetto di vita dei minori che li vede conviventi con la madre.
La ricorrente ha dichiarato in udienza che i figli hanno un buon rapporto con il padre, lo vedono e pernottano a casa sua.
pagina 2 di 5 Pertanto, in merito al regime di affidamento dei minori ed alla loro collocazione abitativa, si dispone come in dispositivo in accoglimento della domanda attorea.
Quanto al regime di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordo secondo le modalità indicate in dispositivo, intese a garantire una regolarità
e continuità, anche nel quotidiano, dei rapporti dei minori con entrambe le figure genitoriali.
Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale deve essere assegnata alla signora che la abiterà Parte_1
unitamente ai figli minori. Il sig. ha lasciato la casa coniugale Controparte_1
ad agosto 2024 ed ha reperito una diversa abitazione.
Il contributo al mantenimento dei figli
La ricorrente ha domandato porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli pari ad euro 700 mensili (euro 350 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha riferito di svolgere attività lavorativa come magazziniera presso la Lidl Italia S.r.l., con stipendio medio di circa 1200 euro mensili come dimostrato dalla documentazione economica allegata al ricorso. Vive in affitto nella casa coniugale con canone di locazione per euro 450 mensili oltre spese.
Dalla documentazione bancaria in atti relativa all'ultimo trimestre 2023 e come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il sig. nel corso della convivenza Controparte_1
matrimoniale svolgeva l'attività lavorativa di autotrasportatore per 2200/2400 euro mensili. Egli paga interamente un finanziamento mensile di euro 200/300 per un appartamento in Romania in comproprietà e verosimilmente è gravato dal canone d'affitto per la nuova abitazione. La ricorrente ha altresì riferito che egli percepisce integralmente l'assegno unico per 350 euro mensili che a volte le viene girato interamente e a volte parzialmente.
Considerando le esigenze della prole minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori dianzi descritte, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato il contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole richiesto dalla madre di 700,00 euro mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 5 In assenza di accordo, ritiene questo Tribunale che gli assegni unici e le detrazioni fiscali relative ai figli minori debbano essere regolate tra le parti come da normativa in materia.
***
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Controparte_1
AFFIDA in via condivisa i figli minori ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
ASSEGNA la casa coniugale sita in Nichelino (TO), via Polveriera n. 10 con gli arredi che la compongono a;
Parte_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo accordi fra le parti e in difetto di accordi secondo le seguenti modalità:
− nei fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera (in difetto di accordo, dalle ore 10
del sabato alle ore 21 della domenica);
− un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, quando il padre ne curerà
l'accompagnamento presso l'abitazione materna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30
dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascuno dei genitori a decorrere da Pasqua 2025, che trascorreranno con il padre;
pagina 4 di 5 − le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari);
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli Controparte_1
l'assegno mensile di € 700 (€ 350 per ciascun figlio), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo
d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE di lite al definitivo.
Così deciso in Torino, il 28.03.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Isabella Messina
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