Art. 3. Uffici del saggio e loro marchio 1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 3 della Legge 15 maggio 2023, n. 55
Articolo 2Articolo 4
- Legge 15 maggio 2023, n. 55
Articolo 3 della Legge 15 maggio 2023, n. 55
Versione
27 maggio 2023
27 maggio 2023
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2002, n. 11089
- Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8188
- Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2025, n. 19684
- Trib. Messina, sentenza 01/04/2025, n. 942
- Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2797
- Articolo 157 del Codice di procedura civile
- Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1969, n. 754
- Articolo 3 della Legge 19 luglio 1959, n. 537