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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/03/2024, n. 7682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7682 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1609/2016 R.G. proposto da: VALENTINI LEONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINI EMILIA ([...]) -ricorrente- contro COMUNE GIULIANOVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637 TEL.086261208, presso lo studio dell’avvocato D'AM DI ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 7682 Anno 2024 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 21/03/2024 2 di 10 avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 416/2015 depositata il 23/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti presenti. Fatti rilevanti di causa. § 1. EO EN propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello principale del Comune ed in rigetto di quello incidentale del contribuente, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificatogli dal Comune di LI in recupero della TA 2008-2010. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, la TA poteva essere applicata dai Comuni (in alternativa alla Tia e fino all'adozione a pieno regime di quest'ultima) anche nell'anno 2010, come evincibile dalla interpretazione dell'articolo 238 co. 6 d.lgs 152/06, e come correttamente esplicitato dal Ministero delle Finanze con la Circolare 3/DF dell'11 novembre 2010; - contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, l'avviso di accertamento in questione era stato emanato il 18 ottobre 2012 e notificato il 7 novembre 2012, allorquando era già stata emessa, ex art.87 co. 1^ legge 549/95, la delibera dirigenziale interna di delega 7 giugno 2012 n. 896; - l'avviso era sufficientemente motivato perché basato su atti che, per quanto non allegati, erano comunque pubblici e noti al contribuente, tra cui le planimetrie catastali delle aree produttive di rifiuti, da quest'ultimo depositate;
3 di 10 - facoltativa, e non obbligatoria, era la riduzione del 20% delle superfici tassabili;
- le riduzioni conseguenti alla asserita non produttività di rifiuti presupponevano il superamento della presunzione legale, a sua volta consentito nei soli casi di cui al secondo comma dell'articolo 62 d.lvo 507/93; - non spettava la riduzione relativa alla distanza degli immobili dai cassonetti pubblici, dovendosi confermare quanto affermato dal Comune in ordine al fatto che i punti di raccolta si trovavano nel perimetro di 500 metri. Resiste con controricorso il Comune di LI. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso il EN lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 238, 6^ co., decreto legislativo 152/06. Infatti la TA, entrata in vigore con il decreto legislativo n.507/93, era stata abrogata dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/97, poi prorogata per tre anni, venendo quindi definitivamente soppressa dal 1^ gennaio 2010 per essere sostituita dalla Tia. La previsione di cui all'articolo 14, 7^ co., del decreto legislativo n. 23/11 (secondo cui la TA poteva continuare ad essere applicata, come da regolamenti comunali, sino alla revisione della disciplina dei rifiuti solidi urbani e l’adozione della Tia) peraltro successivamente abrogata, si poneva in contrasto con l'articolo 23 della Cost., attribuendo un'efficacia impositiva diretta a norme giuridiche secondarie, quali quelle regolamentari dei comuni. Ne conseguiva la non debenza della TA per l’anno 2010, come già affermato dai primi giudici. § 2.2 Il motivo è infondato. Come più volte osservato da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass.n. 703/19 e n. 10029/22 con ulteriori richiami), i termini del regime 4 di 10 transitorio per la soppressione della TARSU e l'operatività della TIA - regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i Comuni di introdurre in via sperimentale la TIA - hanno subito varie proroghe e, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante "Norme in materia ambientale") ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova "tariffa integrata ambientale", come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009 (cd. TIA 2); l'art. 264 d.lgs cit. ha abrogato l'intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria: v. Cass. nn. 17488, 17487, 22981, 22890, 226637, 22545 del 2017; Cass. n. 10812 del 2016 e n. 41291 del 2016). L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti (TIA 2), destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che : <<la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11>>, il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6^ e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, <<continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti>>. Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, e legittimamente applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU sia la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. Va poi ricordato che il d.l. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla l. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che: <<ove il regolamento di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mare (entro 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni 5 10 legislative regolamentari vigenti>>. Dunque è stata prevista la “facoltà” per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011. Corretta risulta dunque la decisione resa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale circa la effettiva vigenza transitoria, per l’anno 2010, della TA, così come recepita dal Comune di LI. § 3.1 Con il secondo motivo si deduce <<violazione dell’art.360 1^ co. n.5 cod.proc.civ.>> perché dagli atti depositati dallo stesso Comune di LI in primo grado (questionario e lo stesso avviso di accertamento n. 418/1 del 23 maggio 2012), e trascritti in ricorso, risultava che <>, con la conseguenza che l'avviso di accertamento opposto era stato firmato il 23 maggio 2012 da un dirigente che, all'epoca, non aveva alcun potere di firma. § 3.2 Il motivo è inammissibile per almeno due dirimenti ragioni. In primo luogo, esso è formulato ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ., ma non indica specificamente il <<fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>, limitandosi a denunciare un errore, di natura sostanzialmente percettiva, nel quale sarebbe incorso il giudice regionale circa la successione delle date, rispettivamente, di adozione della delibera dirigenziale di delega e di emanazione-notificazione dell'avviso di accertamento opposto. Si tratta dunque di una doglianza non rispondente al modello legale invocato, e rivolta in pratica ad una globale rivisitazione in fatto (segnatamente nella suddetta successione temporale) di questo aspetto di causa (per nulla omesso dal giudice di merito), certamente non consentita in sede di legittimità. 6 di 10 In secondo luogo il motivo si basa su una parziale e generica trascrizione di alcune risultanze di causa (non indicate, ex art.366 n.6 cod.proc.civ., nella sede processuale di loro immediata accessibilità e consultabilità) dalle quali dovrebbe evincersi il riempimento postumo della data di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, asseritamente emesso il 23 maggio 2012 da un dirigente all'epoca ancora privo della potestà di firma, con ciò limitandosi a semplicemente contrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella puntualmente operata dalla Commissione Tributaria Regionale (la quale ha invece appurato che l'avviso di accertamento era stato emesso, nella pienezza di delega, il 18 ottobre 2012), per giunta invocando una delibera (n. 428 del 13.8.2012) diversa da quella presa a riferimento nella sentenza impugnata (n.896 del 7.6.2012) ed in quest’ultima individuata quale fonte della legittimazione del dirigente sottoscrittore. Per il resto, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente applicato, nell’esercizio della sua potestà di valutazione probatoria, il principio per cui: <<in tema di avviso accertamento, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'amministrazione finanziaria ha l'onere dimostrare, in omaggio al principio cd. vicinanza della prova, corretto esercizio potere producendo, anche nel corso secondo grado giudizio, relativa delega, che pure è solo firma e non funzioni>> (Cass.n. 19190/19 ed altre). § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione degli articoli 33 e 34 d.lgs. 546/92, nonché 101 cod.proc.civ.; per avere la Commissione Tributaria Regionale deciso la causa in camera di consiglio, nonostante che il precedente difensore del contribuente avesse chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza, così da non aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni. § 4.2 Il motivo è inammissibile. 7 di 10 Va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell'articolo 366, n. 6, c.p.c. - anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11 - non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (tra le molte, Cass.n. 6769/22). Va poi richiamato il correlato principio per cui il requisito di autosufficienza deve essere soddisfatto pur quando il motivo di ricorso involga l’affermata violazione di norme processuali, posto che (Cass.n. 29495/20 e molte altre): <<l'esercizio del potere di diretto esame degli atti giudizio merito, riconosciuto al giudice legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità motivo censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere specificare (a pena, appunto, inammissibilità) contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio assicurare rispetto principio autosufficienza esso>>. Orbene, nel caso in esame la doglianza si limita a genericamente affermare che la Commissione Tributaria Regionale non si sarebbe fatta carico di un'istanza di udienza pubblica presentata dal precedente difensore del contribuente, senza tuttavia specificare in quale momento e sede processuale questa istanza sarebbe stata depositata nel giudizio avanti al collegio regionale. Il motivo si risolve dunque nella apodittica ed indimostrata affermazione di una violazione procedurale (decisione in camera di consiglio nonostante l'istanza di udienza pubblica) senza 8 di 10 minimamente farsi carico di illustrare i presupposti fattuali che tale violazione avrebbero ingenerato, a fronte di un'istanza tempestivamente e ritualmente presentata e risultante in atti. Lacuna tanto più grave ed incolmabile in considerazione del fatto che di una simile istanza di trattazione in udienza pubblica non viene fatta menzione alcuna nella parte dedicata alla rievocazione degli eventi di causa contenuta in sentenza, così come nel controricorso ovvero nello stesso ricorso del EN. § 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per assenza di motivazione in ordine alle affermazioni della Commissione Tributaria Regionale secondo cui la riduzione del 20% delle superfici tassabili era meramente facoltativa, e secondo cui i cassonetti di raccolta si trovavano nel perimetro di 500 metri dagli immobili in questione, come affermato – ma non dimostrato - dal comune. § 5.2 Analoghe considerazioni di inammissibilità per evidente ed insanabile genericità vanno svolte anche con riguardo a questa doglianza. La Commissione Tributaria Regionale ha motivato in termini inequivoci (e giuridicamente corretti) in ordine al fatto che: - in base agli articoli 62 e 63 d.lvo 507/93, dalla sola detenzione dei locali derivasse una presunzione legale di produttività di rifiuti superabile, con prova a carico del contribuente, solo in presenza di una delle tassative fattispecie di cui al secondo comma dell'articolo 62 medesimo;
- la causa di riduzione correlata alla distanza dell'immobile dai cassonetti di raccolta dovesse anch'essa essere dimostrata dal contribuente che tale causa aveva eccepito, là dove nel caso in esame il requisito della eccessiva distanza non sussisteva, posto che: <<non si supera l'avversa statuizione del comune che i punti di raccolta sono nel perimetro 500 metri>>. In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale ha affrontato le eccezioni mosse sul punto dal contribuente e le ha risolte nel senso della mancata dimostrazione, a suo onere, dei presupposti di riduzione della tassa;
così da recepire l’analoga decisione di merito dei primi giudici i quali 9 di 10 avevano respinto il ricorso del contribuente anche sotto questo profilo, salvo accoglierlo per la ritenuta non vigenza TA nel 2010. Così facendo, il collegio di appello si è allineato all'indirizzo costante di questa Corte (tra le molte, Cass.n. 31460/19) secondo cui: <<la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11>>. Per il resto, la doglianza omette di specificare in quali modalità e con quali contenuti le relative eccezioni vennero dal contribuente opposte nel ricorso originario e poi in sede di gravame;
così come nulla la doglianza riporta in ordine agli specifici elementi della fattispecie di riduzione (di superficie o tariffa) che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare al punto da incorrere in totale mancanza di motivazione ingenerante nullità della sentenza. Anche in tal caso, alla genericità della formulazione della censura si associa l’indiretta sollecitazione ad una globale e neppure circostanziata revisione di aspetti prettamente fattuali della lite (le affermate cause di riduzione), sennonchè si è in proposito stabilito (Cass.SSUU n. 34476/19) che: <<È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il 10 di 10 giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>>. § 6. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,
3 di 10 - facoltativa, e non obbligatoria, era la riduzione del 20% delle superfici tassabili;
- le riduzioni conseguenti alla asserita non produttività di rifiuti presupponevano il superamento della presunzione legale, a sua volta consentito nei soli casi di cui al secondo comma dell'articolo 62 d.lvo 507/93; - non spettava la riduzione relativa alla distanza degli immobili dai cassonetti pubblici, dovendosi confermare quanto affermato dal Comune in ordine al fatto che i punti di raccolta si trovavano nel perimetro di 500 metri. Resiste con controricorso il Comune di LI. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso il EN lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 238, 6^ co., decreto legislativo 152/06. Infatti la TA, entrata in vigore con il decreto legislativo n.507/93, era stata abrogata dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/97, poi prorogata per tre anni, venendo quindi definitivamente soppressa dal 1^ gennaio 2010 per essere sostituita dalla Tia. La previsione di cui all'articolo 14, 7^ co., del decreto legislativo n. 23/11 (secondo cui la TA poteva continuare ad essere applicata, come da regolamenti comunali, sino alla revisione della disciplina dei rifiuti solidi urbani e l’adozione della Tia) peraltro successivamente abrogata, si poneva in contrasto con l'articolo 23 della Cost., attribuendo un'efficacia impositiva diretta a norme giuridiche secondarie, quali quelle regolamentari dei comuni. Ne conseguiva la non debenza della TA per l’anno 2010, come già affermato dai primi giudici. § 2.2 Il motivo è infondato. Come più volte osservato da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass.n. 703/19 e n. 10029/22 con ulteriori richiami), i termini del regime 4 di 10 transitorio per la soppressione della TARSU e l'operatività della TIA - regime introdotto dal D.P.R. n. 158 del 1999, modificato dalla L. n. 488 del 1999, art. 33, salva la possibilità per i Comuni di introdurre in via sperimentale la TIA - hanno subito varie proroghe e, infine, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (recante "Norme in materia ambientale") ha soppresso tale tariffa, sostituendola con una nuova "tariffa integrata ambientale", come definita dal D.L. n. 208 del 2008, convertito nella L. n. 13 del 2009 (cd. TIA 2); l'art. 264 d.lgs cit. ha abrogato l'intero D.Lgs. n. 22 del 1997 (sia pur prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria: v. Cass. nn. 17488, 17487, 22981, 22890, 226637, 22545 del 2017; Cass. n. 10812 del 2016 e n. 41291 del 2016). L'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha istituito la nuova "tariffa" sui rifiuti (TIA 2), destinata a sostituire quella di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, ha previsto al comma 1, che : <<la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11>>, il quale recita che sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6^ e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa, <<continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti>>. Invero, il regolamento ministeriale di cui sopra non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), pertanto sono rimaste in vigore, e legittimamente applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d'interesse, sia la TARSU sia la TIA 1 alla quale sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. Va poi ricordato che il d.l. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla l. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che: <<ove il regolamento di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mare (entro 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (tia) possono farlo ai sensi delle disposizioni 5 10 legislative regolamentari vigenti>>. Dunque è stata prevista la “facoltà” per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011. Corretta risulta dunque la decisione resa sul punto dalla Commissione Tributaria Regionale circa la effettiva vigenza transitoria, per l’anno 2010, della TA, così come recepita dal Comune di LI. § 3.1 Con il secondo motivo si deduce <<violazione dell’art.360 1^ co. n.5 cod.proc.civ.>> perché dagli atti depositati dallo stesso Comune di LI in primo grado (questionario e lo stesso avviso di accertamento n. 418/1 del 23 maggio 2012), e trascritti in ricorso, risultava che <
- la causa di riduzione correlata alla distanza dell'immobile dai cassonetti di raccolta dovesse anch'essa essere dimostrata dal contribuente che tale causa aveva eccepito, là dove nel caso in esame il requisito della eccessiva distanza non sussisteva, posto che: <<non si supera l'avversa statuizione del comune che i punti di raccolta sono nel perimetro 500 metri>>. In definitiva, la Commissione Tributaria Regionale ha affrontato le eccezioni mosse sul punto dal contribuente e le ha risolte nel senso della mancata dimostrazione, a suo onere, dei presupposti di riduzione della tassa;
così da recepire l’analoga decisione di merito dei primi giudici i quali 9 di 10 avevano respinto il ricorso del contribuente anche sotto questo profilo, salvo accoglierlo per la ritenuta non vigenza TA nel 2010. Così facendo, il collegio di appello si è allineato all'indirizzo costante di questa Corte (tra le molte, Cass.n. 31460/19) secondo cui: <<la tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11>>. Per il resto, la doglianza omette di specificare in quali modalità e con quali contenuti le relative eccezioni vennero dal contribuente opposte nel ricorso originario e poi in sede di gravame;
così come nulla la doglianza riporta in ordine agli specifici elementi della fattispecie di riduzione (di superficie o tariffa) che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe omesso di esaminare al punto da incorrere in totale mancanza di motivazione ingenerante nullità della sentenza. Anche in tal caso, alla genericità della formulazione della censura si associa l’indiretta sollecitazione ad una globale e neppure circostanziata revisione di aspetti prettamente fattuali della lite (le affermate cause di riduzione), sennonchè si è in proposito stabilito (Cass.SSUU n. 34476/19) che: <<È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il 10 di 10 giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito>>. § 6. Ne segue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge;
- v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,