TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/10/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 2803 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Scioglimento matrimonio)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2803 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.LUONGO ROMINA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. LUONGO ROMINA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 12/8/2025 Ricorrenti: “
Conclusioni relative alla separazione 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151 c.c.;
Pagina 1 1. Ordinare al Comune di NS(SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
3. Sull'affidamento condiviso dei figli minori e e sulla PEona_1 Per_2 gestione dei rapporti con i medesimi
I figli minori della coppia, (c.f. ) e (c.f. PEona_1 C.F._3 Per_2
), rispettivamente di sette e cinque anni di età, saranno affidati C.F._4 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre. I coniugi si dichiarano disponibili a concordare i tempi di frequentazione dei loro figli in base agli impegni lavorativi e alle esigenze di ciascuno, avendo premura di garantire, per quanto possibile, pari impegno nella cura e nell'assistenza dei minori. In particolare, il padre non collocatario si impegna a trascorrere con i figli un fine settimana in maniera alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola dei minori) fino al lunedì mattina, e nei fine settimana in cui i minori saranno con la madre gli stessi trascorreranno con il padre il lunedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena in cui saranno accompagnati a casa dalla madre ed anche ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, in cui il padre li riporterà a scuola in periodo scolastico, o a casa dalla madre negli altri periodi. I coniugi chiariscono inoltre che nelle settimane in cui i minori trascorreranno con il padre il fine settimana, i medesimi trascorreranno altresì con lo stesso il mercoledì dall'uscita di scuola fino a dopo cena, con pernottamento presso la madre. Per quanto riguarda le giornate festive, i coniugi precisano che i figli trascorreranno ad anni alterni la sera del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre con un genitore, la sera del 25 dicembre ed il pranzo del 26 dicembre dall'altro genitore. Inoltre i figli trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore. Per gli ulteriori giorni festivi scolastici sarà rispettato il calendario ordinario come più sopra concordato.
1. Sul mantenimento dei figli minori e PEona_1 Per_2
Gli odierni ricorrenti stabiliscono che ciascuno di loro provvederà al mantenimento dei figli in maniera proporzionale alle proprie capacità e risorse economiche. Per quanto concerne il contributo al mantenimento a carico del sig. quale CP_1 genitore non collocatario, lo stesso si impegna a versare la somma di euro 350,00 mensili quale contributo di mantenimento dei due figli minori. Inoltre il sostegno economico nei confronti dei figli minori consisterà nell'attribuire per intero alla sig.ra l'assegno unico familiare, pari attualmente a complessivi 470 euro Parte_1 mensili, oltre a continuare a pagare il 50% del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare. I coniugi stabiliscono altresì che le spese straordinarie attinenti ai figli minori saranno sostenute da entrambi per il 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese mediche specialistiche, odontoiatriche, di terapia, cura, riabilitazione non coperte dal SSN, nonché spese per acquisto di materiale e/o libri scolastici, per attività sportive, per attività ludiche ed ogni altra spesa finalizzata a quelle ulteriori attività circoscritte nell'ambito dei beni
Pagina 2 cosiddetti secondari. Le spese mediche urgenti non saranno previamente concordate dai genitori. Per ogni più preciso dettaglio le parti si riportano al Protocollo del Tribunale di Siena.
1. Sull'assegnazione della casa familiare alla madre Parte_1
I sig.ri e concordano nell'assegnare la casa familiare sita in CP_1 Parte_1
NS (SI) Località Sodi n. 1 (come sopra meglio identificata) compresi arredi, mobili e pertinenze, alla sig.ra trattandosi di luogo deputato allo svolgimento Pt_1 della vita domestica e ritenendo tale soluzione più confacente agli interessi dei figli minori e Per_1 Per_2
Il sig. ha di fatto già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri CP_1 effetti personali.
*** I coniugi chiedono altresì che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: Rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti ”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8 agosto 2025 i coniugi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 18/06/2016 contratto matrimonio concordatario in SI;
che dalla loro unione sono nati il 20/08/2017 RK ed il PE 19/02/2020
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 CP_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in SI , celebrato il 18/06/2016 , trascritto presso il medesimo comune al n. 14 parte II serie B dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SI provvedere alla
Pagina 3 annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 21/10/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Separazione Volontaria Giurisdizione consensuale e divorzio
congiunto
(Scioglimento matrimonio)
Il Tribunale Ordinario di Siena in composizione collegiale nella persona dei Magistrati:
Paolo Bernardini Presidente relatore
Michele Moggi Giudice
Giulia Capannoli Giudice nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione non contenziosa iscritto al n. 2803 /2025 R.G. promosso da
, , nata il [...] , a [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.LUONGO ROMINA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON
, , nato il [...] , a [...] , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. LUONGO ROMINA , Indirizzo Telematico , che lo/la rappresenta e difende, Ricorrente
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI delle PARTI
Pubblico Ministero: atti trasmessi il 12/8/2025 Ricorrenti: “
Conclusioni relative alla separazione 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai CP_1 Parte_1 sensi dell'art. 151 c.c.;
Pagina 1 1. Ordinare al Comune di NS(SI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Omologare le seguenti condizioni della separazione:
3. Sull'affidamento condiviso dei figli minori e e sulla PEona_1 Per_2 gestione dei rapporti con i medesimi
I figli minori della coppia, (c.f. ) e (c.f. PEona_1 C.F._3 Per_2
), rispettivamente di sette e cinque anni di età, saranno affidati C.F._4 congiuntamente ai genitori, con collocazione presso la madre. I coniugi si dichiarano disponibili a concordare i tempi di frequentazione dei loro figli in base agli impegni lavorativi e alle esigenze di ciascuno, avendo premura di garantire, per quanto possibile, pari impegno nella cura e nell'assistenza dei minori. In particolare, il padre non collocatario si impegna a trascorrere con i figli un fine settimana in maniera alternata con la madre, dal venerdì pomeriggio (dall'uscita di scuola dei minori) fino al lunedì mattina, e nei fine settimana in cui i minori saranno con la madre gli stessi trascorreranno con il padre il lunedì dall'uscita di scuola fino all'ora di cena in cui saranno accompagnati a casa dalla madre ed anche ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, in cui il padre li riporterà a scuola in periodo scolastico, o a casa dalla madre negli altri periodi. I coniugi chiariscono inoltre che nelle settimane in cui i minori trascorreranno con il padre il fine settimana, i medesimi trascorreranno altresì con lo stesso il mercoledì dall'uscita di scuola fino a dopo cena, con pernottamento presso la madre. Per quanto riguarda le giornate festive, i coniugi precisano che i figli trascorreranno ad anni alterni la sera del 24 dicembre e il pranzo del 25 dicembre con un genitore, la sera del 25 dicembre ed il pranzo del 26 dicembre dall'altro genitore. Inoltre i figli trascorreranno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro genitore. Per gli ulteriori giorni festivi scolastici sarà rispettato il calendario ordinario come più sopra concordato.
1. Sul mantenimento dei figli minori e PEona_1 Per_2
Gli odierni ricorrenti stabiliscono che ciascuno di loro provvederà al mantenimento dei figli in maniera proporzionale alle proprie capacità e risorse economiche. Per quanto concerne il contributo al mantenimento a carico del sig. quale CP_1 genitore non collocatario, lo stesso si impegna a versare la somma di euro 350,00 mensili quale contributo di mantenimento dei due figli minori. Inoltre il sostegno economico nei confronti dei figli minori consisterà nell'attribuire per intero alla sig.ra l'assegno unico familiare, pari attualmente a complessivi 470 euro Parte_1 mensili, oltre a continuare a pagare il 50% del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare. I coniugi stabiliscono altresì che le spese straordinarie attinenti ai figli minori saranno sostenute da entrambi per il 50% ciascuno, intendendosi per spese straordinarie a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese mediche specialistiche, odontoiatriche, di terapia, cura, riabilitazione non coperte dal SSN, nonché spese per acquisto di materiale e/o libri scolastici, per attività sportive, per attività ludiche ed ogni altra spesa finalizzata a quelle ulteriori attività circoscritte nell'ambito dei beni
Pagina 2 cosiddetti secondari. Le spese mediche urgenti non saranno previamente concordate dai genitori. Per ogni più preciso dettaglio le parti si riportano al Protocollo del Tribunale di Siena.
1. Sull'assegnazione della casa familiare alla madre Parte_1
I sig.ri e concordano nell'assegnare la casa familiare sita in CP_1 Parte_1
NS (SI) Località Sodi n. 1 (come sopra meglio identificata) compresi arredi, mobili e pertinenze, alla sig.ra trattandosi di luogo deputato allo svolgimento Pt_1 della vita domestica e ritenendo tale soluzione più confacente agli interessi dei figli minori e Per_1 Per_2
Il sig. ha di fatto già lasciato la casa familiare, portando con sé i propri CP_1 effetti personali.
*** I coniugi chiedono altresì che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c.
-con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: Rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti ”.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 8 agosto 2025 i coniugi hanno adito il Tribunale di Siena affinché venisse omologata la propria separazione personale alle condizioni sopra indicate .
Hanno assunto in ricorso: - di avere in data 18/06/2016 contratto matrimonio concordatario in SI;
che dalla loro unione sono nati il 20/08/2017 RK ed il PE 19/02/2020
Hanno illustrato le rispettive condizioni reddituali e dato atto del venir meno di qualsivoglia comunione materiale ed affettiva tra loro, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Può essere dichiarata la separazione dei coniugi alla stregua delle emergenze degli atti di causa e alle condizioni indicate in ricorso che non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico . Il P.m. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte considerato che, trattandosi di ricorso congiunto, non occorre provvedere sulle spese processuali;
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto così provvede :
1)Omologa la separazione consensuale tra e ( Parte_1 CP_1 generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in SI , celebrato il 18/06/2016 , trascritto presso il medesimo comune al n. 14 parte II serie B dello stesso anno .
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SI provvedere alla
Pagina 3 annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena 21/10/2025
Il Presidente Paolo Bernardini
Nota : Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 4