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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3911/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI ZI Presidente dott. Stefano Rago Giudice dott. NZ EO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2 hanno celebrato matrimonio in ROMANIA il 26/08/2011
Constatato preliminarmente che sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione e divorzio (cumulo) ai sensi dell'art. 3, lett. a) comma i) Reg. (CE) 1111/2019, avendo i coniugi la residenza abituale in Italia;
ritenuta applicabile alla domanda di separazione e divorzio ex art 473 bis c.p.c. la legge italiana ai sensi dell'art. 5 Reg. (CE) 1259/2010, essendo la legge italiana quella designata dai coniugi di comune accordo nel ricorso congiunto e trattandosi della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
ritenuto che
, in merito alla responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art 10 del Reg. (CE) 1111/2019, avendo le parti liberamente convenuto la giurisdizione italiana;
ritenuta applicabile in materia di rapporti genitoriali, compresa la responsabilità genitoriale, la legge italiana ai sensi dell'art. 36 l. 218/1995, essendo la figlia cittadina italiana.
Ciò premesso, si dichiara che le parti si sono separate consensualmente in data 21/10/2025 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Che le condizioni della separazione appaiono conformi a legge;
che, avendo le parti chiesto in via cumulativa anche la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo in attesa che la presente sentenza divenga definitiva e si perfezioni la condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 4°, legge 898/70; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NZ EO MI ZI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MI ZI Presidente dott. Stefano Rago Giudice dott. NZ EO Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che i coniugi nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2 hanno celebrato matrimonio in ROMANIA il 26/08/2011
Constatato preliminarmente che sussiste la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione e divorzio (cumulo) ai sensi dell'art. 3, lett. a) comma i) Reg. (CE) 1111/2019, avendo i coniugi la residenza abituale in Italia;
ritenuta applicabile alla domanda di separazione e divorzio ex art 473 bis c.p.c. la legge italiana ai sensi dell'art. 5 Reg. (CE) 1259/2010, essendo la legge italiana quella designata dai coniugi di comune accordo nel ricorso congiunto e trattandosi della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
ritenuto che
, in merito alla responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art 10 del Reg. (CE) 1111/2019, avendo le parti liberamente convenuto la giurisdizione italiana;
ritenuta applicabile in materia di rapporti genitoriali, compresa la responsabilità genitoriale, la legge italiana ai sensi dell'art. 36 l. 218/1995, essendo la figlia cittadina italiana.
Ciò premesso, si dichiara che le parti si sono separate consensualmente in data 21/10/2025 avendo depositato note scritte con le quali hanno confermato la volontà di separarsi e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
Che le condizioni della separazione appaiono conformi a legge;
che, avendo le parti chiesto in via cumulativa anche la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo in attesa che la presente sentenza divenga definitiva e si perfezioni la condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 4°, legge 898/70; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
PRONUNCIA
La separazione consensuale dei predetti coniugi omologando le condizioni di cui al ricorso e da loro confermate con successiva dichiarazione congiunta e ciò a tutti gli effetti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Emilia nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
NZ EO MI ZI