Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2202/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2202 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a OMEGNA (VB) il 01/11/1994. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. COLLI GESSICA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a ANGERA (VA) il 21/06/1987 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PEDUTO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti 1. affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso Per_1
l'abitazione della madre, anche a fini anagrafici;
2. il padre contribuirà al mantenimento della minore, tramite il versamento di un importo di € 330,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con decorrenza da gennaio 2025, nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Torino;
il padre si impegna a versare gli arretrati dal gennaio 2025 all'aprile 2025, in due tranches nei mesi di maggio e giugno;
3. assegno unico percepito integralmente dalla madre;
4. il padre vedrà la figlia minore secondo il seguente prospetto:
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in tal caso, per le due settimane successive, il padre potrà vedere la minore anche il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; il padre si impegna ad andare a prendere la bambina e a riportarla;
in caso di malattia della bambina, il padre potrà recuperare i giorni non goduti nelle settimane successive;
è fatto salvo ogni diverso miglior accordo tra i genitori;
- per i successivi mesi sei (dal compimento del secondo anno di età), il padre vedrà e terrà con sé la bambina per l'intera giornata di sabato dalle 10.00 alle 19.00 circa nonché in settimana il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.30; durante le vacanze estive, la madre potrà trascorrere una settimana con la minore;
in tal caso, per le due settimane successive, il padre potrà vedere la minore anche il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30; il padre si impegna ad andare a prendere la bambina e a riportarla;
in caso di malattia della bambina, il padre potrà recuperare i giorni non goduti, nelle settimane successive;
è fatto salvo ogni diverso miglior accordo;
- per i successivi mesi sei, il padre vedrà e terrà con sé la bambina per l'intera giornata di sabato dalle 10.00 alle 19.00 circa nonché in settimana il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e il lunedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; durante le vacanze estive, la madre potrà trascorrere una settimana con la minore;
in tal caso, per le due settimane successive, il padre potrà vedere la minore anche il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il padre si impegna ad andare a prendere la bambina e a riportarla;
in caso di malattia della bambina, il padre potrà recuperare i giorni non goduti, nelle settimane successive;
è fatto salvo ogni diverso miglior accordo;
- per i successivi mesi sei (dal compimento del terzo anno di età), il padre vedrà e terrà con sé la bambina, a week- end alternati, dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso l'abitazione paterna;
in settimana il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore19.00; durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con la minore, vacanze da concordarsi entro il 30.5 di ciascun anno;
- trascorsi ulteriori sei mesi, il padre vedrà e terrà con sé la bambina, a week-end alternati, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00, con pernotto presso l'abitazione paterna;
in settimana il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore19.00; durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere una settimana con la minore, vacanze da concordarsi entro il 30.5 di ciascun anno;
- la minore trascorrerà in via alternata, annualmente, il giorno di Natale e/o Vigilia di Natale, Pasqua e Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
i genitori avranno cura, per il giorno di Natale, di far sì che il genitore che non gode del diritto di visita possa comunque vedere la bambina, intrattenersi ed aprire con lei i regali;
- la minore trascorrerà con la mamma il giorno della Festa della mamma ed il di lei compleanno e con il papà il giorno della Festa del papà ed il di lui compleanno, mentre ad anni alterni trascorrerà con l'uno o l'altro genitore il giorno del proprio compleanno;
- spese di lite compensate.
Per il P.M. Si rimette al Giudice.
Pag. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024 , chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne nata dalla relazione Per_1 more uxorio con . Controparte_1
Si costituiva il resistente che chiedeva una diversa regolamentazione dei profili patrimoniali ed inerenti il diritto di visita del padre.
* All'udienza del 29.4.2025, a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata, quindi, rimessa in decisione. Le condizioni relative ad affido e mantenimento sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto consentono una effettiva bi-genitorialità in favore del figlio minore della coppia. L'ascolto del minore è impossibile per l'età dello stesso e, comunque, è superfluo, considerato l'equo e condivisibile accordo raggiunto. Le condizioni economiche sono anch'esse equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni del figlio. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 29/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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