Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 02062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02138/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Felini Edoardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della cartella di pagamento 135 2021 00019496 01 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via raccomandata n. 57279882859-9 in data 29/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - prelievo latte;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di EA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso in epigrafe, con atto depositato il 7 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che, con sentenza del Consiglio di Stato n. 6276/2022, il debito del prelievo supplementare per l’anno 1999/2000, oggetto del provvedimento impugnato nel presente giudizio, è stato annullato e ha preso atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui « il carico originariamente affidato da EA ad ER per la riscossione del credito è stato oggetto di sgravio ».
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 29 maggio 2025.
Alla luce delle dichiarazioni delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché gli atti impugnati in questa sede sono oggetto di discarico e le somme eventualmente dovute saranno rideterminate con nuovi atti.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della concorde richiesta di ricorrente e amministrazione resistente e della limitata attività difensiva svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO