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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 2429 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno
t r a
nato a [...] il [...], ( , rappresentante Controparte_1 CodiceFiscale_1 legale p.t. della ditta individuale , rapp.to e difeso dagli Avv.ti Controparte_2
NI Torrente e Filippo Torrente, giusta procura in atti
-Attore-
e
C.F. con sede in Scafati (SA) alla Via Orta Longa n. 119, in persona Controparte_3 P.IVA_1 del suo legale rapp.te p.t.
- Convenuta Contumace -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, nella indicata qualità, ha convenuto in giudizio la chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi della merce acquistata presso Controparte_3 la stessa.
Più nello specifico ha dedotto: a) di aver acquistato, nel mese di Settembre 2018, “plastica tipo Cristalux”, con caratteristiche come dichiarato dal venditore al momento dell'acquisto “di tipo 3 stagioni e 4 inverni, resistenza 4 inverni durata 3,5 anni”; b) tale plastica è stata utilizzata a copertura del complesso di n. 8 serre di proprietà dell' attrice, destinate alla coltivazione pluriennale in coltivazione Parte_1 protetta e in fuori suolo di gerbere;
c) che in data 15 Luglio 2020, la copertura in plastica delle suddette serre subiva uno squarcio tale che non è stato possibile effettuare il controllo climatico dell'intera serra, benché la struttura fosse dotata di idonei macchinari (sonde per la temperatura, dell'umidità, dell'intensità luminosa ecc.), causando il deperimento totale dei fiori e, precisamente, 40.000 (quarantamila) piante di gerbera;
d) che esso attore comunicava in data 31.07.202 alla ditta l'accaduto senza avere nessun CP_3 riscontro.
Sulla base di quanto precede, l'attore ha dunque chiesto accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi contestati e la responsabilità della ditta venditrice e, per l'effetto, condannarla al risarcimento Controparte_3 dei danni, quantificati in € 110.000,00 come da consulenza tecnica di parte depositata in atti o quelli che verranno accertati e quantificati nel corso del giudizio.
La società convenuta, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Incardinato il giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata da parte attrice.
Escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 05.03.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alla parte termini ex arrt. 190 c.p.c. in misura ridotta (30).
***
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda è fondata e va accolta, previa dichiarazione di contumacia della sul presupposto della regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti. Controparte_3
Occorre considerare che l'art. 1490 c.c. prevede che “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. L'art. 1494 c.c. statuisce che “in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa, e “il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”(Cass., Sez. VI civile, ordinanza n. 20744 del 04 settembre 2017).
Quanto poi al rilievo del rispetto di siffatto termine di decadenza, è opinione pacifica quella per cui “La decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3429 del 16/02/2006).
Tanto chiarito, è innanzitutto provato l'acquisito della plastica, per come descritta, da parte della ditta avendo essa depositato fatture dì acquisito rilasciate appunto dalla CP_2 Controparte_3
Quanto poi alla questione relativa alla prova dei vizi, va ricordato il recente arresto delle Sezioni Unite della
SC in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito delle azioni c.d. edilizie (cfr. Cass. SS UU 3-05-
2019, N. 11748).
Le SS UU partendo da una ricostruzione dell'oggetto del contratto di compravendita e dalla puntualizzazione dei reciproci obblighi nascenti dallo stesso, sono giunte, con condivisibile conclusione, a ribaltare il precedente orientamento.
In particolare, è stato evidenziato che l'immunità da vizi non può assurgere a contenuto del precetto negoziale, perchè l'obbligazione può avere ad oggetto una prestazione futura, ma non il modo di essere attuale della cosa dedotta in contratto. Infatti, poiché la proprietà di quest'ultima si trasferisce, nella compravendita di cosa determinata, nel momento del perfezionamento dell'accordo tra i contraenti, e, nella compravendita di cose determinate solo nel genere, nel momento dell'individuazione effettuata ai termini dell'art. 1378 c.c., l'obbligazione di consegna di cui all'art. 1476 c.c., n. 1 ha ad oggetto esattamente quella cosa o quelle cose - ancorché, eventualmente, viziate - che hanno formato oggetto dell'accordo traslativo o della individuazione effettuata dopo la conclusione di tale accordo, nello stato in cui esse si trovavano al momento del contratto o della loro successiva individuazione.
Muovendo da tale assunto, si giunge alla conclusione per cui la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore un obbligo di prestazione relativa alla immunità della cosa da vizi. In altri termini, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, previsto dall'art. 1476 c.p., n. 3, non corrisponde -
a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni - alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore.
Le obbligazioni del venditore si risolvono dunque, lo si sottolinea nuovamente, per quanto d'interesse, nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto. Pertanto, ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna, il venditore non deve fare altro che consegnare la cosa o le cose determinate in contratto indipendentemente dalla eventuale presenza di vizi nelle stesse.
La garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi.
Dalla suddetta conclusione discende quale naturale corollario che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SSUU n. 13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno.
Ad ulteriore conferma di tale conclusione si pone ancora il rispetto del principio di vicinanza della prova, secondo il quale l'onere della prova deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per
l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" (cfr. sentenza SSUU n.
13533/01). La ratio di siffatto principio si rinviene nella “considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione" (cfr. tra le varie: Cass. SSUU 141/06, in materia di lavoro, e Cass. 19146/13, in materia di appalto, proprio con riferimento all'onere della prova dei vizi della cosa realizzata dall'appaltatore).
Il quadro che complessivamente emerge da tali convergenti pronunce appare dunque nel senso che, ove venga in questione la esistenza di vizi di una cosa consegnata da una parte ad un'altra in base ad un titolo contrattuale, il principio di vicinanza della prova induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità.
Da ultimo, va ancora evidenziato che la soluzione che addossa al compratore l'onere di provare i vizi della cosa, ai fini dell'esperimento delle azioni edilizie, risulta armonica rispetto all'analogo meccanismo di riparto dell'onere probatorio previsto, con riferimento alla difformità della cosa venduta, dalla disciplina dei contratti del consumatore dettata dall'Unione Europea, che sebbene non direttamente rilevante nel caso di specie, offre un ulteriore importante riprova della coerenza delle conclusioni che qui si vanno affermando.
Conclusivamente dunque, deve convenirsi circa la necessità che sia l'acquirente a provare la presenza dei vizi che deduce e ciò non solo ove agisca ai sensi degli artt. 1492 e ss. c.c. ma anche laddove questi eccepisca siffatti vizi al fine di paralizzare la pretesa al pagamento del corrispettivo fatta valere dalla controparte.
In tale ultima occasione, infatti, sebbene i vizi non si pongano quale fatto costitutivo dell'azione di garanzia, né l'assenza degli stessi quale fatto costitutivo della pretesa al pagamento del corrispettivo, per quanto argomentato supra, gli stessi assurgono a fatto impeditivo di tale pretesa, che spetta al convenuto provare, in adempimento degli usuali principi in tema di riparto dell'onus probandi oltre che in linea con il ricordato principio di vicinanza nella prova.
Diversamente opinando, non solo ci si discosterebbe dalla ricordata ricostruzione teorica ma si graverebbe il venditore di una prova negativa (l'assenza di vizi, seppur specificamente allegati) che rasenterebbe la probatio diabolica.
Nel caso di specie parte attrice ha articolato prova testimoniale e ha altresì prodotto in atti una consulenza tecnica di parte, provando sia l'an che il quantum della pretesa.
Sulla base della prova orale e di quella documentale deve ritenersi accertato che la Controparte_2
ha acquistato nel mese di settembre 2018, dalla una “plastica tipo
[...] Controparte_3
Cristalux con caratteristiche, di tipo 3 stagioni e 4 inverni, resistenza 4 inverni durata 3,5 anni”; che detta plastica è stata utilizzata per fungere da copertura alle serre in cui si svolgeva l'attività agricola della ditta attrice e che dopo circa un anno e mezzo dall'acquisto ed utilizzo, il materiale plastico suddetto subiva un danno da rottura.
Detta rottura ha poi determinato l'impossibilità di climatizzare le sere ove erano all'epoca piantate delle gerbere, con conseguente perdita del raccolto, stimato in 40 mila piantine, che producono 0,8 fiori a pianta/mese. In particolare, i testi di parte attorea hanno riferito del danno improvvisamente riportato dai teli di plastica delle serre, discorrendo di “uno squarcio nella parte superiore” e confermando poi che le piantine ivi messe a dimora “erano completamente appassite e bruciate dal sole”.
Tali elementi fattuali sono poi stati confermati anche dalla consulenza di parte, redatta nell'immediatezza dei fatti e che ha altresì quantificato il danno del raccolto, con riferimento al prezzo di mercato della specifica varietà di fiori.
Tale quado istruttorio si ritiene idoneo a fondare la domanda, confermandosi in tale sede la valutazione operata in fase istruttoria circa la non ammissione di una consulenza d'Ufficio, essendo trascorso un lasso temporale tale da rendere impossibile un effettivo accertamento dello stato dei luoghi e dei fatti.
Per contro la società convenuta, scegliendo di non costituirsi in giudizio, ha rinunciato a far valere fatti impeditivi, estintivi o modificativi della altrui pretesa.
La domanda va quindi accolta e per l'effetto, dichiarata la presenza di vizi della merce venduta, la società
va condannata al pagamento della somma di euro 110.000,00 oltre gli interessi come Controparte_3 per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3
2) Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore di parte attrice che si quantificano in euro 110.000,00 oltre interessi come per legge;
3) Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 10.000,00, oltre iva ed accessori di legge con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore, 14.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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