Articolo 3 della Legge 19 maggio 1950, n. 334
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 giugno 1950
Art. 3.
La concessione della importazione temporanea di cacao in grani, prevista dall' art. 1 del regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356 , convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58 , gia' estesa con l' art. 4 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 276 , alla fabbricazione di biscotti farciti contenenti cioccolata, viene estesa alla fabbricazione di caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero, torroni mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero e miele ed agli altri prodotti non nominati, a base di zucchero.
Entrata in vigore il 20 giugno 1950