TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3392/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3392/2023, promossa da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Parte_1
Pigini e dall'avv. Bernardo Becci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pigini in
Ancona, Corso Garibaldi n. 144; ricorrente contro nata il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) della L. 898/1970 così come modificato dall'art. 1 L. n. 55 del 11/05/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 4.08.2014 in Thailandia tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
Controparte_1
2) stante l'autosufficienza economica della Sig. ra non sarà previsto a suo favore CP_1
nessun contributo economico a qualsivoglia titolo e/o ragione”.
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato ex art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto la separazione dalla Parte_1
moglie - con la quale ha contratto matrimonio a Bangok il Controparte_1
04/08/2014 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio e, successivamente, la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Per_1
2. nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto Controparte_1
di fissazione udienza non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Nel corso del giudizio di separazione il ricorrente ha rinunciato alle domande relative all'affido, al collocamento, al diritto di visita ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, insistendo soltanto per la domanda relativa allo status.
Con sentenza non definitiva n. 491/2024 del 7.3.2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha poi rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
5. All'udienza del 29.5.2025 il difensore del ricorrente, considerato che anche la fase divorzile verteva soltanto sullo status, ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987, considerato che la sentenza di separazione è diventata irrevocabile ed è trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza di comparizione delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che il procedimento ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sullo status per cui trattandosi di diritti indisponibili il ricorrente avrebbe comunque dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
Bangkok il 04/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Ancona al n. 135, parte 2, serie C dell'anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3392/2023, promossa da: nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Parte_1
Pigini e dall'avv. Bernardo Becci, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pigini in
Ancona, Corso Garibaldi n. 144; ricorrente contro nata il [...] in [...]; Controparte_1
convenuto - contumace
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
PARTE RICORRENTE: “1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) della L. 898/1970 così come modificato dall'art. 1 L. n. 55 del 11/05/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 4.08.2014 in Thailandia tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
Controparte_1
2) stante l'autosufficienza economica della Sig. ra non sarà previsto a suo favore CP_1
nessun contributo economico a qualsivoglia titolo e/o ragione”.
- 1 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato ex art. 473 bis.49 c.p.c. ha chiesto la separazione dalla Parte_1
moglie - con la quale ha contratto matrimonio a Bangok il Controparte_1
04/08/2014 - e la regolamentazione delle modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio e, successivamente, la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Per_1
2. nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto Controparte_1
di fissazione udienza non si è costituita ed è stata dichiarata contumace
3. Gli atti processuali sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 71 c.p.c., come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Nel corso del giudizio di separazione il ricorrente ha rinunciato alle domande relative all'affido, al collocamento, al diritto di visita ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio, insistendo soltanto per la domanda relativa allo status.
Con sentenza non definitiva n. 491/2024 del 7.3.2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi ed ha poi rimesso la causa sul ruolo del giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
5. All'udienza del 29.5.2025 il difensore del ricorrente, considerato che anche la fase divorzile verteva soltanto sullo status, ha precisato le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. ed il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * *
6. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987, considerato che la sentenza di separazione è diventata irrevocabile ed è trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza di comparizione delle parti richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi.
7. Nulla sulle spese di lite, considerato che il procedimento ha avuto ad oggetto soltanto la pronuncia sullo status per cui trattandosi di diritti indisponibili il ricorrente avrebbe comunque dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria, per cui non è ravvisabile un'effettiva situazione di soccombenza.
P.Q.M.
- 2 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
Bangkok il 04/08/2014, trascritto nel Registro dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Ancona al n. 135, parte 2, serie C dell'anno 2014; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -