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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3069/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA Parte_1 C.F._1
MICAELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) I coniugi, ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne conseguono, convengono e si obbligano, in questa sede, quanto alla sig.ra ad acquistare dal marito sig. che si obbliga Controparte_1 Parte_1
a vendere, la sua quota di comproprietà pari al 50% della porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione ed accessori sita nel Comune di Modena (MO), via Luigi Alamanni n. 38, adibita ad ex casa coniugale, e costituita da:
- Appartamento al piano terra confinante con Via Alamanni, area cortiliva da due lati;
- Due vani ad uso solaio al piano terzo confinanti con area cortiliva da più lati;
- Garage a piano terra confinante con area cortiliva, ragioni comuni, ragioni Olivieri
Il tutto catastalmente distinto come segue:
Al catasto Fabbricati del Comune di Modena Partita , foglio 43 P.IVA_1
mappali:
150 sub 4 in Via Alamanni n. 38 – piano T-3 cat.A/2 cl.2 vani 6 R.C. lire 1.260.000
150 sub 3 in Via Alamanni - piano T cat. C/6 cl 9 mq 12 RC lire 94.800 (autorimessa).
La suddetta compravendita dovrà perfezionarsi con atto notarile – a ministero di un Notaio prescelto a cura e spese dalla sig.ra - entro e non oltre il 28/02/2026; Controparte_1
- Il sig. dichiara di essere titolare della propria quota di comproprietà al 50% della porzione di Parte_1
fabbricato come sopra descritta, in forza di atto di compravendita in data 26.04.1995, a ministero Notaio dott.ssa n. rep. 12598, n. racc. 1646, registrato a Modena il 16/05/1995 al n. 2308 Persona_1
S1-V e trascritto a Modena in data 24/05/1995 al n.9386 reg. gen. e al n.6454 reg. part. (doc. 4, in allegato al ricorso); - Il sig. garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità, la legittima provenienza dei beni oggetto di Pt_1
cessione e la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge;
- La descritta porzione immobiliare sarà ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Tale abitazione verrà, altresì, ceduta dal sig. con accessori e pertinenze, con tutti i diritti, azioni, ragioni, Pt_1
usi, oneri e diritti condominiali, ed eventuali servitù attive e passive, se esistenti ed aventi consistenza legale, e con tutti i patti citati e richiamati nei rogiti di provenienza;
- I coniugi si danno reciprocamente atto di avere concordemente stimato il valore della ex casa famigliare in euro
120.000,00 e pertanto valutato la quota del 50% ceduta dal sig. alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
in euro 60.000,00.
Conseguentemente, a titolo di corrispettivo per la vendita della predetta quota di comproprietà da parte del sig. alla sig.ra , quest'ultima corrisponderà al sig. la somma convenuta Parte_1 Controparte_1 Pt_1
di complessivi euro 60.000,00 (diconsi sessantamilaeuro/00) a mezzo di assegno circolare intestato al sig. che verrà consegnato nelle mani di quest'ultimo al momento della stipula del predetto atto di Parte_1
compravendita avanti il Notaio prescelto dalla sig.ra ; CP_1
- La stipula dell'atto notarile, secondo gli accordi intercorsi, dovrà avvenire entro e non oltre la data del
28/02/2026 secondo le modalità sopra esposte.
- La sig.ra si impegna, infine, a comunicare almeno 20 giorni prima dell'atto di Controparte_1
compravendita la data e l'orario esatto di stipula al sig. nonché il nominativo del Notaio dalla Parte_1
stessa prescelto.
- I coniugi convengono, inoltre, che tutte le spese inerenti e strumentali la stipula dell'atto notarile con cui verrà data esecuzione al trasferimento della quota immobiliare di cui al presente ricorso verranno sostenute integralmente dalla sig.ra , che si assume sin d'ora ogni responsabilità ed onere anche in punto Controparte_1
a futuri interventi e pratiche edilizie in genere, anche in eventuale sanatoria della conformità catastale, necessarie per il futuro trasferimento del bene immobile. - 3) Le parti dichiarano che l'atto notarile di vendita da parte del sig alla Parte_1
sig.r della quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile in Controparte_1
oggetto è esente da bollo, imposta di registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19, L. 6 marzo 1987 n.74, rappresentando tale trasferimento elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne sono conseguiti;
- 4) I coniugi convengono, altresì, che tutti i beni (arredi, corredi e suppellettili) che arredano e corredano la ex casa coniugale, sono assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra che ne diviene, quindi, Controparte_1
esclusiva proprietaria, ad eccezione degli effetti personali del sig. e dei beni di quest'ultimo quali la Pt_1
televisione e la bicicletta.
- 5) Di conseguenza il sig. nulla avrà più a pretendere dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
restituzione e/o indennizzo con riferimento a tali beni.
Nel contempo, si dà atto che contestualmente alla firma del presente ricorso il sig. si è trasferito altrove, prelevando i propri beni ed effetti Pt_1
personali, e consegnando le chiavi dell'abitazione alla moglie che continuerà, pertanto, ad abitare l'immobile in questione in via esclusiva;
6) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi;
7) Per quanto concerne le giacenze sul c/c cointestato ai coniugi aperto presso BNL Gruppo BNP Paribas n.
4400 004802 e la polizza Assicurativa CAPITALVITA aperta presso BNL Gruppo BNP Paribas per un controvalore – al 14/07/2025 - di euro 28.684,52, i coniugi danno atto in questa sede che i predetti rapporti alla firma del ricorso introduttivo erano già stati estinti e le rispettive somme suddivise tra gli stessi nella misura del 50%;
8) I coniugi, inoltre, convengono e danno atto in questa sede che ciascuno di loro rimarrà esclusivo proprietario della rispettiva autovettura già utilizzata dagli stessi, pertanto la sig.ra rimarrà esclusiva proprietaria CP_1 dell'autovettura FIAT Panda 4X4 Targata: DC8915V e il sig. rimarrà unico proprietario Pt_1
dell'autovettura Hyunday Targata: EG181YF, già rispettivamente intestate agli stessi;
Per_ Tenuto conto della peculiare fragilità psico-fisica del figlio (colpito nell'ultimo anno anche da una patologia oncologica in follow up), ancorchè attualmente economicamente autosufficiente in quanto percettore di un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 (derivantegli da pensione di invalidità e da lavoro dipendente),
i genitori si impegnano reciprocamente a sostenerlo, anche economicamente, proporzionalmente ai propri redditi e moralmente, in caso di necessità, aggravamento della condizione di salute ovvero perdita dell'autonomia lavorativa. Tale impegno, di natura volontaria e solidaristica, è assunto a beneficio del figlio ed in continuità con il ruolo genitoriale.
9) I coniugi, infine, con il puntuale ed integrale adempimento di tutto quanto pattuito nel presente atto, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata disciplinata e definita tra loro. Pertanto, gli stessi riconoscono di avere irrevocabilmente diviso i beni di cui avevano la proprietà comune, rimanendo essi proprietari esclusivi di ogni altro bene, e dichiarano sin d'ora di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, al di fuori delle obbligazioni che hanno assunto col presente atto;
10) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e per ogni futura necessità i coniugi si impegnano a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità;
11) Per quanto concerne le spese legali i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al rispettivo difensore.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19/03/1965 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1994 , atto n.370, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3069/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALLOTTA Parte_1 C.F._1
MICAELA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
IS
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno;
2) I coniugi, ritenendolo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne conseguono, convengono e si obbligano, in questa sede, quanto alla sig.ra ad acquistare dal marito sig. che si obbliga Controparte_1 Parte_1
a vendere, la sua quota di comproprietà pari al 50% della porzione di fabbricato urbano ad uso civile abitazione ed accessori sita nel Comune di Modena (MO), via Luigi Alamanni n. 38, adibita ad ex casa coniugale, e costituita da:
- Appartamento al piano terra confinante con Via Alamanni, area cortiliva da due lati;
- Due vani ad uso solaio al piano terzo confinanti con area cortiliva da più lati;
- Garage a piano terra confinante con area cortiliva, ragioni comuni, ragioni Olivieri
Il tutto catastalmente distinto come segue:
Al catasto Fabbricati del Comune di Modena Partita , foglio 43 P.IVA_1
mappali:
150 sub 4 in Via Alamanni n. 38 – piano T-3 cat.A/2 cl.2 vani 6 R.C. lire 1.260.000
150 sub 3 in Via Alamanni - piano T cat. C/6 cl 9 mq 12 RC lire 94.800 (autorimessa).
La suddetta compravendita dovrà perfezionarsi con atto notarile – a ministero di un Notaio prescelto a cura e spese dalla sig.ra - entro e non oltre il 28/02/2026; Controparte_1
- Il sig. dichiara di essere titolare della propria quota di comproprietà al 50% della porzione di Parte_1
fabbricato come sopra descritta, in forza di atto di compravendita in data 26.04.1995, a ministero Notaio dott.ssa n. rep. 12598, n. racc. 1646, registrato a Modena il 16/05/1995 al n. 2308 Persona_1
S1-V e trascritto a Modena in data 24/05/1995 al n.9386 reg. gen. e al n.6454 reg. part. (doc. 4, in allegato al ricorso); - Il sig. garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità, la legittima provenienza dei beni oggetto di Pt_1
cessione e la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge;
- La descritta porzione immobiliare sarà ceduta a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Tale abitazione verrà, altresì, ceduta dal sig. con accessori e pertinenze, con tutti i diritti, azioni, ragioni, Pt_1
usi, oneri e diritti condominiali, ed eventuali servitù attive e passive, se esistenti ed aventi consistenza legale, e con tutti i patti citati e richiamati nei rogiti di provenienza;
- I coniugi si danno reciprocamente atto di avere concordemente stimato il valore della ex casa famigliare in euro
120.000,00 e pertanto valutato la quota del 50% ceduta dal sig. alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
in euro 60.000,00.
Conseguentemente, a titolo di corrispettivo per la vendita della predetta quota di comproprietà da parte del sig. alla sig.ra , quest'ultima corrisponderà al sig. la somma convenuta Parte_1 Controparte_1 Pt_1
di complessivi euro 60.000,00 (diconsi sessantamilaeuro/00) a mezzo di assegno circolare intestato al sig. che verrà consegnato nelle mani di quest'ultimo al momento della stipula del predetto atto di Parte_1
compravendita avanti il Notaio prescelto dalla sig.ra ; CP_1
- La stipula dell'atto notarile, secondo gli accordi intercorsi, dovrà avvenire entro e non oltre la data del
28/02/2026 secondo le modalità sopra esposte.
- La sig.ra si impegna, infine, a comunicare almeno 20 giorni prima dell'atto di Controparte_1
compravendita la data e l'orario esatto di stipula al sig. nonché il nominativo del Notaio dalla Parte_1
stessa prescelto.
- I coniugi convengono, inoltre, che tutte le spese inerenti e strumentali la stipula dell'atto notarile con cui verrà data esecuzione al trasferimento della quota immobiliare di cui al presente ricorso verranno sostenute integralmente dalla sig.ra , che si assume sin d'ora ogni responsabilità ed onere anche in punto Controparte_1
a futuri interventi e pratiche edilizie in genere, anche in eventuale sanatoria della conformità catastale, necessarie per il futuro trasferimento del bene immobile. - 3) Le parti dichiarano che l'atto notarile di vendita da parte del sig alla Parte_1
sig.r della quota pari al 50% di comproprietà dell'immobile in Controparte_1
oggetto è esente da bollo, imposta di registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19, L. 6 marzo 1987 n.74, rappresentando tale trasferimento elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali che ne sono conseguiti;
- 4) I coniugi convengono, altresì, che tutti i beni (arredi, corredi e suppellettili) che arredano e corredano la ex casa coniugale, sono assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra che ne diviene, quindi, Controparte_1
esclusiva proprietaria, ad eccezione degli effetti personali del sig. e dei beni di quest'ultimo quali la Pt_1
televisione e la bicicletta.
- 5) Di conseguenza il sig. nulla avrà più a pretendere dalla sig.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1
restituzione e/o indennizzo con riferimento a tali beni.
Nel contempo, si dà atto che contestualmente alla firma del presente ricorso il sig. si è trasferito altrove, prelevando i propri beni ed effetti Pt_1
personali, e consegnando le chiavi dell'abitazione alla moglie che continuerà, pertanto, ad abitare l'immobile in questione in via esclusiva;
6) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano l'uno/a nei confronti dell'altro/a a chiedersi reciprocamente somme di denaro a titolo di contributo al mantenimento e assegno divorzile essendo in grado di provvedere in via autonoma al loro sostentamento con i rispettivi redditi;
7) Per quanto concerne le giacenze sul c/c cointestato ai coniugi aperto presso BNL Gruppo BNP Paribas n.
4400 004802 e la polizza Assicurativa CAPITALVITA aperta presso BNL Gruppo BNP Paribas per un controvalore – al 14/07/2025 - di euro 28.684,52, i coniugi danno atto in questa sede che i predetti rapporti alla firma del ricorso introduttivo erano già stati estinti e le rispettive somme suddivise tra gli stessi nella misura del 50%;
8) I coniugi, inoltre, convengono e danno atto in questa sede che ciascuno di loro rimarrà esclusivo proprietario della rispettiva autovettura già utilizzata dagli stessi, pertanto la sig.ra rimarrà esclusiva proprietaria CP_1 dell'autovettura FIAT Panda 4X4 Targata: DC8915V e il sig. rimarrà unico proprietario Pt_1
dell'autovettura Hyunday Targata: EG181YF, già rispettivamente intestate agli stessi;
Per_ Tenuto conto della peculiare fragilità psico-fisica del figlio (colpito nell'ultimo anno anche da una patologia oncologica in follow up), ancorchè attualmente economicamente autosufficiente in quanto percettore di un reddito mensile di circa euro 1.200,00/1.300,00 (derivantegli da pensione di invalidità e da lavoro dipendente),
i genitori si impegnano reciprocamente a sostenerlo, anche economicamente, proporzionalmente ai propri redditi e moralmente, in caso di necessità, aggravamento della condizione di salute ovvero perdita dell'autonomia lavorativa. Tale impegno, di natura volontaria e solidaristica, è assunto a beneficio del figlio ed in continuità con il ruolo genitoriale.
9) I coniugi, infine, con il puntuale ed integrale adempimento di tutto quanto pattuito nel presente atto, dichiarano che ogni altra questione di carattere patrimoniale è stata disciplinata e definita tra loro. Pertanto, gli stessi riconoscono di avere irrevocabilmente diviso i beni di cui avevano la proprietà comune, rimanendo essi proprietari esclusivi di ogni altro bene, e dichiarano sin d'ora di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, al di fuori delle obbligazioni che hanno assunto col presente atto;
10) Per tutto quanto non previsto nel presente atto e per ogni futura necessità i coniugi si impegnano a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà e disponibilità;
11) Per quanto concerne le spese legali i coniugi provvederanno a corrispondere quanto dovuto al rispettivo difensore.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19/03/1965 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1994 , atto n.370, Parte II serie A) 4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale