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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
2) dott. Giulio Corsini Giudice
3) dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 327-1/2024, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di (P.VA Controparte_1
), con sede in Palermo, via Principe di Pantelleria n. 12/B, P.IVA_1
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Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data
12 marzo 2025;
letto il ricorso, depositato in data 26 novembre 2024, con cui il liquidatore della società rappresentato e Controparte_1 Parte_1 difeso dall'avv. Alessandro Macaione, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, rappresentando che, con verbale assembleare dell'8 ottobre
2024, aveva evidenziato all'assemblea dei soci che da un'analisi dei conti la società non risultava più nelle condizioni di assolvere alle obbligazioni commerciali e tributarie e che era necessario procedere alla chiusura dell'unico punto vendita di via Mariano Stabile e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro con l'unico dipendente;
letto il ricorso depositato in data 5 febbraio 2025, con cui il ricorrente, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Li Vigni, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società, esponendo di vantare il credito di € 20.660,81 in forza del decreto ingiuntivo n. 21/2025 (r.g. 18148/2024) emesso in data 8 gennaio 2025 dal Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro, dichiarato provvisoriamente esecutivo, e dell'atto di precetto, notificato contestualmente al ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo;
sentito il relatore;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dalla resistente, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di telefonia ed elettronica di consumo;
ritenuto che la società istante è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 C.C.I.I. in quanto imprenditore esercente attività commerciale nel settore del commercio di telefonia ed elettronica di consumo;
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma,
C.C.I.I.;
ritenuto che risultano superate anche le soglie di cui all'art. 2 C.C.I.I., tenuto conto dei ricavi pari ad € 1.135.226 risultanti dal bilancio dell'esercizio 2022 prodotto agli atti;
ritenuto, altresì, che risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società debitrice;
premesso, al riguardo, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione formatasi nella vigenza della legge fallimentare, quando la società è in liquidazione, la valutazione del Giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F.,
2 deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessarie per soddisfare le obbligazioni contratte (tra le più recenti, v.
Cass. 7/12/2016 n. 25167; 7/3/2014 n. 5402; cfr. anche Cass. 6 settembre 2006, n.
19141; Cass. 17 aprile 2003, n. 6170; Cass. 11 maggio 2001, n. 6550; Cass. 10 aprile 1996, n. 3321): un'eventuale situazione di incapienza patrimoniale rende, invero, necessaria l'apertura della procedura fallimentare, e la conseguente applicazione delle regole del concorso, poiché altrimenti vi è il rischio che l'esecuzione dei pagamenti senza l'osservanza di un principio di proporzionalità si risolva in danno di coloro che siano in grado di far valere i propri diritti solo in un secondo momento (Cass. n. 6170/2003 e n. 3321/1996 cit., in motivazione);
ritenuto che, nel caso di specie, appare acclarata l'eccedenza delle passività rispetto ai valori attivi del patrimonio, tenuto conto che la stessa società resistente nella situazione economica e patrimoniale aggiornata alla data del 30 settembre 2024 indica un attivo pari ad € 1.134.220,08 inferiore rispetto al passivo pari ad €
1.519.077,10;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 39, 40, 49 e 121 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(P. VA , in persona del liquidatore, con sede in Palermo,
[...] P.IVA_1
3 via Principe di Pantelleria n. 12/B, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed
Enna con il N. REA PA- 300013;
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Floriana Lupo (già giudice delegato alla trattazione del procedimento unitario);
NOMINA
Curatore l'Avv. Claudio Alosi, con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non interamente eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
4 AVVISA
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII.
ORDINA
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c. - al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma
1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà
5 o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
- al Curatore di predisporre un programma di liquidazione, avente il contenuto di cui all'art. 213 CCII, da sottoporre all'approvazione del Comitato dei creditori entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dall'apertura della liquidazione giudiziale;
prescrive al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione
6 della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
STABILISCE
il giorno 9/07/2025, ore 9:30 nei locali del Tribunale, davanti al predetto giudice delegato, per procedere all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
7 DISPONE
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile del giorno
14/03/2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Maria Cultrera Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art.
4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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