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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 18,50 dell'udienza del 04.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1430/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Piero ORTISI ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.05.2023 l'avv. Ortisi ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione nr. OI-0002022398 notificata il 07.04.2023 con cui l' ha intimato il pagamento della CP_1 somma di € 10.006,relativo al mancato pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori relativi all'anno 2016.
Deduce l'opponente diversi motivi tra cui la prescrizione e l'eccessiva sanzione in rapporto al debito dovuto , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con provvedimento del 15.06.2023 veniva sospesa la esecutività dell'atto impugnato e con comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2024 si costituiva l' CP_1 deducendo la correttezza della propria richiesta e chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio interveniva la “rideterminazione” della sanzione inflitta e la parte provvedeva al pagamento della sanzione così determinata, notevolmente inferiore a quella iniziale.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto, ed atteso il pagamento della somma rideterminata dall' il giudizio va definito CP_1 per cessazione della materia del contendere .
pagina 1 di 2 Atteso quanto sopra sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da ed atteso l'intervenuto pagamento della sanzione Parte_1 così rideterminata dall' annulla l'Ordinanza-ingiunzione indicata in premessa e notificata il CP_1
07.04.2023.
Compensa tra le parti le spese di lite
Siracusa 04.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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