Articolo 8 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 7Articolo 9
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22 aprile 1979
Art. 8. Titoli di studio

Per l'accesso alle varie categorie professionali e' prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:
1) licenza della scuola elementare per le categorie I e II;
2) diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;
3) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado per le categorie IV (di norma), V, VI, e VII - raggruppamento b) - relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;
4) diploma di laurea per le categorie VII - raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive - e VIII.
Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore e' sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza.
La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979
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