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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ES D'TI PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2021 depositato il 13/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V.macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 2 e pubblicata il 25/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dall'avviso di accertamento impugnato dal Resistente_1contribuente con il quale l'ufficio accertava in capo al ricorrente, per l'anno d'imposta 2008,redditi di capitale non dichiarati ai sensi degli artt. 44 e 47 del D.P.R. 600/73 derivanti da utili di partecipazione conseguiti dalla società a ristretta base CIazionaria RL, di cui il ricorrente era socio con una Nominativo_1quota del 50% insieme all'altro socio che deteneva il restante 50%.
L'avviso di accertamento si collegava ad un precedente avviso di accertamento anch'esso relativo all'anno di imposta 2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate
-Direzione Provinciale di Rimini- nei confronti della società CI RL .
Quest'ultimo avviso di accertamento veniva impugnato presso la CTP di Rimini, Resistente_1mentre il sig. proponeva ricorso avverso l'avviso notificatogli, cui seguiva la procedura di mediazione con esito negativo. Nel successivo giudizio si costituiva l'ufficio, sostenendo la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini sez.II^ con la sentenza n.82/2021, accoglieva il ricorso fondando la propria decisione sull'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento societario disposto dalla CTR dell'Emilia Romagna, Sez. 5°, (sentenza n.1340/2015), che aveva respinto l'appello dell' ufficio avverso la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso della società CI RL.
Secondo la CTP "...l'annullamento dell'accertamento riferito alla società travolge, conseguentemente anche l'accertamento a carico dei soci ed annulla la legittimità della pretesa distribuzione di maggiori utili ai soci contestata con l'atto impugnato ...
Inoltre riteneva irrilevante l'intervenuta definizione ex art.6 D.L. n.119/2018 del contenzioso societario pendente innanzi alla Corte di Cassazione, su ricorso dell'Amministrazione finanziaria, "....in quanto tale scelta della società risponde ad autonome esigenze valutate in sede di procedura fallimentare... ".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate ritenendo erroneo il richiamo alla sentenza della CTR data la non definitività della stessa ed il fatto che l'avvenuta definizione agevolata della controversia in Cassazione ex art.6 dl.119/18, non influisce sull'accertamento eseguito per la diversa soggettività del socio rispetto alla società e la non pregiudizialità tra gli accertamenti in caso di condono.
Inoltre deve ritenersi la corretta applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occulti tra i soci in caso di società di capitali a limitata composizione soggettiva, salvo prova contraria da parte del contribuente sul mancato conseguimento o la diversa destinazione degli utili.
Prova non fornita dal contribuente, mentre la ricostruzione dei ricavi riguardo alla vendita di un terreno e di tre unità immobiliari nel corso del 2008 è conforme, per il primo, al costo di acquisto e per i secondi ad una perizia bancaria per la concessione Società_2di un mutuo, oltre che ai dati MI ( ) che hanno comportato una valutazione di un prezzo medio pari a 2.800,00 euro al metro quadro per 3 delle 5 unità immobiliari vendute. La stessa definizione agevolata attuata dalla società nel giudizio di Cassazione è indice della non congruità dei ricavi dichiarati.
Si è costituito il contribuente assumendo, quanto all'eccezione di giudicato ,la sua rilevanza dato che il giudice di primo grado si è limitato a prendere atto delle decisioni di merito relativamente alla società, da cui discende l'assenza di un accertamento tale da costituire il presupposto per l'avviso notificato al contribuente in quanto annullato, anche in base al successivo condono fiscale. Esclude l'esistenza della presunzione fiscale di attribuzione ai soci degli utili ipotizzati;
ciò in quanto manca la prova, da parte dell'ufficio, dell'effettiva percezione degli stessi. In senso contrario sussiste la conflittualità tra i soci ed il fatto che la gestione societaria fosse di pertinenza dell'altro socio. Ciò si evince dallo stesso documento citato Resistente_1dall'ufficio e cioè la lettera del 5/11/2010 inviata dal all'amministratore Nominativo_1unico in cui manifestava il proprio dissenso per l'abbassamento del prezzo di alcune unità immobiliari, dal che deve desumersi la sua estraneità l'amministrazione e quindi la sua partecipazione alla distribuzione di utili.
Si contesta l'esistenza di un onere probatorio a carico del ricorrente anche alla luce delle missive intercorse tra le parti, da cui emerge la relativa conflittualità(anni 2009 e 2011) che trova conferma anche nell'accordo transattivo intercorso nell'agosto 2009 con l'amministratore unico nonché socio, da cui si evince l'esistenza di un contenzioso già presente tra le parti. Da ultimo si afferma la non attendibilità del prezzo di vendita del terreno inferiore al costo di acquisto, essendo inserito in un procedimento di permuta nell'ambito di accordi contrattuali non adempiuti, ove in realtà la società aveva incassato la somma di euro 715.000,00 nell'ambito del relativo rapporto, il che esclude l'antieconomicità dell'operazione; quanto alla vendita degli immobili, si deduce la sua Resistente_1infondatezza anche per la posizione di inferiorità del rispetto all'altro socio ed il relativo dissidio, non avendo fornito l'ufficio alcun elemento per affermare la distribuzione degli utili e non valendo la presunzione di distribuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Le parti hanno depositato una memoria riproduttiva delle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla non applicabilità della presunzione di distribuzione di utili è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ne ha reiteratamente ammesso l'operatività nel caso di società di capitali a base ristretta affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018 Rv. 649406 - 01 e sostanzialmente conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3980 del 18/02/2020 Rv. 657304 - 01); il che esclude la fondatezza della censura circa la non applicabilità del disposto di cui all'art.5 TUIR. Ciò premesso la natura del condono fiscale esclude che sia da ritenere incontestabile l'annullamento dell'accertamento a carico della società, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fiscali tra socio e società (v.in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29503 del 24/12/2020 Rv. 659972 - 01) Il recupero a tassazione è stato operato dall'ufficio ritenendo la cessione di un terreno a terzi antieconomica perché inferiore al costo dello stesso (490.000,00 euro in rapporto al costo di 503.000,00 euro circa).Va rilevato che, come dimostra la documentazione prodotta dal contribuente, l'operazione si inserisce nell'ambito di una permuta a fronte della quale la società avrebbe ottenuto la proprietà di 4 immobili che sarebbero stati costruiti dalla società acquirente. L'applicazione di un valore di cessione inferiore al 5% del prezzo di acquisto, non può ritenersi antieconomica per l'assenza di qualsiasi dato circa il presumibile valore degli immobili che sarebbero stati ricevuti in relazione alla permuta (poi non avvenuta), necessario a valutare l'esistenza di una manifesta e macroscopica antieconomicità dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica (v.Cass.sez.5,ordinanza n.27961 del 14.10.21 Rv.662456-01). Quanto alla vendita di 3 appartamenti di altro fabbricato ritenuta di importo inferiore al normale (indicato dall'ufficio in euro 2.800,00 al mq. in luogo di somme richieste tra i 2.100,00 e 2580,00 euro) sulla base di una perizia eseguita per conto della banca Società_2mutuante e tenendo conto dei valori stimati da un operatore privato (MI ), Resistente_1nel ricorso il sig . contesta la valutazione compiuta, indicando l'erroneità degli elementi forniti in tal senso dall'ufficio ( tra cui la centralità dell'area occupata ed il carattere signorile degli immobili). Nel capitolato di appalto non si fa riferimento a materiali di pregio (serramenti esterni in pvc e porte interne rivestite sulle due facce con compensato e maniglie ottonate, pavimentazioni e piastrelle di fattura ordinaria), cui si aggiunge il difetto di qualsiasi indicazione riguardo alla relativa categoria catastale. Quanto alla centralità del fabbricato, vicino alla ferrovia, dalla planimetria prodotta dal ricorrente non emerge detta caratteristica;
in particolare l'immobile si trova non sul lungomare,ma su una strada interna tra il comune di S.Mauro a mare e la successiva spiaggia di Bellaria, il che è ostativo a ritenere lo stesso nel centro del Comune . Il ricorso alla valutazione del prezzo di vendita, ritenuto normale, in base ad un listino privato, costituisce un fattore non congruo perché privo di riscontri concreti (prezzi effettivamente applicati per vendite analoghe e simili). Va rilevato che anche una valutazione effettuata sui valori MI è stata ritenuta insufficiente dalla Corte di legittimità per disattendere il valore dichiarato, dovendo essere provato (il valore ritenuto congruo) anche in relazione ad un unico elemento presuntivo ulteriore purché dotato di precisione e gravità, spettando poi al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. sez.5, sentenza n.3193 del 8.2.25 RV. 674082-01). Nel caso di specie difetta la quotazione MI e anche l'elemento ulteriore indicato dall'ufficio (perizia bancaria da cui si desume un valore generale di 3.000,00 euro al mq.) non assume detta qualità perché compiuta nel 2006 e cioè prima che il mercato immobiliare fosse o avesse dato segnali di crisi;
situazione manifestatasi nel 2008 in base alle stesse osservazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate sull'andamento del mercato immobiliare nel 2008 che nella relativa nota trimestrale afferma…. Complessivamente nel 2008 si sono registrate un totale di 1.519.796 NTN1 , un livello che fa tornare il mercato ai volumi del 2001-2002. Le variazioni intervenute tra il 2008 ed il 2007 hanno inciso negativamente soprattutto sul settore residenziale (686.587 NTN) con una perdita del 15,1% …..certificando la relativa contrazione nel settore.
Ne discende che difettano le condizioni per ritenere la percezione di ricavi occulti in base a valori dichiarati incompatibili con quelli di mercato. Peraltro anche se si ritenesse congruo quanto evidenziato dall'ufficio, la presunzione di distribuzione degli utili non è applicabile al caso di specie in base a quanto prodotto dal contribuente.
Al riguardo in recenti pronunce la Corte di legittimità ha affermato il principio per cui
In tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. (Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 26473 del 10/10/2024 Rv. 672610–01;v.anche Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 Rv. 674943 - 01). Resistente_1Nel caso di specie risulta che non aveva incarichi gestionali nella società Nominativo_1amministrata dal socio;
i rapporti tra i due erano conflittuali, come evidenzia l'accordo transattivo del 5.8.2009 che richiama detta situazione e cui fa seguito, in pari Resistente_1data, la cessione del 40% della partecipazione societaria da parte del (non contestata), con riduzione della propria quota al 10%. Situazione che peraltro è Resistente_1perdurata, come si evince dalla raccomandata del 5.11.2010 del al socio amministratore. Detta documentazione riscontra l'affermazione dell'appellato circa la sua estraneità alla gestione societaria e rende di conseguenza non operante la presunzione di partecipazione alla distribuzione di utili extracontabili;
il complesso di quanto evidenziato comporta il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue, per il principio della soccombenza, la condanna alle spese del grado di giudizio dell'appellante che si liquidano, ex DM 55/14, secondo i valori medi delle singole fasi processuali in euro 4.315,00,00 ( fasi di studio, introduzione e discussione) oltre IVA ,CPA e spese forfettarie (15%).
PQM
rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata, con condanna dell'ufficio appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.315,00,oltre IVA,CPA e spese forfettarie.
Bologna,19.1.2026
Il giudice estensore
Stefano Marinelli Il Presidente
ER IN D'IN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ES D'TI PIERO, Presidente MARINELLI STEFANO, Relatore SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1141/2021 depositato il 13/09/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini - V.macanno, 37 Loc. Colonnella 47900 Rimini RN
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIMINI sez. 2 e pubblicata il 25/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU05T201986 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento trae origine dall'avviso di accertamento impugnato dal Resistente_1contribuente con il quale l'ufficio accertava in capo al ricorrente, per l'anno d'imposta 2008,redditi di capitale non dichiarati ai sensi degli artt. 44 e 47 del D.P.R. 600/73 derivanti da utili di partecipazione conseguiti dalla società a ristretta base CIazionaria RL, di cui il ricorrente era socio con una Nominativo_1quota del 50% insieme all'altro socio che deteneva il restante 50%.
L'avviso di accertamento si collegava ad un precedente avviso di accertamento anch'esso relativo all'anno di imposta 2008, emesso dall'Agenzia delle Entrate
-Direzione Provinciale di Rimini- nei confronti della società CI RL .
Quest'ultimo avviso di accertamento veniva impugnato presso la CTP di Rimini, Resistente_1mentre il sig. proponeva ricorso avverso l'avviso notificatogli, cui seguiva la procedura di mediazione con esito negativo. Nel successivo giudizio si costituiva l'ufficio, sostenendo la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria Provinciale di Rimini sez.II^ con la sentenza n.82/2021, accoglieva il ricorso fondando la propria decisione sull'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento societario disposto dalla CTR dell'Emilia Romagna, Sez. 5°, (sentenza n.1340/2015), che aveva respinto l'appello dell' ufficio avverso la pronuncia di primo grado con cui era stato accolto il ricorso della società CI RL.
Secondo la CTP "...l'annullamento dell'accertamento riferito alla società travolge, conseguentemente anche l'accertamento a carico dei soci ed annulla la legittimità della pretesa distribuzione di maggiori utili ai soci contestata con l'atto impugnato ...
Inoltre riteneva irrilevante l'intervenuta definizione ex art.6 D.L. n.119/2018 del contenzioso societario pendente innanzi alla Corte di Cassazione, su ricorso dell'Amministrazione finanziaria, "....in quanto tale scelta della società risponde ad autonome esigenze valutate in sede di procedura fallimentare... ".
Propone appello l'Agenzia delle Entrate ritenendo erroneo il richiamo alla sentenza della CTR data la non definitività della stessa ed il fatto che l'avvenuta definizione agevolata della controversia in Cassazione ex art.6 dl.119/18, non influisce sull'accertamento eseguito per la diversa soggettività del socio rispetto alla società e la non pregiudizialità tra gli accertamenti in caso di condono.
Inoltre deve ritenersi la corretta applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occulti tra i soci in caso di società di capitali a limitata composizione soggettiva, salvo prova contraria da parte del contribuente sul mancato conseguimento o la diversa destinazione degli utili.
Prova non fornita dal contribuente, mentre la ricostruzione dei ricavi riguardo alla vendita di un terreno e di tre unità immobiliari nel corso del 2008 è conforme, per il primo, al costo di acquisto e per i secondi ad una perizia bancaria per la concessione Società_2di un mutuo, oltre che ai dati MI ( ) che hanno comportato una valutazione di un prezzo medio pari a 2.800,00 euro al metro quadro per 3 delle 5 unità immobiliari vendute. La stessa definizione agevolata attuata dalla società nel giudizio di Cassazione è indice della non congruità dei ricavi dichiarati.
Si è costituito il contribuente assumendo, quanto all'eccezione di giudicato ,la sua rilevanza dato che il giudice di primo grado si è limitato a prendere atto delle decisioni di merito relativamente alla società, da cui discende l'assenza di un accertamento tale da costituire il presupposto per l'avviso notificato al contribuente in quanto annullato, anche in base al successivo condono fiscale. Esclude l'esistenza della presunzione fiscale di attribuzione ai soci degli utili ipotizzati;
ciò in quanto manca la prova, da parte dell'ufficio, dell'effettiva percezione degli stessi. In senso contrario sussiste la conflittualità tra i soci ed il fatto che la gestione societaria fosse di pertinenza dell'altro socio. Ciò si evince dallo stesso documento citato Resistente_1dall'ufficio e cioè la lettera del 5/11/2010 inviata dal all'amministratore Nominativo_1unico in cui manifestava il proprio dissenso per l'abbassamento del prezzo di alcune unità immobiliari, dal che deve desumersi la sua estraneità l'amministrazione e quindi la sua partecipazione alla distribuzione di utili.
Si contesta l'esistenza di un onere probatorio a carico del ricorrente anche alla luce delle missive intercorse tra le parti, da cui emerge la relativa conflittualità(anni 2009 e 2011) che trova conferma anche nell'accordo transattivo intercorso nell'agosto 2009 con l'amministratore unico nonché socio, da cui si evince l'esistenza di un contenzioso già presente tra le parti. Da ultimo si afferma la non attendibilità del prezzo di vendita del terreno inferiore al costo di acquisto, essendo inserito in un procedimento di permuta nell'ambito di accordi contrattuali non adempiuti, ove in realtà la società aveva incassato la somma di euro 715.000,00 nell'ambito del relativo rapporto, il che esclude l'antieconomicità dell'operazione; quanto alla vendita degli immobili, si deduce la sua Resistente_1infondatezza anche per la posizione di inferiorità del rispetto all'altro socio ed il relativo dissidio, non avendo fornito l'ufficio alcun elemento per affermare la distribuzione degli utili e non valendo la presunzione di distribuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Le parti hanno depositato una memoria riproduttiva delle rispettive tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alla non applicabilità della presunzione di distribuzione di utili è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità ne ha reiteratamente ammesso l'operatività nel caso di società di capitali a base ristretta affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18042 del 09/07/2018 Rv. 649406 - 01 e sostanzialmente conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3980 del 18/02/2020 Rv. 657304 - 01); il che esclude la fondatezza della censura circa la non applicabilità del disposto di cui all'art.5 TUIR. Ciò premesso la natura del condono fiscale esclude che sia da ritenere incontestabile l'annullamento dell'accertamento a carico della società, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fiscali tra socio e società (v.in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29503 del 24/12/2020 Rv. 659972 - 01) Il recupero a tassazione è stato operato dall'ufficio ritenendo la cessione di un terreno a terzi antieconomica perché inferiore al costo dello stesso (490.000,00 euro in rapporto al costo di 503.000,00 euro circa).Va rilevato che, come dimostra la documentazione prodotta dal contribuente, l'operazione si inserisce nell'ambito di una permuta a fronte della quale la società avrebbe ottenuto la proprietà di 4 immobili che sarebbero stati costruiti dalla società acquirente. L'applicazione di un valore di cessione inferiore al 5% del prezzo di acquisto, non può ritenersi antieconomica per l'assenza di qualsiasi dato circa il presumibile valore degli immobili che sarebbero stati ricevuti in relazione alla permuta (poi non avvenuta), necessario a valutare l'esistenza di una manifesta e macroscopica antieconomicità dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica (v.Cass.sez.5,ordinanza n.27961 del 14.10.21 Rv.662456-01). Quanto alla vendita di 3 appartamenti di altro fabbricato ritenuta di importo inferiore al normale (indicato dall'ufficio in euro 2.800,00 al mq. in luogo di somme richieste tra i 2.100,00 e 2580,00 euro) sulla base di una perizia eseguita per conto della banca Società_2mutuante e tenendo conto dei valori stimati da un operatore privato (MI ), Resistente_1nel ricorso il sig . contesta la valutazione compiuta, indicando l'erroneità degli elementi forniti in tal senso dall'ufficio ( tra cui la centralità dell'area occupata ed il carattere signorile degli immobili). Nel capitolato di appalto non si fa riferimento a materiali di pregio (serramenti esterni in pvc e porte interne rivestite sulle due facce con compensato e maniglie ottonate, pavimentazioni e piastrelle di fattura ordinaria), cui si aggiunge il difetto di qualsiasi indicazione riguardo alla relativa categoria catastale. Quanto alla centralità del fabbricato, vicino alla ferrovia, dalla planimetria prodotta dal ricorrente non emerge detta caratteristica;
in particolare l'immobile si trova non sul lungomare,ma su una strada interna tra il comune di S.Mauro a mare e la successiva spiaggia di Bellaria, il che è ostativo a ritenere lo stesso nel centro del Comune . Il ricorso alla valutazione del prezzo di vendita, ritenuto normale, in base ad un listino privato, costituisce un fattore non congruo perché privo di riscontri concreti (prezzi effettivamente applicati per vendite analoghe e simili). Va rilevato che anche una valutazione effettuata sui valori MI è stata ritenuta insufficiente dalla Corte di legittimità per disattendere il valore dichiarato, dovendo essere provato (il valore ritenuto congruo) anche in relazione ad un unico elemento presuntivo ulteriore purché dotato di precisione e gravità, spettando poi al contribuente l'onere della prova contraria (Cass. sez.5, sentenza n.3193 del 8.2.25 RV. 674082-01). Nel caso di specie difetta la quotazione MI e anche l'elemento ulteriore indicato dall'ufficio (perizia bancaria da cui si desume un valore generale di 3.000,00 euro al mq.) non assume detta qualità perché compiuta nel 2006 e cioè prima che il mercato immobiliare fosse o avesse dato segnali di crisi;
situazione manifestatasi nel 2008 in base alle stesse osservazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate sull'andamento del mercato immobiliare nel 2008 che nella relativa nota trimestrale afferma…. Complessivamente nel 2008 si sono registrate un totale di 1.519.796 NTN1 , un livello che fa tornare il mercato ai volumi del 2001-2002. Le variazioni intervenute tra il 2008 ed il 2007 hanno inciso negativamente soprattutto sul settore residenziale (686.587 NTN) con una perdita del 15,1% …..certificando la relativa contrazione nel settore.
Ne discende che difettano le condizioni per ritenere la percezione di ricavi occulti in base a valori dichiarati incompatibili con quelli di mercato. Peraltro anche se si ritenesse congruo quanto evidenziato dall'ufficio, la presunzione di distribuzione degli utili non è applicabile al caso di specie in base a quanto prodotto dal contribuente.
Al riguardo in recenti pronunce la Corte di legittimità ha affermato il principio per cui
In tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci. (Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 26473 del 10/10/2024 Rv. 672610–01;v.anche Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 10004 del 16/04/2025 Rv. 674943 - 01). Resistente_1Nel caso di specie risulta che non aveva incarichi gestionali nella società Nominativo_1amministrata dal socio;
i rapporti tra i due erano conflittuali, come evidenzia l'accordo transattivo del 5.8.2009 che richiama detta situazione e cui fa seguito, in pari Resistente_1data, la cessione del 40% della partecipazione societaria da parte del (non contestata), con riduzione della propria quota al 10%. Situazione che peraltro è Resistente_1perdurata, come si evince dalla raccomandata del 5.11.2010 del al socio amministratore. Detta documentazione riscontra l'affermazione dell'appellato circa la sua estraneità alla gestione societaria e rende di conseguenza non operante la presunzione di partecipazione alla distribuzione di utili extracontabili;
il complesso di quanto evidenziato comporta il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Ne consegue, per il principio della soccombenza, la condanna alle spese del grado di giudizio dell'appellante che si liquidano, ex DM 55/14, secondo i valori medi delle singole fasi processuali in euro 4.315,00,00 ( fasi di studio, introduzione e discussione) oltre IVA ,CPA e spese forfettarie (15%).
PQM
rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata, con condanna dell'ufficio appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.315,00,oltre IVA,CPA e spese forfettarie.
Bologna,19.1.2026
Il giudice estensore
Stefano Marinelli Il Presidente
ER IN D'IN