Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.06.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Natale Alessandro Parte_1
Missineo Ricorrente
C O N T R O
, in persona del in Controparte_1 CP_2 carica, Controparte_3
rappresentati e difesi in giudizio ai sensi dell'art. 417 bis co. 1
[...]
c.p.c. Resistente
Oggetto: punteggio graduatorie e servizio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12.03.2024, la ricorrente, premesso di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, ai sensi del DM 50/21, lamentava la mancata assegnazione del punteggio di 0,60 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) per complessivi 6 punti in considerazione del servizio civile volontario svolto non in costanza di rapporto di lavoro dal 10.10.2016 al 09.10.2017.
Pertanto, la stessa agiva in giudizio per far valere l'illegittimità, a suo dire, dell'agire amministrativo consistito nell'assegnazione di un punteggio inferiore per il servizio civile prestato non in costanza di lavoro, rispetto a quello prestato in costanza di lavoro.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo, contestava gli assunti del ricorrente e concludeva per il rigetto della domanda.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalle parti resistenti sul difetto di giurisdizione dell'A.G. adita.
A fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano nel caso di specie gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 co. 4 d.lgs.
165/01. La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con
l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (TAR Trieste n. 141/2013; TAR Lazio
n 07004/2021; Cons. St., sez. VI, n. 4847/2017; TAR Bologna, n. 20/2019; Cass.
Civ., Sez. Un., n. 17123 del 2019).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie Ata ha ribadito che, per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia, occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio.
Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo (atto di macro-organizzazione), e solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del 2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e
8775/2021, Cass., Sez. Un., n. 10742/2021; Cass., Sez. Un., n. 13873/2021;
Cass., Sez. Un., n. 21198/2017; v. nello stesso senso, Cons. St., Sez. VI, n.
953/2016).
Nel caso in esame ricorre tale ultima ipotesi in quanto la ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio civile prestato non in costanza di nomina. Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 44/01, 9256/2021) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Tanto premesso il ricorso, nel merito, è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
La questione del punteggio aggiuntivo svolto per il servizio civile prestato in costanza di nomina e non in costanza di nomina si intreccia con quella del servizio di leva essendo ad essa connessa e sovrapponibile.
Si richiama sul punto la disciplina normativa applicabile, valevole sia per il servizio civile che per quello di leva.
Il D. Lgs. 197 del 1994, art. 485 comma 7 relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010 riguardante la valutazione del servizio militare precisa, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le
Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”; prevedendo al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Il D.M. n. 50/2021 all'allegato A, nelle “avvertenze” al punto A prevede che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza del rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.
Occorre evidenziare che in materia di valutazione del servizio di leva, ovvero di quello civile svolto in sostituzione di quello di leva, espletato non in costanza di nomina, ai fini del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria sussistono due diverse questioni problematiche: la prima relativa alla totale mancata valutazione del servizio di leva o civile sostitutivo;
la seconda concernente l'attribuzione in favore di chi ha svolto il servizio di leva/civile sostitutivo non in costanza di rapporto di lavoro di un punteggio inferiore rispetto a quello riconosciuto a chi ha svolto il medesimo servizio in costanza di rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato (Cons. St. n.1720/2022; cfr. anche Cons. St., Sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019 e n. 8234/2019; da ultimo Cons. St. 3367/25) si sono occupate, con reiterate pronunce, della prima questione ritenendo che il servizio di leva prestato anche non in costanza di rapporto di lavoro andasse comunque valutato ai fini concorsuali.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n. 5679/2020, ha chiarito che
“secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali”.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” (Cass. ordinanza n. 33151/2021).
Tuttavia, si osserva che la giurisprudenza appena richiamata non si attaglia al caso di specie in quanto riferita alla mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina.
Nell'ipotesi in esame invece, la ricorrente lamenta, in applicazione del DM 50/21, non la mancata valorizzazione del servizio civile svolto fuori nomina, che è stato invece valutato e considerato dal , bensì l'attribuzione di un punteggio CP_1 inferiore rispetto a quello attribuito a chi ha svolto servizio di leva o civile sostitutivo in costanza di rapporto di lavoro.
Il DM 50/2021, sul presupposto che il servizio di leva/civile sostitutivo vada riconosciuto a fini concorsuali, considera solo quello espletato in costanza di rapporto di lavoro come “servizio reso nella medesima qualifica”, mentre il servizio civile prestato non in costanza di rapporto di lavoro viene parificato a quello svolto presso altri enti pubblici.
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali, come detto, il servizio di leva/ civile sostitutivo, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
Infatti, come già chiarito in giurisprudenza (Cass. 5679/2020) il primo comma dell'art. 2050 cit. detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva/ civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva e quello equiparato, va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici. Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. L'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro a causa dello svolgimento del servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso, il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo. Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva e equiparato in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Dunque, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione.
In modo del tutto condivisibile è stato difatti affermato che: “…In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare/ civile sostitutivo causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate…” (cfr. Cds. n.11602/22).
È ovvio che il servizio civile prestato, in sostituzione del servizio militare, non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio civile svolto obbligatoriamente, in quanto alternativo all'obbligo di leva, e prestato non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Nel caso in esame, la ricorrente non avrebbe in ogni caso diritto ad un punteggio aggiuntivo o superiore rispetto a quello attribuito dal momento che la normativa fin qui esaminata prevede l'attribuzione di 6 punti complessivi per chi ha svolto, in corso di nomina, servizio di leva o servizio civile sostitutivo di quello di leva.
La ricorrente ha, invece, prestato servizio civile volontario, svolto dopo la sospensione dell'obbligo di leva ex l. 226/2004, pertanto non sussisterebbe neppure in astratto l'esigenza, posta a base della normativa esaminata, di
“compensare” con un maggior punteggio l'assolvimento di un obbligo imposto nell'interesse della Nazione.
Coerentemente, il DM 50/2021, del quale deve escludersi l'illegittimità e la conseguente disapplicazione, prevede, nell'all. A, che “è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio sono compensate integralmente in ragione del contrasto giurisprudenziale relativo alla valutazione del servizio di leva/civile sostitutivo (cfr. precedenti giurisprudenziali citati in ricorso), nonché in considerazione della peculiarità e novità della questione relativa al servizio civile volontario.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1.Rigetta il ricorso
2. Compensa le spese
Taranto, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli