Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 45
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento accertamento societario

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, basata sulla ristretta base partecipativa della società, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. Nel caso di specie, il contribuente non aveva incarichi gestionali, i rapporti con l'altro socio erano conflittuali e ciò è comprovato da accordi transattivi e corrispondenza intercorsa tra loro, rendendo non operante la presunzione di partecipazione alla distribuzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Non applicabilità della presunzione di distribuzione utili

    La Corte ritiene che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, basata sulla ristretta base partecipativa della società, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. Nel caso di specie, il contribuente non aveva incarichi gestionali, i rapporti con l'altro socio erano conflittuali e ciò è comprovato da accordi transattivi e corrispondenza intercorsa tra loro, rendendo non operante la presunzione di partecipazione alla distribuzione di utili extracontabili.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 45
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 45
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo