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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/12/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1684/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1684/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CAMPANA TERESA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAMPANA TERESA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/9/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 6/9/2008, che dalla unione erano nati i figli Per_1
e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate. Per_2
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ l) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa coniugale è di proprietà alla sig.ra per cui le viene assegnata con i beni Pt_1
e gli arredi ivi contenuti.
3) Il sig. trasferirà la sua residenza altrove. CP_1
4) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre a Caselle Torinese (TO), dove la signora Pt_1
lavora come docente precaria.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in loro favore essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) verserà, entro il giorno di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori, la somma di €.200, 00 per ciascun figlio, ovvero la somma complessiva di €.400, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
7) L'assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra Pt_1
8) Le spese straordinarie inerenti ai figli minori verranno corrisposte nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. si impegnano, altresì, a contribuire alle spese ordinarie Controparte_1 Parte_1
e straordinarie secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Castrovillari che appare opportuno indicare già in questa sede, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: 1) spese comprese nell'assegno di mantenimento:
vitto, abbigliamento, contributo per spese dell' abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). 2)
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura Iudica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-
car, macchina, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'
attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
il 17/11/1977 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SS EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1684/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.CAMPANA TERESA
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAMPANA TERESA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/9/2025 e esponevano Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio in data 6/9/2008, che dalla unione erano nati i figli Per_1
e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate. Per_2
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“ l) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
2) La casa coniugale è di proprietà alla sig.ra per cui le viene assegnata con i beni Pt_1
e gli arredi ivi contenuti.
3) Il sig. trasferirà la sua residenza altrove. CP_1
4) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre a Caselle Torinese (TO), dove la signora Pt_1
lavora come docente precaria.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento in loro favore essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) verserà, entro il giorno di ogni mese, alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori, la somma di €.200, 00 per ciascun figlio, ovvero la somma complessiva di €.400, 00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo.
7) L'assegno Unico verrà percepito dalla sig.ra Pt_1
8) Le spese straordinarie inerenti ai figli minori verranno corrisposte nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge. si impegnano, altresì, a contribuire alle spese ordinarie Controparte_1 Parte_1
e straordinarie secondo la Giurisprudenza del Tribunale di Castrovillari che appare opportuno indicare già in questa sede, al fine di prevenire ovvero limitare possibili controversie in ordine all'individuazione delle spese e al relativo regime, distinguendo tra spese ordinarie e spese straordinarie: 1) spese comprese nell'assegno di mantenimento:
vitto, abbigliamento, contributo per spese dell' abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa,
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). 2)
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: - scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura Iudica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura),
corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-
car, macchina, motorino, moto); - spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'
attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
- organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
9) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...]_1
il 17/11/1977 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 20 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
SS EN