Sentenza 11 febbraio 1988
Massime • 1
L'art. 25 della legge n. 203 del 1982 (nuova disciplina dei contratti agrari), il quale indica i contratti associativi assoggettabili a conversione su Determinazione delle parti interessate nel termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge medesima, non contiene alcuna nuova disposizione in materia di conversione in affitto dei contratti di vendita delle erbe rispetto alla disciplina prevista dall'art. 24 della legge n. 11 del 1971, la quale trova tuttora applicazione, nei limiti previsti dal primo comma (eccettuato l'ultimo alinea) dell'art. 53 della citata legge n. 203 del 1982, mentre il successivo art. 56 esclude l'applicabilità, con riguardo ai contratti di vendita di erbe di durata infrannale relativi a terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria, soltanto del regime di equo canone - introdotto con le Disposizioni del capo secondo del titolo primo -, a differenza di quanto prevedeva la previgente normativa vincolistica. ( V 368/87, mass n 450117).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1988, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1988 |
Testo completo
L'art. 25 della legge n. 203 del 1982 (nuova disciplina dei contratti agrari), il quale indica i contratti associativi assoggettabili a conversione su Determinazione delle parti interessate nel termine di quattro anni dall'entrata in vigore della legge medesima, non contiene alcuna nuova disposizione in materia di conversione in affitto dei contratti di vendita delle erbe rispetto alla disciplina prevista dall'art. 24 della legge n. 11 del 1971, la quale trova tuttora applicazione, nei limiti previsti dal primo comma (eccettuato l'ultimo alinea) dell'art. 53 della citata legge n. 203 del 1982, mentre il successivo art. 56 esclude l'applicabilità, con riguardo ai contratti di vendita di erbe di durata infrannale relativi a terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria, soltanto del regime di equo canone - introdotto con le Disposizioni del capo secondo del titolo primo -, a differenza di quanto prevedeva la previgente normativa vincolistica. ( V 368/87, mass n 450117).*