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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, in esito alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31/03/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3810/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall' avvocato Marco Gentile ed elettivamente domiciliata Parte_1 n Caserta (Ce) alla Piazza Vanvitelli, n. 4/D; RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 avide TA e Erminio AP ed elettivamente domiciliati in Caserta (Ce) alla Via Arena, loc.tà San Benedetto;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 16/06/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedendo altresì il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
****
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
***
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata, ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dopo una accurata anamnesi della paziente e della documentazione allegata, ha riscontrato che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, I classe
NYHA. Artrosi poli distrettuale, con particolare interessamento del ginocchio destro e della spalla sinistra, in soggetto con osteoporosi secondaria. Esiti di quadrantectomia destra (2016), con linfoadenectomia consensuale, per carcinoma “no special type”, successivamente trattato con chemio e radio terapia adiuvante fino a ottobre 2018; attualmente in follow up, negativo per ripresa della crescita neoplastica” e che tali patologie determinano una invalidità pari al 100% ma ha, tuttavia, ritenuto non sussistenti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza tecnica depositata in data 04/11/2024).
In particolare il ctu ha chiarito che “vista la documentazione sanitaria in atti, considerato l'esito dell'esame clinico eseguito e dei test di performance somministrati (in allegato), per il persistere di una buona autonomia nelle
ADL/IADL e tenuto conto dell'attuale performance status scale (70) oltre che della stabilità di malattia Parte_2 neoplastica, si ritiene che, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, così come all'epoca della visita di revisione del settembre 2018, epoca in cui ella ebbe a terminare il previsto programma terapeutico chemioterapico adiuvante ad elevata tossicità sistemica ed ematologica (in data 28/09/2018 completati 4 cicli secondo protocollo EC90, seguiti da 12 somministrazioni di PACLITAXEL + 4 HERCEPTIN), proseguendo con la sola terapia immunosoppressiva di mantenimento a bassa tossicità sistemica, la ricorrente NON si trovi e NON si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita”
Pertanto, il CTU, nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, nominato nel giudizio di merito, traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come da separato decreto,
3
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente NON si trova nelle condizioni Parte_1 medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separatp decreto
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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rapp.ta e difesa dall' avvocato Marco Gentile ed elettivamente domiciliata Parte_1 n Caserta (Ce) alla Piazza Vanvitelli, n. 4/D; RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso Controparte_1 avide TA e Erminio AP ed elettivamente domiciliati in Caserta (Ce) alla Via Arena, loc.tà San Benedetto;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 16/06/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti per ottenere l'indennità di accompagnamento chiedendo altresì il rinnovo delle operazioni peritali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 01/01/2012, avendo ad oggetto la
1 pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_2 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in
2 esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
***
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e della nuova documentazione medica allegata, ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dopo una accurata anamnesi della paziente e della documentazione allegata, ha riscontrato che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia sclerotico ipertensiva II stadio OMS, I classe
NYHA. Artrosi poli distrettuale, con particolare interessamento del ginocchio destro e della spalla sinistra, in soggetto con osteoporosi secondaria. Esiti di quadrantectomia destra (2016), con linfoadenectomia consensuale, per carcinoma “no special type”, successivamente trattato con chemio e radio terapia adiuvante fino a ottobre 2018; attualmente in follow up, negativo per ripresa della crescita neoplastica” e che tali patologie determinano una invalidità pari al 100% ma ha, tuttavia, ritenuto non sussistenti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza tecnica depositata in data 04/11/2024).
In particolare il ctu ha chiarito che “vista la documentazione sanitaria in atti, considerato l'esito dell'esame clinico eseguito e dei test di performance somministrati (in allegato), per il persistere di una buona autonomia nelle
ADL/IADL e tenuto conto dell'attuale performance status scale (70) oltre che della stabilità di malattia Parte_2 neoplastica, si ritiene che, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, così come all'epoca della visita di revisione del settembre 2018, epoca in cui ella ebbe a terminare il previsto programma terapeutico chemioterapico adiuvante ad elevata tossicità sistemica ed ematologica (in data 28/09/2018 completati 4 cicli secondo protocollo EC90, seguiti da 12 somministrazioni di PACLITAXEL + 4 HERCEPTIN), proseguendo con la sola terapia immunosoppressiva di mantenimento a bassa tossicità sistemica, la ricorrente NON si trovi e NON si trovasse nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita”
Pertanto, il CTU, nominato nella fase di merito, puntualmente, motivando le proprie ragioni ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta attraverso l'esame obiettivo e l'analisi della documentazione allegata dalla ricorrente.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, nominato nel giudizio di merito, traggono origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati e sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, liquidate come da separato decreto,
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P. Q. M
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente NON si trova nelle condizioni Parte_1 medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate come da separatp decreto
Si comunichi.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito del provvedimento.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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