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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1146/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLENDA Parte_1 C.F._1
ENRICA e dell'avv. BOTTA MICHELA ( VIA ROSSANA N. 11 12100 C.F._2
CUNEO, elettivamente domiciliato in C.SO XX SETTEMBRE, 13/1 17100 SAVONA presso il difensore avv. BELLENDA ENRICA appellante contro
(C.F. ), CP C.F._3
appellato contumace
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c.in data 13.01.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.01.2025
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia in parziale riforma dell'ordinanza impugnata del Tribunale di Cuneo all'esito del giudizio n. cronol. 6024/2023, RG n. 482/2020 Repert. n. 1029/2023, pubblicata in data 5 agosto pagina 1 di 11 2023 n. 1957/2021, previa eventuale rinnovazione/integrazione della C.T.U. e ammissione degli incombenti istruttori dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi:
- Dichiarare tenuto e condannare al risarcimento di tutti i danni personali subiti CP dal conchiudente e non riconosciuti nell'ordinanza impugnata e specificatamente quelli occorsi in conseguenze delle condotte tenute prima e dopo l'aggressione, quelli derivanti dall'errata valutazione delle risultanze finali della C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti del perito nonché quelli derivanti dal danno psichico/psicologico non accertato.
- Fermo il resto.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. adiva il Tribunale di Cuneo chiedendo Parte_1
la condanna del sig. al pagamento della somma non inferiore ad euro 76.403,41, a CP titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente a seguito dell'aggressione posta in essere dal resistente nei suoi confronti in data 6.2.2019 (accompagnata da molestie telefoniche ed ingiurie).
Nonostante regolare notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, parte resistente non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e previo esperimento di CTU medico-legale sulla persona del ricorrente e, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 5.8.23, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'azione promossa da condannava al pagamento, Parte_1 CP
per le causali di cui in motivazione ed in favore di della somma di Euro 17.781,12, Parte_1 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo dovuto, devalutato al momento del sinistro (6.2.2019) e quindi sulla predetta somma via via rivalutata a partire dal 6.2.2020 e fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza fino all'effettiva corresponsione;
poneva inoltre definitivamente a carico di le spese della CP
CTU svolta in corso di causa, già liquidate nel giudizio e condannava a rimborsare a CP le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 4.227,00 per onorari, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali.
Ritenuto che il ricorrente avesse compiutamente assolto l'onere probatorio ex art. 2043 c.c., il
Tribunale rilevava come, dall'esame degli atti relativi al giudizio penale esperito a carico di CP
, conclusosi con sentenza di patteggiamento (doc. 4), nonché dall'istruttoria in quella sede
[...] svolta, fosse emersa sufficiente prova della responsabilità di in relazione all'evento CP
pagina 2 di 11 lesivo occorso a seguito di aggressione fisica ai danni di astrattamente integrante il Parte_1 reato di cui all'art. 582 co. 1 c.p.
Rilevava, altresì, come la documentazione medica prodotta ed il giudizio di compatibilità con le lesioni riportate, espresso dal CTU nominato in corso di causa, consentissero di ravvisare esistente il nesso di causalità tra l' evento occorso e i danni di cui il ricorrente chiedeva ristoro.
Precisava come la sentenza penale di patteggiamento, pur non costituendo un accertamento vincolante per il giudice civile investito dall'azione risarcitoria, può costituire comunque indizio che, ove accompagnato da altri elementi, aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., può ben acquisire efficacia probatoria e fondare una pronuncia di condanna.
Individuava in specie tali elementi nelle dichiarazioni di alcuni testimoni sentiti in sede di sommarie informazioni e quindi in sede istruttoria, che avevano confermato che il 6.2.2019, alle ore 14:00 circa,
, entrato nel Bar Valli Monregalesi dove il ricorrente si trovava insieme ad un collega CP
( , dopo avere invitato in sig. ad uscire dal locale, lo aveva aggredito ST Pt_1
fisicamente, colpendolo ripetutamente con pugni e calci e cagionandogli gravi lesioni personali;
dinamica questa confermata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presso il P distributore di carburante all'insegna .
Evidenziava peraltro come lo stesso (Appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio, CP all'epoca dei fatti presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mondovì) si fosse sempre assunto la paternità dell'aggressione, che avrebbe avuto quale movente la gelosia, avendo il resistente attribuito al la colpa della fine della relazione con la madre delle sue due figlie. Pt_1
Rilevava inoltre come in un simile contesto fossero da collocare i messaggi e le chiamate inviati al ricorrente dal già a partire dal mese di ottobre 2018; in ordine a tali condotte riteneva tuttavia, CP di non poter accogliere la richiesta di risarcimento di euro 5.000,00 per “danni ulteriori derivanti dalle condotte del resistente in contrasto con l'art. 2043 c.c. formulata dal ricorrente, poiché eccessivamente generica, essendosi limitato, il sig. ad allegare che lo aveva molestato Pt_1 CP
telefonicamente ed insultato, facendo velati riferimenti alla madre o al suo comportamento, e lo aveva oltraggiato con la sua ex compagna definendolo fallito o deridendolo apertamente.
Ai fini della liquidazione dei danni conseguenti all'illecito il Tribunale rilevava quindi come dalle risultanze in atti fosse emerso che, in seguito all'aggressione, il ricorrente aveva riportato un violento trauma contusivo zigomatico e perioculare sinistro, un ematoma della guancia sinistra, una frattura composta del complesso orbito-zigomatico-mascellare a sinistra con interessamento del nervo mascellare, un'emorragia congiuntivale all'occhio sinistro, nonché la frattura della P3 su pregressa cisti ossea, oltre ad un disturbo da stress post traumatico.
pagina 3 di 11 Per la relativa quantificazione, reputava doversi fare riferimento ai risultati della CTU svolta in corso di giudizio che aveva quantificato gli esiti invalidanti permanenti in termini di danno biologico omnicomprensivo nella misura tra il 5 ed il 6 % (da ritenersi, pertanto, provati nei limiti del 5%) ed il periodo di inabilità temporanea biologica, tenuto conto anche del disordine da stress post traumatico
(PTSD) originato dall'aggressione, in complessivi giorni 150, di cui giorni 30 in forma parziale al 75%, giorni 60 in forma parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 in forma parziale al 25%.
Riteneva, altresì, del tutto condivisibile la scelta del CTU di non includere il disturbo da stress post traumatico nella categoria dell'invalidità permanente, essendo emerso in sede peritale come detto disturbo fosse, già a fine aprile 2019, di miglioramento, tanto da risultare assente in sede di indagine.
Evidenziava, in particolare, come il CTU avesse ritenuto che la sintomatologia manifestata dall'attore non potesse rientrare in un danno biologico permanente né per l'entità del quadro clinico, né per la numerosità dei sintomi annoverati nei criteri diagnostici, sottolineando peraltro come non vi fossero risultanze di consulenze psicologiche o psichiatriche attestanti la persistenza del disturbo da Stress Post
Traumatico e come il periziato, ad oltre due anni dall'aggressione, pareva trovarsi in uno stato di remissione completa, avendo egli ormai ripreso il suo lavoro ed una normale vita di relazione.
Riteneva dunque corretta la valutazione del CTU di stato di sofferenza psicologica acuta del ricorrente protratto unicamente per un periodo totale di cinque mesi, non avendo rilevato elementi tali da evidenziare un quadro persistente di PTSD, posto che i relativi sintomi erano risultati stabilizzati già alla data del 3.5.2019, rilevando anche come, ad aprile 2019, lo psicologo curante avesse evidenziato che la sindrome acuta da PTSD era in fase remissiva.
Il Tribunale riteneva peraltro che la forte reazione psicosomatica del potesse essere presa in Pt_1
considerazione ai fini della valutazione componente morale del danno non patrimoniale, potendo, in tal senso, giustificare un aumento per personalizzazione.
Riteneva infine congruo, per la liquidazione del danno non patrimoniale, utilizzare equitativamente i parametri risultanti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2021.
Riconosceva dunque al ricorrente un ristoro pari ad € 7.071,00, corrispondente al giusto risarcimento per le lesioni di carattere permanente e per la sofferenza soggettiva, tenuto conto dell'età al momento del fatto (50) e della percentuale di invalidità (5 %), comprensivo di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva.
Riteneva poi che, in considerazione delle peculiari circostanze del caso (qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'aggressore, pregressi messaggi minatori, violenza dell'aggressione e mancanza di pentimento da parte del ) e degli effetti traumatici conseguenti all'aggressione , potesse CP
pagina 4 di 11 riconoscersi al sig. un aumento del ristoro liquidato a titolo di personalizzazione del danno Parte_1
pari al 30 % del danno biologico, e quindi € 2.121,30, per un totale complessivo di € 9.192,30. A tale somma doveva quindi aggiungersi la somma di € 6.682,50 quale ristoro per il periodo di invalidità temporanea subito per un importo giornaliero tabellare di € 99,00.
In ordine ai danni patrimoniali, riconosceva dovuto ristoro degli esborsi sostenuti dal sig. in Pt_1 conseguenza dell'aggressione, documentati in atti per un importo complessivo pari ad € 1.160,40
(ritenuto congruo dal CTU), di cui Euro 450,00 per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali ed Euro
668,50 per spese mediche (docc. 9 e 10), per un importo totale liquidato all'attualità pari ad € 1.340,26.
Reputava inoltre dovuto ristori del danno da riduzione stipendiale nei limiti di € 489,25, pari ad €
566,06 liquidato all'attualità, tenuto conto della evidente contrazione dello stipendio percepito per il mese di marzo 2019 (Euro 1.199,00) certamente imputabile, per il tipo di lavoro svolto (rappresentante di materiale e mezzi per la pulizia professionale, con la qualifica di impiegato 10V operatore di vendita
CCNL Commercio e Terziario), alle lesioni riportate in occasione dell'aggressione del 6.2.2019, per un totale complessivo a titolo di ristoro di euro 17.781,12, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Avverso la predetta ordinanza ha promosso appello il sig. chiedendo, in Parte_1 parziale riforma dell'ordinanza impugnata, previa eventuale rinnovazione/integrazione della C.T.U. e ammissione degli incombenti istruttori dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi, condannarsi il sig. al risarcimento di tutti i danni personali subiti dall'appellante e non riconosciuti CP nell'ordinanza impugnata e specificatamente quelli occorsi in conseguenza delle condotte tenute prima e dopo l'aggressione, quelli derivanti dall'errata valutazione delle risultanze finali della C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti del perito, nonché quelli derivanti dal danno psichico/psicologico; fermo il resto. Con vittoria di spese di lite.
Lamenta il specie l'appellante, con primo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle condotte illecite autonome rispetto all'aggressione di cui è causa, tenute da CP
prima e dopo il suddetto evento. Lamenta infatti non riconosciutogli ristoro alcuno in relazione
[...]
ai danni conseguenti alle molestie subite da parte dello stesso aggressore, assumendo provati i fatti relativi alla luce dei documenti prodotti (n. 1.10; n. 1.17; n. 1.19) e comunque accertabili anche a mezzo di prova orale, dedotta in primo grado ma non ammessa dal Tribunale. Assume infatti l'esponente che le molestie infertegli, pur non oggetto del procedimento penale, costituiscano certamente comportamenti illeciti, e, quindi, rilevanti in sede civile ai sensi dell'art 2043 c.c., giustificando il diritto del ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in Pt_1
conseguenza subito.
pagina 5 di 11 Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, omessa valutazione da parte del
Tribunale delle definitive conclusioni esposte dal C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti e al deposito della nota integrativa;
si duole quindi che ai fini della valutazione del danno non patrimoniale riportato il Tribunale abbia preso in considerazione la valutazione originariamente proposta dal C.T.U., nel ravvisare integrata una percentuale di invalidità permanente oscillante tra il 5 e il 6%, senza tenere conto che, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente all'udienza del 28.04.2022, il CTU aveva quindi depositato nota integrativa datata 15.02.2022 nella quale aveva rideterminato il danno permanente nella percentuale del 7% e l'inabilità temporanea in 150 giorni di cui 30 al 75%, 60 al 50% e 60 al
25%.
Assume quindi che il danno da invalidità permanente sia da quantificarsi in specie in euro € 16.631,00, con massima personalizzazione del ristoro concesso al 50%, oltre interessi.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto, in adesione alle argomentazioni del CTU, di non poter includere il disturbo da stress post traumatico nella categoria dell'invalidità permanente, atteso che a fine aprile 2019, tale disturbo risultava essere in via di miglioramento” tanto che “all'atto della perizia era assente”.
Lamenta infatti che il Giudice non abbia disposto in merito alcun accertamento integrativo per la determinazione del danno psicologico riportato dal soggetto leso, assumendo necessari al fine specifici test diagnostici e quindi integrazione peritale, non avendo il CTU nominato alcuna specializzazione nel campo psicologico/psichiatrico.
Rileva infatti come il CTP in sede di note alle relazione avesse rilevato che il danno psichico avrebbe dovuto essere indagato mediante specifici test e valutazioni specialistiche, tenuto conto che il paziente riferiva ancora sussistenti disturbi tali da costringerlo ad assumere occasionalmente ansiolitici.
Assume quindi , in assenza di una valutazione medico legale e di necessaria integrazione della C.T.U. in relazione al danno psichico denunciato, che l'unica perizia da valutarsi sia quella redatta dal dott.
con il supporto dello psicologo forense, dott. Persona_1 Persona_2
Non si è costituito neppure nel giudizio di gravame il sig. e ne è stata perciò dichiarata CP
la contumacia con ordinanza in data 9.05.2024.
Ritenuta la causa matura, il Consigliere Istruttore ne disponeva la remissione in decisione e, in esito ad udienza ex art. 352 c.p.c. in data 13.01.2025, previo deposito di comparsa conclusionale dell'appellante, riservava quindi di riferire al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che, avuto riguardo all'atto di appello in esame, nella contumacia della parte appellata, risulta ormai definitiva la statuizione resa dal Tribunale a quo in merito ad accertamento della piena responsabilità del sig. in relazione all'aggressione di cui si CP
pagina 6 di 11 discute, come avvenuta in data 6.02.2019 ai danni dell'odierno appellante, vertendo l'impugnazione in esame unicamente in merito alla liquidazione dei danni conseguenti nonché all'esame della sussistenza e rilevanza di ulteriore ed autonomo illecito ascrivibile al sig. in considerazione di condotte CP
moleste che il ricorrente, ora appellante, assume da lui commesse prima dell'aggressione infertagli.
Venendo quindi ad esame del primo motivo di gravame, risulta che nel contesto del ricorso introduttivo promosso dal sig. questi aveva in effetti allegato: Pt_1
Il ricorrente ha quindi assunto di aver subito perciò
pagina 7 di 11 In ordine alle condotte “moleste” così denunciate il ricorrente aveva quindi dedotto in primo grado prova testimoniale sui capitoli seguenti:
La prova orale non è stata tuttavia ammessa dal Giudice a quo in ordine ai predetti capitoli “in quanto o irrilevanti, o la cui prova è documentale, o formulati negativamente”. Il ricorrente nulla ha contestato in merito se non in sede di note conclusive al giudizio, non chiedendo comunque ammettersi la prova che risulta, peraltro, in effetti irrilevante ed in relazione al capitolo n. 19 palesemente generica e perciò solo inammissibile, avendo ad oggetto “molestie” non meglio specificate, anche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e comunque non descritte in relazione alle relative condotte.
Le comunicazioni riportate invece nei capitoli nn. 18 e 20, già documentate in atti, seppure in copie di difficile lettura, sub documento n. 1.17, presentano semmai un contenuto di tipo allusivo e vagamente
“canzonatorio”, ma non attingono in effetti, nel loro contenuto obiettivo, un'efficacia lesiva autonoma, non integrando “molestia”, ma semmai mere comunicazioni “irritanti” o “fastidiose” , né tanto meno contengono intimidazioni o minacce, non potendosi perciò qualificare oggetto di una condotta per sé lesiva, della libertà o della reputazione, in danno dell'odierno appellante.
Lo stesso ricorrente ha del resto dedotto in termini del tutto generici supposti danni conseguenti alle condotte “moleste” denunciate, chiedendone quindi liquidazione in via equitativa. pagina 8 di 11 E, tuttavia, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c. c., solo a condizione che l ''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato ( ex multis , Cass. civ., n. 5997 /2007 Cass . civ. n. 3794 /2008 Cass. civ. n. 10271 /2002;
Cass. civ. n. 127/2016) 2016).”
Risulta invece fondato il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno appellante.
Risulta infatti che il C.T.U. nominato nel primo giudizio, chiamato dal Giudice a rispondere compiutamente alle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. di parte ricorrente rispetto alla relazione peritale in atti, con breve integrazione depositata in data 22.09.2022 ha quindi ritenuto, in esito ad attenta rivalutazione della gravità e natura delle lesioni fisiche riportate dal sig. in conseguenza Pt_1
dell'aggressione subita da parte del sig. , potersi stimare il danno biologico permanente CP
complessivo subito nella misura del 7%, anziché del 5-6% come dapprima assunto.
Nell'ordinanza ora gravata il Tribunale ha invece valutato sussistenti “esiti invalidanti permanenti in termini di danno biologico omnicomprensivo nella misura tra il 5 ed il 6 % (da ritenersi, pertanto, provati nei limiti del 5%)” – come in effetti valutati nella prima relazione peritale in atti.
Il ristoro a tal titolo liquidato in applicazione di valori tabellari ( Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano nel 2021 ) corrispondenti alla minor percentuale di danno ritenuta comprovata deve essere perciò aumentato in rapporto alla maggior percentuale lesiva infine accertata in sede peritale.
E, dunque, a fronte della prestazione risarcitoria liquidata dal Tribunale, per un importo di € 7.071,00, comprensiva di ristoro per la componente soggettiva di sofferenza del soggetto leso, deve ritenersi dovuto un risarcimento pari ad € 11.879,00, da aumentarsi del 30% a titolo di personalizzazione, come disposto nel provvedimento gravato, e dunque € 15.442,70. Non risulta infatti in alcun modo giustificato il richiesto aumento ulteriore per personalizzazione del ristoro liquidato nella misura del
50%, in carenza di allegazione alcuna, nel contesto dell'impugnazione in esame, in merito alle ragioni che dovrebbero giustificarlo.
Deve ritenersi invece del tutto infondato il terzo motivo di gravame dedotto dall'appellante nel lamentare che il disturbo post-traumatico da stress accusato a seguito della patita aggressione non sia stato valutato quale componente del danno biologico permanente riportato, ma unicamente come causa del protrarsi del periodo di invalidità temporanea sofferto, rilevando che il Tribunale, a fronte dei rilievi in merito formulati dal C.T.P. di parte ricorrente, che evidenziava necessari test ed esami psicologici per necessari accertamenti in merito, abbia omesso di disporre ulteriori indagini peritali al riguardo.
Il C.T.U. ha infatti correttamente e compiutamente evidenziato come il disturbo psichico accusato dal soggetto leso a seguito della vicenda occorsagli risultasse già, da quanto rilevato da entrambi gli pagina 9 di 11 specialisti consultati dal sig. Dott. e Dott. – psicologo- Pt_1 Persona_1 Persona_2
psicoterapeuta –, in via di remissione nell'aprile -maggio 2019, e come all'atto del suo esame il paziente riferisse unicamente di assumere saltuariamente ansiolitici e di avvertire talora sensazioni di stress dovute anche al lavoro e, dunque, non accusava più la sintomatologia manifestata dopo l'aggressione. E, dunque, in carenza di documentazione in alcun modo significativa a conforto dell'effettiva permanenza del disturbo così allegato – che semmai sarebbe stato in onere del ricorrente produrre – non trova giustificazione alcuna integrazione peritale, che assumerebbe in specie, in rapporto al quadro riscontrato in sede peritale, valenza solo esplorativa.
Il C.T.U. ha del resto rivalutato, in sede di integrazione peritale ed a seguito di riconsiderazione delle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. di parte attrice, la durata e gravità del danno da invalidità temporanea subito dal sig. dapprima valutato in giorni 30 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni Pt_1
60 al 25%, ravvisando un “periodo di inabilità temporanea biologica – tenuto conto anche del disordine da stress post traumatico (PTSD) originato dall'aggressione – in complessivi giorni 150, di cui giorni 30 in forma parziale al 75%, giorni 60 in forma parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 in forma parziale al 25%.
Addivenendosi quindi a parziale accoglimento di uno solo dei motivi di gravame formulati dall'appellante, deve, pur in modesta misura, rivalutarsi la pronuncia complessiva di addebito delle spese del giudizio.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Tenuto conto della preminente soccombenza della parte appellata e, tuttavia, del più modesto danno pagina 10 di 11 riscontrato quale conseguenza dell'illecito denunciato rispetto alle pretese della parte attrice ora appellante, si reputa congruo compensare gli oneri dei due gradi del giudizio nella misura di 1/3 del loro complessivo ammontare, ponendosi comunque a carico dell'odierno appellato la quota residua.
Dette spese, già liquidate nel loro ammontare in misura non contestata in primo grado, si liquidano per il gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – da rapportarsi alla differenza riscontrata dovuta ad integrazione della prestazione risarcitoria riconosciuta in favore del ricorrente in primo grado -, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in questa sede gravata, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 5.8.23, condanna il sig. CP
al pagamento a titolo risarcitorio in favore del sig. dell'importo complessivo
[...] Parte_1
di 24.031,52 in luogo della minor somma indicata nel provvedimento impugnato, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al momento del sinistro (6.2.2019) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata a partire dal 6.2.2020 e fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dal 5.08.2023 al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura di 1/3 del loro complessivo ammontare;
3) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della residua CP Parte_1
quota dei due terzi delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida per tale porzione in complessivi €
€ 271,00 per esposti ed € 2.818,00 per compensi, per il primo giudizio ed in € 2.644,00 per il giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente Relatore dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1146/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLENDA Parte_1 C.F._1
ENRICA e dell'avv. BOTTA MICHELA ( VIA ROSSANA N. 11 12100 C.F._2
CUNEO, elettivamente domiciliato in C.SO XX SETTEMBRE, 13/1 17100 SAVONA presso il difensore avv. BELLENDA ENRICA appellante contro
(C.F. ), CP C.F._3
appellato contumace
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c.in data 13.01.2025; ordinanza di rimessione al Collegio in data
14.01.2025
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia in parziale riforma dell'ordinanza impugnata del Tribunale di Cuneo all'esito del giudizio n. cronol. 6024/2023, RG n. 482/2020 Repert. n. 1029/2023, pubblicata in data 5 agosto pagina 1 di 11 2023 n. 1957/2021, previa eventuale rinnovazione/integrazione della C.T.U. e ammissione degli incombenti istruttori dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi:
- Dichiarare tenuto e condannare al risarcimento di tutti i danni personali subiti CP dal conchiudente e non riconosciuti nell'ordinanza impugnata e specificatamente quelli occorsi in conseguenze delle condotte tenute prima e dopo l'aggressione, quelli derivanti dall'errata valutazione delle risultanze finali della C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti del perito nonché quelli derivanti dal danno psichico/psicologico non accertato.
- Fermo il resto.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. adiva il Tribunale di Cuneo chiedendo Parte_1
la condanna del sig. al pagamento della somma non inferiore ad euro 76.403,41, a CP titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dal ricorrente a seguito dell'aggressione posta in essere dal resistente nei suoi confronti in data 6.2.2019 (accompagnata da molestie telefoniche ed ingiurie).
Nonostante regolare notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, parte resistente non si costituiva e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo prova orale e previo esperimento di CTU medico-legale sulla persona del ricorrente e, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 5.8.23, il Tribunale di Cuneo, in parziale accoglimento dell'azione promossa da condannava al pagamento, Parte_1 CP
per le causali di cui in motivazione ed in favore di della somma di Euro 17.781,12, Parte_1 oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo dovuto, devalutato al momento del sinistro (6.2.2019) e quindi sulla predetta somma via via rivalutata a partire dal 6.2.2020 e fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza fino all'effettiva corresponsione;
poneva inoltre definitivamente a carico di le spese della CP
CTU svolta in corso di causa, già liquidate nel giudizio e condannava a rimborsare a CP le spese di lite, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 4.227,00 per onorari, oltre Parte_1
i.v.a., c.p.a. 15 % per spese generali.
Ritenuto che il ricorrente avesse compiutamente assolto l'onere probatorio ex art. 2043 c.c., il
Tribunale rilevava come, dall'esame degli atti relativi al giudizio penale esperito a carico di CP
, conclusosi con sentenza di patteggiamento (doc. 4), nonché dall'istruttoria in quella sede
[...] svolta, fosse emersa sufficiente prova della responsabilità di in relazione all'evento CP
pagina 2 di 11 lesivo occorso a seguito di aggressione fisica ai danni di astrattamente integrante il Parte_1 reato di cui all'art. 582 co. 1 c.p.
Rilevava, altresì, come la documentazione medica prodotta ed il giudizio di compatibilità con le lesioni riportate, espresso dal CTU nominato in corso di causa, consentissero di ravvisare esistente il nesso di causalità tra l' evento occorso e i danni di cui il ricorrente chiedeva ristoro.
Precisava come la sentenza penale di patteggiamento, pur non costituendo un accertamento vincolante per il giudice civile investito dall'azione risarcitoria, può costituire comunque indizio che, ove accompagnato da altri elementi, aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c., può ben acquisire efficacia probatoria e fondare una pronuncia di condanna.
Individuava in specie tali elementi nelle dichiarazioni di alcuni testimoni sentiti in sede di sommarie informazioni e quindi in sede istruttoria, che avevano confermato che il 6.2.2019, alle ore 14:00 circa,
, entrato nel Bar Valli Monregalesi dove il ricorrente si trovava insieme ad un collega CP
( , dopo avere invitato in sig. ad uscire dal locale, lo aveva aggredito ST Pt_1
fisicamente, colpendolo ripetutamente con pugni e calci e cagionandogli gravi lesioni personali;
dinamica questa confermata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza presso il P distributore di carburante all'insegna .
Evidenziava peraltro come lo stesso (Appuntato scelto dei Carabinieri, in servizio, CP all'epoca dei fatti presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mondovì) si fosse sempre assunto la paternità dell'aggressione, che avrebbe avuto quale movente la gelosia, avendo il resistente attribuito al la colpa della fine della relazione con la madre delle sue due figlie. Pt_1
Rilevava inoltre come in un simile contesto fossero da collocare i messaggi e le chiamate inviati al ricorrente dal già a partire dal mese di ottobre 2018; in ordine a tali condotte riteneva tuttavia, CP di non poter accogliere la richiesta di risarcimento di euro 5.000,00 per “danni ulteriori derivanti dalle condotte del resistente in contrasto con l'art. 2043 c.c. formulata dal ricorrente, poiché eccessivamente generica, essendosi limitato, il sig. ad allegare che lo aveva molestato Pt_1 CP
telefonicamente ed insultato, facendo velati riferimenti alla madre o al suo comportamento, e lo aveva oltraggiato con la sua ex compagna definendolo fallito o deridendolo apertamente.
Ai fini della liquidazione dei danni conseguenti all'illecito il Tribunale rilevava quindi come dalle risultanze in atti fosse emerso che, in seguito all'aggressione, il ricorrente aveva riportato un violento trauma contusivo zigomatico e perioculare sinistro, un ematoma della guancia sinistra, una frattura composta del complesso orbito-zigomatico-mascellare a sinistra con interessamento del nervo mascellare, un'emorragia congiuntivale all'occhio sinistro, nonché la frattura della P3 su pregressa cisti ossea, oltre ad un disturbo da stress post traumatico.
pagina 3 di 11 Per la relativa quantificazione, reputava doversi fare riferimento ai risultati della CTU svolta in corso di giudizio che aveva quantificato gli esiti invalidanti permanenti in termini di danno biologico omnicomprensivo nella misura tra il 5 ed il 6 % (da ritenersi, pertanto, provati nei limiti del 5%) ed il periodo di inabilità temporanea biologica, tenuto conto anche del disordine da stress post traumatico
(PTSD) originato dall'aggressione, in complessivi giorni 150, di cui giorni 30 in forma parziale al 75%, giorni 60 in forma parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 in forma parziale al 25%.
Riteneva, altresì, del tutto condivisibile la scelta del CTU di non includere il disturbo da stress post traumatico nella categoria dell'invalidità permanente, essendo emerso in sede peritale come detto disturbo fosse, già a fine aprile 2019, di miglioramento, tanto da risultare assente in sede di indagine.
Evidenziava, in particolare, come il CTU avesse ritenuto che la sintomatologia manifestata dall'attore non potesse rientrare in un danno biologico permanente né per l'entità del quadro clinico, né per la numerosità dei sintomi annoverati nei criteri diagnostici, sottolineando peraltro come non vi fossero risultanze di consulenze psicologiche o psichiatriche attestanti la persistenza del disturbo da Stress Post
Traumatico e come il periziato, ad oltre due anni dall'aggressione, pareva trovarsi in uno stato di remissione completa, avendo egli ormai ripreso il suo lavoro ed una normale vita di relazione.
Riteneva dunque corretta la valutazione del CTU di stato di sofferenza psicologica acuta del ricorrente protratto unicamente per un periodo totale di cinque mesi, non avendo rilevato elementi tali da evidenziare un quadro persistente di PTSD, posto che i relativi sintomi erano risultati stabilizzati già alla data del 3.5.2019, rilevando anche come, ad aprile 2019, lo psicologo curante avesse evidenziato che la sindrome acuta da PTSD era in fase remissiva.
Il Tribunale riteneva peraltro che la forte reazione psicosomatica del potesse essere presa in Pt_1
considerazione ai fini della valutazione componente morale del danno non patrimoniale, potendo, in tal senso, giustificare un aumento per personalizzazione.
Riteneva infine congruo, per la liquidazione del danno non patrimoniale, utilizzare equitativamente i parametri risultanti dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, secondo gli ultimi valori aggiornati al 2021.
Riconosceva dunque al ricorrente un ristoro pari ad € 7.071,00, corrispondente al giusto risarcimento per le lesioni di carattere permanente e per la sofferenza soggettiva, tenuto conto dell'età al momento del fatto (50) e della percentuale di invalidità (5 %), comprensivo di un incremento del 25% per sofferenza soggettiva.
Riteneva poi che, in considerazione delle peculiari circostanze del caso (qualità di pubblico ufficiale rivestita dall'aggressore, pregressi messaggi minatori, violenza dell'aggressione e mancanza di pentimento da parte del ) e degli effetti traumatici conseguenti all'aggressione , potesse CP
pagina 4 di 11 riconoscersi al sig. un aumento del ristoro liquidato a titolo di personalizzazione del danno Parte_1
pari al 30 % del danno biologico, e quindi € 2.121,30, per un totale complessivo di € 9.192,30. A tale somma doveva quindi aggiungersi la somma di € 6.682,50 quale ristoro per il periodo di invalidità temporanea subito per un importo giornaliero tabellare di € 99,00.
In ordine ai danni patrimoniali, riconosceva dovuto ristoro degli esborsi sostenuti dal sig. in Pt_1 conseguenza dell'aggressione, documentati in atti per un importo complessivo pari ad € 1.160,40
(ritenuto congruo dal CTU), di cui Euro 450,00 per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali ed Euro
668,50 per spese mediche (docc. 9 e 10), per un importo totale liquidato all'attualità pari ad € 1.340,26.
Reputava inoltre dovuto ristori del danno da riduzione stipendiale nei limiti di € 489,25, pari ad €
566,06 liquidato all'attualità, tenuto conto della evidente contrazione dello stipendio percepito per il mese di marzo 2019 (Euro 1.199,00) certamente imputabile, per il tipo di lavoro svolto (rappresentante di materiale e mezzi per la pulizia professionale, con la qualifica di impiegato 10V operatore di vendita
CCNL Commercio e Terziario), alle lesioni riportate in occasione dell'aggressione del 6.2.2019, per un totale complessivo a titolo di ristoro di euro 17.781,12, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Avverso la predetta ordinanza ha promosso appello il sig. chiedendo, in Parte_1 parziale riforma dell'ordinanza impugnata, previa eventuale rinnovazione/integrazione della C.T.U. e ammissione degli incombenti istruttori dedotti nel giudizio di primo grado e non ammessi, condannarsi il sig. al risarcimento di tutti i danni personali subiti dall'appellante e non riconosciuti CP nell'ordinanza impugnata e specificatamente quelli occorsi in conseguenza delle condotte tenute prima e dopo l'aggressione, quelli derivanti dall'errata valutazione delle risultanze finali della C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti del perito, nonché quelli derivanti dal danno psichico/psicologico; fermo il resto. Con vittoria di spese di lite.
Lamenta il specie l'appellante, con primo motivo di gravame, erronea valutazione da parte del Tribunale delle condotte illecite autonome rispetto all'aggressione di cui è causa, tenute da CP
prima e dopo il suddetto evento. Lamenta infatti non riconosciutogli ristoro alcuno in relazione
[...]
ai danni conseguenti alle molestie subite da parte dello stesso aggressore, assumendo provati i fatti relativi alla luce dei documenti prodotti (n. 1.10; n. 1.17; n. 1.19) e comunque accertabili anche a mezzo di prova orale, dedotta in primo grado ma non ammessa dal Tribunale. Assume infatti l'esponente che le molestie infertegli, pur non oggetto del procedimento penale, costituiscano certamente comportamenti illeciti, e, quindi, rilevanti in sede civile ai sensi dell'art 2043 c.c., giustificando il diritto del ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in Pt_1
conseguenza subito.
pagina 5 di 11 Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame, omessa valutazione da parte del
Tribunale delle definitive conclusioni esposte dal C.T.U. all'esito della chiamata a chiarimenti e al deposito della nota integrativa;
si duole quindi che ai fini della valutazione del danno non patrimoniale riportato il Tribunale abbia preso in considerazione la valutazione originariamente proposta dal C.T.U., nel ravvisare integrata una percentuale di invalidità permanente oscillante tra il 5 e il 6%, senza tenere conto che, a fronte dei rilievi mossi dal ricorrente all'udienza del 28.04.2022, il CTU aveva quindi depositato nota integrativa datata 15.02.2022 nella quale aveva rideterminato il danno permanente nella percentuale del 7% e l'inabilità temporanea in 150 giorni di cui 30 al 75%, 60 al 50% e 60 al
25%.
Assume quindi che il danno da invalidità permanente sia da quantificarsi in specie in euro € 16.631,00, con massima personalizzazione del ristoro concesso al 50%, oltre interessi.
Lamenta infine l'appellante, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia ritenuto, in adesione alle argomentazioni del CTU, di non poter includere il disturbo da stress post traumatico nella categoria dell'invalidità permanente, atteso che a fine aprile 2019, tale disturbo risultava essere in via di miglioramento” tanto che “all'atto della perizia era assente”.
Lamenta infatti che il Giudice non abbia disposto in merito alcun accertamento integrativo per la determinazione del danno psicologico riportato dal soggetto leso, assumendo necessari al fine specifici test diagnostici e quindi integrazione peritale, non avendo il CTU nominato alcuna specializzazione nel campo psicologico/psichiatrico.
Rileva infatti come il CTP in sede di note alle relazione avesse rilevato che il danno psichico avrebbe dovuto essere indagato mediante specifici test e valutazioni specialistiche, tenuto conto che il paziente riferiva ancora sussistenti disturbi tali da costringerlo ad assumere occasionalmente ansiolitici.
Assume quindi , in assenza di una valutazione medico legale e di necessaria integrazione della C.T.U. in relazione al danno psichico denunciato, che l'unica perizia da valutarsi sia quella redatta dal dott.
con il supporto dello psicologo forense, dott. Persona_1 Persona_2
Non si è costituito neppure nel giudizio di gravame il sig. e ne è stata perciò dichiarata CP
la contumacia con ordinanza in data 9.05.2024.
Ritenuta la causa matura, il Consigliere Istruttore ne disponeva la remissione in decisione e, in esito ad udienza ex art. 352 c.p.c. in data 13.01.2025, previo deposito di comparsa conclusionale dell'appellante, riservava quindi di riferire al Collegio.
Rileva preliminarmente la Corte che, avuto riguardo all'atto di appello in esame, nella contumacia della parte appellata, risulta ormai definitiva la statuizione resa dal Tribunale a quo in merito ad accertamento della piena responsabilità del sig. in relazione all'aggressione di cui si CP
pagina 6 di 11 discute, come avvenuta in data 6.02.2019 ai danni dell'odierno appellante, vertendo l'impugnazione in esame unicamente in merito alla liquidazione dei danni conseguenti nonché all'esame della sussistenza e rilevanza di ulteriore ed autonomo illecito ascrivibile al sig. in considerazione di condotte CP
moleste che il ricorrente, ora appellante, assume da lui commesse prima dell'aggressione infertagli.
Venendo quindi ad esame del primo motivo di gravame, risulta che nel contesto del ricorso introduttivo promosso dal sig. questi aveva in effetti allegato: Pt_1
Il ricorrente ha quindi assunto di aver subito perciò
pagina 7 di 11 In ordine alle condotte “moleste” così denunciate il ricorrente aveva quindi dedotto in primo grado prova testimoniale sui capitoli seguenti:
La prova orale non è stata tuttavia ammessa dal Giudice a quo in ordine ai predetti capitoli “in quanto o irrilevanti, o la cui prova è documentale, o formulati negativamente”. Il ricorrente nulla ha contestato in merito se non in sede di note conclusive al giudizio, non chiedendo comunque ammettersi la prova che risulta, peraltro, in effetti irrilevante ed in relazione al capitolo n. 19 palesemente generica e perciò solo inammissibile, avendo ad oggetto “molestie” non meglio specificate, anche in relazione alle circostanze di tempo e di luogo e comunque non descritte in relazione alle relative condotte.
Le comunicazioni riportate invece nei capitoli nn. 18 e 20, già documentate in atti, seppure in copie di difficile lettura, sub documento n. 1.17, presentano semmai un contenuto di tipo allusivo e vagamente
“canzonatorio”, ma non attingono in effetti, nel loro contenuto obiettivo, un'efficacia lesiva autonoma, non integrando “molestia”, ma semmai mere comunicazioni “irritanti” o “fastidiose” , né tanto meno contengono intimidazioni o minacce, non potendosi perciò qualificare oggetto di una condotta per sé lesiva, della libertà o della reputazione, in danno dell'odierno appellante.
Lo stesso ricorrente ha del resto dedotto in termini del tutto generici supposti danni conseguenti alle condotte “moleste” denunciate, chiedendone quindi liquidazione in via equitativa. pagina 8 di 11 E, tuttavia, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa, ex art. 1226 c.c. c., solo a condizione che l ''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato ( ex multis , Cass. civ., n. 5997 /2007 Cass . civ. n. 3794 /2008 Cass. civ. n. 10271 /2002;
Cass. civ. n. 127/2016) 2016).”
Risulta invece fondato il secondo motivo di gravame formulato dall'odierno appellante.
Risulta infatti che il C.T.U. nominato nel primo giudizio, chiamato dal Giudice a rispondere compiutamente alle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. di parte ricorrente rispetto alla relazione peritale in atti, con breve integrazione depositata in data 22.09.2022 ha quindi ritenuto, in esito ad attenta rivalutazione della gravità e natura delle lesioni fisiche riportate dal sig. in conseguenza Pt_1
dell'aggressione subita da parte del sig. , potersi stimare il danno biologico permanente CP
complessivo subito nella misura del 7%, anziché del 5-6% come dapprima assunto.
Nell'ordinanza ora gravata il Tribunale ha invece valutato sussistenti “esiti invalidanti permanenti in termini di danno biologico omnicomprensivo nella misura tra il 5 ed il 6 % (da ritenersi, pertanto, provati nei limiti del 5%)” – come in effetti valutati nella prima relazione peritale in atti.
Il ristoro a tal titolo liquidato in applicazione di valori tabellari ( Tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano nel 2021 ) corrispondenti alla minor percentuale di danno ritenuta comprovata deve essere perciò aumentato in rapporto alla maggior percentuale lesiva infine accertata in sede peritale.
E, dunque, a fronte della prestazione risarcitoria liquidata dal Tribunale, per un importo di € 7.071,00, comprensiva di ristoro per la componente soggettiva di sofferenza del soggetto leso, deve ritenersi dovuto un risarcimento pari ad € 11.879,00, da aumentarsi del 30% a titolo di personalizzazione, come disposto nel provvedimento gravato, e dunque € 15.442,70. Non risulta infatti in alcun modo giustificato il richiesto aumento ulteriore per personalizzazione del ristoro liquidato nella misura del
50%, in carenza di allegazione alcuna, nel contesto dell'impugnazione in esame, in merito alle ragioni che dovrebbero giustificarlo.
Deve ritenersi invece del tutto infondato il terzo motivo di gravame dedotto dall'appellante nel lamentare che il disturbo post-traumatico da stress accusato a seguito della patita aggressione non sia stato valutato quale componente del danno biologico permanente riportato, ma unicamente come causa del protrarsi del periodo di invalidità temporanea sofferto, rilevando che il Tribunale, a fronte dei rilievi in merito formulati dal C.T.P. di parte ricorrente, che evidenziava necessari test ed esami psicologici per necessari accertamenti in merito, abbia omesso di disporre ulteriori indagini peritali al riguardo.
Il C.T.U. ha infatti correttamente e compiutamente evidenziato come il disturbo psichico accusato dal soggetto leso a seguito della vicenda occorsagli risultasse già, da quanto rilevato da entrambi gli pagina 9 di 11 specialisti consultati dal sig. Dott. e Dott. – psicologo- Pt_1 Persona_1 Persona_2
psicoterapeuta –, in via di remissione nell'aprile -maggio 2019, e come all'atto del suo esame il paziente riferisse unicamente di assumere saltuariamente ansiolitici e di avvertire talora sensazioni di stress dovute anche al lavoro e, dunque, non accusava più la sintomatologia manifestata dopo l'aggressione. E, dunque, in carenza di documentazione in alcun modo significativa a conforto dell'effettiva permanenza del disturbo così allegato – che semmai sarebbe stato in onere del ricorrente produrre – non trova giustificazione alcuna integrazione peritale, che assumerebbe in specie, in rapporto al quadro riscontrato in sede peritale, valenza solo esplorativa.
Il C.T.U. ha del resto rivalutato, in sede di integrazione peritale ed a seguito di riconsiderazione delle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. di parte attrice, la durata e gravità del danno da invalidità temporanea subito dal sig. dapprima valutato in giorni 30 al 75%, giorni 60 al 50% e giorni Pt_1
60 al 25%, ravvisando un “periodo di inabilità temporanea biologica – tenuto conto anche del disordine da stress post traumatico (PTSD) originato dall'aggressione – in complessivi giorni 150, di cui giorni 30 in forma parziale al 75%, giorni 60 in forma parziale al 50% ed ulteriori giorni 60 in forma parziale al 25%.
Addivenendosi quindi a parziale accoglimento di uno solo dei motivi di gravame formulati dall'appellante, deve, pur in modesta misura, rivalutarsi la pronuncia complessiva di addebito delle spese del giudizio.
Ed infatti “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Tenuto conto della preminente soccombenza della parte appellata e, tuttavia, del più modesto danno pagina 10 di 11 riscontrato quale conseguenza dell'illecito denunciato rispetto alle pretese della parte attrice ora appellante, si reputa congruo compensare gli oneri dei due gradi del giudizio nella misura di 1/3 del loro complessivo ammontare, ponendosi comunque a carico dell'odierno appellato la quota residua.
Dette spese, già liquidate nel loro ammontare in misura non contestata in primo grado, si liquidano per il gravame come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia – da rapportarsi alla differenza riscontrata dovuta ad integrazione della prestazione risarcitoria riconosciuta in favore del ricorrente in primo grado -, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in questa sede gravata, emessa dal Tribunale di Cuneo in data 5.8.23, condanna il sig. CP
al pagamento a titolo risarcitorio in favore del sig. dell'importo complessivo
[...] Parte_1
di 24.031,52 in luogo della minor somma indicata nel provvedimento impugnato, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo corrispondente a quello risultante dalla “devalutazione” di tale somma al momento del sinistro (6.2.2019) e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata a partire dal 6.2.2020 e fino alla data di pubblicazione dell'ordinanza impugnata, oltre interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dal 5.08.2023 al saldo;
2) Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio nella misura di 1/3 del loro complessivo ammontare;
3) Condanna il sig. al pagamento in favore del sig. della residua CP Parte_1
quota dei due terzi delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida per tale porzione in complessivi €
€ 271,00 per esposti ed € 2.818,00 per compensi, per il primo giudizio ed in € 2.644,00 per il giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25/02/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Anna Bonfilio
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