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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 64 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l'avv. CACCIATORE DOMENICO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ESPOSITO GIANFRANCO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
758/2022, pubblicata in data 28/07/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, adito da al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 negativo dell'obbligo di restituire all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita negli CP_1 anni 2000 e 2001 per i quali risultava cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente era incorsa nella decadenza, di cui all'art. 22 dl n.7/70 conv. in legge n. 83/70, dall'azione avverso la cancellazione predetta, pubblicata telematicamente dal 15.06.2018 al 30.06.2018.
2. Con l'odierno gravame, la : Pt_1
1 (a) ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo ella proposto la diversa domanda di accertamento negativo dell'indebito e non già impugnato il provvedimento di cancellazione;
(b) ha reiterato che l'indebito si è prescritto giacchè la prima richiesta di restituzione le è pervenuta nel 2018, ben oltre il termine di dieci anni dal pagamento.
3.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, sostenendo, tra l'altro, che il CP_1 termine di prescrizione non è iniziato a decorrere prima della verifica ispettiva condotta nel 2018 a carico dell'azienda alle cui dipendenze la ricorrente asserisce di avere lavorato come bracciante agricola.
4.All'udienza del 12.6.2025, il collegio, sentiti i procuratori delle parti, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6. E' fondata, con assorbimento di ogni altra questione controversa, l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo giudice e riproposta dall'appellante, pacifico essendo tra le parti che sia trascorso più di un decennio tra la data di erogazione dell' indennità di disoccupazione riferita agli anni 2000 e 2001 e la richiesta di restituzione, pervenuta il 30.3.2018, contro cui la ricorrente ha agito in giudizio.
7.. Non meritano invece seguito le suesposte argomentazioni in base alle quali l' esclude che CP_1 ciò abbia determinato la prescrizione del proprio credito restitutorio, in quanto: 1
a) la prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione medesima2 e al suo decorso non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far 1 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.
2 valere il diritto, alla quale l'att. 2935 c.c. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio;
b) detta causa giuridica impediente non è ravvisabile nel caso di specie in cui l'insussistenza del rapporto di lavoro bracciantile che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e ha giustificato la richiesta restitutoria dell' , ben avrebbe potuto essere CP_1 accertata mediante gli ordinari controlli, come quelli ispettivi che l' ha esperito nel 2018. CP_1
8. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla ripetizione delle provvidenze economiche che la ricorrente ha contestato con l'azione di accertamento negativo proposta.
9. Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo, in ragione del dichiarato valore della controversia e dei parametri dettati dal DM 55/2014 e succ. mod., per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 25/01/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 758/2022, pubblicata in data 28/07/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante di restituire l'indennità di disoccupazione relativa agli anni 2000 e
2001;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 350 e CP_1 per il secondo grado in euro 340, oltre accessori di legge, da distrarre.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis cfr. Cass. 2417/1963 e, più di recente, Cass. 10828/2015 e Cass. 21026/2014: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto …”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 64 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023 , vertente
TRA
con l'avv. CACCIATORE DOMENICO, Parte_1
appellante
E
, con gli avv.ti ESPOSITO GIANFRANCO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, CP_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n.
758/2022, pubblicata in data 28/07/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1.Il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, adito da al fine di ottenere l'accertamento Parte_1 negativo dell'obbligo di restituire all' l'indennità di disoccupazione agricola percepita negli CP_1 anni 2000 e 2001 per i quali risultava cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente era incorsa nella decadenza, di cui all'art. 22 dl n.7/70 conv. in legge n. 83/70, dall'azione avverso la cancellazione predetta, pubblicata telematicamente dal 15.06.2018 al 30.06.2018.
2. Con l'odierno gravame, la : Pt_1
1 (a) ha denunciato la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo ella proposto la diversa domanda di accertamento negativo dell'indebito e non già impugnato il provvedimento di cancellazione;
(b) ha reiterato che l'indebito si è prescritto giacchè la prima richiesta di restituzione le è pervenuta nel 2018, ben oltre il termine di dieci anni dal pagamento.
3.L' , ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto dell'appello, sostenendo, tra l'altro, che il CP_1 termine di prescrizione non è iniziato a decorrere prima della verifica ispettiva condotta nel 2018 a carico dell'azienda alle cui dipendenze la ricorrente asserisce di avere lavorato come bracciante agricola.
4.All'udienza del 12.6.2025, il collegio, sentiti i procuratori delle parti, che hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto.
6. E' fondata, con assorbimento di ogni altra questione controversa, l'eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo giudice e riproposta dall'appellante, pacifico essendo tra le parti che sia trascorso più di un decennio tra la data di erogazione dell' indennità di disoccupazione riferita agli anni 2000 e 2001 e la richiesta di restituzione, pervenuta il 30.3.2018, contro cui la ricorrente ha agito in giudizio.
7.. Non meritano invece seguito le suesposte argomentazioni in base alle quali l' esclude che CP_1 ciò abbia determinato la prescrizione del proprio credito restitutorio, in quanto: 1
a) la prescrizione del diritto alla ripetizione della prestazione previdenziale indebitamente erogata decorre dalla data del pagamento della prestazione medesima2 e al suo decorso non ostano l'ignoranza del credito, né gli impedimenti fattuali al suo accertamento, poiché l'impossibilità di far 1 Cass. 16612/2008: “In tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento …”.
2 valere il diritto, alla quale l'att. 2935 c.c. attribuisce efficacia impediente della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio;
b) detta causa giuridica impediente non è ravvisabile nel caso di specie in cui l'insussistenza del rapporto di lavoro bracciantile che ha determinato la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli e ha giustificato la richiesta restitutoria dell' , ben avrebbe potuto essere CP_1 accertata mediante gli ordinari controlli, come quelli ispettivi che l' ha esperito nel 2018. CP_1
8. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito alla ripetizione delle provvidenze economiche che la ricorrente ha contestato con l'azione di accertamento negativo proposta.
9. Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo, in ragione del dichiarato valore della controversia e dei parametri dettati dal DM 55/2014 e succ. mod., per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 25/01/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 758/2022, pubblicata in data 28/07/2022 , così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara l'insussistenza dell'obbligo dell'appellante di restituire l'indennità di disoccupazione relativa agli anni 2000 e
2001;
-condanna l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 350 e CP_1 per il secondo grado in euro 340, oltre accessori di legge, da distrarre.
Catanzaro, 12/06/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis cfr. Cass. 2417/1963 e, più di recente, Cass. 10828/2015 e Cass. 21026/2014: “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto …”.