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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3141/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO PAOLA Controparte_1 P.IVA_2
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE Controparte_2 P.IVA_3
FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei soli confronti di Controparte_3
La società ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e/o la responsabilità ex Controparte_1 art. 2050 c.c. della con riferimento agli eventi descritti in narrativa nonché la Controparte_2 loro esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi dannosi per cui è causa e, per l'effetto, condannare e/o in proprio o in solido fra loro, in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice da quantificarsi nella somma di Euro € 7.991,00 (Euro settemilanovecentonovantuno), o di quella maggiore o minore meglio accertanda in corso di causa, comunque entro il valore massimo di € 26.000,00;..”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che è intestataria di un contratto di fornitura di energia elettrica (ENEL Energia – Mercato libero dell'energia n. cliente: 761483481 –
pagina 1 di 4 Distributore di riferimento: erogata presso l'immobile di sua proprietà sito in Controparte_2
San Severo alla SS 16, Km 650, contrada Torretta S. AN SNC.; che alle ore 23:45 circa del giorno 03.11.2020 presso detto immobile si è verificata un'improvvisa interruzione di energia elettrica protrattasi all'incirca sino alle ore 10:15 del giorno 04.11.2020, che ha determinato “uno sbalzo di corrente” con il conseguente danneggiamento di tre celle frigo, sei armature stradali e due proiettori
LED; che su richiesta di essa attrice sono tempestivamente intervenute in loco le ditte specializzate e che hanno riparato le celle frigo non funzionanti e Controparte_4 Controparte_5 sostituito le armature stradali ed i proiettori danneggiati, per una spesa complessiva di euro 7141,00 come da fatture e preventivo allegati;
che essa attrice ha successivamente inoltrato una serie di “reclami per risarcimento danni da sbalzo di corrente” sia al fornitore che al distributore CP_1 [...]
, in riscontro ai quali il distributore ha negato ogni responsabilità in ragione della natura CP_3
“accidentale” delle interruzioni di servizio verificatesi, mentre il fornitore si è limitato a riportare quanto già dedotto dal distributore nella prima nota di riscontro;
che inoltre alle ore 22:00 del
20.03.2021 si è verificata un'ulteriore improvvisa interruzione di energia elettrica protrattasi sino alle ore 6:15 del 21.03.2021, con il conseguente danneggiamento di alcuni contattori poi sostituiti dalla per una spesa ulteriore di euro 850,00. Controparte_4
si è costituita in giudizio deducendo preliminarmente la carenza di prova in ordine al CP_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di “legittimazione passiva” rispetto all'avversa domanda risarcitoria, attesa la sua estraneità alla E Controparte_3
. Controparte_3
si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: la mancanza di prova di un nesso Controparte_3 causale diretto tra le interruzioni della fornitura di energia elettrica registrate dal sistema ed i danni lamentati da parte attrice;
la riconducibilità delle interruzioni del servizio ad una causa esterna accidentale non imputabile al distributore;
la non conformità alla legge degli impianti elettrici installati presso l'immobile di proprietà della società attrice, privi di dispositivi di protezione idonei a prevenire i danni lamentati.
Orbene ritiene questo giudicante che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c.
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n. 3935/95).
La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa, il quale può superare la presunzione a suo carico solamente provando di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. civ. n. 3022/01, Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193).
Nel caso di specie l'attrice ha fornito la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre non ha offerto la rigorosa prova liberatoria Controparte_3 richiesta dall'art. 2050 c.c.
I testi e dipendenti della , hanno confermato le due interruzioni Tes_1 Tes_2 Parte_2 della fornitura di energia elettrica verificatesi la sera del 4.11.2020 e la sera del 20.3.2021 e protrattesi per alcune ore sino alla mattina del giorno successivo;
hanno altresì confermato che a seguito ed in pagina 2 di 4 conseguenza di dette interruzioni le celle frigo e l'illuminazione esterna hanno smesso di funzionare sino all'intervento di ripristino e di sostituzione eseguito dai tecnici della e della CP_4 [...]
CP_5
Il teste legale rappresentante della ha confermato di essere intervenuto presso la Tes_3 CP_4 sede della a seguito delle interruzioni di energia elettrica del 4.11.2020 e del 20.3.2021 Parte_2 per sostituire i contattori “bruciati” dei quadri elettrici e per ripristinare il funzionamento delle celle frigo;
ha altresì confermato il contenuto delle fatture nn. 56/20 e 12/21 allegate in atti. CP_4
Il teste legale rappresentante della ha confermato il proprio intervento presso la Tes_4 CP_5 sede della per la sostituzione dei proiettori LED e delle armature stradali rimasti Parte_2 danneggiati a seguito delle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica;
ha altresì confermato il contenuto del preventivo e della fattura n. 30/20 allegata in atti. CP_5
Anche i tecnici di , escussi come testi, hanno confermato il verificarsi delle interruzioni Controparte_2 del servizio di erogazione di energia elettrica sulla linea a servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice (interruzioni annotate nei registri AIRE allegati dalla stessa società di distribuzione), precisando di essere intervenuti per la sostituzione di alcuni fusibili bruciati.
Risulta pertanto provato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, il collegamento causale diretto tra le (incontestate) interruzioni nell'erogazione di energia elettrica ed il danneggiamento degli apparecchi elettrici installati presso l'immobile di proprietà della società attrice, che hanno smesso di funzionare proprio nel momento in cui si è verificata l'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica. Le dichiarazioni testimoniali rese dai tecnici intervenuti sui luoghi, che hanno trovato contattori e fusibili bruciati, confermano che si è trattato di un guasto sulla linea di distribuzione dell'energia elettrica verosimilmente dovuto a sbalzi di tensione. L'attrice ha anche dimostrato che i propri impianti elettrici sono conformi alla legge ed alla regola dell'arte e sono dotati di idonei sistemi di protezione (cfr. certificazioni di conformità e verbale di verifica allegati alla prima memoria istruttoria di parte attrice). Pt_3
Per contro la società di distribuzione non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele tecniche idonee e necessarie per evitare l'evento dannoso, né ha provato il verificarsi un evento eccezionale ed imprevedibile estraneo al suo potere di intervento e controllo, sicchè deve essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Alcuna responsabilità può essere invece attribuita alla fornitrice trattandosi di danni CP_1 cagionati da un guasto verificatosi sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rispetto ai quali essa è priva di un potere diretto di intervento e controllo.
Neppure è ad essa imputabile la violazione dei cd. obblighi di protezione accessori discendenti dal dovere di buona fede, per non essersi tempestivamente attivata predisponendo mezzi alternativi atti a garantire la fruizione dell'energia elettrica (cfr. Cass. 6930/24, che ha ritenuto configurabile in questi termini la responsabilità contrattuale concorrente del fornitore nel caso di interruzione della fornitura protrattasi continuativamente per mesi), in quanto nella fattispecie in esame il ripristino della fornitura è avvenuto dopo poche ore a cura dei tecnici di . Controparte_2
Il danno patrimoniale subito dalla società attrice può essere quantificato nella misura complessiva richiesta di euro 7991,00, corrispondente ai costi di ripristino di cui alle fatture in atti confermate dai testimoni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a decorrere dal 21.3.2021, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda nei confronti di e, per l'effetto, la condanna a pagare in Controparte_3 favore dell'attrice la somma di euro 7991,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1 condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna la parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3141/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERILE FABIO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASO PAOLA Controparte_1 P.IVA_2
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA TORRE Controparte_2 P.IVA_3
FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata nei soli confronti di Controparte_3
La società ha convenuto in giudizio ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di e/o la responsabilità ex Controparte_1 art. 2050 c.c. della con riferimento agli eventi descritti in narrativa nonché la Controparte_2 loro esclusiva responsabilità nella determinazione degli eventi dannosi per cui è causa e, per l'effetto, condannare e/o in proprio o in solido fra loro, in persona Controparte_1 Controparte_2 dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice da quantificarsi nella somma di Euro € 7.991,00 (Euro settemilanovecentonovantuno), o di quella maggiore o minore meglio accertanda in corso di causa, comunque entro il valore massimo di € 26.000,00;..”.
A sostegno della domanda la società attrice ha dedotto in fatto che è intestataria di un contratto di fornitura di energia elettrica (ENEL Energia – Mercato libero dell'energia n. cliente: 761483481 –
pagina 1 di 4 Distributore di riferimento: erogata presso l'immobile di sua proprietà sito in Controparte_2
San Severo alla SS 16, Km 650, contrada Torretta S. AN SNC.; che alle ore 23:45 circa del giorno 03.11.2020 presso detto immobile si è verificata un'improvvisa interruzione di energia elettrica protrattasi all'incirca sino alle ore 10:15 del giorno 04.11.2020, che ha determinato “uno sbalzo di corrente” con il conseguente danneggiamento di tre celle frigo, sei armature stradali e due proiettori
LED; che su richiesta di essa attrice sono tempestivamente intervenute in loco le ditte specializzate e che hanno riparato le celle frigo non funzionanti e Controparte_4 Controparte_5 sostituito le armature stradali ed i proiettori danneggiati, per una spesa complessiva di euro 7141,00 come da fatture e preventivo allegati;
che essa attrice ha successivamente inoltrato una serie di “reclami per risarcimento danni da sbalzo di corrente” sia al fornitore che al distributore CP_1 [...]
, in riscontro ai quali il distributore ha negato ogni responsabilità in ragione della natura CP_3
“accidentale” delle interruzioni di servizio verificatesi, mentre il fornitore si è limitato a riportare quanto già dedotto dal distributore nella prima nota di riscontro;
che inoltre alle ore 22:00 del
20.03.2021 si è verificata un'ulteriore improvvisa interruzione di energia elettrica protrattasi sino alle ore 6:15 del 21.03.2021, con il conseguente danneggiamento di alcuni contattori poi sostituiti dalla per una spesa ulteriore di euro 850,00. Controparte_4
si è costituita in giudizio deducendo preliminarmente la carenza di prova in ordine al CP_1 rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica ed eccependo in ogni caso il proprio difetto di “legittimazione passiva” rispetto all'avversa domanda risarcitoria, attesa la sua estraneità alla E Controparte_3
. Controparte_3
si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: la mancanza di prova di un nesso Controparte_3 causale diretto tra le interruzioni della fornitura di energia elettrica registrate dal sistema ed i danni lamentati da parte attrice;
la riconducibilità delle interruzioni del servizio ad una causa esterna accidentale non imputabile al distributore;
la non conformità alla legge degli impianti elettrici installati presso l'immobile di proprietà della società attrice, privi di dispositivi di protezione idonei a prevenire i danni lamentati.
Orbene ritiene questo giudicante che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nell'ambito applicativo dell'art. 2050 c.c.
Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, dettata dall'art. 2050 c.c., è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico, consistente nella produzione e fornitura di energia elettrica (Cass. Civ. n. 537/82 e Cass. Civ. n. 3935/95).
La responsabilità ex art. 2050 c.c. si configura come responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione. Di conseguenza l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa, il quale può superare la presunzione a suo carico solamente provando di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno (Cass. civ. n. 3022/01, Cass. Civ., sez. III, del 15 maggio 2007 n. 11193).
Nel caso di specie l'attrice ha fornito la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso, mentre non ha offerto la rigorosa prova liberatoria Controparte_3 richiesta dall'art. 2050 c.c.
I testi e dipendenti della , hanno confermato le due interruzioni Tes_1 Tes_2 Parte_2 della fornitura di energia elettrica verificatesi la sera del 4.11.2020 e la sera del 20.3.2021 e protrattesi per alcune ore sino alla mattina del giorno successivo;
hanno altresì confermato che a seguito ed in pagina 2 di 4 conseguenza di dette interruzioni le celle frigo e l'illuminazione esterna hanno smesso di funzionare sino all'intervento di ripristino e di sostituzione eseguito dai tecnici della e della CP_4 [...]
CP_5
Il teste legale rappresentante della ha confermato di essere intervenuto presso la Tes_3 CP_4 sede della a seguito delle interruzioni di energia elettrica del 4.11.2020 e del 20.3.2021 Parte_2 per sostituire i contattori “bruciati” dei quadri elettrici e per ripristinare il funzionamento delle celle frigo;
ha altresì confermato il contenuto delle fatture nn. 56/20 e 12/21 allegate in atti. CP_4
Il teste legale rappresentante della ha confermato il proprio intervento presso la Tes_4 CP_5 sede della per la sostituzione dei proiettori LED e delle armature stradali rimasti Parte_2 danneggiati a seguito delle interruzioni dell'erogazione di energia elettrica;
ha altresì confermato il contenuto del preventivo e della fattura n. 30/20 allegata in atti. CP_5
Anche i tecnici di , escussi come testi, hanno confermato il verificarsi delle interruzioni Controparte_2 del servizio di erogazione di energia elettrica sulla linea a servizio dell'immobile di proprietà dell'attrice (interruzioni annotate nei registri AIRE allegati dalla stessa società di distribuzione), precisando di essere intervenuti per la sostituzione di alcuni fusibili bruciati.
Risulta pertanto provato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, il collegamento causale diretto tra le (incontestate) interruzioni nell'erogazione di energia elettrica ed il danneggiamento degli apparecchi elettrici installati presso l'immobile di proprietà della società attrice, che hanno smesso di funzionare proprio nel momento in cui si è verificata l'interruzione dell'alimentazione di energia elettrica. Le dichiarazioni testimoniali rese dai tecnici intervenuti sui luoghi, che hanno trovato contattori e fusibili bruciati, confermano che si è trattato di un guasto sulla linea di distribuzione dell'energia elettrica verosimilmente dovuto a sbalzi di tensione. L'attrice ha anche dimostrato che i propri impianti elettrici sono conformi alla legge ed alla regola dell'arte e sono dotati di idonei sistemi di protezione (cfr. certificazioni di conformità e verbale di verifica allegati alla prima memoria istruttoria di parte attrice). Pt_3
Per contro la società di distribuzione non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele tecniche idonee e necessarie per evitare l'evento dannoso, né ha provato il verificarsi un evento eccezionale ed imprevedibile estraneo al suo potere di intervento e controllo, sicchè deve essere chiamata a rispondere dei danni ai sensi dell'art. 2050 c.c.
Alcuna responsabilità può essere invece attribuita alla fornitrice trattandosi di danni CP_1 cagionati da un guasto verificatosi sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica, rispetto ai quali essa è priva di un potere diretto di intervento e controllo.
Neppure è ad essa imputabile la violazione dei cd. obblighi di protezione accessori discendenti dal dovere di buona fede, per non essersi tempestivamente attivata predisponendo mezzi alternativi atti a garantire la fruizione dell'energia elettrica (cfr. Cass. 6930/24, che ha ritenuto configurabile in questi termini la responsabilità contrattuale concorrente del fornitore nel caso di interruzione della fornitura protrattasi continuativamente per mesi), in quanto nella fattispecie in esame il ripristino della fornitura è avvenuto dopo poche ore a cura dei tecnici di . Controparte_2
Il danno patrimoniale subito dalla società attrice può essere quantificato nella misura complessiva richiesta di euro 7991,00, corrispondente ai costi di ripristino di cui alle fatture in atti confermate dai testimoni, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali a decorrere dal 21.3.2021, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda nei confronti di e, per l'effetto, la condanna a pagare in Controparte_3 favore dell'attrice la somma di euro 7991,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
rigetta la domanda nei confronti di Controparte_1 condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_3
264,00 per spese ed € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
condanna la parte attrice a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali
Foggia, 12.6.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4