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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/05/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Antonella Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa in grado d'appello
DA
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURVANA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 11 MILANO presso il difensore avv. MURVANA FRANCESCO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in VIA SALUTATI, 7 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. SCLARANDI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. pagina 1 di 16 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per “ Parte_1
in via principale: accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n.
572/2024 del Tribunale di Lecco, nel merito: - respingere le domande svolte nei confronti di e condannare Parte_1
alla restituzione dell'intera somma a lei pagata, per complessivi € Parte_2
41.306,94 oltre interessi;
in subordine in caso di accoglimento solo parziale del presente appello, in relazione al secondo motivo di impugnazione, condannare alla restituzione Parte_2
delle somme a lei in eccesso pagate in esecuzione della Sentenza di primo grado. in via istruttoria si chiede disporsi:
- la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnico -ingegneristica allo scopo di verificare la qualità progettuale e produttiva della protesi impiantata Parte_1
alla signora anche in relazione a fattori di rischio individuati dalla letteratura Parte_2
scientifica ed eventualmente presenti nel caso concreto;
- la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza medico legale, affinché sia correttamente stimato il danno alla salute patito da persona portatrice di patologie pregresse.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 16 In via Principale: respingere l'Appello promosso da infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la Sentenza del Tribunale di Lecco
n° 572/2024;
In via Istruttoria: si contesta e ci si oppone alla richiesta di rinnovazione e/o d'integrazione della C.T.U ingegneristica e medico legale.
In ogni caso con vittoria diritti ed onorari oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra agiva avanti al CP_1
Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità di nella Parte_1
causazione del danno occorsole e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In particolare l'attrice esponeva che in data 20.10.2014 si era sottoposta ad operazione chirurgica per l'inserimento di artroprotesi all'anca sinistra, fornita da Parte_1
, e che, a seguito della spontanea frattura della protesi, verificatasi in data
[...]
03.09.2019, a distanza di poco meno di cinque anni, si doveva nuovamente sottoporre ad un ulteriore intervento per la sostituzione della protesi fratturata;
a causa di ciò, affermava di aver patito un peggioramento della condizione clinica, con conseguente danno non patrimoniale quantificato in Euro 34.480,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Nessuno si costituiva per la convenuta, che rimaneva contumace.
Il Tribunale “ritenuto che la particolarità della materia richiede di avvalersi della competenza professionale sia di un medico ortopedico, sia di un ingegnere biomedico” nominava CTU collegiale e poneva ai consulenti dell'ufficio il seguente quesito: “
“I CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato l'attrice sig.ra Parte_2
, esaminata la protesi descritta in atti e già impiantata all'attrice, i cui
[...] pagina 3 di 16 frammenti sono stati depositati nel fascicolo, esperite le ulteriori indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, a) descrivano la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice che siano conseguenza della rottura della protesi avvenuta il 3.9.2019; b) accertino le cause della rottura della protesi a suo tempo impiantata alla sig.ra indicando in particolare se la rottura sia stata Parte_2
determinata da difetti intrinseci del prodotto oppure da altri fattori (ad es. errori commessi dai sanitari in occasione dell'intervento di artroprotesi); c) dicano se la protesi sia stata realizzata a regola d'arte ed in conformità alla qualità promesse dal produttore e/o imposte dalla normativa vigente;
d) quantifichino la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale (con indicazione della relativa percentuale), riportata dall'attrice a causa della rottura della protesi, nonché accertino se la stessa abbia riportato lesioni permanenti, specificandone in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psico-fisica in sé considerata;
e) verifichino la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché l'eventuale necessità di spese mediche future”
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva così decisa:
“
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
ACCERTA
la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra CP_2
n data 03.09.2019, e, per l'effetto, Controparte_1
CONDANNA
al pagamento, in favore della sig.ra CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 16 - dell'importo di euro 26.761,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del sinistro, calcolati su detto importo, che dovrà essere devalutato sino alla data del sinistro e successivamente aumentato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr.
Cass. S.U. n. 1712/1995). Oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- dell'importo di euro 1.356,00 a titolo di risarcimento delle spese mediche, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- delle spese del giudizio, quantificate complessivamente in euro 6.164,00, per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, che si liquidano in euro 700,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
PONE
le spese di CTU, nella misura già liquidata, definitivamente ed integralmente a carico di
. CP_2
MANDA
alla Cancelleria per gli incombenti di competenza. “
Avverso la sentenza n. propone appello lamentando: Parte_1
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL D. LGS.
206/2005, ARTT. 114, 117 E 120 (C.D. CODICE DEL CONSUMO)
Con il primo motivo di appello viene denunciata l'erroneità della sentenza del Tribunale di Lecco per violazione dei principi giuridici in materia di responsabilità da prodotto difettoso.
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1223, 1225 1226 E 2056 C.C. IN RELAZIONE ALLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
pagina 5 di 16 Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Lecco in relazione alla quantificazione del danno, scorrettamente rapportata al grado complessivo di invalidità della signora senza tenere conto dello Parte_2
stato di salute precedente della stessa.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
In data 17 settembre 2014, la IG.ra all'epoca di anni 49 soggetto Controparte_1
normotipo, a fronte della diagnosi di coxalgia ingravescente, si rivolgeva a specialista ortopedico di fiducia che, accertato il quadro clinico, poneva indicazione ad intervento di artroprotesi totale di anca sinistra.
In data 19 ottobre 2014 la paziente si ricoverava presso la struttura Sanitaria “Madonna del Popolo” di Omegna e veniva sottoposta al predetto intervento, nel corso del quale veniva impiantata la protesi DI (Modular Femoral Stem. ref. 11951 lotto
1705/14.
In data 3 settembre 2019, durante una passeggiata serale in compagnia del figlio
[...]
, la stessa avvertiva “un secco rumore di frattura ossea” con improvvisa perdita Per_1
di sostegno dell'arto inferiore sinistro, e di conseguenza rovinava a terra.
Prontamente soccorsa veniva trasportata presso il locale presidio di Pronto Soccorso dell'AO 2 SS Pietro e Paolo” di Borgosesia (VC) dove, a seguito di accertamenti clinici e strumentali veniva posta diagnosi di frattura protesica (disassemblamento di protesi d'anca con risalita del moncone distale).
Di nuovo veniva ricoverata presso la Struttura ortopedica “Madonna del Popolo” di
Omegna e sottoposta il 9 settembre, a sostituzione protesica dell'anca sinistra per rottura pagina 6 di 16 dello stelo femorale con necessita' di doppio cerchiaggio con dimissioni al 20 settembre
2019.
La Corte ritiene l'appello infondato.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DEL D. LGS. 206/2005, ARTT. 114, 117 E 120 (C.D. CODICE DEL
CONSUMO)
Parte appellante lamenta che il Tribunale, in assenza della prova di un difetto nella protesi, erroneamente afferma l'esistenza di una responsabilità oggettiva della ditta produttrice.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte osserva che, secondo orientamento costante della Suprema Corte di
Cassazione, la responsabilità per danno da prodotto difettoso ha natura presuntiva e non oggettiva in senso stretto, in quanto non richiede l'accertamento della colpa del produttore, ma presuppone comunque la prova dell'esistenza di un difetto nel prodotto.
In base all'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora trasfuso nell'art. 120 del D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del Consumo”), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare non semplicemente il nesso eziologico tra il prodotto e l'evento lesivo, bensì tra il difetto del prodotto e il danno conseguente.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che la prova della difettosità può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, purché connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, così come previsto dall'art. 2729 c.c. Pertanto, il giudice, sulla base di un fatto noto (c.d. fatto secondario), può desumere l'esistenza del fatto ignoto (c.d. fatto principale), ovvero il difetto del prodotto, anche sulla base del pagina 7 di 16 notorio o della non contestazione in giudizio (cfr. Cass. nn. 11317/2022, 29828/2018,
13458/2013).
Il Collegio condivide le argomentazioni espresse nella sentenza n. 20985/2007 della
Suprema Corte, secondo cui la corretta interpretazione dell'art. 120, comma 1, del
Codice del Consumo, deve essere integrata alla luce dell'intero impianto normativo. Il secondo comma della medesima disposizione, infatti, prevede che il produttore è esonerato da responsabilità solo se prova che il difetto non esisteva al momento dell'immissione in commercio del prodotto. Ciò implica che tale prova negativa non possa gravare sul danneggiato, che non è tenuto a dimostrare la difettosità fin dal momento della commercializzazione.
Pertanto, l'unica interpretazione coerente con la ratio legis – chiaramente improntata a rafforzare la tutela del consumatore – consiste nel ritenere che, in base al comma 1 dell'art. 120, il danneggiato debba provare che l'utilizzo del prodotto abbia determinato risultati anomali rispetto alle aspettative legittime. Tale anomalia costituisce, di per sé, un indice sintomatico del difetto, da intendersi, ex art. 117 del Codice del Consumo, come il mancato soddisfacimento del livello di sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Conformemente, nella pronuncia n. 25116/2010, la Cassazione ha affermato che la responsabilità del produttore si fonda su una presunzione, subordinata alla prova che il danno sia stato cagionato da un prodotto utilizzato in condizioni di impiego normali, ossia in coerenza con le caratteristiche tecniche del prodotto e le istruzioni fornite. Una volta accertato che il prodotto, durante l'uso, ha evidenziato una condizione di insicurezza oggettiva non ragionevolmente prevedibile, e dimostrata la relazione causale tra tale difetto e il danno, è il produttore a dover provare, ex art. 120, comma 2, che è verosimile che il difetto non sussistesse al momento dell'immissione in commercio.
pagina 8 di 16 Nel caso di specie, la Corte ritiene che la danneggiata, abbia assolto CP_1
all'onere probatorio – sia pure in via presuntiva e tramite accertamento del nesso causale da parte dei CCTTUU– dimostrando la presenza di un difetto nella protesi impiantata, manifestatosi attraverso la sua rottura, e ciò a soli 4 anni ed 8 mesi dall'inserimento dell'impianto della protesi modulare di con conseguente pregiudizio alla Parte_1
salute. La prova diretta del difetto ex ante è, peraltro, da ritenersi impossibile, in quanto la parte attrice in primo grado non ha avuto accesso alla protesi prima dell'impianto.
I consulenti hanno espresso un giudizio di conformità astratta alla normativa vigente della protesi, sulla base delle specifiche tecniche standard relative a quel tipo di protesi.
Tuttavia, tale valutazione non esclude la possibilità che il manufatto specificamente impiantato presentasse un difetto strutturale. L'art. 2727 c.c. consente infatti al giudice di fondare il proprio convincimento sulla base di presunzioni semplici, come nel caso della rottura della protesi entro un periodo significativamente inferiore alla sua durata media attesa (15 anni), in assenza di traumi o errori chirurgici e in presenza di un uso conforme.
Gli accertamenti tecnici, inoltre, hanno escluso che la rottura potesse essere imputabile a condotte scorrette da parte del paziente o a fattori di sollecitazione anomala;
quanto accaduto alla parte appellata, tenuto conto dele sue caratteristiche specifiche personali, non può ritenersi rientrante in un caso eccezionale non prevedibile, e in ogni caso il produttore non ha fornito alcuna prova che il prodotto non fosse idoneo all'uso su pazienti con le caratteristiche della signora né ha indicato Controparte_1
limitazioni specifiche d'impiego, come richiesto dall'art. 117, lett. a) e b), del Codice del
Consumo.
La pertanto, non ha assolto all'onere probatorio liberatorio previsto Parte_1
dall'art. 120, comma 2, non avendo dimostrato che è verosimile che il difetto fosse insorto successivamente alla messa in circolazione del prodotto. Solo per completezza di pagina 9 di 16 esame non possono essere valutati dalla Corte i documenti prodotti (per la prima volta in appello dalla parte appellante), in violazione dell'art. 345 c.p.c..
La Sentenza del Tribunale di Lecco oggi impugnata statuisce al punto 2.2. “Quanto alle cause di rottura, il Giudice fa proprie le risultanze della Consulenza Tecnica espletata, laddove il CTU nominato per indagare l'eventuale presenza di difetti del prodotto, all'esito della disamina della documentazione e dei frammenti asportati nel corso della seconda operazione, ha concluso in modo esaustivo che la frattura sia da attribuire ad un difetto intrinseco della protesi”.
Per semplicità si riportano i passaggi della Consulenza Tecnica bioingegneristica del
C.T.U Prof. Ing. , docente di bioingegneria del sistema motorio presso il Persona_2
Politecnico di Milano.
A pag. 13, analisi delle superfici di rottura della protesi, alla prima analisi dei resti della protesi oggetto di causa l'Ing. CTU scrive: “Alla prima osservazione visiva Persona_2
si nota che la rottura e' avvenuta alla radice del collo femorale e la superficie di rottura è relativamente pianeggiante, perpendicolare all'asse longitudinale della radice ed e' situata circa 3 mm all'interno della cava dell'incastro (Figura 4). Appare altresì che la superficie di rottura della parte staccata è perfettamente coniugata a quella della radice all'interno della cava, e quindi non ci sono stati distacchi di frammenti macroscopici.
Osservando la superficie di rottura nel verso della radice si nota una rugosità relativamente uniforme e con leggere striature che occupa un'ampia porzione dall'estremo bordo superiore fino a quasi il bordo inferiore (Figura 5). In vicinanza di quest'ultimo si nota un'area frammentata con asperita' luccicanti. Guardando la superficie di rottura nel verso del collo femorale, si nota analoga ampia rugosita' regolare e un addensarsi di striature circolari verso il basso, dove una porzione della superficie cambia orientamento e si increspa in corrispondenza del bordo inferiore.
pagina 10 di 16 Fotografando le due superfici con opportuno ingrandimento, diviene possibile evidenziare ancora meglio le striature circolari (linee di spiaggia) che appaiono propagarsi a partire da una zona posta sulla faccia posteriore ( Figura 6. Dettaglio delle superfici di rottura. Sono evidenti le striature – linee di spiaggia – che si dipartono a ventaglio dalla faccia posteriore dello stelo.
In basso, con diversa illuminazione, sono anche indicate schematicamente le differenti aree corrispondenti alla progressione del fenomeno di rottura) Pag. 15. Si noti come l'area verso la quale si dirigono le striature, in posizione antero/inferiore, corrispondente alla rottura di schianto, sia relativamente piccola rispetto all'area dell'intera sezione trasversale della radice dello stelo, a dimostrare che il dimensionamento della protesi era fatto per resistere a carichi notevolmente maggiori di quelli applicati correntemente. Se così non fosse, la rottura di schianto sarebbe avvenuta molto prima, con dimensioni di sezione resistente maggiori. Ulteriori osservazioni di interesse riguardano la superficie laterale della porzione di protesi staccatasi dalla radice (Figura 7. Area di sfregamento molto evidente nella faccia posteriore della porzione di radice staccata in vicinanza della superficie di rottura;
quasi inesistente sulla faccia anteriore).”
Continua il CTU alla pagina 17 “In particolare appare chiaramente distinta, sulla faccia posteriore, una striscia di larghezza di circa 3 mm caratterizzata da lucentezza e segni di sfregamento. Sulla faccia anteriore una simile fascia di strisciamento è di molta minore consistenza, e quasi invisibile. E' evidente come la caratteristica superficiale di questa fascia risulti da un microsfregamento della porzione incastrata rispetto alla superficie interna della cava in cui era inserita. L'altezza di tele fascia è circa 3 mm, corrispondenti alla profondità della superficie di rottura della radice rispetto al piano superficiale. Da notare inoltre che il fenomeno si manifesta prevalentemente sulla faccia posteriore, in relazione alla direzione prevalente della forza trasmessa dalla testa del femore allo stelo.
pagina 11 di 16 Ipotesi sulle cause della rottura
Sulla base delle osservazioni sopra riportate e della conoscenza delle varie modalità di rottura dei materiali, si può affermare con ragionevole certezza che la rottura della protesi in oggetto sia avvenuta con il meccanismo della fatica da sfregamento (fretting fatigue). Le cause non sono da imputarsi a sovraccarichi o a inadeguatezza della protesi in relazione all'uso o alla tipologia di paziente, ma ad un fenomeno difficilmente controllabile a livello di produzione della protesi, ma connesso alla tipologia di protesi modulare che prevede l'inserimento a incastro della radice del collo femorale in una cava ad essa coniugata.”
La frattura per fatica di un materiale si verifica a seguito della sottoposizione dello stesso a sollecitazioni cicliche, ovvero a un'applicazione ripetuta di carichi per un numero significativo di cicli. Tale fenomeno si manifesta in presenza di un difetto localizzato che costituisce il punto di innesco della cricca, successivamente soggetta a progressiva propagazione. Il difetto in questione può consistere in una minima incisione superficiale di natura microstrutturale ovvero in una disomogeneità intrinseca della composizione del materiale, entrambe condizioni che risultano riscontrabili nel componente protesico oggetto di contestazione.
In assenza di tali difetti iniziali, non si sarebbe prodotto il tipico pattern delle cosiddette
“linee di spiaggia”, ossia le tracce morfologiche indicative di un processo di sfregamento e logoramento progressivo, protrattosi nel tempo. Queste linee rappresentano, infatti, l'espressione macroscopica di una sollecitazione ripetuta, culminata nella frattura improvvisa e prematura della protesi modulare.”
Pertanto, non è stata acquisita la prova del danno, contrariamente alle doglianze dell'appellante, ma la prova del difetto della protesi che ha per nesso causale, determinato il danno di cui è causa all'appellata IG.ra e pertanto, anche sulla CP_1
pagina 12 di 16 scorta della CTU ingegneristica deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale in punto responsabilità del produttore.
Infine, in merito alla durata della protesi modulare, emerge dai dati raccolti nel Registro
Regionale di Implantologia Protesica dell'Emilia Romagna (RIPO – Report maggio
2023) e come asseverato dal CTU Ing. , una durata della protesi modulare Persona_2
all'anca del 91% per circa 15 anni e dell'87% a 20 anni.
Diversamente, la protesi modulare Permedica, impiantata all'odierna appellata e' durata
4 anni e 8 mesi, e per quanto gia' dedotto in termini di aspettative di condurre un'esistenza normale, la protesi di cui e' causa, non ha offerto minimamente quella sicurezza offerta dagli esemplari della medesima specie, anche in via presuntiva.
La sentenza sul punto andrà perciò confermata.
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
1223, 1225, 1226 e 2056 C.C. IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Lecco in relazione alla quantificazione del danno, non correttamente rapportata al grado complessivo di invalidità della signora senza tenere Parte_2
conto dello stato di salute precedente della stessa.
Nella C.T.U medico legale, si legge che l'odierna Appellata aveva risposto positivamente alle cure successive alla prima operazione di artroprotesi dell'anca sinistra del 19 ottobre 2014, tanto e' vero che al controllo ortopedico del 18.09.2020 si legge (va bene radiologicamente e clinicamente).
Alla pagina 6 della CTU medico legale del dott. Specialista in Ortopedia Persona_3
e Traumatologia si precisa:” la rottura dello stelo femorale ha reso necessario un pagina 13 di 16 intervento urgente di revisione della protesi con rimozione dello stelo rotto e impianto di una nuova componente femorale.
Nell'effettuare l'intervento e' stato necessario eseguire una osteotomia della diafisi femorale per poter estrarre lo stelo che era ormai integrato nell'osso femorale.
Tale intervento ha comportato un lungo periodo di convalescenza in quanto è stato consigliato un carico sfiorante per alcuni mesi e si è poi effettuato un ciclo di fisioterapia per il recupero articolare.
Residuano tuttavia disturbi algico funzionali all'anca sinistra molto piu' marcati di quelli che erano presenti dopo il primo intervento e che limitano le usuali attività quotidiane, lavorative e ludico – ricreative.
Quindi la guarigione clinica nelle lesioni accertate non si è verificata con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore della perizianda ma con le suddette alterazioni croniche anatomo-funzionali non più suscettibili di evoluzione migliorativa né spontanea nè con cure medico-chirurgiche non rischiose o dal risultato sicuro da qualificarsi come menomazioni permanenti”.
È pacifico che la IG.ra anteriormente ai fatti di causa, fosse già stata CP_1
sottoposta a un intervento di protesizzazione articolare, finalizzato alla correzione delle menomazioni funzionali derivanti da pregresse patologie di natura degenerativa. In particolare, risulta documentato l'impianto della protesi di marca oggetto del Parte_1
presente contenzioso.
Tuttavia, è parimenti accertato che tale primo intervento aveva conseguito esiti clinici favorevoli, determinando una sostanziale restitutio ad integrum, ovvero un pieno ripristino della funzionalità articolare, con conseguente ripresa delle ordinarie attività della vita quotidiana senza limitazioni o deficit residui. Dopo l'intervento per la protesi del 2014 l'appellata deve presumersi abbia ripreso una vita assolutamente normale pagina 14 di 16 senza alcuna limitazione a livello funzionale, come si può desumere dalla documentazione medica del 2014 prodotta in primo grado.
Per completezza di esame, si osserva che un ulteriore approfondimento da parte dei
CCTTUU su eventuali esiti percentuali di biologico permanente, dopo il primo intervento del 2014, non troverebbe alcun elemento probatorio (documenti o esami) su cui poter offrire una valutazione tecnica diversa.
Alla luce di tali circostanze, la IG.ra deve essere astrattamente qualificata, CP_1
sotto il profilo medico-legale, come soggetto in buono stato di salute al momento antecedente al secondo intervento chirurgico in urgenza. Quest'ultimo, resosi necessario a seguito del cedimento strutturale della protesi impiantata, ha comportato invece esiti invalidanti permanenti nella misura del 10%.
L'appello, perciò, anche su tale questione non può essere accolto.
LE SPESE
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (come indicato dall'appellante in Euro 26.761,00) nei valori medi (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da “ avverso la sentenza n. Parte_1
572/2024 del Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, resa nel procedimento
RG n. 1127/2022 tra l'attrice e la convenuta contumace Parte_2
pubblicata il 1°agosto 2024 e notificata il 9 settembre 202, che per Parte_1
l'effetto conferma;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del grado liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Antonella Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa in grado d'appello
DA
“ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURVANA Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO, 11 MILANO presso il difensore avv. MURVANA FRANCESCO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1
in VIA SALUTATI, 7 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. SCLARANDI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. pagina 1 di 16 APPELLATO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per “ Parte_1
in via principale: accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n.
572/2024 del Tribunale di Lecco, nel merito: - respingere le domande svolte nei confronti di e condannare Parte_1
alla restituzione dell'intera somma a lei pagata, per complessivi € Parte_2
41.306,94 oltre interessi;
in subordine in caso di accoglimento solo parziale del presente appello, in relazione al secondo motivo di impugnazione, condannare alla restituzione Parte_2
delle somme a lei in eccesso pagate in esecuzione della Sentenza di primo grado. in via istruttoria si chiede disporsi:
- la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza tecnico -ingegneristica allo scopo di verificare la qualità progettuale e produttiva della protesi impiantata Parte_1
alla signora anche in relazione a fattori di rischio individuati dalla letteratura Parte_2
scientifica ed eventualmente presenti nel caso concreto;
- la rinnovazione e/o l'integrazione della consulenza medico legale, affinché sia correttamente stimato il danno alla salute patito da persona portatrice di patologie pregresse.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze professionali, oltre accessori come per legge”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 16 In via Principale: respingere l'Appello promosso da infondato in Parte_1
fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la Sentenza del Tribunale di Lecco
n° 572/2024;
In via Istruttoria: si contesta e ci si oppone alla richiesta di rinnovazione e/o d'integrazione della C.T.U ingegneristica e medico legale.
In ogni caso con vittoria diritti ed onorari oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra agiva avanti al CP_1
Tribunale per ottenere l'accertamento della responsabilità di nella Parte_1
causazione del danno occorsole e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
In particolare l'attrice esponeva che in data 20.10.2014 si era sottoposta ad operazione chirurgica per l'inserimento di artroprotesi all'anca sinistra, fornita da Parte_1
, e che, a seguito della spontanea frattura della protesi, verificatasi in data
[...]
03.09.2019, a distanza di poco meno di cinque anni, si doveva nuovamente sottoporre ad un ulteriore intervento per la sostituzione della protesi fratturata;
a causa di ciò, affermava di aver patito un peggioramento della condizione clinica, con conseguente danno non patrimoniale quantificato in Euro 34.480,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Nessuno si costituiva per la convenuta, che rimaneva contumace.
Il Tribunale “ritenuto che la particolarità della materia richiede di avvalersi della competenza professionale sia di un medico ortopedico, sia di un ingegnere biomedico” nominava CTU collegiale e poneva ai consulenti dell'ufficio il seguente quesito: “
“I CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato l'attrice sig.ra Parte_2
, esaminata la protesi descritta in atti e già impiantata all'attrice, i cui
[...] pagina 3 di 16 frammenti sono stati depositati nel fascicolo, esperite le ulteriori indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro consulenti tecnici, a) descrivano la natura e l'entità delle lesioni subite dall'attrice che siano conseguenza della rottura della protesi avvenuta il 3.9.2019; b) accertino le cause della rottura della protesi a suo tempo impiantata alla sig.ra indicando in particolare se la rottura sia stata Parte_2
determinata da difetti intrinseci del prodotto oppure da altri fattori (ad es. errori commessi dai sanitari in occasione dell'intervento di artroprotesi); c) dicano se la protesi sia stata realizzata a regola d'arte ed in conformità alla qualità promesse dal produttore e/o imposte dalla normativa vigente;
d) quantifichino la durata dell'invalidità temporanea, totale o parziale (con indicazione della relativa percentuale), riportata dall'attrice a causa della rottura della protesi, nonché accertino se la stessa abbia riportato lesioni permanenti, specificandone in tal caso l'entità percentuale in rapporto all'integrità psico-fisica in sé considerata;
e) verifichino la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, nonché l'eventuale necessità di spese mediche future”
All'esito dell'istruttoria, la causa veniva così decisa:
“
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
ACCERTA
la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra CP_2
n data 03.09.2019, e, per l'effetto, Controparte_1
CONDANNA
al pagamento, in favore della sig.ra CP_2 Controparte_1
pagina 4 di 16 - dell'importo di euro 26.761,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno del sinistro, calcolati su detto importo, che dovrà essere devalutato sino alla data del sinistro e successivamente aumentato degli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno sino alla data odierna (cfr.
Cass. S.U. n. 1712/1995). Oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- dell'importo di euro 1.356,00 a titolo di risarcimento delle spese mediche, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- delle spese del giudizio, quantificate complessivamente in euro 6.164,00, per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, oltre alle spese di consulenza tecnica di parte, che si liquidano in euro 700,00, oltre oneri previdenziali e fiscali;
PONE
le spese di CTU, nella misura già liquidata, definitivamente ed integralmente a carico di
. CP_2
MANDA
alla Cancelleria per gli incombenti di competenza. “
Avverso la sentenza n. propone appello lamentando: Parte_1
1) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL D. LGS.
206/2005, ARTT. 114, 117 E 120 (C.D. CODICE DEL CONSUMO)
Con il primo motivo di appello viene denunciata l'erroneità della sentenza del Tribunale di Lecco per violazione dei principi giuridici in materia di responsabilità da prodotto difettoso.
2) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1223, 1225 1226 E 2056 C.C. IN RELAZIONE ALLA
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
pagina 5 di 16 Con il secondo motivo di appello viene denunciata l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Lecco in relazione alla quantificazione del danno, scorrettamente rapportata al grado complessivo di invalidità della signora senza tenere conto dello Parte_2
stato di salute precedente della stessa.
Si costituisce l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
In data 17 settembre 2014, la IG.ra all'epoca di anni 49 soggetto Controparte_1
normotipo, a fronte della diagnosi di coxalgia ingravescente, si rivolgeva a specialista ortopedico di fiducia che, accertato il quadro clinico, poneva indicazione ad intervento di artroprotesi totale di anca sinistra.
In data 19 ottobre 2014 la paziente si ricoverava presso la struttura Sanitaria “Madonna del Popolo” di Omegna e veniva sottoposta al predetto intervento, nel corso del quale veniva impiantata la protesi DI (Modular Femoral Stem. ref. 11951 lotto
1705/14.
In data 3 settembre 2019, durante una passeggiata serale in compagnia del figlio
[...]
, la stessa avvertiva “un secco rumore di frattura ossea” con improvvisa perdita Per_1
di sostegno dell'arto inferiore sinistro, e di conseguenza rovinava a terra.
Prontamente soccorsa veniva trasportata presso il locale presidio di Pronto Soccorso dell'AO 2 SS Pietro e Paolo” di Borgosesia (VC) dove, a seguito di accertamenti clinici e strumentali veniva posta diagnosi di frattura protesica (disassemblamento di protesi d'anca con risalita del moncone distale).
Di nuovo veniva ricoverata presso la Struttura ortopedica “Madonna del Popolo” di
Omegna e sottoposta il 9 settembre, a sostituzione protesica dell'anca sinistra per rottura pagina 6 di 16 dello stelo femorale con necessita' di doppio cerchiaggio con dimissioni al 20 settembre
2019.
La Corte ritiene l'appello infondato.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER
VIOLAZIONE DEL D. LGS. 206/2005, ARTT. 114, 117 E 120 (C.D. CODICE DEL
CONSUMO)
Parte appellante lamenta che il Tribunale, in assenza della prova di un difetto nella protesi, erroneamente afferma l'esistenza di una responsabilità oggettiva della ditta produttrice.
La Corte osserva quanto segue.
Il motivo non merita accoglimento.
La Corte osserva che, secondo orientamento costante della Suprema Corte di
Cassazione, la responsabilità per danno da prodotto difettoso ha natura presuntiva e non oggettiva in senso stretto, in quanto non richiede l'accertamento della colpa del produttore, ma presuppone comunque la prova dell'esistenza di un difetto nel prodotto.
In base all'art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora trasfuso nell'art. 120 del D.lgs.
6 settembre 2005, n. 206, c.d. “Codice del Consumo”), grava sul danneggiato l'onere di dimostrare non semplicemente il nesso eziologico tra il prodotto e l'evento lesivo, bensì tra il difetto del prodotto e il danno conseguente.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito che la prova della difettosità può essere raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, purché connotate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, così come previsto dall'art. 2729 c.c. Pertanto, il giudice, sulla base di un fatto noto (c.d. fatto secondario), può desumere l'esistenza del fatto ignoto (c.d. fatto principale), ovvero il difetto del prodotto, anche sulla base del pagina 7 di 16 notorio o della non contestazione in giudizio (cfr. Cass. nn. 11317/2022, 29828/2018,
13458/2013).
Il Collegio condivide le argomentazioni espresse nella sentenza n. 20985/2007 della
Suprema Corte, secondo cui la corretta interpretazione dell'art. 120, comma 1, del
Codice del Consumo, deve essere integrata alla luce dell'intero impianto normativo. Il secondo comma della medesima disposizione, infatti, prevede che il produttore è esonerato da responsabilità solo se prova che il difetto non esisteva al momento dell'immissione in commercio del prodotto. Ciò implica che tale prova negativa non possa gravare sul danneggiato, che non è tenuto a dimostrare la difettosità fin dal momento della commercializzazione.
Pertanto, l'unica interpretazione coerente con la ratio legis – chiaramente improntata a rafforzare la tutela del consumatore – consiste nel ritenere che, in base al comma 1 dell'art. 120, il danneggiato debba provare che l'utilizzo del prodotto abbia determinato risultati anomali rispetto alle aspettative legittime. Tale anomalia costituisce, di per sé, un indice sintomatico del difetto, da intendersi, ex art. 117 del Codice del Consumo, come il mancato soddisfacimento del livello di sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
Conformemente, nella pronuncia n. 25116/2010, la Cassazione ha affermato che la responsabilità del produttore si fonda su una presunzione, subordinata alla prova che il danno sia stato cagionato da un prodotto utilizzato in condizioni di impiego normali, ossia in coerenza con le caratteristiche tecniche del prodotto e le istruzioni fornite. Una volta accertato che il prodotto, durante l'uso, ha evidenziato una condizione di insicurezza oggettiva non ragionevolmente prevedibile, e dimostrata la relazione causale tra tale difetto e il danno, è il produttore a dover provare, ex art. 120, comma 2, che è verosimile che il difetto non sussistesse al momento dell'immissione in commercio.
pagina 8 di 16 Nel caso di specie, la Corte ritiene che la danneggiata, abbia assolto CP_1
all'onere probatorio – sia pure in via presuntiva e tramite accertamento del nesso causale da parte dei CCTTUU– dimostrando la presenza di un difetto nella protesi impiantata, manifestatosi attraverso la sua rottura, e ciò a soli 4 anni ed 8 mesi dall'inserimento dell'impianto della protesi modulare di con conseguente pregiudizio alla Parte_1
salute. La prova diretta del difetto ex ante è, peraltro, da ritenersi impossibile, in quanto la parte attrice in primo grado non ha avuto accesso alla protesi prima dell'impianto.
I consulenti hanno espresso un giudizio di conformità astratta alla normativa vigente della protesi, sulla base delle specifiche tecniche standard relative a quel tipo di protesi.
Tuttavia, tale valutazione non esclude la possibilità che il manufatto specificamente impiantato presentasse un difetto strutturale. L'art. 2727 c.c. consente infatti al giudice di fondare il proprio convincimento sulla base di presunzioni semplici, come nel caso della rottura della protesi entro un periodo significativamente inferiore alla sua durata media attesa (15 anni), in assenza di traumi o errori chirurgici e in presenza di un uso conforme.
Gli accertamenti tecnici, inoltre, hanno escluso che la rottura potesse essere imputabile a condotte scorrette da parte del paziente o a fattori di sollecitazione anomala;
quanto accaduto alla parte appellata, tenuto conto dele sue caratteristiche specifiche personali, non può ritenersi rientrante in un caso eccezionale non prevedibile, e in ogni caso il produttore non ha fornito alcuna prova che il prodotto non fosse idoneo all'uso su pazienti con le caratteristiche della signora né ha indicato Controparte_1
limitazioni specifiche d'impiego, come richiesto dall'art. 117, lett. a) e b), del Codice del
Consumo.
La pertanto, non ha assolto all'onere probatorio liberatorio previsto Parte_1
dall'art. 120, comma 2, non avendo dimostrato che è verosimile che il difetto fosse insorto successivamente alla messa in circolazione del prodotto. Solo per completezza di pagina 9 di 16 esame non possono essere valutati dalla Corte i documenti prodotti (per la prima volta in appello dalla parte appellante), in violazione dell'art. 345 c.p.c..
La Sentenza del Tribunale di Lecco oggi impugnata statuisce al punto 2.2. “Quanto alle cause di rottura, il Giudice fa proprie le risultanze della Consulenza Tecnica espletata, laddove il CTU nominato per indagare l'eventuale presenza di difetti del prodotto, all'esito della disamina della documentazione e dei frammenti asportati nel corso della seconda operazione, ha concluso in modo esaustivo che la frattura sia da attribuire ad un difetto intrinseco della protesi”.
Per semplicità si riportano i passaggi della Consulenza Tecnica bioingegneristica del
C.T.U Prof. Ing. , docente di bioingegneria del sistema motorio presso il Persona_2
Politecnico di Milano.
A pag. 13, analisi delle superfici di rottura della protesi, alla prima analisi dei resti della protesi oggetto di causa l'Ing. CTU scrive: “Alla prima osservazione visiva Persona_2
si nota che la rottura e' avvenuta alla radice del collo femorale e la superficie di rottura è relativamente pianeggiante, perpendicolare all'asse longitudinale della radice ed e' situata circa 3 mm all'interno della cava dell'incastro (Figura 4). Appare altresì che la superficie di rottura della parte staccata è perfettamente coniugata a quella della radice all'interno della cava, e quindi non ci sono stati distacchi di frammenti macroscopici.
Osservando la superficie di rottura nel verso della radice si nota una rugosità relativamente uniforme e con leggere striature che occupa un'ampia porzione dall'estremo bordo superiore fino a quasi il bordo inferiore (Figura 5). In vicinanza di quest'ultimo si nota un'area frammentata con asperita' luccicanti. Guardando la superficie di rottura nel verso del collo femorale, si nota analoga ampia rugosita' regolare e un addensarsi di striature circolari verso il basso, dove una porzione della superficie cambia orientamento e si increspa in corrispondenza del bordo inferiore.
pagina 10 di 16 Fotografando le due superfici con opportuno ingrandimento, diviene possibile evidenziare ancora meglio le striature circolari (linee di spiaggia) che appaiono propagarsi a partire da una zona posta sulla faccia posteriore ( Figura 6. Dettaglio delle superfici di rottura. Sono evidenti le striature – linee di spiaggia – che si dipartono a ventaglio dalla faccia posteriore dello stelo.
In basso, con diversa illuminazione, sono anche indicate schematicamente le differenti aree corrispondenti alla progressione del fenomeno di rottura) Pag. 15. Si noti come l'area verso la quale si dirigono le striature, in posizione antero/inferiore, corrispondente alla rottura di schianto, sia relativamente piccola rispetto all'area dell'intera sezione trasversale della radice dello stelo, a dimostrare che il dimensionamento della protesi era fatto per resistere a carichi notevolmente maggiori di quelli applicati correntemente. Se così non fosse, la rottura di schianto sarebbe avvenuta molto prima, con dimensioni di sezione resistente maggiori. Ulteriori osservazioni di interesse riguardano la superficie laterale della porzione di protesi staccatasi dalla radice (Figura 7. Area di sfregamento molto evidente nella faccia posteriore della porzione di radice staccata in vicinanza della superficie di rottura;
quasi inesistente sulla faccia anteriore).”
Continua il CTU alla pagina 17 “In particolare appare chiaramente distinta, sulla faccia posteriore, una striscia di larghezza di circa 3 mm caratterizzata da lucentezza e segni di sfregamento. Sulla faccia anteriore una simile fascia di strisciamento è di molta minore consistenza, e quasi invisibile. E' evidente come la caratteristica superficiale di questa fascia risulti da un microsfregamento della porzione incastrata rispetto alla superficie interna della cava in cui era inserita. L'altezza di tele fascia è circa 3 mm, corrispondenti alla profondità della superficie di rottura della radice rispetto al piano superficiale. Da notare inoltre che il fenomeno si manifesta prevalentemente sulla faccia posteriore, in relazione alla direzione prevalente della forza trasmessa dalla testa del femore allo stelo.
pagina 11 di 16 Ipotesi sulle cause della rottura
Sulla base delle osservazioni sopra riportate e della conoscenza delle varie modalità di rottura dei materiali, si può affermare con ragionevole certezza che la rottura della protesi in oggetto sia avvenuta con il meccanismo della fatica da sfregamento (fretting fatigue). Le cause non sono da imputarsi a sovraccarichi o a inadeguatezza della protesi in relazione all'uso o alla tipologia di paziente, ma ad un fenomeno difficilmente controllabile a livello di produzione della protesi, ma connesso alla tipologia di protesi modulare che prevede l'inserimento a incastro della radice del collo femorale in una cava ad essa coniugata.”
La frattura per fatica di un materiale si verifica a seguito della sottoposizione dello stesso a sollecitazioni cicliche, ovvero a un'applicazione ripetuta di carichi per un numero significativo di cicli. Tale fenomeno si manifesta in presenza di un difetto localizzato che costituisce il punto di innesco della cricca, successivamente soggetta a progressiva propagazione. Il difetto in questione può consistere in una minima incisione superficiale di natura microstrutturale ovvero in una disomogeneità intrinseca della composizione del materiale, entrambe condizioni che risultano riscontrabili nel componente protesico oggetto di contestazione.
In assenza di tali difetti iniziali, non si sarebbe prodotto il tipico pattern delle cosiddette
“linee di spiaggia”, ossia le tracce morfologiche indicative di un processo di sfregamento e logoramento progressivo, protrattosi nel tempo. Queste linee rappresentano, infatti, l'espressione macroscopica di una sollecitazione ripetuta, culminata nella frattura improvvisa e prematura della protesi modulare.”
Pertanto, non è stata acquisita la prova del danno, contrariamente alle doglianze dell'appellante, ma la prova del difetto della protesi che ha per nesso causale, determinato il danno di cui è causa all'appellata IG.ra e pertanto, anche sulla CP_1
pagina 12 di 16 scorta della CTU ingegneristica deve ritenersi corretta la statuizione del Tribunale in punto responsabilità del produttore.
Infine, in merito alla durata della protesi modulare, emerge dai dati raccolti nel Registro
Regionale di Implantologia Protesica dell'Emilia Romagna (RIPO – Report maggio
2023) e come asseverato dal CTU Ing. , una durata della protesi modulare Persona_2
all'anca del 91% per circa 15 anni e dell'87% a 20 anni.
Diversamente, la protesi modulare Permedica, impiantata all'odierna appellata e' durata
4 anni e 8 mesi, e per quanto gia' dedotto in termini di aspettative di condurre un'esistenza normale, la protesi di cui e' causa, non ha offerto minimamente quella sicurezza offerta dagli esemplari della medesima specie, anche in via presuntiva.
La sentenza sul punto andrà perciò confermata.
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI
1223, 1225, 1226 e 2056 C.C. IN RELAZIONE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL
DANNO
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del
Tribunale di Lecco in relazione alla quantificazione del danno, non correttamente rapportata al grado complessivo di invalidità della signora senza tenere Parte_2
conto dello stato di salute precedente della stessa.
Nella C.T.U medico legale, si legge che l'odierna Appellata aveva risposto positivamente alle cure successive alla prima operazione di artroprotesi dell'anca sinistra del 19 ottobre 2014, tanto e' vero che al controllo ortopedico del 18.09.2020 si legge (va bene radiologicamente e clinicamente).
Alla pagina 6 della CTU medico legale del dott. Specialista in Ortopedia Persona_3
e Traumatologia si precisa:” la rottura dello stelo femorale ha reso necessario un pagina 13 di 16 intervento urgente di revisione della protesi con rimozione dello stelo rotto e impianto di una nuova componente femorale.
Nell'effettuare l'intervento e' stato necessario eseguire una osteotomia della diafisi femorale per poter estrarre lo stelo che era ormai integrato nell'osso femorale.
Tale intervento ha comportato un lungo periodo di convalescenza in quanto è stato consigliato un carico sfiorante per alcuni mesi e si è poi effettuato un ciclo di fisioterapia per il recupero articolare.
Residuano tuttavia disturbi algico funzionali all'anca sinistra molto piu' marcati di quelli che erano presenti dopo il primo intervento e che limitano le usuali attività quotidiane, lavorative e ludico – ricreative.
Quindi la guarigione clinica nelle lesioni accertate non si è verificata con il completo recupero dell'integrità psicofisica anteriore della perizianda ma con le suddette alterazioni croniche anatomo-funzionali non più suscettibili di evoluzione migliorativa né spontanea nè con cure medico-chirurgiche non rischiose o dal risultato sicuro da qualificarsi come menomazioni permanenti”.
È pacifico che la IG.ra anteriormente ai fatti di causa, fosse già stata CP_1
sottoposta a un intervento di protesizzazione articolare, finalizzato alla correzione delle menomazioni funzionali derivanti da pregresse patologie di natura degenerativa. In particolare, risulta documentato l'impianto della protesi di marca oggetto del Parte_1
presente contenzioso.
Tuttavia, è parimenti accertato che tale primo intervento aveva conseguito esiti clinici favorevoli, determinando una sostanziale restitutio ad integrum, ovvero un pieno ripristino della funzionalità articolare, con conseguente ripresa delle ordinarie attività della vita quotidiana senza limitazioni o deficit residui. Dopo l'intervento per la protesi del 2014 l'appellata deve presumersi abbia ripreso una vita assolutamente normale pagina 14 di 16 senza alcuna limitazione a livello funzionale, come si può desumere dalla documentazione medica del 2014 prodotta in primo grado.
Per completezza di esame, si osserva che un ulteriore approfondimento da parte dei
CCTTUU su eventuali esiti percentuali di biologico permanente, dopo il primo intervento del 2014, non troverebbe alcun elemento probatorio (documenti o esami) su cui poter offrire una valutazione tecnica diversa.
Alla luce di tali circostanze, la IG.ra deve essere astrattamente qualificata, CP_1
sotto il profilo medico-legale, come soggetto in buono stato di salute al momento antecedente al secondo intervento chirurgico in urgenza. Quest'ultimo, resosi necessario a seguito del cedimento strutturale della protesi impiantata, ha comportato invece esiti invalidanti permanenti nella misura del 10%.
L'appello, perciò, anche su tale questione non può essere accolto.
LE SPESE
Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante che deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata.
Le spese sono liquidate, ex DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (come indicato dall'appellante in Euro 26.761,00) nei valori medi (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da “ avverso la sentenza n. Parte_1
572/2024 del Tribunale di Lecco, Sezione Prima Civile, resa nel procedimento
RG n. 1127/2022 tra l'attrice e la convenuta contumace Parte_2
pubblicata il 1°agosto 2024 e notificata il 9 settembre 202, che per Parte_1
l'effetto conferma;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del grado liquidate in Euro 6.946,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 14.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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