Ordinanza cautelare 6 agosto 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 17/12/2021, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01075/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2015, proposto da
ND EB, AN OG e RI NT rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Andrea Coronin e Christian Chiarello con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Pescantina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dalla Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, Calle De Mezo - S. Polo 3080/L;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Pescantina n. 12 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “nomina componenti collegio revisori dei conti per il triennio 2015/2018" nella parte in cui ha determinato il compenso riconosciuto ai revisori in complessivi € 7.500,00 per il Presidente e in € 5.000,00 per i componenti al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescantina;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano la deliberazione del Consiglio comunale di Pescantina n. 12 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto la “nomina componenti collegio revisori dei conti per il triennio 2015/2018” nella parte in cui ha determinato il compenso riconosciuto ai revisori;
- che il ricorso è stato depositato in giudizio il 23 agosto 2015;
- che in data 14 settembre 2020 è stato inviato via PEC l’avviso della possibile perenzione quinquiennale;
- che in assenza della presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza con decreto presidenziale n. 509 del 3 settembre 2021 è stata pronunciata l’estinzione per perenzione del giudizio ai sensi dell’art. 82, comma 1, cod. proc. amm.;
- che con atto ritualmente notificato e depositato in giudizio i ricorrenti hanno presentato opposizione al decreto di perenzione ai sensi dell’art. 85 cod. proc. amm.;
- che il Comune di Pescantina con memoria resiste all’opposizione replicando puntualmente alle censure proposte;
- che in punto di fatto i ricorrenti premettono che l’avviso di perenzione è stato trasmesso al domiciliatario, il quale lo ha prontamente inviato al difensore;
- che tuttavia il difensore non ha potuto conoscere l’avviso di perenzione a causa di un imprevedibile disguido informatico, in quanto l’avviso è stato recapitato nella casella PEC nella cartella “posta indesiderata”;
- che con un primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 136 cod. proc. amm., perché l’avviso di perenzione non è stato trasmesso al domicilio digitale di alcuno dei difensori, ma solo al domicilio digitale del domiciliatario non co-difensore;
- che secondo i ricorrenti tale comunicazione non è pertanto idonea a far decorrere i termini per la presentazione della nuova istanza di fissazione udienza;
- che in proposito i ricorrenti deducono che la circolare del 23 aprile 2014 del Segretario della Giustizia Amministrativa stabilisce che in mancanza di domiciliazione presso un difensore la comunicazione debba essere effettuata all’indirizzo PEC “del difensore” indicato nel ricorso;
- che da tale premessa i ricorrenti deducono la non ritualità della comunicazione eseguita al domiciliatario;
Considerato:
- che tale prospettazione non è condivisibile;
- che infatti la pretesa dei ricorrenti di considerare tamquam non esset l’indicazione del domiciliatario non difensore, al fine di sostenere che la PEC recante l'avviso di perenzione avrebbe dovuto essere inviata al domicilio elettronico del solo difensore effettivo e non anche del domiciliatario, non è supportata da alcuna previsione normativa;
- che la stessa circolare del 2014 invocata dai ricorrenti prevede che la comunicazione vada effettuata al difensore solo “in mancanza del domiciliatario”, precisando che la comunicazione debba essere effettuata allo stesso “salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di volere ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC”;
- che l'art. 13, comma 1-quater, delle disposizioni di attuazione cod. proc. amm., introdotto dal decreto legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito in legge 25 ottobre 2016, n. 197, dispone che “le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario";
- che la giurisprudenza ha più volte ribadito l’operatività di tale regola (cfr. Cons. Giust. Aamm. 30 giugno 2020, n. 487 e i precedenti ivi richiamati);
- che peraltro a pagina 15 del ricorso vi è l’espressa indicazione al primo posto dell’indirizzo di posta elettronica del domiciliatario come quello presso il quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni relative al processo;
- che pertanto, contrariamente a quanto dedotto, la comunicazione è stata eseguita regolarmente all’indirizzo di posta elettronica del domiciliatario;
- che con il secondo motivo i ricorrenti contestano il decreto di perenzione perché nell’epigrafe reca l’indicazione del solo nominativo del primo dei ricorrenti, omettendo le generalità degli altri;
- che tale doglianza non può essere accolta in quanto la circostanza costituisce al più un mero errore materiale di un provvedimento giurisdizionale emendabile mediante l’attivazione dell’apposito procedimento, e non incide sulla validità del medesimo;
- che infatti è chiaro dalla lettura del provvedimento che la perenzione è stata pronunciata rispetto al ricorso nella sua interezza e quindi con riguardo a tutte le parti ricorrenti;
- che i ricorrenti invocano l’applicazione dell’errore scusabile perché il mancato corretto recapito della PEC è dovuta ad un caso fortuito;
- che nel caso in esame non può essere riconosciuto l’errore scusabile in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (cfr. T.A.R. Abbruzzo, L’Aquila, ordinanza 22 ottobre 2021, n. 473 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- che la giurisprudenza amministrativa ha rimarcato che la validità e l'efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 10 dicembre 2014, n. 33);
- che i ricorrenti non hanno addotto che il disguido sia addebitabile ad un difetto di funzionamento del sistema informatico o a cause di forza maggiore e la giurisprudenza esclude ricorra un caso di malfunzionamento nel recapito della comunicazione tra la “posta indesiderata” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 22 giugno 2017, n. 7734);
Ritenuto:
- di respingere l’opposizione al decreto di opposizione;
- di porre a carico dei ricorrenti le spese relative al giudizio di opposizione, come previsto dall’art. 85, comma 5, cod. proc. amm., che esclude la possibilità di compensazione anche parziale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge l'opposizione proposta ai sensi dell’art. 85, comma 3, cod. proc. amm., avverso il decreto presidenziale di perenzione n. 509/2021 del 2 settembre 2021.
Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese di lite relative a questa fase di giudizio in favore del Comune di Pescantina liquidandole nella somma di € 1.000,00, a titolo di competenze e spese oltre ad iva e cpa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO