Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 02/09/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio in Palermo, alla via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento
del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo (Cat.A. -OMISSIS-) in data 8 agosto 2024 e notificato a mezzo pec al ricorrente in pari data, con il quale si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del 2 ottobre 2023, il Tribunale ordinario di Palermo accertava il diritto alla protezione umanitaria in favore del ricorrente: veniva quindi rilasciato dal Questore di Palermo il permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, con provvedimento del 29 marzo 2024.
In data 17 luglio 2024, il ricorrente richiedeva la fissazione di un appuntamento per la conversione del titolo di soggiorno in suo possesso e il relativo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in virtù del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato in data 12 marzo 2024.
Con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo ha respinto la menzionata istanza sull’assunto dell’inapplicabilità, al caso di specie, della disciplina previgente al d.l. 10 marzo 2023, n. 20, come convertito nella l. 5 maggio 2023, n. 50 che ha modificato l’art. 6- bis del d.lgs. n. 286/1998 escludendo il permesso di soggiorno c.d. per casi speciali dalla lista di quelli convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- lamentava l’illegittimità del provvedimento di diniego perché assunto, essenzialmente, con eccesso di potere per contraddittorietà e in violazione dell’art. 1, comma 9 del d.l. n. 113 del 2018 e dell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 che, rispetto al caso in esame, riguardante un titolo ottenuto su un’istanza antecedente al momento dell’intervento della preclusione normativa citata, prevedono tuttora la possibilità conversione del permesso di soggiorno per c.d. casi speciali.
L’istanza cautelare di cui era corredato il ricorso veniva definita con ordinanza -OMISSIS-del 21 gennaio 2025, con accoglimento ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
La causa veniva chiamata per la definizione del merito all’udienza pubblica del 22 luglio 2025 e veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è fondato e merita l’accoglimento.
Il Collegio considera condivisibile quanto riportato nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (-OMISSIS- del 31 maggio 2024), secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50, i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Difatti, “ la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto ” (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314)
Tale interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nel caso sub c) : il permesso di soggiorno per c.d. casi speciali era stato rilasciato in seguito a una pronuncia giurisdizionale (sentenza del Tribunale ordinario di Palermo del 2 ottobre 2023), relativamente a un’istanza di riconoscimento presentata precedentemente all’entrata in vigore della normativa. Questa circostanza non è stata specificamente contestata dalla difesa dello Stato, dunque deve ritenersi provata ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a.
La novità e peculiarità della vicenda deferita, che comunque presenta criticità in punto di interpretazione del dato normativo, consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego della Questura di Palermo dell’8 agosto 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaella Sara Russo, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Raffaella Sara Russo |
IL SEGRETARIO