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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/10/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa AN Tavolieri, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2024 al numero 4338 promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv. Parte_1
IN AO e NE NT AR, con cui elettivamente domicilia
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del Dirigente Scolastico e legale
[...] rappresentante p.t., Prof. , elettivamente domiciliato in , Viale Controparte_2 CP_1
ON snc delegato a costituirsi in giudizio e a rappresentare l'Amministrazione, giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e del CP_3 [...]
Controparte_4
Convenuto
OGGETTO: compenso individuale accessorio.
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1. Parte ricorrente ha dedotto di aver diritto al Compenso Individuale Accessorio (CIA), che per il profilo di appartenenza ammonta ad €.66,90 mensili, avendo prestato servizio, in qualità di personale ATA non di ruolo, su supplenze brevi e saltuarie dal 13.10.2020 all'08.06.2022.
1 Ha precisato, al riguardo, che tale compenso era stato riconosciuto ai colleghi che hanno svolto le stesse mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero ai colleghi di ruolo, con conseguente discriminazione ai suoi danni.
Ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma di €.1036,83, avendo lavorato per 437 giorni.
Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA), in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie dal 13.10.2020 all'08.06.2022, con condanna del al pagamento della somma CP_1 di €.1.036,83 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Il si è costituito, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, ed CP_5 instando nel merito per il rigetto delle domande attoree.
2. Il ricorso va accolto, per i motivi di seguito esplicitati.
2.1 Preliminarmente, si ritiene che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla parte convenuta, debba essere inquadrata e qualificata come eccezione relativa alla carenza di titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto dedotto in causa.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 27.06.2011 n. 14177) la legittimazione sia attiva che passiva va verificata in base alle allegazioni delle parti: in particolare, è stato affermato sull'argomento che “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa - pertanto - va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata” (Cass. Civ., Sez. III, 09/04/2009 n.8699, Cass. Civ., Sez. III, 30/05/2008 n.14468 e Cass. Civ., Sez. III, 14/06/2006, n. 13756).
Ciò posto, considerato che il compenso accessorio, azionato con il presente ricorso, è inerente a contratti di lavoro, per supplenze brevi e saltuarie, che sono intercorsi tra il ricorrente e il resistente, non si può dubitare della legittimazione passiva di quest'ultimo, ergo della CP_1 titolarità dal lato passivo della pretesa creditoria avanzata nel presente giudizio.
2.2 Altrettanto infondato è l'assunto, affermato dal resistente, secondo cui il ricorso CP_1 Contr è improcedibile per mancata evocazione in giudizio degli obbligati ex lege, cioè il e la Contr
. Infatti, il è uno strumento di gestione amministrativa e Controparte_7 pagamento, il quale agisce come sostituto d'imposta, ma non è il responsabile diretto dell'erogazione dei compensi al personale scolastico. Soltanto l'istituzione scolastica è l'ente deputato a gestire le risorse economiche e a disporre il pagamento, sia delle competenze fisse sia di quelle accessorie.
2 In ragione di quanto sopra, allora, il ricorso è ammissibile e procedibile.
2.3. Nel merito, va osservato che, all'emolumento oggetto del presente giudizio, il compenso individuale accessorio (CIA) riconosciuto al personale ATA, possono applicarsi i principi affermati in materia di retribuzione professionale docenti.
Ebbene, riguardo quest'ultimo emolumento, la Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale Docenti", prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 7 cit. deve essere interpretato - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999 e dalla durata temporale dello stesso.
Ne deriva che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
La tesi opposta (secondo cui la retribuzione professionale docenti è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata), non appare convincente perchè si pone in contrasto con la richiamata clausola 4 e con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ciò posto, tali principi devono applicarsi anche all'emolumento oggetto del presente giudizio, il compenso individuale accessorio (CIA), riconosciuto al personale ATA.
3. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nell'ambito di supplenze abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso.
3 Il convenuto si è limitato a sostenere che il compenso Individuale Accessorio (CIA) CP_1 spetta al personale ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita, e quindi con esclusione dei supplenti che svolgono incarichi temporanei (le cd. Supplenze brevi e saltuarie), ma non ha allegato significative differenze tra i vari rapporti nella prestazione professionale resa (cfr., in questi termini, Tribunale Milano 12.5.2021).
Parte convenuta non ha neanche contestato l'importo del compenso accessorio mensile, come richiesto dal ricorrente e stabilito in €.66,90 per gli incarichi assunti dopo il 01/03/2018 ed in
€.79,40 per quelli svolti dopo il 01.01.2022, per complessivi € 1.036,83 (importo calcolato dal ricorrente parametrando la misura dell'importo mensile alla effettiva durata degli incarichi).
Ebbene, sull'importo quantificato e richiesto, alcuna specifica contestazione è stata svolta dal Cont
.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto dei parametri posti dal D.M. n.147/2022 (competenza: cause di lavoro;
valore della causa: fino a €.1.100; compenso fase di studio della controversia, valore medio:
€.210,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.126,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.179,00; compenso complessivo: €.515,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente in qualità di personale ATA, a Parte_1 percepire il Compenso Individuale Accessorio (CIA) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie dal 13.10.2020 all'08.06.2022;
2) condanna il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €.1.036,83, CP_8 per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.515,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.21,50 per spese di contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.
17/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AN Tavolieri
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