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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2024, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA (c.f. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. CALOGERO LUCA Controparte_2 C.F._2
TERZA INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di sesso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], senza figli e unita civilmente con Parte_1 CP_2
in data 21.11.2020, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello femminile,
[...]
enunciato nei registri dello stato civile, il cambio del prenome da a e nonché Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad eseguire interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
pagina 1 di 4 Interveniva volontariamente in giudizio che si associava alle istanze attoree. Controparte_2
Ritualmente citato il Pubblico Ministero, rimasto contumace, all'udienza del 28.11.2024 parte attrice e l'intervenuta, personalmente comparse, insistevano come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione proveniente da struttura pubblica attestante la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (doc. 4,5), nonché
l'audizione della parte attrice, la quale ha inequivocabilmente confermato la propria identificazione nel genere maschile e la volontà e consapevolezza di sottoporsi all'intervento medico per il quale ha chiesto l'autorizzazione.
Il Collegio si conforma all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte a mente del quale
«alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, parte attrice sin dalla preadolescenza ha percepito una naturale preferenza per interessi e attività tipicamente maschili e una predisposizione a cercare la compagnia maschile piuttosto che quella femminile;
medesime preferenze risultavano marcate ed evidenti anche nella scelta dell'abbigliamento, dell'aspetto fisico e degli accessori. Nel corso del tempo tali preferenze sono divenute sempre più radicali, sino ad arrivare al rifiuto di accessori che richiamassero la femminilità.
In particolare, secondo la relazione della consulenza di parte prodotta, il vissuto e la storia clinica di parte attrice permettono di ritenere soddisfatti i seguenti criteri diagnostici, tipici della Disforia di genere: -una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
-un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie, tipiche del genere femminile;
-un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
-un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
-un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al genere maschile, nella convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere maschile (relazione dr.ssa doc. 4). Per_2
pagina 2 di 4 Disforia di genere confermata dalla sottoposizione di parte attrice a terapia ormonale, attestata con successo dalle allegate relazioni endocrinologica e psichiatrica, particolarmente attendibili in quanto provenienti da Enti pubblici, che escludono la necessità di ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori (relazione dr. Delbarba doc. 5).
Pertanto, secondo le menzionate relazioni, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Allo stesso modo ha contribuito l'intervento di mastectomia e ricostruzione toracica effettuato nel luglio 2022 in Spagna
Conclusivamente, alla luce dell'identità psico-sessuale maschile della parte attrice, ricorrono i presupposti per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da femminile a maschile.
Secondo costante giurisprudenza, nel medesimo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985). Invero, alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome con cui da rilevante arco di Per_1
tempo viene identificata nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano
13 gennaio 2005 n. 328), non ostando alcuna ragione in senso contrario.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, D.Lgs.
150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla Consulta “non priva di tratti paternalistici”
(§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”
(§ 6.2.1). In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le pagina 3 di 4 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Infine, essendo parte attrice unita civilmente con l'intervenuta, si prende atto in dispositivo che, ai sensi dell'art. 1 comma 26 l. 76/2016, “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024;
2. attribuisce a il sesso maschile;
Parte_1
3. attribuisce a il nuovo nome;
Parte_1 Per_1
4. dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], ordinando Parte_1 che lo stesso (Atto n. 1892, Parte I, Serie A, Reg. II) venga così corretto: dove è scritto “ deve Pt_1 leggersi;
dove è scritto “sesso femminile” si legga “sesso maschile”; Per_1
5. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. prende atto dell'intervenuto scioglimento dell'unione civile tra e Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia l'annotazione della
[...]
presente sentenza nel registro degli atti delle unioni civili del predetto Comune.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Michele Posio Presidente est.
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA (c.f. ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
e nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. CALOGERO LUCA Controparte_2 C.F._2
TERZA INTERVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: rettificazione di sesso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], senza figli e unita civilmente con Parte_1 CP_2
in data 21.11.2020, ha chiesto l'attribuzione di un sesso diverso da quello femminile,
[...]
enunciato nei registri dello stato civile, il cambio del prenome da a e nonché Pt_1 Per_1
l'autorizzazione ad eseguire interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari da femminili a maschili.
pagina 1 di 4 Interveniva volontariamente in giudizio che si associava alle istanze attoree. Controparte_2
Ritualmente citato il Pubblico Ministero, rimasto contumace, all'udienza del 28.11.2024 parte attrice e l'intervenuta, personalmente comparse, insistevano come in atti e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documentazione proveniente da struttura pubblica attestante la diagnosi di disforia di genere e l'avvio della terapia ormonale (doc. 4,5), nonché
l'audizione della parte attrice, la quale ha inequivocabilmente confermato la propria identificazione nel genere maschile e la volontà e consapevolezza di sottoporsi all'intervento medico per il quale ha chiesto l'autorizzazione.
Il Collegio si conforma all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte a mente del quale
«alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale» (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Nel caso di specie, parte attrice sin dalla preadolescenza ha percepito una naturale preferenza per interessi e attività tipicamente maschili e una predisposizione a cercare la compagnia maschile piuttosto che quella femminile;
medesime preferenze risultavano marcate ed evidenti anche nella scelta dell'abbigliamento, dell'aspetto fisico e degli accessori. Nel corso del tempo tali preferenze sono divenute sempre più radicali, sino ad arrivare al rifiuto di accessori che richiamassero la femminilità.
In particolare, secondo la relazione della consulenza di parte prodotta, il vissuto e la storia clinica di parte attrice permettono di ritenere soddisfatti i seguenti criteri diagnostici, tipici della Disforia di genere: -una marcata incongruenza tra il genere esperito e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie;
-un intenso desiderio di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie, tipiche del genere femminile;
-un intenso desiderio per le caratteristiche sessuali primarie e secondarie del genere maschile;
-un intenso desiderio di appartenere al genere opposto;
-un intenso desiderio di essere trattata come appartenente al genere maschile, nella convinzione di avere i sentimenti e le reazioni tipici del genere maschile (relazione dr.ssa doc. 4). Per_2
pagina 2 di 4 Disforia di genere confermata dalla sottoposizione di parte attrice a terapia ormonale, attestata con successo dalle allegate relazioni endocrinologica e psichiatrica, particolarmente attendibili in quanto provenienti da Enti pubblici, che escludono la necessità di ricorrere ad ulteriori approfondimenti istruttori (relazione dr. Delbarba doc. 5).
Pertanto, secondo le menzionate relazioni, l'esponente risulta a tutt'oggi pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito di tutti i contesti sociali in cui si relaziona. A tanto ha indubbiamente contribuito la terapia ormonale, avendo ridotto, quest'ultima, il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un iniziale riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Allo stesso modo ha contribuito l'intervento di mastectomia e ricostruzione toracica effettuato nel luglio 2022 in Spagna
Conclusivamente, alla luce dell'identità psico-sessuale maschile della parte attrice, ricorrono i presupposti per disporre la rettificazione dell'attribuzione di sesso, da femminile a maschile.
Secondo costante giurisprudenza, nel medesimo procedimento può essere accolta la domanda di attribuzione di un nuovo nome (Trib. Roma, sez. I, 20 settembre 1986, n. 566; Trib. Benevento, 10 gennaio 1985). Invero, alle trasformazioni somatiche corrisponde e si accompagna l'assunzione di una nuova identità psicosessuale, che, fisiologicamente, si riflette nella possibilità di scelta di un nuovo nome, anche del tutto difforme da quello precedente (Trib. Bologna, 16 aprile 2007).
Nel caso di specie, la persona ha chiesto l'assegnazione del nome con cui da rilevante arco di Per_1
tempo viene identificata nelle relazioni sociali (cfr. Trib. Milano 18 maggio 2005 n. 5694, Trib. Milano
13 gennaio 2005 n. 328), non ostando alcuna ragione in senso contrario.
Quanto all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico, va osservato che la Corte Costituzionale, con la recente pronuncia n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 31, comma 4, D.Lgs.
150/2011, nella parte in cui tale disposizione, ritenuta dalla Consulta “non priva di tratti paternalistici”
(§ 6.2), prevede un regime autorizzativo che si appalesa “irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015 [le quali hanno] escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo» funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”
(§ 6.2.1). In conclusione, la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole la previsione di cui all'art. 31, comma 4, D.Lgs. 150/2011, nella parte in cui essa subordina la pronuncia di rettificazione all'autorizzazione al trattamento medico-chirurgico ogniqualvolta, come appunto nel caso di specie, “le pagina 3 di 4 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (§ 6.2.4).
Di conseguenza, accertata la sussistenza in capo alla parte istante dei requisiti per sottoporsi all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, va dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione, dovendo essere disposta la sola rettificazione dei registri dello stato civile.
Infine, essendo parte attrice unita civilmente con l'intervenuta, si prende atto in dispositivo che, ai sensi dell'art. 1 comma 26 l. 76/2016, “la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Nulla per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico stante l'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011 ad opera della sentenza n. 143/2024;
2. attribuisce a il sesso maschile;
Parte_1
3. attribuisce a il nuovo nome;
Parte_1 Per_1
4. dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], ordinando Parte_1 che lo stesso (Atto n. 1892, Parte I, Serie A, Reg. II) venga così corretto: dove è scritto “ deve Pt_1 leggersi;
dove è scritto “sesso femminile” si legga “sesso maschile”; Per_1
5. ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. prende atto dell'intervenuto scioglimento dell'unione civile tra e Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brescia l'annotazione della
[...]
presente sentenza nel registro degli atti delle unioni civili del predetto Comune.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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