Art. 3. Uffici del saggio e loro marchio 1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 , identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2Articolo 4
- Legge 15 maggio 2023, n. 55
Articolo 3 della Legge 15 maggio 2023, n. 55
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27 maggio 2023
27 maggio 2023
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