Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 23/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 11/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Cons. EL GU ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30235 del Registro di Segreteria, proposto da
V.G., nato a [...] il Omissis, C.F. Omissis, residente in Omissis Via Omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. Isabella Rago per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 30, presso lo studio del difensore
ricorrente
nei confronti
MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 158 del Codice di Giustizia Contabile, domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano via Freguglia 1
resistente
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e M. Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1
resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: riconoscere l'infermità da cui è affetto il ricorrente dipendente da causa di servizio in termini di causa o di concausa valutando l’ascrivibilità nella misura che risulterà al termine dell’istruttoria; con vittoria di spese.
Per i resistenti: respingere il ricorso; con vittoria di spese.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato V.G..ha esposto:
· di essere Appuntato Scelto del Corpo dei Carabinieri, in congedo, e di aver presentato in data Omissis istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità “Omissis”;
· che la CMO di M., con verbale n. Omissis del Omissis giudicava l’infermità non stabilizzata;
· che la CMO di M., con successivo verbale n. Omissis dell’Omissis riconosceva il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio di istituto;
· che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere n. Omissis, reso a seguito dell’adunanza n. Omissis del Omissis, deliberava l’infermità di cui sopra non dipendente da causa di servizio;
· che, di conseguenza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri rigettava l’istanza del ricorrente.
Ciò premesso ha formulato le trascritte conclusioni.
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’INPS, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
All’esito dell’udienza di trattazione, il Giudice Unico ha richiesto all’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere circa la dipendenza da causa di servizio delle patologie riscontrate.
In seguito, con ordinanza n. 24/2024, l’U.M.L., che aveva prospettato difficoltà organizzative, è stato sostituito con il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma (C.M.L.).
Il C.M.L. ha reso il richiesto parere medico legale in data Omissis.
Depositata memoria da parte del ricorrente, la causa è stata discussa all’udienza del 21.01.2026.
DIRITTO
Per giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. SS.UU. n. 4325/2014) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nell’ipotesi di sola pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni chiesta dal personale (in attività o meno) quale presupposto della successiva domanda di pensione privilegiata.
Nel merito, il dipendente che sostenga la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17/06/2004, Cass. n. 15080 del 26/06/2009; Cass. 21825\2014 in tema di riconoscimento dell’equo indennizzo). Né in tale ambito può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica…considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività del giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti (Cass. n. 16778 del 17/07/2009).
Tali principi trovano applicazione anche nelle controversie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di riconoscimento di pensione privilegiata.
Nella specie, al fine di integrare e completare il materiale istruttorio in atti, con ordinanza n. 24 del 2024 è stato richiesto al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti in Roma (in sostituzione dell’Ufficio Medico Legale in precedenza nominato), parere medico legale sul seguente quesito: “Se, sulla base della documentazione in atti e\o di visita medica, la patologia di cui V.G. è risultato affetto (“Omissis”) potesse essere dipendente da causa di servizio, con riguardo alla data della visita medica di riferimento. In caso affermativo si chiede di volersi pronunciare sulla categoria di riferimento”.
Il C.M.L. in data Omissis ha reso il richiesto parere, concludendo che, “sulla base della documentazione in atti, la patologia di cui V.G. è risultato affetto [Omissis
] NON è dipendente da causa di servizio, con riguardo alla data della visita medica di riferimento decadendo
pertanto la necessità di ascrivibilità tabellare”.
Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è motivato, convincente e del tutto condivisibile, e merita piena adesione.
Si ritiene che le osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, anche in memoria 09.01.2026, non possano inficiare tali corrette valutazioni.
Si osserva come il parere del C.M.L. sia stato reso tenendo in opportuna considerazione il servizio prestato dal sig. V., motivatamente escludendosi il nesso causale o concausale con le patologie descritte in ricorso, e prendendo adeguatamente posizione sui punti fondamentali delle contestazioni del CTP di parte ricorrente.
Il C.M.L. sottolinea in particolare che “non risultano servizi eccedenti gli impegni istituzionali propri del grado e del ruolo del militare stressogeni o mal tollerati, non sono oggettivate situazioni di “allarme”, reazioni o comportamenti tali da lasciare presumere un disagio psicologico con le caratteristiche evolutive proprie del disadattamento, rapporti di contrasto con i superiori. Appare un disagio comparso d’emblee e cronicizzatosi nel tempo ma a distanza dal servizio, non essendo il V. più rientrato a lavoro in nessuna forma di idoneità anche parziale. Ci si chiede allora come sia possibile anche concausalmente far risalire la malattia residuata con il servizio svolto decadendo ogni criterio classico della medicina legale utile al tentativo di validare il nesso. Cronologicamente e modalmente non è possibile oggettivare che il lavoro sia stata causa, essendosi il militare allontanato dallo stesso “a ciel sereno”, senza alcun precedente psichico di sorta e permanendo in posizione di convalescenza fino al provvedimento di riforma. In nessun atto ufficiale (verbali della CMO) viene citato un “momento sciogliente”, una causa fattuale validante, che possa correlare il servizio alla malattia (decadendo il criterio modale e della continuità fenomenologica).Non esiste alcun documento quindi, se non i raccordi anamnestici del paziente che correla il disagio alla mansione, che possa convincere la terna Collegiale ad esprimere parere favorevole al riconoscimento de quo”.
La scorta ai magistrati è un servizio di istituto, e non vi sono in atti elementi tali da ricondurre allo svolgimento di tali compiti la genesi (quale causa o concausa) della patologia da cui il ricorrente è affetto.
Le considerazioni di cui sopra portano al rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, trattandosi di controversia di carattere “tecnico” che presenta profili di incertezza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.
Milano, 21.01.2026 Il Giudice
EL GU
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il 23.01.2026 Il Direttore della Segreteria
RE RV
(firmato digitalmente)
Per il Direttore della Segreteria
AR RT PI
(firmato digitalmente)