Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2017, proposto da ZI TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Avvisati e Andrea Mora, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Avvisati in Latina, viale Petrarca 15;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Mentullo, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via IV Novembre n. 25;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 158951/6128 del 20.06.2017, notificata al ricorrente in data 27.06.17 con la quale si ordinava la demolizione di opere di edilizia poste in essere dal ricorrente in agro del Comune di Latina su terreno di proprietà, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. MI Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato al Comune di Latina in data 19.09.2017, la ricorrente ha avversato, per chiederne l’annullamento, l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 15895/6128 del 20.06.2017, adottata dal Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio – U.O.C. Antiabusivismo/Condono del Comune di Latina per la demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite sul lotto di terreno sito in Latina, Località Borgo Bainsizza – Strada del Bosco, distinto in Catasto al Foglio n°. 23, Particella n. 1058 – 1059 ex Part. 120, acquistato dalla ricorrente con atto a rogito del Notaio Nasoni di Latina - Rep. n°. 41.770 del 22.09.2003 – raccolta n°. 3924.
A fondamento del ricorso, ha eccepito l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanz,a in quanto: 1) non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; 2) l’immobile non potrebbe ritenersi né ampliamento, né nuova opera ma solo un intervento di restauro mediante la sistemazione delle strutture esistente; 3) l’opera, in considerazione delle sue caratteristiche e delle sue dimensioni, non avrebbe comportato una trasformazione urbanistica-edilizia del territorio, né avrebbe dato luogo ad un aumento della volumetria del manufatto esistente, né avrebbe determinato una modifica del carico urbanistico, né un’alterazione dello stato dei luoghi; 4) l'attività edilizia posta in essere sarebbe, in realtà, un’opera di manutenzione e di sistemazione attraverso la sostituzione di materiali vetusti e tufacei con altri più moderni e resistenti, attività peraltro già abbondantemente conclusa da oltre un decennio.
Inoltre, a dire di parte ricorrente, sarebbe illegittima anche la pretesa di acquisire al patrimonio del Comune tutto il terreno ove insiste la struttura, atteso che, in caso di manufatto abusivo, può essere acquisito a titolo gratuito al patrimonio Comunale il manufatto e la sola area di sedime e non l'intero lotto di terreno, come, invece, accaduto nella fattispecie concreta.
Infine, la parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità della contestazione mossa dall’Amministrazione comunale in ordine al muro di recinzione.
Invero, tale opera non determinerebbe alcun abuso edilizio, essendo necessaria una solo comunicazione di inizio lavori, non comportando alcuna volumetria o implemento di alcun genere.
2. Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
3. Si è costituito il Comune di Latina, eccependo, in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità della pretesa impugnatoria e chiedendone nel merito il rigetto, perché infondata, in fatto e in diritto.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. In via preliminare e parzialmente assorbente, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso, conseguente all’acquiescenza prestata al provvedimento impugnato per la porzione relativa alla demolizione di alcune delle opere abusive rilevate, avendo il ricorrente rappresentato che “Le opere di cui ai punti 2 - 3 e 4 dell’ordinanza di demolizione sono in corso di smontaggio” (cfr. pag. 9, ultimo periodo del corpo del ricorso introduttivo).
Ebbene, l’intervenuta spontanea demolizione degli abusi di cui ai numeri 2 - 3 e 4 della gravata ordinanza consente di escludere che parte ricorrente abbia realizzato l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, ottenendo il bene della vita agognato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021 n. 2224) e tanto limitatamente ai punti nn. 2 -3 - 4 della gravata ordinanza (“2. manufatto deposito in cemento armato delle dimensioni di circa ml 4,00 per 2,00 altezza 2,50; 3. stalla in legno sia nelle strutture verticali che orizzontali per dimensioni di circa ml 3,50 per 5,50 altezza 2,00; 4. stalletta adibita a ricovero di animali ovini (pecore e caprette) delle dimensioni di circa ml 2,00 per 2,00 altezza 2,00 con annessa corte recintata per il pascolo davanti delle dimensioni di circa ml 6,00 per 4,00”.
6. Per il resto, ovvero relativamente ai punti nn. 1 e 5 dell’ordinanza impugnata, il ricorso deve essere respinto.
7. La prima censura avanzata dalla parte ricorrente, secondo la quale sarebbe mancata, nel caso in esame, la comunicazione d’avvio del procedimento da parte del Comune, è disattesa dalla granitica giurisprudenza contraria, per la quale l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/12/2025, n. 9714).
Le garanzie procedimentali, in tal senso, appaiono superflue, proprio in conseguenza del carattere automatico e vincolato del provvedimento demolitorio/acquisitivo, nel caso di specie anche in punto di perimetro dell’area di sedime ex art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (vedasi Cons. St., sez. VII sentenza 2/10/2025 n. 7702; idem: Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 403).
8. Peraltro, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, l'ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
Il decorso del tempo non implica un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (Consiglio di Stato sez. VII - 22/01/2024, n. 659).
9. Ancora, si evidenzia che, nel caso di specie, le opere sono state qualificate abusive in quanto rientranti nell’ipotesi normativa ex art. 10 del DPR 380/2001 e realizzate in assenza di titolo, con conseguente dovuta applicazione del combinato disposto delle disposizioni previste dall’art. 31 del medesimo DPR 380/2001 e dall’art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 15/2008.
Del resto, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del Comune resistente, la prospettazione ricorsuale, volta a spiegare l’intervento effettuato a fini di “restauro con sistemazione delle strutture esistenti”, non si rivela supportata da alcun elemento probatorio, avendo la parte ricorrente omesso di chiarire per quali ragioni l’intervento in questione dovrebbe essere qualificato come semplice ristrutturazione.
In argomento, si rivela che, come statuito dalla giurisprudenza amministrativa, affinché possa ipotizzarsi una ristrutturazione è necessario un minimo di preesistenza edificata, ossia un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura (Cons. Stato, sez. II, n. 8035 del 15 dicembre 2020).
Invero, il concetto di costruzione esistente presuppone la possibilità di individuazione della stessa come identità strutturale, in modo da farla giudicare presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità, sicché l’intervento edificatorio sulla stessa non rileva quale trasformazione urbanistico-edilizia del territorio in termini di nuova costruzione.
Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475 e 15 marzo 1990, n. 293; più di recente, sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455).
Ne deriva che, nella fattispecie concreta, in difetto di un’opera “preesistente”, prive di pregio si rilevano le censure avanzate dalla parte ricorrente.
10. Con riferimento al regime edilizio applicabile al muro di recinzione colpito dall’ordine demolitorio, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di costruire ove detta soglia, come avvenuto nella fattispecie, risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere (cfr. per tutte T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 07.03.2022, n. 641; T.A.R. Napoli, sez. II, 15/04/2019, n.2122; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).
Ciò posto, nel caso di specie, nel muro di recinzione in contestazione si riscontrano senza dubbio i tratti qualificanti della nuova costruzione, in ragione della creazione di nuovo volume e nuova superficie, come tale, impattante sull’assetto urbanistico circostante.
Ne deriva che anche la costruzione dell’opera da ultimo richiamata avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Invece, esso pure non risulta legittimato da alcun titolo edilizio.
11. Anche le doglianze relative alla esatta perimetrazione dell'area oggetto di acquisizione non colgono nel segno, venendo in rilievo una questione che andrà valutata al momento della messa in esecuzione del provvedimento.
Invero, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, dell’articolo 31, d.P.R. n. 380/2001 va data una lettura conforme a Costituzione, e cioè che l’affermazione secondo cui l’acquisizione opera di diritto e il provvedimento acquisitivo è obbligatorio e vincolato nel contenuto, in quanto consegue al mancato adempimento dell’ordine demolitorio del bene, non entra in contraddizione con quella alla stregua della quale il Comune è comunque tenuto alla apertura di una fase di ricognizione che si conclude con l’accertamento dell’effettiva porzione di area da acquisire, in quanto la individuazione dei confini rappresenta un’operazione meramente materiale che può essere rimessa alla successiva fase esecutiva” (Cons. St. sez. VII Sentenza 22/10/2025 n. 8212).
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del gravame in relazione ai punti nn. 1 e 5 dell’ordinanza di demolizione.
12. Le spese di lite – per la risalenza temporale e la peculiarità della specie – possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte infondato, nei sensi esplicitati in parte motiva.
Compensa interamente le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
MI Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO