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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12,59 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Furuo Artoni e per parte opposta l'avv. Greta De Francesco, in sostituzione dell'avv. Zanetti. L'avv. De Francesco ribadisce l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione che non si ritiene sanata ex tunc dalla costituzione. Nel merito si riporta agli atti, chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata e defatigatoria e precisa quanto segue: 1) in ordine alla disponibilità degli alloggi, evidenzia che la stessa non significa discrezionalità del Club, ma, come stabilito a pagina 3 del formulario informativo
(allegato A) e a pag. 5 del regolamento (Allegato B), sono elencate tutte le strutture di cui è possibile usufruire, scegliendo destinazione e periodo;
2) il prezzo della settimana all'anno sino al 2053 ed anche successivamente se il diritto di godimento si trasmette agli eredi e non viene risolto il contratto, viene saldato definitivamente con il saldo della quota associativa indicato in contratto, nella fattispecie € 12.000,00. Chiede inoltre di depositare la recente sentenza del Tribunale di Pavia n. 357 del 21 marzo 2025, che ha statuito di un contratto pagina 1 di 11 identico a quello per cui è causa, e precisa le conclusioni come in atti. L'avv. Artoni contesta l'eccezione di nullità della citazione ed evidenzia che la costituzione di parte opposta ha sanato ogni vizio dalla stessa dedotto. Rileva come l'indeterminatezza del contratto sia confermata dalle dichiarazioni oggi rese da controparte, dalle quali risulta che il bene immobile non è individuato. Stante l'indeterminatezza del contratto insiste per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in atti. Il giudice ammette parte opposta al deposito della sentenza sopra citata e ad ore 13,18 si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 17,43 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 17,43.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 2857/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Furio Parte_1 C.F._1
Artoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Varese, Via San
Martino, 11, giusta procura in atti
-Opponente – contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Alberto Zanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Padova, Via Morgagni, 22, giusta procura in atti
-Opposta -
All'udienza del 12 giugno 2025, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società ha chiesto a questo giudice di ingiungere a CP_1
di pagarle la somma di € 12.598,00, oltre interessi e spese della procedura Parte_1
monitoria.
pagina 3 di 11 Al riguardo la società ha riferito: che il 10 agosto 2020 sottoscriveva CP_1 Parte_1
con nella sua qualità di mandataria di , il contratto n. 5078 con cui il CP_2 CP_1
signor acquistava un certificato di adesione al Club turistico Michelangelo Hotel and Pt_1
Resort; che con la sottoscrizione del predetto contratto il signor si impegnava versare Pt_1
alla società la somma di € 12.000,00, quale prezzo per l'acquisto della quota di CP_1
adesione al Club, e ciò in tre rate, di cui la prima di € 1.200,00 con scadenza 30 settembre 2020, la seconda di € 3.600,00 con scadenza 30 marzo 2022, la terza di € 7.200,00 con scadenza al 30 marzo 2025; che il signor ha versato solo € 1.200,00 e vane sono risultate le richieste di Pt_1
pagamento delle ulteriori rate, con conseguente sua decadenza dal beneficio dl termine;
che il contratto prevede anche il pagamento delle spese di gestione annuale e il signor si è Pt_1
reso moroso a tale titolo della somma di € 1.040,00, di cui € 510,00 per l'anno 2022 ed € 530,00 per l'anno 2023; che il signor è debitore della somma di € 10.800,00 per saldo quota Pt_1
adesione, di ulteriori € 1.040,00 per spese gestionali annuali e di ulteriori € 758,00 per “oneri legali stragiudiziali”.
Emesso il decreto ingiuntivo per la somma di € 12.598,00 e notificatolo al signor , Pt_1
quest'ultimo vi ha proposto opposizione, dando luogo alla presente causa.
L'opponente ha assunto di nulla dovere alla società e anzi di avere diritto ad CP_1
ottenere dalla stessa la restituzione della somma di € 1.200,00 già versatale, stante la nullità del contratto concluso con la predetta società, per indeterminatezza dell'oggetto.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo contro di lui emesso e, in via riconvenzionale, di condannare la società a restituirgli la somma CP_1
versata di € 1.200,00, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la società che, eccepita la nullità dell'atto di citazione in CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., ha assunto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 11 In via subordinata e nel merito, parte opposta ha assunto che l'opposizione è meramente defatigatoria e infondata.
L'opposta ha quindi chiesto di dichiarare la definitiva esecutività del decreto opposto e, in via subordinata, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e di rigettare l'opposizione.
Il giudice, pur ritenendo che la costituzione dell'opposta in giudizio, avesse sanato la nullità della citazione, ha poi fissato una nuova udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in ossequio al disposto dell'art. 164, IV co. ult. cpv., c.p.c.
In seguito, il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rinviato la causa ad oggi per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
** * **
Parte opposta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia perché che nello stesso vi è l'invito al convenuto a costituirsi entro il termine di 20 giorni rispetto alla data di udienza indicata in citazione, anziché entro 70 giorni (“con conseguente compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di poter esplicare le proprie difese nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., come l'attuale rito prevede”), sia, perché nella citazione manca l'avvertimento inerente la difesa tecnica di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
L'opposta ha assunto che dalla nullità della citazione discende la definitiva esecutività del decreto opposto, perché, “quand'anche il giudice adito dovesse ritenere sanabile tale vizio, ordinando la rinnovazione della citazione”, il termine di 40 giorni per impugnare il decreto ingiuntivo è scaduto e pertanto il decreto è divenuto definitivo per non essere stato validamente opposto.
L'assunto è infondato.
Occorre premettere che il presente procedimento è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 e pertanto è soggetto al D. lgs. n. 149/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia), che prevede (tra l'altro) che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., pena le decadenze di cui agli pagina 5 di 11 artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha effettivamente invitato la convenuta (odierna opposta) a costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza, anziché entro 70 giorni, e omesso di effettuare l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Va tuttavia osservato che l'opposta si è ugualmente costituita entro il termine di 70 giorni prima dell'udienza e ha svolto compiutamente le proprie difese, anche nel merito, depositando tempestivamente, sia la comparsa di costituzione, sia le successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.; quindi, l'invito che l'opponente ha rivolto all'opposta a costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza non ha precluso a quest'ultima, né di costituirsi tempestivamente ex art. 166 c.p.c., né di svolgere le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità della citazione per non corretta indicazione del termine entro cui costituirsi deve ritenersi infondata.
Quanto all'eccezione di omesso avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., l'art. 164 c.p.c. dispone che la citazione è nulla se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163
c.p.c. e prevede che:
a) se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio;
b) la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;
c) se il convenuto si costituisce, la costituzione sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al sub b), tuttavia se il convenuto deduce la pagina 6 di 11 mancanza dell'avvertimento di cui al numero 7 dell'art. 163 c.p.c., il giudice fissa nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nella specie parte convenuta si è costituita tempestivamente e a mezzo di difensore e ha svolto le proprie difese, anche nel merito.
La costituzione della convenuta ha quindi sanato i vizi della citazione, così come dispone l'art. 164, IV co. c.p.c. (ad ogni modo questo giudice ha fissato nuova udienza rispetto a quella indicata in citazione, così come prescrive l'art. 164, IV co. c.p.c.).
Inoltre, il decreto ingiuntivo risulta notificato all'opponente il 25 ottobre 2023 e quest'ultima ha notificato all'opposta l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il 24 novembre
2023, ossia entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
Quindi, poiché con la costituzione del convenuto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione della stessa, ossia nella specie sin dal 24 novembre 2023, per quanto sopra esposto, l'opposizione è tempestiva e ha perciò impedito che il decreto ingiuntivo divenisse definitivo.
Ciò premesso e venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'opponente ha assunto che il contratto da lui sottoscritto con la società deve CP_1
configurarsi di multiproprietà; che il codice del consumo prevede che il contratto debba contenere espressamente la durata e il termine del contratto, la clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti dal contratto;
che la quota di multiproprietà deve essere compiutamente individuata, essendo espressione concreta ed effettiva della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'unità abitativa;
che nella specie l'oggetto del contratto è indeterminato perché in quest'ultimo è solo indicato il diritto di godere di servizi, tra l'altro non specificati, e di un settimana di soggiorno presso la strutture turistiche alberghiere che risultano nella
“disponibilità” del;
che l'espressione “nella disponibilità” del Club “getta ulteriore Pt_2
indeterminatezza alla prestazione”, perché “se non vi è disponibilità il consumatore non può usufruire
pagina 7 di 11 di nulla o viceversa l'Hotel a sua discrezione decide cosa sia disponibile”, rendendo la prestazione assolutamente indefinita.
L'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che ricorre la fattispecie dell'acquisto di una multiproprietà immobiliare ogni qual volta una medesima frazione di un complesso residenziale venga separatamente alienata a più soggetti e a ciascuno di essi sia attribuito un diritto perpetuo e trasmissibile di godere di quella specifica frazione immobiliare, in modo esclusivo, ma per periodi di tempo limitati, a turno con gli altri multiproprietari della medesima frazione.
Dall'esame del contratto stipulato tra le parti (intendendosi qui per tale l'intero strumento negoziale comprensivo degli allegati) emerge che il diritto conferito all'opponente non riguarda uno (o più) specifici beni immobili, ravvisandosi nell'elenco di cui all'allegato contrattuale A, solo un'indicazione delle strutture turistiche che si trovano “nella disponibilità”, senza menzione del pertinente titolo, del , immobili che, per di più, ai sensi Pt_2
dell'allegato contrattuale B, potranno variare “in ragione degli accordi commerciali stipulati”.
Neppure è prevista la modalità turnaria nel godimento dello stesso, né, a fortiori, è previsto il conferimento di una quota millesimale di proprietà in capo al cessionario.
Già questo consente di escludere che il contratto stipulato dall'odierno opponente possa essere ricondotto alla categoria giuridica della multiproprietà.
La fattispecie in questione risulta invero assimilabile a quella del “contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine” di cui all'art. 71 del Codice del Consumo (norma qui certamente applicabile, nella trattandosi indubbiamente di rapporto intercorso tra un consumatore, l'odierno opponente, e un professionista, la società opposta), intendendosi con tale espressione un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi.
pagina 8 di 11 Infatti, lo strumento negoziale in esame prevede che oggetto del rapporto è la cessione a titolo oneroso del certificato di adesione al “ (che ha validità sino al 31 Parte_3
dicembre 2053), che garantisce all'associato il diritto di godere “di servizi a lui riservati”
(condizioni privilegiate” inerenti a viaggi organizzati, soggiorni, trasporti aerei, terrestri e marittimi, noleggio auto , etc., cfr. art. 6 del regolamento), incluso il godimento di una settimana di soggiorno presso le strutture alberghiere che risultano nella “disponibilità” del
(cfr. art. 1 del contratto). Pt_2
In merito a tale tipologia di contratto, il richiamato art. 71 Cod. Consumo dispone che in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore informazioni accurate e sufficienti tramite il formulario informativo di cui all'allegato II ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario, che forniscono una significativa indicazione del contenuto essenziale minimo di tale contratto.
L'allegato II ter dispone che l'operatore deve, tra l'altro, indicare la natura e il contenuto esatto del diritto o dei diritti.
Nel caso di specie, anche considerando congiuntamente tutti i documenti negoziali sottoscritti dall'odierno opponente, difetta l'indicazione sopra indicata.
Per quanto concerne i servizi riservati agli associati e oggetto del contratto, l'art. 6 del regolamento (allegato B), lungi dall'indicare il contenuto esatto del relativo diritto, rimanda alla pagina web www.michelangelohotelandresort.net, e fa presente che, accedendo all'area riservata, gli associati potranno godere di “condizioni privilegiate” inerenti a viaggi organizzati, soggiorni, trasporti aerei, terrestri e marittimi, noleggio auto , etc. senza tuttavia precisare in alcun modo in cosa consisterebbero dette condizioni privilegiate.
Per quanto concerne il diritto di godere di una settimana di soggiorno, il contratto prevede che tale diritto potrà essere esercitato presso le strutture alberghiere che risultano “nella disponibilità” del e l'allegato A (formulario informativo), al paragrafo “prenotazione Pt_2
pagina 9 di 11 periodo”, dispone che l'associato, salvo disponibilità, potrà godere della settimana presso una delle strutture Turistiche Alberghiere “in disponibilità” del . Pt_2
Si tratta di una settimana di soggiorno all'anno, perché il formulario informativo (allegato A), nel paragrafo prenotazione periodo, dispone che l'associato potrà godere della settimana a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Senonché è evidente che le espressioni “strutture alberghiere nella disponibilità del Club” e “in disponibilità del Club” e “salvo disponibilità del Club”, da un lato, non fanno che confermare che difetta il requisito dell'indicazione del contenuto esatto dei diritti oggetto del contratto, dall'altro, evidenziano la mancanza di alcuna forma di garanzia in ordine al diritto dell'associato di godere di una settimana di soggiorno all'anno. E non rileva la circostanza, evidenziata da parte opposta, che l'allegato A del contratto contiene un elenco delle strutture alberghiere del , atteso che nell'allegato B al contratto è precisato che i complessi turistici Pt_2
alberghieri “in disponibilità” al potranno variare, come già si è osservato per altro Pt_2
motivo, “in ragione degli accordi commerciali stipulati”.
Va poi aggiunto che nell'indicazione dell'oggetto del contratto non è specificata la modalità di godimento del diritto di soggiorno (ad esempio, presso una stanza d'albergo, ovvero presso un appartamento, o una villa, etc.), perché, come già evidenziato, è solo dichiarato che il diritto potrà essere esercitato “presso le strutture alberghiere che risultano nella disponibilità del
” Pt_2
È anche vero che l'art. 5 del contratto, che concerne la quota annuale a carico dell'associato
“per garantire la gestione e il buon funzionamento dei servizi turistico ricettivi”, indica una tipologia di appartamento e quindi deve, in linea teorica, ritenersi che il diritto in questione consista nel soggiorno presso un appartamento.
Va tuttavia evidenziato che la tipologia di appartamento indicata nel contratto, ossia “4 New”, non corrisponde ad alcuna di quelle riportate nel formulario informativo (allegato A), risultando quindi incerta la modalità di godimento del diritto in questione.
pagina 10 di 11 In definitiva, l'esame dei documenti negoziali sottoscritti dall'opponente rende evidente che l'indicazione dei diritti spettanti al medesimo e che discendono dalla titolarità del certificato associativo acquistato è del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.
Deve quindi dichiararsi la nullità del contratto n. 5078, stipulato il 10 agosto 2020 tra l'odierno opponente e l'opposta, per indeterminatezza dell'oggetto.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e rubricato al n. 722/2023 deve essere revocato.
Va inoltre accolta la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 1.200,00 a quest'ultima versata in esecuzione del predetto contratto. Detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in € 3.376,00, oltre accessori di legge, in considerazione dell'attività effettivamente svolta, devono porsi a carico di parte opposta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in persona del giudice dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2857/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara la nullità del contratto n. 5078, stipulato il 10 agosto 2020 tra gli odierni opponente e opposta, per indeterminatezza dell'oggetto; revoca il decreto ingiuntivo n.722/2023 emesso da questo tribunale il 12 ottobre 2023; condanna parte opposta a restituire all'opponente la somma di € 1.200,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 3.376,00, oltre accessori di legge.
Varese, 12 giugno 2025.
Il giudice Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Controparte_1
OPPOSTA
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 12,59 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Furuo Artoni e per parte opposta l'avv. Greta De Francesco, in sostituzione dell'avv. Zanetti. L'avv. De Francesco ribadisce l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione che non si ritiene sanata ex tunc dalla costituzione. Nel merito si riporta agli atti, chiede il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata e defatigatoria e precisa quanto segue: 1) in ordine alla disponibilità degli alloggi, evidenzia che la stessa non significa discrezionalità del Club, ma, come stabilito a pagina 3 del formulario informativo
(allegato A) e a pag. 5 del regolamento (Allegato B), sono elencate tutte le strutture di cui è possibile usufruire, scegliendo destinazione e periodo;
2) il prezzo della settimana all'anno sino al 2053 ed anche successivamente se il diritto di godimento si trasmette agli eredi e non viene risolto il contratto, viene saldato definitivamente con il saldo della quota associativa indicato in contratto, nella fattispecie € 12.000,00. Chiede inoltre di depositare la recente sentenza del Tribunale di Pavia n. 357 del 21 marzo 2025, che ha statuito di un contratto pagina 1 di 11 identico a quello per cui è causa, e precisa le conclusioni come in atti. L'avv. Artoni contesta l'eccezione di nullità della citazione ed evidenzia che la costituzione di parte opposta ha sanato ogni vizio dalla stessa dedotto. Rileva come l'indeterminatezza del contratto sia confermata dalle dichiarazioni oggi rese da controparte, dalle quali risulta che il bene immobile non è individuato. Stante l'indeterminatezza del contratto insiste per l'accoglimento delle conclusioni già svolte in atti. Il giudice ammette parte opposta al deposito della sentenza sopra citata e ad ore 13,18 si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 17,43 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 17,43.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 2857/2023 R.G. promossa da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall' avv. Furio Parte_1 C.F._1
Artoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Varese, Via San
Martino, 11, giusta procura in atti
-Opponente – contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Alberto Zanetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Padova, Via Morgagni, 22, giusta procura in atti
-Opposta -
All'udienza del 12 giugno 2025, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società ha chiesto a questo giudice di ingiungere a CP_1
di pagarle la somma di € 12.598,00, oltre interessi e spese della procedura Parte_1
monitoria.
pagina 3 di 11 Al riguardo la società ha riferito: che il 10 agosto 2020 sottoscriveva CP_1 Parte_1
con nella sua qualità di mandataria di , il contratto n. 5078 con cui il CP_2 CP_1
signor acquistava un certificato di adesione al Club turistico Michelangelo Hotel and Pt_1
Resort; che con la sottoscrizione del predetto contratto il signor si impegnava versare Pt_1
alla società la somma di € 12.000,00, quale prezzo per l'acquisto della quota di CP_1
adesione al Club, e ciò in tre rate, di cui la prima di € 1.200,00 con scadenza 30 settembre 2020, la seconda di € 3.600,00 con scadenza 30 marzo 2022, la terza di € 7.200,00 con scadenza al 30 marzo 2025; che il signor ha versato solo € 1.200,00 e vane sono risultate le richieste di Pt_1
pagamento delle ulteriori rate, con conseguente sua decadenza dal beneficio dl termine;
che il contratto prevede anche il pagamento delle spese di gestione annuale e il signor si è Pt_1
reso moroso a tale titolo della somma di € 1.040,00, di cui € 510,00 per l'anno 2022 ed € 530,00 per l'anno 2023; che il signor è debitore della somma di € 10.800,00 per saldo quota Pt_1
adesione, di ulteriori € 1.040,00 per spese gestionali annuali e di ulteriori € 758,00 per “oneri legali stragiudiziali”.
Emesso il decreto ingiuntivo per la somma di € 12.598,00 e notificatolo al signor , Pt_1
quest'ultimo vi ha proposto opposizione, dando luogo alla presente causa.
L'opponente ha assunto di nulla dovere alla società e anzi di avere diritto ad CP_1
ottenere dalla stessa la restituzione della somma di € 1.200,00 già versatale, stante la nullità del contratto concluso con la predetta società, per indeterminatezza dell'oggetto.
L'opponente ha quindi concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo contro di lui emesso e, in via riconvenzionale, di condannare la società a restituirgli la somma CP_1
versata di € 1.200,00, oltre interessi.
Si è costituita in giudizio la società che, eccepita la nullità dell'atto di citazione in CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., ha assunto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 4 di 11 In via subordinata e nel merito, parte opposta ha assunto che l'opposizione è meramente defatigatoria e infondata.
L'opposta ha quindi chiesto di dichiarare la definitiva esecutività del decreto opposto e, in via subordinata, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, e di rigettare l'opposizione.
Il giudice, pur ritenendo che la costituzione dell'opposta in giudizio, avesse sanato la nullità della citazione, ha poi fissato una nuova udienza di cui all'art. 183 c.p.c., in ossequio al disposto dell'art. 164, IV co. ult. cpv., c.p.c.
In seguito, il giudice ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e rinviato la causa ad oggi per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
** * **
Parte opposta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, sia perché che nello stesso vi è l'invito al convenuto a costituirsi entro il termine di 20 giorni rispetto alla data di udienza indicata in citazione, anziché entro 70 giorni (“con conseguente compressione del diritto di difesa per l'impossibilità di poter esplicare le proprie difese nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., come l'attuale rito prevede”), sia, perché nella citazione manca l'avvertimento inerente la difesa tecnica di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c.
L'opposta ha assunto che dalla nullità della citazione discende la definitiva esecutività del decreto opposto, perché, “quand'anche il giudice adito dovesse ritenere sanabile tale vizio, ordinando la rinnovazione della citazione”, il termine di 40 giorni per impugnare il decreto ingiuntivo è scaduto e pertanto il decreto è divenuto definitivo per non essere stato validamente opposto.
L'assunto è infondato.
Occorre premettere che il presente procedimento è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 e pertanto è soggetto al D. lgs. n. 149/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia), che prevede (tra l'altro) che l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., pena le decadenze di cui agli pagina 5 di 11 artt. 38 e 167 c.p.c., e che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha effettivamente invitato la convenuta (odierna opposta) a costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza, anziché entro 70 giorni, e omesso di effettuare l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.
Va tuttavia osservato che l'opposta si è ugualmente costituita entro il termine di 70 giorni prima dell'udienza e ha svolto compiutamente le proprie difese, anche nel merito, depositando tempestivamente, sia la comparsa di costituzione, sia le successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.; quindi, l'invito che l'opponente ha rivolto all'opposta a costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza non ha precluso a quest'ultima, né di costituirsi tempestivamente ex art. 166 c.p.c., né di svolgere le proprie difese, con la conseguenza che l'eccezione di nullità della citazione per non corretta indicazione del termine entro cui costituirsi deve ritenersi infondata.
Quanto all'eccezione di omesso avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c., l'art. 164 c.p.c. dispone che la citazione è nulla se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163
c.p.c. e prevede che:
a) se il convenuto non si costituisce, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio;
b) la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;
c) se il convenuto si costituisce, la costituzione sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al sub b), tuttavia se il convenuto deduce la pagina 6 di 11 mancanza dell'avvertimento di cui al numero 7 dell'art. 163 c.p.c., il giudice fissa nuova udienza nel rispetto dei termini.
Nella specie parte convenuta si è costituita tempestivamente e a mezzo di difensore e ha svolto le proprie difese, anche nel merito.
La costituzione della convenuta ha quindi sanato i vizi della citazione, così come dispone l'art. 164, IV co. c.p.c. (ad ogni modo questo giudice ha fissato nuova udienza rispetto a quella indicata in citazione, così come prescrive l'art. 164, IV co. c.p.c.).
Inoltre, il decreto ingiuntivo risulta notificato all'opponente il 25 ottobre 2023 e quest'ultima ha notificato all'opposta l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il 24 novembre
2023, ossia entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
Quindi, poiché con la costituzione del convenuto gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione della stessa, ossia nella specie sin dal 24 novembre 2023, per quanto sopra esposto, l'opposizione è tempestiva e ha perciò impedito che il decreto ingiuntivo divenisse definitivo.
Ciò premesso e venendo al merito, si osserva quanto segue.
L'opponente ha assunto che il contratto da lui sottoscritto con la società deve CP_1
configurarsi di multiproprietà; che il codice del consumo prevede che il contratto debba contenere espressamente la durata e il termine del contratto, la clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti dal contratto;
che la quota di multiproprietà deve essere compiutamente individuata, essendo espressione concreta ed effettiva della partecipazione di ciascun comproprietario al godimento dell'unità abitativa;
che nella specie l'oggetto del contratto è indeterminato perché in quest'ultimo è solo indicato il diritto di godere di servizi, tra l'altro non specificati, e di un settimana di soggiorno presso la strutture turistiche alberghiere che risultano nella
“disponibilità” del;
che l'espressione “nella disponibilità” del Club “getta ulteriore Pt_2
indeterminatezza alla prestazione”, perché “se non vi è disponibilità il consumatore non può usufruire
pagina 7 di 11 di nulla o viceversa l'Hotel a sua discrezione decide cosa sia disponibile”, rendendo la prestazione assolutamente indefinita.
L'eccezione di indeterminatezza dell'oggetto del contratto è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che ricorre la fattispecie dell'acquisto di una multiproprietà immobiliare ogni qual volta una medesima frazione di un complesso residenziale venga separatamente alienata a più soggetti e a ciascuno di essi sia attribuito un diritto perpetuo e trasmissibile di godere di quella specifica frazione immobiliare, in modo esclusivo, ma per periodi di tempo limitati, a turno con gli altri multiproprietari della medesima frazione.
Dall'esame del contratto stipulato tra le parti (intendendosi qui per tale l'intero strumento negoziale comprensivo degli allegati) emerge che il diritto conferito all'opponente non riguarda uno (o più) specifici beni immobili, ravvisandosi nell'elenco di cui all'allegato contrattuale A, solo un'indicazione delle strutture turistiche che si trovano “nella disponibilità”, senza menzione del pertinente titolo, del , immobili che, per di più, ai sensi Pt_2
dell'allegato contrattuale B, potranno variare “in ragione degli accordi commerciali stipulati”.
Neppure è prevista la modalità turnaria nel godimento dello stesso, né, a fortiori, è previsto il conferimento di una quota millesimale di proprietà in capo al cessionario.
Già questo consente di escludere che il contratto stipulato dall'odierno opponente possa essere ricondotto alla categoria giuridica della multiproprietà.
La fattispecie in questione risulta invero assimilabile a quella del “contratto relativo ad un prodotto per le vacanze di lungo termine” di cui all'art. 71 del Codice del Consumo (norma qui certamente applicabile, nella trattandosi indubbiamente di rapporto intercorso tra un consumatore, l'odierno opponente, e un professionista, la società opposta), intendendosi con tale espressione un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi.
pagina 8 di 11 Infatti, lo strumento negoziale in esame prevede che oggetto del rapporto è la cessione a titolo oneroso del certificato di adesione al “ (che ha validità sino al 31 Parte_3
dicembre 2053), che garantisce all'associato il diritto di godere “di servizi a lui riservati”
(condizioni privilegiate” inerenti a viaggi organizzati, soggiorni, trasporti aerei, terrestri e marittimi, noleggio auto , etc., cfr. art. 6 del regolamento), incluso il godimento di una settimana di soggiorno presso le strutture alberghiere che risultano nella “disponibilità” del
(cfr. art. 1 del contratto). Pt_2
In merito a tale tipologia di contratto, il richiamato art. 71 Cod. Consumo dispone che in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore informazioni accurate e sufficienti tramite il formulario informativo di cui all'allegato II ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario, che forniscono una significativa indicazione del contenuto essenziale minimo di tale contratto.
L'allegato II ter dispone che l'operatore deve, tra l'altro, indicare la natura e il contenuto esatto del diritto o dei diritti.
Nel caso di specie, anche considerando congiuntamente tutti i documenti negoziali sottoscritti dall'odierno opponente, difetta l'indicazione sopra indicata.
Per quanto concerne i servizi riservati agli associati e oggetto del contratto, l'art. 6 del regolamento (allegato B), lungi dall'indicare il contenuto esatto del relativo diritto, rimanda alla pagina web www.michelangelohotelandresort.net, e fa presente che, accedendo all'area riservata, gli associati potranno godere di “condizioni privilegiate” inerenti a viaggi organizzati, soggiorni, trasporti aerei, terrestri e marittimi, noleggio auto , etc. senza tuttavia precisare in alcun modo in cosa consisterebbero dette condizioni privilegiate.
Per quanto concerne il diritto di godere di una settimana di soggiorno, il contratto prevede che tale diritto potrà essere esercitato presso le strutture alberghiere che risultano “nella disponibilità” del e l'allegato A (formulario informativo), al paragrafo “prenotazione Pt_2
pagina 9 di 11 periodo”, dispone che l'associato, salvo disponibilità, potrà godere della settimana presso una delle strutture Turistiche Alberghiere “in disponibilità” del . Pt_2
Si tratta di una settimana di soggiorno all'anno, perché il formulario informativo (allegato A), nel paragrafo prenotazione periodo, dispone che l'associato potrà godere della settimana a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Senonché è evidente che le espressioni “strutture alberghiere nella disponibilità del Club” e “in disponibilità del Club” e “salvo disponibilità del Club”, da un lato, non fanno che confermare che difetta il requisito dell'indicazione del contenuto esatto dei diritti oggetto del contratto, dall'altro, evidenziano la mancanza di alcuna forma di garanzia in ordine al diritto dell'associato di godere di una settimana di soggiorno all'anno. E non rileva la circostanza, evidenziata da parte opposta, che l'allegato A del contratto contiene un elenco delle strutture alberghiere del , atteso che nell'allegato B al contratto è precisato che i complessi turistici Pt_2
alberghieri “in disponibilità” al potranno variare, come già si è osservato per altro Pt_2
motivo, “in ragione degli accordi commerciali stipulati”.
Va poi aggiunto che nell'indicazione dell'oggetto del contratto non è specificata la modalità di godimento del diritto di soggiorno (ad esempio, presso una stanza d'albergo, ovvero presso un appartamento, o una villa, etc.), perché, come già evidenziato, è solo dichiarato che il diritto potrà essere esercitato “presso le strutture alberghiere che risultano nella disponibilità del
” Pt_2
È anche vero che l'art. 5 del contratto, che concerne la quota annuale a carico dell'associato
“per garantire la gestione e il buon funzionamento dei servizi turistico ricettivi”, indica una tipologia di appartamento e quindi deve, in linea teorica, ritenersi che il diritto in questione consista nel soggiorno presso un appartamento.
Va tuttavia evidenziato che la tipologia di appartamento indicata nel contratto, ossia “4 New”, non corrisponde ad alcuna di quelle riportate nel formulario informativo (allegato A), risultando quindi incerta la modalità di godimento del diritto in questione.
pagina 10 di 11 In definitiva, l'esame dei documenti negoziali sottoscritti dall'opponente rende evidente che l'indicazione dei diritti spettanti al medesimo e che discendono dalla titolarità del certificato associativo acquistato è del tutto indeterminata ed aleatoria, conducendo ad una vera e propria indeterminatezza dell'oggetto della prestazione.
Deve quindi dichiararsi la nullità del contratto n. 5078, stipulato il 10 agosto 2020 tra l'odierno opponente e l'opposta, per indeterminatezza dell'oggetto.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e rubricato al n. 722/2023 deve essere revocato.
Va inoltre accolta la domanda di parte opponente di condanna dell'opposta alla restituzione della somma di € 1.200,00 a quest'ultima versata in esecuzione del predetto contratto. Detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in € 3.376,00, oltre accessori di legge, in considerazione dell'attività effettivamente svolta, devono porsi a carico di parte opposta in ragione della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in persona del giudice dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 2857/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara la nullità del contratto n. 5078, stipulato il 10 agosto 2020 tra gli odierni opponente e opposta, per indeterminatezza dell'oggetto; revoca il decreto ingiuntivo n.722/2023 emesso da questo tribunale il 12 ottobre 2023; condanna parte opposta a restituire all'opponente la somma di € 1.200,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 3.376,00, oltre accessori di legge.
Varese, 12 giugno 2025.
Il giudice Dott. Elisabetta Chiodini
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