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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1264 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
- nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] PASIANO DI C.F._1
PORDENONE, con l'Avv. Liala BON presso la quale ha eletto domicilio telematico ricorrente contro
- nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
resistente - contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 17/12/2024, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“il sig. come sopra rappresentato e difeso chiede che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito - stante la competenza per territorio ex art. 473 bis 11 cpc – inaudita altera parte visto l'interesse superiore del minore a non incorrere in vuoti di tutela e/o previ provvedimenti di rito, sentiti se del caso i servizi sociali e socio-sanitari territorialmente competenti (Ambito Sile-Meduno; NPI dell'ASFO) che seguono il minore, Voglia disporre l'affido esclusivo del minore al padre ex art. 337 quater, 3° comma, cpc, Persona_1
autorizzandolo ad adottare le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare quelle inerenti la salute fisica e psico-fisica, la scuola, le attività extrascolastiche e quelle amministrative, fermo restando il diritto di di sentire/vedere la mamma via Persona_1
chat nelle giornate del sabato e della domenica ed eventualmente di incontrarla in Romania in occasione delle ferie sempre alla presenza del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/7/24, il ricorrente nel Parte_1
rappresentare la delicata situazione personale del figlio minorenne affetto Persona_1
da disturbo dello spettro autistico, ha lamentato i comportamenti abusivi e illeciti dell'altro genitore, sfociati nella condanna irrevocabile a suo carico per sottrazione internazionale di minore, con applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente ha aggiunto che, solo dopo la pronuncia della sentenza penale, era faticosamente riuscito, nell'agosto dell'anno 2023, a riportare il figlio a vivere con lui. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto l'affidamento cosiddetto super- esclusivo del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 è comparso solo il ricorrente. Il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della resistente Controparte_1
Il ricorrente, sentito dal giudice, ha riferito del disinteresse e dell'incostanza con cui
[...] la madre, nel periodo successivo all'agosto 2023, ha sporadicamente contattato il figlio in via telefonica, senza mai essere tornata in Italia per incontrarlo, né avendone mai manifestato l'intenzione.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne è stato affidato in via esclusiva al padre e con i quali è stata Persona_1
disposta la sospensione delle frequentazioni madre-figlio.
Quindi, ritenuto di non doversi procedere all'ascolto del minore, per la sua età e per le sue peculiari condizioni soggettive, il ricorrente è stato invitato alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, che è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
2. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e quindi l'affido del minorenne, deve preliminarmente rilevarsi che, per principio generale, il regime ordinario di affidamento esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni.
Eccezione a tale regola è l'affidamento a uno solo dei genitori, nei casi in cui quello condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.).
In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, od obiettiva lontananza. Per esempio, costituisce indice di inadeguatezza genitoriale, tale da giustificare l'affido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori, tra gli altri, il fatto che l'altro genitore interrompa totalmente, per un tempo prolungato, i rapporti con il figlio o con i figli, senza contribuire al loro mantenimento, condotta questa che denota gravi lacune genitoriali.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il bambino vive stabilmente con il padre ormai da circa un anno e mezzo e che, per tutto questo periodo, ha avuto saltuari rapporti solo telefonici con la madre, da tempo trasferitasi in Romania, dove lo aveva illecitamente portato, sottraendolo al padre. Né risulta che la resistente abbia intenzione di fare rientro in Italia per stare più vicina al figlio, anche solo temporaneamente e anche solo per incontrarlo, il che ne rivela il sostanziale disinteresse per le vicende del bambino. Deve inoltre aggiungersi che, come risulta dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Pordenone prodotta dalla parte ricorrente, in passato aveva mal gestito il proprio ruolo Controparte_1 genitoriale, non solo sottraendo il minore all'altro genitore, ma anche tenendo comportamenti fraudolenti e manipolatori, con il rischio di compromettere il rapporto tra il padre e il figlio.
Come risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, il minorenne è oggi accudito e mantenuto dal padre, il quale provvede alle sue esigenze. Il bambino è seguito dal pediatra, dal servizio specialistico dell'azienda sanitaria e dalla Fondazione del bambino autistico di Pordenone, pratica terapie riabilitative ed è iscritto alla scuola primaria di Pasiano di Pordenone, dove è affiancato dall'insegnante di sostegno e dall'educatrice. Per poter meglio sostenere il minore in questo percorso di “ambientamento integrato”, il sig.
ha chiesto ed ottenuto il concedo straordinario dal lavoro. Parte_1
Il complesso delle circostanze allegate e documentate preclude una regolamentazione della responsabilità genitoriale condivisa tra i genitori e impone, nel superiore interesse del minore, il suo affidamento super-esclusivo al padre con Parte_1
collocamento presso la casa paterna. Difettano, allo stato, i presupposi per una regolamentazione degli incontri tra madre e figlio, sia nel senso che l'esigenza non è attuale, per il disinteresse concretamente manifestato dal genitore non affidatario, sia nel senso che, per la delicatezza della situazione del minorenne e per il precedente episodio illecito di sottrazione, i rapporti di persona tra madre e figlio potrebbero riprendere solo sotto la gestione e il controllo dei servizi competenti, che la resistente avrebbe l'onere di contattare e attivare, qualora realmente interessata.
Per quanto concerne i provvedimenti consequenziali all'affidamento esclusivo, deve rilevarsi che, sebbene il ricorrente non abbia chiesto l'imposizione di un obbligo a carico della resistente di contributo al mantenimento del figlio, il Tribunale può provvedere in tal senso anche d'ufficio.
Tra i doveri del genitore rientra indiscutibilmente anche quello di contribuire, in base alle proprie capacità, al mantenimento della prole. Il dovere è sancito dall'articolo 316 bis c.c., che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ne consegue che, nella determinazione dell'assegno, va tenuto conto, oltre che delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il descritto obbligo non può venir meno neppure in caso di situazioni economicamente precarie. A tal proposito, si rileva che, in base a quanto allegato dallo stesso ricorrente, la resistente risulterebbe essere disoccupata e vivere in modo precario, con l'aiuto di terzi. Tuttavia, agli atti non sono presenti elementi che facciano presumere un'inabilità al lavoro, né l'età è di per sé tale da ostacolare l'accesso al mercato del lavoro, per cui, al contrario, deve presumersi un'ordinaria capacità reddituale, ancorché ridotta per mancanza di qualsiasi titolo o esperienza professionale.
Dal complesso delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover prevedere a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio, seppure in misura minima, che si stima equo fissare in 100 euro al mese.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e per la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Affida il figlio minore al padre al quale è Persona_1 Parte_1 attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio; con collocazione presso il padre.
2) Dispone la sospensione delle frequentazioni madre-figlio; quando la madre sarà di nuovo reperibile potrà incontrare il figlio in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare territorialmente competente, che la stessa avrà l'onere di contattare per un una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori.
3) Dispone che la madre provveda al mantenimento del figlio in via Controparte_1 indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di euro 100,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
4) Condanna la parte resistente a rifondere integralmente a Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 14 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1264/2024 promossa da:
- nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...] PASIANO DI C.F._1
PORDENONE, con l'Avv. Liala BON presso la quale ha eletto domicilio telematico ricorrente contro
- nata in [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
C.F._2
resistente - contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale avente a OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
nella quale parte ricorrente, nell'udienza del giorno 17/12/2024, ha formulato le seguenti conclusioni (come da ricorso introduttivo):
“il sig. come sopra rappresentato e difeso chiede che l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito - stante la competenza per territorio ex art. 473 bis 11 cpc – inaudita altera parte visto l'interesse superiore del minore a non incorrere in vuoti di tutela e/o previ provvedimenti di rito, sentiti se del caso i servizi sociali e socio-sanitari territorialmente competenti (Ambito Sile-Meduno; NPI dell'ASFO) che seguono il minore, Voglia disporre l'affido esclusivo del minore al padre ex art. 337 quater, 3° comma, cpc, Persona_1
autorizzandolo ad adottare le decisioni di maggior interesse per lo stesso, in particolare quelle inerenti la salute fisica e psico-fisica, la scuola, le attività extrascolastiche e quelle amministrative, fermo restando il diritto di di sentire/vedere la mamma via Persona_1
chat nelle giornate del sabato e della domenica ed eventualmente di incontrarla in Romania in occasione delle ferie sempre alla presenza del padre”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/7/24, il ricorrente nel Parte_1
rappresentare la delicata situazione personale del figlio minorenne affetto Persona_1
da disturbo dello spettro autistico, ha lamentato i comportamenti abusivi e illeciti dell'altro genitore, sfociati nella condanna irrevocabile a suo carico per sottrazione internazionale di minore, con applicazione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Il ricorrente ha aggiunto che, solo dopo la pronuncia della sentenza penale, era faticosamente riuscito, nell'agosto dell'anno 2023, a riportare il figlio a vivere con lui. Sulla scorta di tali allegazioni, ha chiesto l'affidamento cosiddetto super- esclusivo del figlio.
All'udienza del 17/12/2024 è comparso solo il ricorrente. Il Giudice relatore, rilevata la regolarità della notificazione, ha dichiarato la contumacia della resistente Controparte_1
Il ricorrente, sentito dal giudice, ha riferito del disinteresse e dell'incostanza con cui
[...] la madre, nel periodo successivo all'agosto 2023, ha sporadicamente contattato il figlio in via telefonica, senza mai essere tornata in Italia per incontrarlo, né avendone mai manifestato l'intenzione.
All'esito dell'udienza sono stati adottati provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. con cui il minorenne è stato affidato in via esclusiva al padre e con i quali è stata Persona_1
disposta la sospensione delle frequentazioni madre-figlio.
Quindi, ritenuto di non doversi procedere all'ascolto del minore, per la sua età e per le sue peculiari condizioni soggettive, il ricorrente è stato invitato alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa, che è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
2. Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente.
Per quanto riguarda l'esercizio della responsabilità genitoriale e quindi l'affido del minorenne, deve preliminarmente rilevarsi che, per principio generale, il regime ordinario di affidamento esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni.
Eccezione a tale regola è l'affidamento a uno solo dei genitori, nei casi in cui quello condiviso risulti “contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, primo comma, c.c.).
In mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con
“provvedimento motivato”. Dunque, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, deve risultare, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nei casi, ad esempio, di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, insanabile contrasto con il figlio, od obiettiva lontananza. Per esempio, costituisce indice di inadeguatezza genitoriale, tale da giustificare l'affido esclusivo della prole ad uno solo dei genitori, tra gli altri, il fatto che l'altro genitore interrompa totalmente, per un tempo prolungato, i rapporti con il figlio o con i figli, senza contribuire al loro mantenimento, condotta questa che denota gravi lacune genitoriali.
Nel caso in esame deve rilevarsi che il bambino vive stabilmente con il padre ormai da circa un anno e mezzo e che, per tutto questo periodo, ha avuto saltuari rapporti solo telefonici con la madre, da tempo trasferitasi in Romania, dove lo aveva illecitamente portato, sottraendolo al padre. Né risulta che la resistente abbia intenzione di fare rientro in Italia per stare più vicina al figlio, anche solo temporaneamente e anche solo per incontrarlo, il che ne rivela il sostanziale disinteresse per le vicende del bambino. Deve inoltre aggiungersi che, come risulta dalla sentenza penale di condanna del Tribunale di Pordenone prodotta dalla parte ricorrente, in passato aveva mal gestito il proprio ruolo Controparte_1 genitoriale, non solo sottraendo il minore all'altro genitore, ma anche tenendo comportamenti fraudolenti e manipolatori, con il rischio di compromettere il rapporto tra il padre e il figlio.
Come risulta dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, il minorenne è oggi accudito e mantenuto dal padre, il quale provvede alle sue esigenze. Il bambino è seguito dal pediatra, dal servizio specialistico dell'azienda sanitaria e dalla Fondazione del bambino autistico di Pordenone, pratica terapie riabilitative ed è iscritto alla scuola primaria di Pasiano di Pordenone, dove è affiancato dall'insegnante di sostegno e dall'educatrice. Per poter meglio sostenere il minore in questo percorso di “ambientamento integrato”, il sig.
ha chiesto ed ottenuto il concedo straordinario dal lavoro. Parte_1
Il complesso delle circostanze allegate e documentate preclude una regolamentazione della responsabilità genitoriale condivisa tra i genitori e impone, nel superiore interesse del minore, il suo affidamento super-esclusivo al padre con Parte_1
collocamento presso la casa paterna. Difettano, allo stato, i presupposi per una regolamentazione degli incontri tra madre e figlio, sia nel senso che l'esigenza non è attuale, per il disinteresse concretamente manifestato dal genitore non affidatario, sia nel senso che, per la delicatezza della situazione del minorenne e per il precedente episodio illecito di sottrazione, i rapporti di persona tra madre e figlio potrebbero riprendere solo sotto la gestione e il controllo dei servizi competenti, che la resistente avrebbe l'onere di contattare e attivare, qualora realmente interessata.
Per quanto concerne i provvedimenti consequenziali all'affidamento esclusivo, deve rilevarsi che, sebbene il ricorrente non abbia chiesto l'imposizione di un obbligo a carico della resistente di contributo al mantenimento del figlio, il Tribunale può provvedere in tal senso anche d'ufficio.
Tra i doveri del genitore rientra indiscutibilmente anche quello di contribuire, in base alle proprie capacità, al mantenimento della prole. Il dovere è sancito dall'articolo 316 bis c.c., che impone ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Ne consegue che, nella determinazione dell'assegno, va tenuto conto, oltre che delle esigenze del figlio, delle risorse economiche dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Il descritto obbligo non può venir meno neppure in caso di situazioni economicamente precarie. A tal proposito, si rileva che, in base a quanto allegato dallo stesso ricorrente, la resistente risulterebbe essere disoccupata e vivere in modo precario, con l'aiuto di terzi. Tuttavia, agli atti non sono presenti elementi che facciano presumere un'inabilità al lavoro, né l'età è di per sé tale da ostacolare l'accesso al mercato del lavoro, per cui, al contrario, deve presumersi un'ordinaria capacità reddituale, ancorché ridotta per mancanza di qualsiasi titolo o esperienza professionale.
Dal complesso delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene di dover prevedere a carico della madre un contributo al mantenimento del figlio, seppure in misura minima, che si stima equo fissare in 100 euro al mese.
3. La sostanziale integrale soccombenza di parte resistente comporta la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modificazioni, per i giudizi di cognizione innanzi il tribunale di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo compensi minimi per la semplicità delle questioni trattate e per la concentrazione dell'attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Affida il figlio minore al padre al quale è Persona_1 Parte_1 attribuito in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il padre potrà adottare in autonomia e senza il consenso dell'altro genitore tutte le decisioni di maggior interesse per il minorenne, concernenti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale, il rilascio di documenti validi per l'espatrio; con collocazione presso il padre.
2) Dispone la sospensione delle frequentazioni madre-figlio; quando la madre sarà di nuovo reperibile potrà incontrare il figlio in forma protetta presso i locali del Consultorio familiare territorialmente competente, che la stessa avrà l'onere di contattare per un una programmazione di incontri alla necessaria presenza di operatori/facilitatori.
3) Dispone che la madre provveda al mantenimento del figlio in via Controparte_1 indiretta, mediante versamento al padre dell'importo di euro 100,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile e in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda;
la somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento.
4) Condanna la parte resistente a rifondere integralmente a Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso avvocato e Parte_1 in € 125,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 14 gennaio 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa