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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10141/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
AN RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10141/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Annalisa Papa
e
AN ST, nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Affenita
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio 1 era stato celebrato nel comune di Roma in data 12 ottobre 2002 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2005) Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti, con note scritte depositate in data 29 maggio e 10 giugno 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, autorizzando
i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto alle condizioni che seguono.
2. La casa coniugale, di proprietà dei coniugi in misura del 50%, rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia Per_1 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente. Il marito dovrà lasciare la casa entro e non oltre il 14 settembre 2024 portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili che intende asportare dandone preventiva comunicazione alla moglie.
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di reddito.
4. Il sig. ST corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia € 300,00 mensili, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17 Dicembre
2014, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN Parte_1
[...].
2
5. Saranno a carico di entrambi i coniugi le spese afferenti alla proprietà della casa coniugale di natura straordinaria e le imposte di legge, mentre le spese condominiali ordinarie, le spese per utenze e consumi, compresa la Tari, saranno a carico della moglie.
6. In occasione della riscossione della 13esima mensilità da parte del sig. ST, il medesimo verserà a titolo di contributo al mantenimento di , alla medesima oppure alla moglie Per_1
l'ulteriore importo di € 300,00.
7. I ricorrenti convengono che l'assegno unico erogato dall CP_1
a favore della figlia sia versato al genitore presso cui Per_1
risiede a partire dalla data di omologa. In attesa di Per_1
formalizzare tale condizione presso l'Istituto erogante, il sig.
ST al quale attualmente viene versato l'intero assegno provvederà a versare il 50% dell'assegno alla moglie tramite bonifico alle suindicate coordinate bancarie a partire dal mese di luglio 2024.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. ST non può che rivelarsi intollerabile;
Parte_1
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 14 gennaio 1968 a L'Aquila e AN ST, nato il [...] a
Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 12 ottobre 2002; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1203, Parte 2, Serie A4, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice estensore
AN RI
Il Presidente
TA EN
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
TA EN Presidente
Filomena Albano Giudice
AN RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 10141/2024, introdotta da
, Parte_1
nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Annalisa Papa
e
AN ST, nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Affenita
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio 1 era stato celebrato nel comune di Roma in data 12 ottobre 2002 e che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (classe 2005) Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le parti, con note scritte depositate in data 29 maggio e 10 giugno 2025, hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni, autorizzando
i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto alle condizioni che seguono.
2. La casa coniugale, di proprietà dei coniugi in misura del 50%, rimane assegnata alla moglie che vi abiterà con la figlia Per_1 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente. Il marito dovrà lasciare la casa entro e non oltre il 14 settembre 2024 portando con sé i propri effetti personali e i beni mobili che intende asportare dandone preventiva comunicazione alla moglie.
3. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di reddito.
4. Il sig. ST corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia € 300,00 mensili, Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2024, importo rivalutato come per legge secondo indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal protocollo del Tribunale Ordinario di Roma del 17 Dicembre
2014, versando l'importo alle seguenti coordinate bancarie intestate alla sig.ra IBAN Parte_1
[...].
2
5. Saranno a carico di entrambi i coniugi le spese afferenti alla proprietà della casa coniugale di natura straordinaria e le imposte di legge, mentre le spese condominiali ordinarie, le spese per utenze e consumi, compresa la Tari, saranno a carico della moglie.
6. In occasione della riscossione della 13esima mensilità da parte del sig. ST, il medesimo verserà a titolo di contributo al mantenimento di , alla medesima oppure alla moglie Per_1
l'ulteriore importo di € 300,00.
7. I ricorrenti convengono che l'assegno unico erogato dall CP_1
a favore della figlia sia versato al genitore presso cui Per_1
risiede a partire dalla data di omologa. In attesa di Per_1
formalizzare tale condizione presso l'Istituto erogante, il sig.
ST al quale attualmente viene versato l'intero assegno provvederà a versare il 50% dell'assegno alla moglie tramite bonifico alle suindicate coordinate bancarie a partire dal mese di luglio 2024.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non vi è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. ST non può che rivelarsi intollerabile;
Parte_1
deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della figlia;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 14 gennaio 1968 a L'Aquila e AN ST, nato il [...] a
Roma, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 12 ottobre 2002; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1203, Parte 2, Serie A4, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice estensore
AN RI
Il Presidente
TA EN
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