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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 11870/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 11870/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Martorelli e Leila Indellicati Parte_1
Mechim;
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Borin;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di appalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 17.12.2024 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3204/2023 con cui era stata condannata CP_1
a pagare la somma di € 67.916,66 oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori edili che la convenuta aveva realizzato nel 2022 in subappalto nei cantieri siti in Torino, via Giordano Bruno nn. 53-55-57, via Coppino, n. 138/-10 e Corso
Racconigi nn. 185-187-189, rappresentando: 1) di aver interrotto i rapporti con la convenuta in data 6 maggio 2022 per mancanza del DURC aggiornato, avendo invece regolarmente pagato i lavori precedentemente eseguiti da 2) che le prestazioni oggetto della domanda monitoria CP_1
non sono state mai eseguite (alcune, addirittura, sarebbero successive all'interruzione dei rapporti), non essendo state confermate da rapportini di cantiere che giornalmente l'opponente avrebbe dovuto sottoscrivere;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria opposizione rilevando: 1) di aver terminato di lavorare nel mese di marzo 2022 nel cantiere di Racconigi, nel mese di maggio inoltrato 2022 nel cantiere di via Coppino e nel mese di giugno nel cantiere di via Giordano Bruno;
2) che i lavori fatturati sono stati effettivamente
2 eseguiti con applicazione dei tariffari concordati fra le parti (doc. n. 3 di parte attrice); 3) che mai le fu comunicata l'interruzione dei rapporti in data 06.05.2022; 4) che le contestazione dell'opponente sono del tutto generiche;
- rilevato che non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e che è stata eseguita istruttoria orale e una Ctu in materia edile a cura del geometra , all'esito Persona_1
della quale il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 17.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata;
- che al riguardo vanno disattese alcune argomentazioni preliminari sviluppate dalla difesa dell'opponente;
- che, in particolare, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la convenuta potrebbe provare l'esecuzione dei lavori solamente producendo i rapportini di cantiere sottoscritti dall'opponente, posto che il rapportino è solo una delle possibili fonti di prova (che in pratica varrebbe come confessione) insieme a tutte le altre consentite dall'ordinamento (quali, ad esempio, le testimonianze e le fotografie) e posto che il ragionamento dell'opponente porterebbe alla conclusione paradossale per cui il rifiuto di a sottoscrivere i rapportini Parte_1
comporterebbe il venire meno del diritto al corrispettivo spettante a anche in relazione ad CP_1
opere effettivamente eseguite;
- che, in secondo luogo, non è assolutamente condivisibile l'assunto dell'opponente (memoria n.
1) secondo cui avrebbe ammesso di aver terminato i lavori nei vari cantieri in data CP_1
06.05.2022 posto che ha in realtà affermato di aver proseguito i lavori in 2 dei 3 cantieri CP_1
oggetto di causa (via Bruno e via Coppino) anche in data successiva, negando pure di aver mai ricevuto l'intimazione di abbandonare i suddetti cantieri;
- che, in tal senso, l'interpretazione attorea della email spedita da di cui al doc. n.13 della CP_1
convenuta è del tutto arbitraria, posto che a luglio 2022 ha semplicemente lamentato il CP_1
mancato pagamento di lavori finiti nel mese di maggio, senza indicazione specifica né dei lavori né del giorno del mese di maggio, utilizzando, dunque, un'espressione generica, e soprattutto senza prendere espressa posizione sul fatto dedotto dall'opponente, ovvero che dal 06.05.2022 non avrebbe più svolto alcuna lavorazione;
CP_1
3 - che, in terzo luogo, va detto che non vi è prova documentale dell'allontanamento dai cantieri della convenuta, posto che il doc. n. 27 di parte attrice è una dichiarazione del DL del Tes_1
(solo) cantiere di via Bruno che afferma di non aver più visto in cantiere a partire dal CP_1
06.05.2022, il che non costituisce prova scritta della comunicazione dell'allontanamento del cantiere di né prova del fatto che non abbia più lavorato dopo la predetta data;
CP_1 CP_1
- che, fatte queste premesse, a fronte della contestazione svolta dall'opponente circa la mancata esecuzione delle prestazioni analiticamente dedotte da nelle varie fatture azionate CP_1
in sede monitoria in relazione ai 3 cantieri oggetto di causa, il Tribunale ha esperito istruttoria orale, che ha sostanzialmente confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte di nelle CP_1
tempistiche dalla stessa convenuta indicate, implicanti anche prestazioni eseguite dopo il
06.05.2022;
- che al riguardo va detto che in sede di interpello il legale rappresentante di Parte_1
( ha confermato che le fotografie prodotte da attestanti (secondo la Parte_2 CP_1
convenuta) i lavori da lei eseguiti sono effettivamente pertenenti ai cantieri oggetto di causa
(capo 5) e che le foto e i video di cui ai doc. da 21 a 27 di parte convenuta ritraggono i lavori eseguiti da per quanto secondo l'interrogato siano già stati pagati in quanto eseguiti prima CP_1
del 06.05.2022, così come sarebbero già stati pagati i lavori indicati da nei suoi doc. 8 e 9 CP_1
(alla base di due fatture emesse dal valore di quasi € 45.000,00), di cui pertanto ha riconosciuto l'esecuzione da parte di con piena efficacia confessoria;
CP_1
- che, invece, il teste (DL presso il cantiere di via Giordano Bruno) ha dichiarato: di aver Tes_1
detto all'opponente (e non all'opposta) che non sarebbe più potuta venire in cantiere dal CP_1
05.05.2022; di non aver allora più visto in cantiere, anche se lui si recava in cantiere solo CP_1
periodicamente dovendone gestire anche altri;
3) che i lavori allegati da sono stati CP_1
effettivamente fatti da pur non sapendo indicare le date con precisione;
CP_1
- che il teste (che ha fornito i ponteggi ad entrambe le parti per entrambi i cantieri) ha Tes_2
dichiarato: che ha terminato i lavori nel cantiere di via Bruno in data 10.06.2022 essendo lui CP_1
stato personalmente presente allo smontaggio del ponteggio;
che le foto prodotte da CP_1
rappresentano i lavori da lei effettuati nei 3 cantieri oggetto di causa;
che dopo l'asserito allontanamento di dai cantieri, questa ha in realtà proseguito a lavorare in via Bruno e via CP_1
Coppino; di aver partecipato in data 08.07.2022 ad un incontro con il legale rappresentante dell'opponente ( ed il responsabile della convenuta in cui il primo disse che Parte_2 CP_2
4 avrebbe pagato le fatture al secondo, per un importo di circa € 60.000,00 (il teste non è stato in grado di indicare la cifra esatta ma ha riconosciuto il doc. n. 39 di parte convenuta come scritto da fatto del resto ammesso dallo stesso indicando nella cifra scritta di € Parte_2 Parte_3
69.208 il credito di verso l'opponente), essendosi pure resa disponibile a praticare uno CP_1 CP_1
sconto di € 10.000,00 pur di chiudere i conti;
che in data 10.06.2022 in sua presenta ha CP_1
terminato le lavorazioni sul cantiere di via Bruno, ove ha lavorato anche nei giorni precedenti
(capo 17);
- che invece il teste (che ha lavorato in una società consorziata dell'opponente come Tes_3
capocantiere) ha affermato: di non aver visto sul cantiere di via Bruno dopo il 06.05.2022; CP_1
che dal 06.05.2022 nel cantiere di via Coppino al posto di era subentrata altra azienda;
di CP_1
non aver visto lavorare nel cantiere di via Bruno nelle date indicate dalla convenuta 20, 26 e CP_1
30 maggio 2022, pur essendo i lavori indicati stati effettivamente eseguiti da di confermare CP_1
l'esecuzione da parte di dei lavori oggetto del doc. 8 di parte convenuta (€ 34.034,00) e CP_1
parzialmente quelli di cui al doc. n. 9 (€ 14.899,00);
- che il teste che ha lavorato per l'opponente nel cantiere di via Bruno) ha affermato: che Tes_4
ha terminato i lavori sul cantiere di via Bruno in data 10.06.2022 con lo smontaggio finale CP_1
del ponteggio, lavorando anche in data successiva al 06.05.2022; che i lavori indicati da CP_1
nelle fotografie erano stati realizzati da nelle date indicate (anche dopo il 06.05.2022), CP_1
avendo pure ricevuto le medesime fotografie versate in atti;
- che il teste (amministratore del condominio di via Bruno) ha affermato che: i lavori di Tes_5
sono finiti fra fine maggio ed inizio giugno 2022, avendo provveduto ad effettuare i CP_1 CP_1
lavori di rifinitura connessi allo smontaggio del ponteggio, lavoro che ha impiegato circa 2 settimane;
che ha svolto i lavori indicati nella fattura di cui al doc. n. 8 di parte convenuta;
di CP_1
non essere stato informato dell'allontanamento dal cantiere di con decorrenza dal CP_1
06.05.2022;
- che il teste (dipendente di sino a giugno 2022) ha dichiarato: di aver lavorato per Tes_6 CP_1
per tutti e 3 i cantieri, per quanto in modo continuativo solamente sul cantiere di via Bruno, CP_1
in cui i lavori sono terminati in data 13.06.2022 dopo lo smontaggio del ponteggio (il teste ha invece dichiarato di aver lavorato circa 3 settimane sul cantiere di corso Racconigi ed un solo giorno su quello di via Coppino posto che in detti cantieri altre persone lavoravano su incarico di
; di aver personalmente scattato alcune foto raffiguranti lavori relativi al cantiere di via CP_1
5 Bruno in data 10.06.2022, ove è potuto entrare anche dopo il 05.05.2022; che ha CP_1
effettivamente realizzato i lavori indicati nella fattura relativa al cantiere di via Bruno;
- che il teste (dipendente di ha dichiarato: di aver lavorato nei cantieri di via Tes_7 CP_1
Coppino e via Bruno;
di aver lavorato in via Bruno sino al 10.06.2022 (smontaggio finale del ponteggio); di confermare l'esecuzione dei lavori di nei cantieri di via Coppino e via Bruno, CP_1
in parte da lui personalmente eseguiti, in parte eseguiti da altri lavoratori;
di aver personalmente scattato le fotografie relative ai lavori in via Bruno nelle date del 20, 26 e 30 maggio 2022; di confermare i lavori allegati da in relazione ai cantieri di via Coppino e Bruno come allegati CP_1
dall'opposta;
- che, infine, il teste (che ha lavorato con nel cantiere di via Bruno alle dipendenze Tes_8 CP_1
di un'altra ditta) ha dichiarato che “in quell'occasione ho conosciuto abbiamo lavorato CP_1
insieme nel senso che noi toglievamo i ponti e faceva i lavori. Capo 3: noi come pontisti abbiamo CP_1
iniziato a montare i ponti il 18 gennaio 2022, mentre l'ultimo pezzo è stato smontato il 9 e 10 giugno, era presente al momento dello smontaggio del ponte del 10 giugno. Io monto e smonto i CP_1
ponteggi, ha fatto il lato lungo appena entrato dal cancello principale più un terrazzo. Per DA CP_1
intendo con i suoi ragazzi”; che lo smontaggio in presenza di DA è durato 4 o 5 Persona_2
giorni; che è stata presente in cantiere anche a luglio 2022 per vedere i lavori dopo lo CP_1
smontaggio;
- che, quindi, al fine di acquisire un parere tecnico sui fatti di causa il Tribunale ha disposto Ctu a cura del geometra il quale, tuttavia, ha sostanzialmente concluso affermando che “i Per_1
cantieri sono ultimati e non è più possibile accertare in corso d'opera nessuna delle lavorazioni né ricondurne l'esecuzione a qualsivoglia delle numerose imprese coinvolte”, sicché la fondatezza o meno della domanda di deve essere valutata alla luce della restante istruttoria orale e CP_1
documentale espletata;
- che in forza di quanto precede ritiene il Tribunale che la domanda di sia fondata per le CP_1
ragioni di seguito espresse;
- che, in primo luogo, va detto che ha sostanzialmente provato l'esecuzione di lavori anche CP_1
in data successiva al 06.05.2022 alla luce delle numerose e concordanti testimonianze acquisite
(unitamente alle fotografie di cui infra), posto che solamente due testi legati a rapporti economici con l'opponente hanno negato la relativa circostanza (peraltro in modo un po' generico), in tal modo sconfessando l'assunto principale della difesa dell'opponente, ovvero che le richieste
6 economiche di fossero infondate in quanto relative a prestazioni che non sarebbero mai CP_1
state rese in quanto asseritamente eseguite successivamente all'allontanamento dai cantieri di via Bruno e via Coppino della convenuta, allontanamento che sarebbe occorso in data 06.05.2022;
- che, dunque, la prova del fatto che abbia lavorato nei cantieri di via Coppino e via Bruno CP_1
anche dopo il 06.05.2022 fa venire meno la principale difesa dell'opponente, secondo cui dopo tale data alcuna lavorazione sarebbe stata effettuata dall'opposta;
- che, in secondo luogo, deve ritenersi provato che i lavori oggetto di fatturazione siano stati effettivamente eseguiti da così quasi tutti i testi (ragion per cui diviene pure irrilevante la CP_1
testimonianza di di cui l'attrice ha eccepito l'incapacità stante la presenza di numerose CP_2
altre testimonianze concordanti) ma anche lo stesso legale rappresentante di in sede Parte_1
di interpello, che ha confermato l'esecuzione da parte dell'opposto dei lavori richiesti in pagamento (pur con un'altra collocazione temporale);
- che, in terzo luogo, l'opponente non ha mai contestato la conformità alle previsioni contrattuali (doc. n. 3 di parte attrice) dei corrispettivi richiesti da essendosi limitata a CP_1
negare l'esistenza delle prestazioni, ma non la correttezza delle tariffe applicate alle prestazioni allegate;
- che, in quarto luogo, con riferimento a 2 delle fatture azionate l'attrice ha chiesto e ottenuto l'emissione di note di credito (fatto mai contestato), in tal modo implicitamente ma inequivocabilmente ammettendo la debenza delle restanti somme richieste da con le CP_1
medesime fatture, pari ad € 15.266,66 (fatture n. 26/2022 e n. 28/2022);
- che, in quinto luogo, lo stesso legale rappresentante dell'opponente nonché la gran parte dei testi hanno confermato che le fotografie prodotte da parte convenute rappresentano effettivamente i lavori eseguiti da (il legale rappresentante contestando la datazione CP_1
suggerita da datazione che invece è stata con certezza confermata dai testi), in tal modo CP_1
rendendo irrilevante il disconoscimento effettuato da parte attrice posto che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass., Sez. III, ordinanza n. 13519/2022), dovendosi pure ricordare che “La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle
7 cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass., Sez. III, sentenza n. 8682/2009), ragion per cui nella fattispecie in esame alla luce delle prove orali assunte deve ritenersi che le fotografie prodotte da parte convenuta rappresentino effettivamente le opere realizzate da nelle date da essa CP_1
indicate, ove presenti;
- che, in sesto luogo, il teste (del tutto terzo rispetto alle parti) ha confermato di aver Tes_2
sentito il legale rappresentante dell'opponente promettere a il pagamento di Parte_2 CP_1
circa € 60.000,00 per i cantieri oggetto di causa in un incontro tenutosi in data 08.07.2022, avendo poi individuato il teste nell'importo di € 69.208 scritto a mano dal legale rappresentante di il valore del credito dell'opposta, come risultante dal doc. n. 39 di parte convenuta Parte_1
fatto visionare al teste , documento che ha riconosciuto essere stato Tes_2 Parte_2
redatto di suo pugno;
- che, in effetti, alla luce delle prove orali e documentali acquisite va detto che il punto dirimente della presente vicenda non è tanto appurare se ha eseguito o meno i lavori (circostanza, CP_1
questa, sostanzialmente, ammessa anche da nelle date da lei indicate, ma procedere Parte_2
alla loro corretta quantificazione economica;
- che al riguardo va detto che prima dell'introduzione del presente giudizio l'opponente contestò le varie fatture man mano che le venivano inviate con diciture, tuttavia, totalmente generiche
(doc. da 9 a 15 di parte attrice), quali: fattura errata nella quantità e prezzi e lavorazioni non richieste (frase presente in quasi ogni contestazione) oppure ore in economia esorbitanti
(presente in 2 contestazioni): dette contestazioni sono state da richiamate nel Parte_1
presente giudizio;
- che da dette contestazioni emergono pertanto 2 fatti: da un lato ammette Parte_1
implicitamente ma inequivocabilmente l'esecuzione di alcune prestazioni da parte di posto CP_1
che non nega tout court il compimento dei lavori limitandosi a contestare la quantificazione fatta dalla controparte, mentre dall'altro lato mai individua con esattezza in che modo Parte_1
sarebbe erronea la quantificazione dei lavori eseguiti allegata con adeguato dettaglio da CP_1
nelle fatture inviate: dette conclusioni, sostanzialmente, sono da confermare anche in sede giudiziale ove le contestazioni dell'opponente sono fondate o su affermazioni smentite
8 dall'istruttoria (mancata esecuzione di lavori dopo il 06.05.2022) o su contestazione del tutto generiche circa la correttezza della quantificazione economica delle pretese dell'opposta;
- che al riguardo va detto che per pacifica giurisprudenza “la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici” (Trib. Monza, 05/01/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2009, n. 8933);
- che, in altre parole, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass., sez. I, 09/08/2019, n.21227; Tribunale Torre Annunziata, sez. II, 02/07/2019, n.
1694; Cass., sez. VI, 26/10/2018, n. 27274; Cass., sez. VI, 27/06/2018, n. 16970), con l'ulteriore corollario per cui “spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass., sez. VI, 07/02/2019, n. 3680);
- che, quindi, ritiene il Tribunale che la contestazione stragiudiziale del tutto generica operata dall'opponente (come ribadita in sede giudiziale) unita alla tesi difensiva giudiziale secondo cui l'opposta non avrebbe eseguito i lavori oggetto della richiesta di pagamento, a fronte della prova positiva acquisita nel corso del processo circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte da parte convenuta nelle date da essa indicate (sicché non potevano certamente essere già state pagate dall'opponente posto che questa aveva negato l'esecuzione di lavori dopo il 06.05.2022, lavori che pertanto non poteva aver già pagato, come invece da lei sostenuto), rende del tutto generica la contestazione attorea;
9 - che, ad esempio, in relazione alla fattura che da sola vale più di metà della somma ingiunta (la n. 34/2022) ha compiutamente allegato le attività svolte ed i corrispettivi richiesti, attività la CP_1
cui esecuzione è stata confermata in sede di interpello anche dal legale rappresentante di Pt_1
il quale, tuttavia, non ha svolto alcuna contestazione specifica circa la correttezza della
[...]
somma richiesta in pagamento, e lo stesso vale, sostanzialmente, per le altre fatture (come la 25 e la 32), mentre la 26 e la 28, come sopra ricordate, riguardano prestazioni sostanzialmente confessate dall'opponente avendo essa richiesto note di credito (regolarmente emesse da , CP_1
in tal modo ammettendo l'esecuzione delle restanti prestazioni in quanto non contestate non essendo state oggetto di richiesta di rettifica tramite l'emissione di note di credito;
- che, del resto, l'esistenza del credito azionato in sede monitoria era stato confermato dallo stesso legale rappresentante di in occasione dell'incontro del 08.07.2022 alla Parte_1
presenza del teste , che ha confermato di aver assistito alla promessa orale di Tes_2
pagamento effettuata al rappresentante di ( ) e la redazione del doc. 39 da parte del CP_1 CP_2
legale rappresentante di redazione ammessa da costui anche in sede di Parte_4
interpello), documento riassumente le posizioni di debito e credito;
- che al riguardo va detto “la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante
l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. civ., Sez. III, 23/02/2006,
n. 4019), onere nel caso di specie non assolto dall'opponente, essendo al contrario emersa positivamente la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento da CP_1
nelle date da questa indicate;
- che nel suddetto documento n. 39, infatti, sono indicati anche gli importi delle fatture che avrebbero dovuto essere emesse successivamente, in tal modo superandosi l'obiezione dell'opponente, confermata da in sede di interpello, secondo cui essa non poteva Parte_2
10 promettere di pagare fatture non ancora emesse alla data delli 08.07.2022, posto che in realtà in quell'incontro è stato deciso l'ammontare complessivo del credito, compreso quello non ancora oggetto di fatturazione;
- che, infatti, nel foglio scritto dal legale rappresentante dell'opponente compaiono l'importo della fattura già emessa n. 32 (€ 14.899,00), l'importo della fattura n. 28 al netto della nota di credito (€ 11.267,00), il saldo della fattura n. 26 (€ 8.999,66, rispetto a cui è stata azionata la minor somma di € 3.999,66 stante un pagamento di € 5.000,00 da parte dell'opponente in data successiva alla redazione del doc. n. 39), nonché l'importo della fattura n. 34 che in quel momento non era ancora stata emessa (€ 34.034,00) ma che lo sarebbe stata neppure 10 giorni dopo proprio in forza degli accordi raggiunti in occasione dell'incontro del 08.07.2022, mancando solamente la fattura n. 42/2022 che sarebbe stata emessa solo nel mese di dicembre 2022 per i lavori in economia del cantiere di corso Racconigi (€ 1.308,00);
- che, dunque, la tesi di secondo cui nel foglietto da lui scritto aveva riportato Parte_2
solamente il credito che aveva nei confronti di risulta smentita non solo dal teste Tes_2 CP_1
(che ha detto che nel foglietto era riportato anche il credito di verso l'opponente Tes_2 CP_1
come contestualmente riconosciuto da , ma anche dalla lettura delle cifre indicate, Parte_2
che indicano esattamente sia l'importo delle fatture già emesse da a carico dell'opponente CP_1
sia l'importo di quelle che avrebbero dovuto essere emesse, portando alla somma oggetto di ingiunzione (al netto del pagamento di € 5.000,00 effettuato in data 05.10.2022 a titolo di acconto della fattura n. 26 e con l'aggiunta della fattura n. 42/2022 che sarebbe stata emessa solamente a dicembre 2022);
- che, pertanto, in forza di quanto precede il Tribunale ritiene infondata l'opposizione alla luce delle testimonianze escusse, delle fotografie prodotte, delle ammissioni del legale rappresentante dell'opponente in sede di interpello, della radicale genericità delle contestazioni di e della promessa di pagamento effettuata dal legale rappresentante di Parte_1
quest'ultima (rispetto a cui l'attrice non ha fornito adeguata prova contraria), posto che tutti questi elementi di prova, valutati unitariamente, hanno confermato l'esecuzione delle prestazioni analiticamente indicate nelle fatture azionate da nelle date da questa indicate, con CP_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo;
- che le spese di lite seguono la complessiva soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in misura pari ai valori medi per le prime 2 fasi, pari al valore minimo per la fase decisoria stante la
11 modesta attività ivi espletata e in € 3.670,00 per la fase istruttoria in ragione dell'attività ivi svolta
(scaglione sino ad € 260.000,00);
- che le spese della Ctu sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo dell'opponente in quanto soccombente, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste a carico esclusivo di Parte_1
Condanna a pagare le spese di lite a favore di spese che liquida in Parte_1 CP_1
€ 9.977,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
12
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 11870/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Martorelli e Leila Indellicati Parte_1
Mechim;
attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Borin;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di appalto, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 17.12.2024 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3204/2023 con cui era stata condannata CP_1
a pagare la somma di € 67.916,66 oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di pagamento del saldo del corrispettivo per i lavori edili che la convenuta aveva realizzato nel 2022 in subappalto nei cantieri siti in Torino, via Giordano Bruno nn. 53-55-57, via Coppino, n. 138/-10 e Corso
Racconigi nn. 185-187-189, rappresentando: 1) di aver interrotto i rapporti con la convenuta in data 6 maggio 2022 per mancanza del DURC aggiornato, avendo invece regolarmente pagato i lavori precedentemente eseguiti da 2) che le prestazioni oggetto della domanda monitoria CP_1
non sono state mai eseguite (alcune, addirittura, sarebbero successive all'interruzione dei rapporti), non essendo state confermate da rapportini di cantiere che giornalmente l'opponente avrebbe dovuto sottoscrivere;
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria opposizione rilevando: 1) di aver terminato di lavorare nel mese di marzo 2022 nel cantiere di Racconigi, nel mese di maggio inoltrato 2022 nel cantiere di via Coppino e nel mese di giugno nel cantiere di via Giordano Bruno;
2) che i lavori fatturati sono stati effettivamente
2 eseguiti con applicazione dei tariffari concordati fra le parti (doc. n. 3 di parte attrice); 3) che mai le fu comunicata l'interruzione dei rapporti in data 06.05.2022; 4) che le contestazione dell'opponente sono del tutto generiche;
- rilevato che non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto e che è stata eseguita istruttoria orale e una Ctu in materia edile a cura del geometra , all'esito Persona_1
della quale il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 17.12.2024 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata;
- che al riguardo vanno disattese alcune argomentazioni preliminari sviluppate dalla difesa dell'opponente;
- che, in particolare, non può essere condiviso l'assunto secondo cui la convenuta potrebbe provare l'esecuzione dei lavori solamente producendo i rapportini di cantiere sottoscritti dall'opponente, posto che il rapportino è solo una delle possibili fonti di prova (che in pratica varrebbe come confessione) insieme a tutte le altre consentite dall'ordinamento (quali, ad esempio, le testimonianze e le fotografie) e posto che il ragionamento dell'opponente porterebbe alla conclusione paradossale per cui il rifiuto di a sottoscrivere i rapportini Parte_1
comporterebbe il venire meno del diritto al corrispettivo spettante a anche in relazione ad CP_1
opere effettivamente eseguite;
- che, in secondo luogo, non è assolutamente condivisibile l'assunto dell'opponente (memoria n.
1) secondo cui avrebbe ammesso di aver terminato i lavori nei vari cantieri in data CP_1
06.05.2022 posto che ha in realtà affermato di aver proseguito i lavori in 2 dei 3 cantieri CP_1
oggetto di causa (via Bruno e via Coppino) anche in data successiva, negando pure di aver mai ricevuto l'intimazione di abbandonare i suddetti cantieri;
- che, in tal senso, l'interpretazione attorea della email spedita da di cui al doc. n.13 della CP_1
convenuta è del tutto arbitraria, posto che a luglio 2022 ha semplicemente lamentato il CP_1
mancato pagamento di lavori finiti nel mese di maggio, senza indicazione specifica né dei lavori né del giorno del mese di maggio, utilizzando, dunque, un'espressione generica, e soprattutto senza prendere espressa posizione sul fatto dedotto dall'opponente, ovvero che dal 06.05.2022 non avrebbe più svolto alcuna lavorazione;
CP_1
3 - che, in terzo luogo, va detto che non vi è prova documentale dell'allontanamento dai cantieri della convenuta, posto che il doc. n. 27 di parte attrice è una dichiarazione del DL del Tes_1
(solo) cantiere di via Bruno che afferma di non aver più visto in cantiere a partire dal CP_1
06.05.2022, il che non costituisce prova scritta della comunicazione dell'allontanamento del cantiere di né prova del fatto che non abbia più lavorato dopo la predetta data;
CP_1 CP_1
- che, fatte queste premesse, a fronte della contestazione svolta dall'opponente circa la mancata esecuzione delle prestazioni analiticamente dedotte da nelle varie fatture azionate CP_1
in sede monitoria in relazione ai 3 cantieri oggetto di causa, il Tribunale ha esperito istruttoria orale, che ha sostanzialmente confermato l'esecuzione delle prestazioni da parte di nelle CP_1
tempistiche dalla stessa convenuta indicate, implicanti anche prestazioni eseguite dopo il
06.05.2022;
- che al riguardo va detto che in sede di interpello il legale rappresentante di Parte_1
( ha confermato che le fotografie prodotte da attestanti (secondo la Parte_2 CP_1
convenuta) i lavori da lei eseguiti sono effettivamente pertenenti ai cantieri oggetto di causa
(capo 5) e che le foto e i video di cui ai doc. da 21 a 27 di parte convenuta ritraggono i lavori eseguiti da per quanto secondo l'interrogato siano già stati pagati in quanto eseguiti prima CP_1
del 06.05.2022, così come sarebbero già stati pagati i lavori indicati da nei suoi doc. 8 e 9 CP_1
(alla base di due fatture emesse dal valore di quasi € 45.000,00), di cui pertanto ha riconosciuto l'esecuzione da parte di con piena efficacia confessoria;
CP_1
- che, invece, il teste (DL presso il cantiere di via Giordano Bruno) ha dichiarato: di aver Tes_1
detto all'opponente (e non all'opposta) che non sarebbe più potuta venire in cantiere dal CP_1
05.05.2022; di non aver allora più visto in cantiere, anche se lui si recava in cantiere solo CP_1
periodicamente dovendone gestire anche altri;
3) che i lavori allegati da sono stati CP_1
effettivamente fatti da pur non sapendo indicare le date con precisione;
CP_1
- che il teste (che ha fornito i ponteggi ad entrambe le parti per entrambi i cantieri) ha Tes_2
dichiarato: che ha terminato i lavori nel cantiere di via Bruno in data 10.06.2022 essendo lui CP_1
stato personalmente presente allo smontaggio del ponteggio;
che le foto prodotte da CP_1
rappresentano i lavori da lei effettuati nei 3 cantieri oggetto di causa;
che dopo l'asserito allontanamento di dai cantieri, questa ha in realtà proseguito a lavorare in via Bruno e via CP_1
Coppino; di aver partecipato in data 08.07.2022 ad un incontro con il legale rappresentante dell'opponente ( ed il responsabile della convenuta in cui il primo disse che Parte_2 CP_2
4 avrebbe pagato le fatture al secondo, per un importo di circa € 60.000,00 (il teste non è stato in grado di indicare la cifra esatta ma ha riconosciuto il doc. n. 39 di parte convenuta come scritto da fatto del resto ammesso dallo stesso indicando nella cifra scritta di € Parte_2 Parte_3
69.208 il credito di verso l'opponente), essendosi pure resa disponibile a praticare uno CP_1 CP_1
sconto di € 10.000,00 pur di chiudere i conti;
che in data 10.06.2022 in sua presenta ha CP_1
terminato le lavorazioni sul cantiere di via Bruno, ove ha lavorato anche nei giorni precedenti
(capo 17);
- che invece il teste (che ha lavorato in una società consorziata dell'opponente come Tes_3
capocantiere) ha affermato: di non aver visto sul cantiere di via Bruno dopo il 06.05.2022; CP_1
che dal 06.05.2022 nel cantiere di via Coppino al posto di era subentrata altra azienda;
di CP_1
non aver visto lavorare nel cantiere di via Bruno nelle date indicate dalla convenuta 20, 26 e CP_1
30 maggio 2022, pur essendo i lavori indicati stati effettivamente eseguiti da di confermare CP_1
l'esecuzione da parte di dei lavori oggetto del doc. 8 di parte convenuta (€ 34.034,00) e CP_1
parzialmente quelli di cui al doc. n. 9 (€ 14.899,00);
- che il teste che ha lavorato per l'opponente nel cantiere di via Bruno) ha affermato: che Tes_4
ha terminato i lavori sul cantiere di via Bruno in data 10.06.2022 con lo smontaggio finale CP_1
del ponteggio, lavorando anche in data successiva al 06.05.2022; che i lavori indicati da CP_1
nelle fotografie erano stati realizzati da nelle date indicate (anche dopo il 06.05.2022), CP_1
avendo pure ricevuto le medesime fotografie versate in atti;
- che il teste (amministratore del condominio di via Bruno) ha affermato che: i lavori di Tes_5
sono finiti fra fine maggio ed inizio giugno 2022, avendo provveduto ad effettuare i CP_1 CP_1
lavori di rifinitura connessi allo smontaggio del ponteggio, lavoro che ha impiegato circa 2 settimane;
che ha svolto i lavori indicati nella fattura di cui al doc. n. 8 di parte convenuta;
di CP_1
non essere stato informato dell'allontanamento dal cantiere di con decorrenza dal CP_1
06.05.2022;
- che il teste (dipendente di sino a giugno 2022) ha dichiarato: di aver lavorato per Tes_6 CP_1
per tutti e 3 i cantieri, per quanto in modo continuativo solamente sul cantiere di via Bruno, CP_1
in cui i lavori sono terminati in data 13.06.2022 dopo lo smontaggio del ponteggio (il teste ha invece dichiarato di aver lavorato circa 3 settimane sul cantiere di corso Racconigi ed un solo giorno su quello di via Coppino posto che in detti cantieri altre persone lavoravano su incarico di
; di aver personalmente scattato alcune foto raffiguranti lavori relativi al cantiere di via CP_1
5 Bruno in data 10.06.2022, ove è potuto entrare anche dopo il 05.05.2022; che ha CP_1
effettivamente realizzato i lavori indicati nella fattura relativa al cantiere di via Bruno;
- che il teste (dipendente di ha dichiarato: di aver lavorato nei cantieri di via Tes_7 CP_1
Coppino e via Bruno;
di aver lavorato in via Bruno sino al 10.06.2022 (smontaggio finale del ponteggio); di confermare l'esecuzione dei lavori di nei cantieri di via Coppino e via Bruno, CP_1
in parte da lui personalmente eseguiti, in parte eseguiti da altri lavoratori;
di aver personalmente scattato le fotografie relative ai lavori in via Bruno nelle date del 20, 26 e 30 maggio 2022; di confermare i lavori allegati da in relazione ai cantieri di via Coppino e Bruno come allegati CP_1
dall'opposta;
- che, infine, il teste (che ha lavorato con nel cantiere di via Bruno alle dipendenze Tes_8 CP_1
di un'altra ditta) ha dichiarato che “in quell'occasione ho conosciuto abbiamo lavorato CP_1
insieme nel senso che noi toglievamo i ponti e faceva i lavori. Capo 3: noi come pontisti abbiamo CP_1
iniziato a montare i ponti il 18 gennaio 2022, mentre l'ultimo pezzo è stato smontato il 9 e 10 giugno, era presente al momento dello smontaggio del ponte del 10 giugno. Io monto e smonto i CP_1
ponteggi, ha fatto il lato lungo appena entrato dal cancello principale più un terrazzo. Per DA CP_1
intendo con i suoi ragazzi”; che lo smontaggio in presenza di DA è durato 4 o 5 Persona_2
giorni; che è stata presente in cantiere anche a luglio 2022 per vedere i lavori dopo lo CP_1
smontaggio;
- che, quindi, al fine di acquisire un parere tecnico sui fatti di causa il Tribunale ha disposto Ctu a cura del geometra il quale, tuttavia, ha sostanzialmente concluso affermando che “i Per_1
cantieri sono ultimati e non è più possibile accertare in corso d'opera nessuna delle lavorazioni né ricondurne l'esecuzione a qualsivoglia delle numerose imprese coinvolte”, sicché la fondatezza o meno della domanda di deve essere valutata alla luce della restante istruttoria orale e CP_1
documentale espletata;
- che in forza di quanto precede ritiene il Tribunale che la domanda di sia fondata per le CP_1
ragioni di seguito espresse;
- che, in primo luogo, va detto che ha sostanzialmente provato l'esecuzione di lavori anche CP_1
in data successiva al 06.05.2022 alla luce delle numerose e concordanti testimonianze acquisite
(unitamente alle fotografie di cui infra), posto che solamente due testi legati a rapporti economici con l'opponente hanno negato la relativa circostanza (peraltro in modo un po' generico), in tal modo sconfessando l'assunto principale della difesa dell'opponente, ovvero che le richieste
6 economiche di fossero infondate in quanto relative a prestazioni che non sarebbero mai CP_1
state rese in quanto asseritamente eseguite successivamente all'allontanamento dai cantieri di via Bruno e via Coppino della convenuta, allontanamento che sarebbe occorso in data 06.05.2022;
- che, dunque, la prova del fatto che abbia lavorato nei cantieri di via Coppino e via Bruno CP_1
anche dopo il 06.05.2022 fa venire meno la principale difesa dell'opponente, secondo cui dopo tale data alcuna lavorazione sarebbe stata effettuata dall'opposta;
- che, in secondo luogo, deve ritenersi provato che i lavori oggetto di fatturazione siano stati effettivamente eseguiti da così quasi tutti i testi (ragion per cui diviene pure irrilevante la CP_1
testimonianza di di cui l'attrice ha eccepito l'incapacità stante la presenza di numerose CP_2
altre testimonianze concordanti) ma anche lo stesso legale rappresentante di in sede Parte_1
di interpello, che ha confermato l'esecuzione da parte dell'opposto dei lavori richiesti in pagamento (pur con un'altra collocazione temporale);
- che, in terzo luogo, l'opponente non ha mai contestato la conformità alle previsioni contrattuali (doc. n. 3 di parte attrice) dei corrispettivi richiesti da essendosi limitata a CP_1
negare l'esistenza delle prestazioni, ma non la correttezza delle tariffe applicate alle prestazioni allegate;
- che, in quarto luogo, con riferimento a 2 delle fatture azionate l'attrice ha chiesto e ottenuto l'emissione di note di credito (fatto mai contestato), in tal modo implicitamente ma inequivocabilmente ammettendo la debenza delle restanti somme richieste da con le CP_1
medesime fatture, pari ad € 15.266,66 (fatture n. 26/2022 e n. 28/2022);
- che, in quinto luogo, lo stesso legale rappresentante dell'opponente nonché la gran parte dei testi hanno confermato che le fotografie prodotte da parte convenute rappresentano effettivamente i lavori eseguiti da (il legale rappresentante contestando la datazione CP_1
suggerita da datazione che invece è stata con certezza confermata dai testi), in tal modo CP_1
rendendo irrilevante il disconoscimento effettuato da parte attrice posto che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass., Sez. III, ordinanza n. 13519/2022), dovendosi pure ricordare che “La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle
7 cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass., Sez. III, sentenza n. 8682/2009), ragion per cui nella fattispecie in esame alla luce delle prove orali assunte deve ritenersi che le fotografie prodotte da parte convenuta rappresentino effettivamente le opere realizzate da nelle date da essa CP_1
indicate, ove presenti;
- che, in sesto luogo, il teste (del tutto terzo rispetto alle parti) ha confermato di aver Tes_2
sentito il legale rappresentante dell'opponente promettere a il pagamento di Parte_2 CP_1
circa € 60.000,00 per i cantieri oggetto di causa in un incontro tenutosi in data 08.07.2022, avendo poi individuato il teste nell'importo di € 69.208 scritto a mano dal legale rappresentante di il valore del credito dell'opposta, come risultante dal doc. n. 39 di parte convenuta Parte_1
fatto visionare al teste , documento che ha riconosciuto essere stato Tes_2 Parte_2
redatto di suo pugno;
- che, in effetti, alla luce delle prove orali e documentali acquisite va detto che il punto dirimente della presente vicenda non è tanto appurare se ha eseguito o meno i lavori (circostanza, CP_1
questa, sostanzialmente, ammessa anche da nelle date da lei indicate, ma procedere Parte_2
alla loro corretta quantificazione economica;
- che al riguardo va detto che prima dell'introduzione del presente giudizio l'opponente contestò le varie fatture man mano che le venivano inviate con diciture, tuttavia, totalmente generiche
(doc. da 9 a 15 di parte attrice), quali: fattura errata nella quantità e prezzi e lavorazioni non richieste (frase presente in quasi ogni contestazione) oppure ore in economia esorbitanti
(presente in 2 contestazioni): dette contestazioni sono state da richiamate nel Parte_1
presente giudizio;
- che da dette contestazioni emergono pertanto 2 fatti: da un lato ammette Parte_1
implicitamente ma inequivocabilmente l'esecuzione di alcune prestazioni da parte di posto CP_1
che non nega tout court il compimento dei lavori limitandosi a contestare la quantificazione fatta dalla controparte, mentre dall'altro lato mai individua con esattezza in che modo Parte_1
sarebbe erronea la quantificazione dei lavori eseguiti allegata con adeguato dettaglio da CP_1
nelle fatture inviate: dette conclusioni, sostanzialmente, sono da confermare anche in sede giudiziale ove le contestazioni dell'opponente sono fondate o su affermazioni smentite
8 dall'istruttoria (mancata esecuzione di lavori dopo il 06.05.2022) o su contestazione del tutto generiche circa la correttezza della quantificazione economica delle pretese dell'opposta;
- che al riguardo va detto che per pacifica giurisprudenza “la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici” (Trib. Monza, 05/01/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2009, n. 8933);
- che, in altre parole, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass., sez. I, 09/08/2019, n.21227; Tribunale Torre Annunziata, sez. II, 02/07/2019, n.
1694; Cass., sez. VI, 26/10/2018, n. 27274; Cass., sez. VI, 27/06/2018, n. 16970), con l'ulteriore corollario per cui “spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass., sez. VI, 07/02/2019, n. 3680);
- che, quindi, ritiene il Tribunale che la contestazione stragiudiziale del tutto generica operata dall'opponente (come ribadita in sede giudiziale) unita alla tesi difensiva giudiziale secondo cui l'opposta non avrebbe eseguito i lavori oggetto della richiesta di pagamento, a fronte della prova positiva acquisita nel corso del processo circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte da parte convenuta nelle date da essa indicate (sicché non potevano certamente essere già state pagate dall'opponente posto che questa aveva negato l'esecuzione di lavori dopo il 06.05.2022, lavori che pertanto non poteva aver già pagato, come invece da lei sostenuto), rende del tutto generica la contestazione attorea;
9 - che, ad esempio, in relazione alla fattura che da sola vale più di metà della somma ingiunta (la n. 34/2022) ha compiutamente allegato le attività svolte ed i corrispettivi richiesti, attività la CP_1
cui esecuzione è stata confermata in sede di interpello anche dal legale rappresentante di Pt_1
il quale, tuttavia, non ha svolto alcuna contestazione specifica circa la correttezza della
[...]
somma richiesta in pagamento, e lo stesso vale, sostanzialmente, per le altre fatture (come la 25 e la 32), mentre la 26 e la 28, come sopra ricordate, riguardano prestazioni sostanzialmente confessate dall'opponente avendo essa richiesto note di credito (regolarmente emesse da , CP_1
in tal modo ammettendo l'esecuzione delle restanti prestazioni in quanto non contestate non essendo state oggetto di richiesta di rettifica tramite l'emissione di note di credito;
- che, del resto, l'esistenza del credito azionato in sede monitoria era stato confermato dallo stesso legale rappresentante di in occasione dell'incontro del 08.07.2022 alla Parte_1
presenza del teste , che ha confermato di aver assistito alla promessa orale di Tes_2
pagamento effettuata al rappresentante di ( ) e la redazione del doc. 39 da parte del CP_1 CP_2
legale rappresentante di redazione ammessa da costui anche in sede di Parte_4
interpello), documento riassumente le posizioni di debito e credito;
- che al riguardo va detto “la ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante
l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare
l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale” (Cass. civ., Sez. III, 23/02/2006,
n. 4019), onere nel caso di specie non assolto dall'opponente, essendo al contrario emersa positivamente la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni richieste in pagamento da CP_1
nelle date da questa indicate;
- che nel suddetto documento n. 39, infatti, sono indicati anche gli importi delle fatture che avrebbero dovuto essere emesse successivamente, in tal modo superandosi l'obiezione dell'opponente, confermata da in sede di interpello, secondo cui essa non poteva Parte_2
10 promettere di pagare fatture non ancora emesse alla data delli 08.07.2022, posto che in realtà in quell'incontro è stato deciso l'ammontare complessivo del credito, compreso quello non ancora oggetto di fatturazione;
- che, infatti, nel foglio scritto dal legale rappresentante dell'opponente compaiono l'importo della fattura già emessa n. 32 (€ 14.899,00), l'importo della fattura n. 28 al netto della nota di credito (€ 11.267,00), il saldo della fattura n. 26 (€ 8.999,66, rispetto a cui è stata azionata la minor somma di € 3.999,66 stante un pagamento di € 5.000,00 da parte dell'opponente in data successiva alla redazione del doc. n. 39), nonché l'importo della fattura n. 34 che in quel momento non era ancora stata emessa (€ 34.034,00) ma che lo sarebbe stata neppure 10 giorni dopo proprio in forza degli accordi raggiunti in occasione dell'incontro del 08.07.2022, mancando solamente la fattura n. 42/2022 che sarebbe stata emessa solo nel mese di dicembre 2022 per i lavori in economia del cantiere di corso Racconigi (€ 1.308,00);
- che, dunque, la tesi di secondo cui nel foglietto da lui scritto aveva riportato Parte_2
solamente il credito che aveva nei confronti di risulta smentita non solo dal teste Tes_2 CP_1
(che ha detto che nel foglietto era riportato anche il credito di verso l'opponente Tes_2 CP_1
come contestualmente riconosciuto da , ma anche dalla lettura delle cifre indicate, Parte_2
che indicano esattamente sia l'importo delle fatture già emesse da a carico dell'opponente CP_1
sia l'importo di quelle che avrebbero dovuto essere emesse, portando alla somma oggetto di ingiunzione (al netto del pagamento di € 5.000,00 effettuato in data 05.10.2022 a titolo di acconto della fattura n. 26 e con l'aggiunta della fattura n. 42/2022 che sarebbe stata emessa solamente a dicembre 2022);
- che, pertanto, in forza di quanto precede il Tribunale ritiene infondata l'opposizione alla luce delle testimonianze escusse, delle fotografie prodotte, delle ammissioni del legale rappresentante dell'opponente in sede di interpello, della radicale genericità delle contestazioni di e della promessa di pagamento effettuata dal legale rappresentante di Parte_1
quest'ultima (rispetto a cui l'attrice non ha fornito adeguata prova contraria), posto che tutti questi elementi di prova, valutati unitariamente, hanno confermato l'esecuzione delle prestazioni analiticamente indicate nelle fatture azionate da nelle date da questa indicate, con CP_1
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo;
- che le spese di lite seguono la complessiva soccombenza dell'opponente, venendo liquidate in misura pari ai valori medi per le prime 2 fasi, pari al valore minimo per la fase decisoria stante la
11 modesta attività ivi espletata e in € 3.670,00 per la fase istruttoria in ragione dell'attività ivi svolta
(scaglione sino ad € 260.000,00);
- che le spese della Ctu sono poste definitivamente a carico solidale delle parti, con suddivisione nei soli rapporti interni a carico esclusivo dell'opponente in quanto soccombente, il tutto alla luce del noto principio secondo cui “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta l'opposizione formulata da e per l'effetto conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Pone definitivamente le spese di Ctu, come già liquidate, a carico solidale delle parti, spese che nei soli rapporti interni fra le parti medesime sono poste a carico esclusivo di Parte_1
Condanna a pagare le spese di lite a favore di spese che liquida in Parte_1 CP_1
€ 9.977,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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