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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL RA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALESSANDRO ENRICO e dell'avv. RUSSO DAVIDE Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 in persona del Dirigente pro tempore, in proprio ex art. 417 bis, comma I, cod. proc. civ., Parte convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertato e dichiarato “che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e condannare il resistente a mettere a disposizione della ricorrente la Carta del Docente Controparte_1 Parte_1
o altro titolo equipollente per la complessiva somma di Euro 3.000,00, pari ad Euro 500,00 annui per 6 anni o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.”. Si è costituito il , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare di merito, l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 2948 c. c., eccepisce la prescrizione della pretesa di parte ricorrente alla corresponsione del bonus docenti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, sia per la collocazione degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 nel periodo antecedente all'ultimo quinquennio a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio odierno, sia per l'individuazione del termine iniziale della prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. nella data di conferimento dell'incarico, a mente del quarto principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lav., 27.10.2023, n. 29961). In via principale nel merito: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi, siccome infondate o illegittime, tutte le pretese di parte ricorrente in contrasto con i principi di diritto di Cass. Civ. Sez. Lav., 27/10/2023, n. 29961 e dell'art. 15, comma 1, del D. L. n. 15/2023, con compensazione quanto meno integrale delle spese di lite. pagina 1 di 2 In ogni caso nel merito: per le causali tutte di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, accertarsi e dichiararsi la natura della “carta docente” di mera obbligazione di valuta e, per l'effetto, escludersi il cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria se del caso anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Con note di trattazione scritta 23.10.2025, il ricorrente – dato atto di non essere inserito all'interno del sistema scolastico, in virtù del raggiungimento dell'età pensionabile – ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio. Con le note di trattazione scritta 6.11.2025 la parte convenuta non si è espressa sulla rinuncia agli atti del giudizio e ha ribadito le conclusioni già formulate. Non essendovi stata l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c.. Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia del ricorrente all'azione, che non richiede l'accettazione della controparte Le spese di lite sono compensate tra le parti considerata la natura seriale della materia oggetto di giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio Brescia, 13 novembre 2025
La Giudice
EL RA Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice EL RA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ALESSANDRO ENRICO e dell'avv. RUSSO DAVIDE Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3 in persona del Dirigente pro tempore, in proprio ex art. 417 bis, comma I, cod. proc. civ., Parte convenuta Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertato e dichiarato “che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e condannare il resistente a mettere a disposizione della ricorrente la Carta del Docente Controparte_1 Parte_1
o altro titolo equipollente per la complessiva somma di Euro 3.000,00, pari ad Euro 500,00 annui per 6 anni o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.”. Si è costituito il , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via preliminare di merito, l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 2948 c. c., eccepisce la prescrizione della pretesa di parte ricorrente alla corresponsione del bonus docenti per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, sia per la collocazione degli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 nel periodo antecedente all'ultimo quinquennio a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio odierno, sia per l'individuazione del termine iniziale della prescrizione quinquennale dell'art. 2948 n. 4 c.c. nella data di conferimento dell'incarico, a mente del quarto principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lav., 27.10.2023, n. 29961). In via principale nel merito: per le causali tutte esposte in narrativa, rigettarsi, siccome infondate o illegittime, tutte le pretese di parte ricorrente in contrasto con i principi di diritto di Cass. Civ. Sez. Lav., 27/10/2023, n. 29961 e dell'art. 15, comma 1, del D. L. n. 15/2023, con compensazione quanto meno integrale delle spese di lite. pagina 1 di 2 In ogni caso nel merito: per le causali tutte di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, accertarsi e dichiararsi la natura della “carta docente” di mera obbligazione di valuta e, per l'effetto, escludersi il cumulo di interessi legali e di rivalutazione monetaria se del caso anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Con note di trattazione scritta 23.10.2025, il ricorrente – dato atto di non essere inserito all'interno del sistema scolastico, in virtù del raggiungimento dell'età pensionabile – ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del giudizio. Con le note di trattazione scritta 6.11.2025 la parte convenuta non si è espressa sulla rinuncia agli atti del giudizio e ha ribadito le conclusioni già formulate. Non essendovi stata l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c.. Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere per effetto della rinuncia del ricorrente all'azione, che non richiede l'accettazione della controparte Le spese di lite sono compensate tra le parti considerata la natura seriale della materia oggetto di giudizio.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio Brescia, 13 novembre 2025
La Giudice
EL RA Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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