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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1286/2023 RG, vertente
TRA
con sede legale in località Falagato snc del comune di Altavilla Parte_1
Silentina (SA), in persona del suo legale rapp.te p.t., sig. , elettivamente Parte_2
domiciliata in Serre (SA) alla via Roma n. 70, presso lo studio dell'avv. Vito Cornetta, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 (quale società che ha fuso per incorporazione Controparte_1
la , con sede in Pomigliano D'Arco (NA), in persona Controparte_2
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., ing. , Controparte_3
elettivamente domiciliata presso in Eboli (SA), alla Via Ignazio Lodato n.59 / Piazza Tito
Flavio, presso lo studio degli avv.ti Rosa Lieto e Clorinda Arenella, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3031/2023 del 30/6/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia indebito oggettivo;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 16/12/2023, l'
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 3031/2023 del 30/6/2023 (pubblicata in Parte_1
data 30/6/2023 e mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così provvedeva:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto
ingiuntivo n. 693/2018 (RGN 2066/2018), reso dal Giudice del Tribunale di Salerno in data del
06/3/2018, e lo dichiara esecutivo come per legge;
2. condanna parte opponente al pagamento
delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in Euro 2.835,00 di cui Euro €
35,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, iva cpa come per legge,
con attribuzione all'Avv. Maria Assunta Sudano per dichiarato anticipo>.
2 In effetti, con ricorso per ingiunzione depositato innanzi al Tribunale di Salerno in data
1/3/2018 la poi fusa ne Controparte_2 Controparte_1
chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dell' per Parte_1
ottenere il pagamento della somma complessiva di € 5.284,18, oltre interessi moratori come richiesti ed oneri accessori dovuti per legge, a titolo di saldo delle forniture per prodotti informatici (cfr. fatture n. 645 del 27/3/15, per la residua somma di € 2.963,96; n. 949 del
18/5/2015 di € 652,70; n. 1448 del 31/7/2015 per € 1.677,52). Avverso il decreto ingiuntivo n.
693/2018 (reso il 6/03/2018 e notificato a mezzo PEC in data 4/5/2018) l'odierna appellante proponeva opposizione (notificata a mezzo PEC in data 8/6/2018) rappresentando di non aver mai commissionato né ricevuto le forniture di cui alle fatture azionate nel monitorio e chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione per un indebito oggettivo della somma di €
4.500,00 corrisposta con bonifico in data 8/8/2016, sostenendo che il detto pagamento fosse stato erroneamente imputato dalla creditrice (la ) alla fattura n. 645/2015 posta a base Pt_3
del decreto opposto. Inoltre, la società opponente spiegava ulteriore domanda riconvenzionale,
per la restituzione per indebito oggettivo della somma di € 20.000,00, versata in data 20/9/2012
“in acconto alle forniture da fatturare” e mai imputate a prestazioni eseguite ovvero, in via subordinata, la compensazione di detta somma con l'importo eventualmente dovuto alla società
opposta.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva ritualmente la CP_2
eccependo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto
[...]
ingiuntivo opposto: la temerarietà dell'opposizione nella sua totalità; l'infondatezza delle domande riconvenzionali proposte, sia perché il pagamento della somma di € 4.500,00 era stata imputata dalla stessa società opponente proprio alla fattura n. 645\15, sia per la genericità della richiesta di restituzione della somma di € 20.000,00.
Quindi, concessa la provvisoria esecutorietà del monitorio opposto (cfr. ordinanza datata
8/3/2019) ed escussi i testi ammessi (cfr. ordinanza dell'11/2/2020 e verbale di udienza del
3 17/12/2021 per i testi e ), all'udienza del 30/6/2023 il Testimone_1 Testimone_2
giudice emanava la sentenza qui appellata ex art 281 sexies cpc.
In particolare, il Tribunale, chiarito il riparto dell'onere probatorio in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, riteneva che la vesse dato prova Controparte_2
del credito vantato, avendo i testimoni escussi provato non solo il rapporto pluriennale, anche le specifiche prestazioni di cui alle fatture azionate. Di contro, con riferimento alla richiesta di compensazione per avere l' un proprio controcredito di € 20.000,00 nei Parte_1
confronti della opponente, che contestava espressamente l'assunto, il giudice di prime cure rilevava l'assenza del requisito della certezza, liquidità ed esigibilità.
Con l'impugnazione in esame, l' censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere provato il credito dedotto in monitorio,
nonostante la contestazione delle forniture indicate nelle fatture azionate, per non averle mai commissionate né ricevute;
- Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione per indebito sia della somma di € 4.500,00, versata erroneamente in acconto della fattura 645\15 per prestazioni mai eseguite, sia della somma di € 20.000,00 versate dalla AR
& OF SE PA all' in data 20/9/2012 a titolo di acconto per Parte_1
prestazioni da fatturare, ma mai imputata a prestazioni effettivamente eseguite;
- Infine, il giudice di prime cure avrebbe errato nel non dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur avendo entrambe le parti avanzato tale richiesta in ragione dell'avvenuto pagamento del credito ingiunto nelle more del giudizio di opposizione.
Pertanto, la società appellante così concludeva: <
1. Voglia annullare, revocare, dichiarare
nulla e/o riformare la sentenza Sentenza n. 3031/2023 pubblicata il 30/06/2023 RG n.
5350/2018 Repert. n. 3809/2023 del 03/07/2023 del Tribunale di Salerno, nella persona del
giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, con la quale è stato confermato decreto n.
4 693/2018 del 06.03.2018, depositato in cancelleria in pari data, reso nell'ambito del
procedimento rubricato al numero di r.g. 2066/2018, notificato conforme il 07.05.2018, il
Giudice Unico del Tribunale Civile di Salerno Dott.ssa Giuseppina Valiante ingiungeva alla
società , come legalmente rappresentata, di pagare in favore della istante Parte_1
la somma di Euro 5.284,18 oltre interessi come richiesti in ricorso e Controparte_2
spese di procedura monitoria pari ad Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi
oltre accessori come per legge, dichiarando la cessazione della materia del contendere in
ordine al credito posto a base dell'iniziativa monitoria in primo grado o comunque la revoca
ed annullamento del suddetto decreto ingiuntivo n. 693/2018 (RGN 2066/2018), reso dal
Giudice del Tribunale di Salerno in data del 06/3/2018; 2. Voglia annullare, revocare,
dichiarare nulla e/o riformare la sentenza n. 3031/2023 pubblicata il 30/06/2023 RG n.
5350/2018 Repert. n. 3809/2023 del 03/07/2023 del Tribunale di Salerno, nella persona del
giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, con la quale è stato confermato decreto n.
693/2018 del 06.03.2018, depositato in cancelleria in pari data, reso nell'ambito del
procedimento rubricato al numero di r.g. 2066/2018, notificato conforme il 07.05.2018, il
Giudice Unico del Tribunale Civile di Salerno Dott.ssa Giuseppina Valiante ingiungeva alla
società , come legalmente rappresentata, di pagare in favore della istante Parte_1
la somma di Euro 5.284,18 oltre interessi come richiesti in ricorso e Controparte_2
spese di procedura monitoria pari ad Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi
oltre accessori come per legge, dichiarando la fondatezza della domanda riconvenzionale
ritualmente e tempestivamente articolata nell'opposizione a decreto ingiuntivo e condannando
la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore dell'appellante della Controparte_2
somma di Euro 20.000,00 oltre interessi fino al saldo;
3. Voglia annullare, revocare, dichiarare
nulla e/o riformare la sentenza Sentenza n. 3031/2023 pubblicata il 30/06/2023 RG n.
5350/2018 Repert. n. 3809/2023 del 03/07/2023 del Tribunale di Salerno, nella persona del
giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, con la quale è stato confermato decreto n.
5 693/2018 del 06.03.2018, depositato in cancelleria in pari data, reso nell'ambito del
procedimento rubricato al numero di r.g. 2066/2018, notificato conforme il 07.05.2018, il
Giudice Unico del Tribunale Civile di Salerno Dott.ssa Giuseppina Valiante ingiungeva alla
società , come legalmente rappresentata, di pagare in favore della istante Parte_1
la somma di Euro 5.284,18 oltre interessi come richiesti in ricorso e Controparte_2
spese di procedura monitoria pari ad Euro 145,50 per esborsi ed Euro 540,00 per compensi
oltre accessori come per legge, condannando la al pagamento delle Controparte_2
spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore
antistatario, con liquidazione ex dm. 147/2022 e s.m.i.>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva Controparte_1
(già AR & OF SE PA), contestando tutto quanto ex adverso dedotto e
[...]
richiesto, perchè infondato in fatto e in diritto. In particolare, la società appellata precisava di non aver mai formulato richiesta di cessazione della materia del contendere, permanendo un interesse ad ottenere una pronuncia confermativa delle ragioni di credito azionate col monitorio,
contestando l'esistenza del controcredito e l'eccepita compensazione. Il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado, con provvedimento del 18/6/2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 6/3/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/3/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc (cfr. provvedimento del 11/3/2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
6 A. Cessazione materia del contendere.
In via preliminare, ritiene la Corte che sia opportuno analizzare il motivo di appello con il quale l' lamentava la mancata dichiarazione della cessazione della materia del Parte_1
contendere, nonostante la dedotta comune volontà di entrambe le parti in causa, visto l'intervenuto pagamento nelle more del procedimento di primo grado delle somme ingiunte.
Il motivo non è degno di pregio.
Giova a tal fine ricordare che la ratio sottesa alla pronuncia della cessazione della materia del contendere, fattispecie di estinzione del processo, consiste nel venir meno dell'interesse,
comune ad entrambe le parti, alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 100 cpc, che si verifica quando sopravviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto (cfr. Cass.
n. 16891 del 15/06/2021). Infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e,
quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. Cass. n. 21757 del 29/07/2021).
Requisiti che, nel caso di specie, mancano.
7 Invero, contrariamente a quanto affermato dalla società appellante non solo non vi è prova della comune volontà di addivenire a tale esito processuale, ma in realtà entrambe le società hanno manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio lo stesso: l' Parte_1
infatti, pur chiedendo la cessazione della materia del contendere, insisteva nella comparsa
[...]
conclusionale di primo grado nell'istanza di revoca del decreto ingiuntivo e, addirittura,
nell'appello formulava il primo motivo proprio in merito alla contestazione ella fornitura di cui alle fatture azionate;
parimenti, la AR & OF SE PA reiterava sempre le proprie conclusioni sull'accertamento della sussistenza del rapporto e del credito portato dal monitorio,
contestando la domanda di indebito proposta da controparte. A tal proposito, vale ricordare che nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere allorchè l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito (cfr. Cass. n. 4855\2021).
Comunque, è determinante al fine di escludere l'invocata cessazione della materia del contendere la circostanza che il pagamento delle somme ingiunte è avvenuto non spontaneamente, ma a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art. 648 cpc: è noto, infatti, che per il venir meno dell'interesse ad agire si richiede non solo un'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario, ma anche il relativo riconoscimento - anche implicito purché
inequivoco - della fondatezza della domanda (cfr. Cass., ordinanza n. 1588 del 24/01/2020).
Per inciso, nel caso in esame, difetta anche la prova dell'avvenuto pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposte, risultando in atti il versamento delle sole spese processuali in favore dell'avv. Sudano.
B. Indebito oggettivo.
Con l'ulteriore motivo, l'odierna appellante censurava l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione per indebito sia della somma di € 4.500,00, versata erroneamente in acconto della fattura 645\15 per prestazioni mai eseguite, sia della somma di
€ 20.000,00 versate dalla AR & OF SE PA all' in data Parte_1
8 20/9/2012 a titolo di acconto per prestazioni da fatturare, ma mai imputata a prestazioni effettivamente eseguite.
Ritiene la Corte che il motivo è infondato.
In via generale, è opportuno ricordare che in materia di onere probatorio circa la mancanza della
causa debendi, la parte che propone nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo
è tenuta a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi,
integrando l'inesistenza della causa debendi un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la cui prova –
mediante fatti positivi contrari o presuntivi – incombe all'attore (cfr. Cass. n. 1557 del
13\2\1998; Cass. N. 17146 del 13\11\3003; Cass. n. 30713 del 27\11\2028; Cass. n. 34427 del
23\11\2022; Cass., ordinanza n. 2810 del 5\2\2025).
Orbene, nel caso che ci occupa, ammesso e non contestato l'avvenuto versamento da parte della ella somma di € 20.000,00 in favore dell' Controparte_2 Parte_1
“in acconto forniture da fatturare” (cfr. scrittura del 20\9\2012 a firma del Presidente,
) - il difetto di causa della dazione risulta non solo genericamente allegata Persona_1
dalla parte onerata ( , ma soprattutto non provata. Parte_1
L'odierna appellante, infatti, si limitava a ripetere in tutti suoi scritti difensivi che in ragione dei molteplici rapporti commerciali tra le parti aveva sempre pagato in maniera tracciabile
(assegni o bonifici) le fatture emesse dalla per un importo Controparte_2
complessivo di € 247.303,08, laddove gli € 20.000,00 in contestazione non erano mai stati imputati a pagamento delle forniture successivamente eseguite e fatturate (cfr. atto di opposizione in primo grado, memorie ex art. 183 cpc, comparsa conclusionale di primo grado,
atto di appello e comparsa conclusionale di secondo grado).
Né le prove orali assunte potevano in astratto sopperire a tale carenza di allegazione, in violazione delle preclusioni di cui all'art. 183 VI comma, n.1, cpc.
9 Senza contare, peraltro, la estrema genericità delle dichiarazioni del teste Testimone_3
(cfr. verbale di udienza del 17\12\2021), il quale giustificava il mancato pagamento delle
[...]
fatture azionate in monitorio per la presenza di un contro credito di € 20.000,00 nei confronti della opposta, riferendo semplicemente del diniego da parte della società opposta di procedere alla richiesta compensazione.
Infine, nessun rilievo probatorio poteva essere attribuito all'elenco unilateralmente predisposto dalla stessa nel quale si legge solo il numero delle fatture emesse dalla Parte_1
l'importo ed il mezzo di pagamento, senza la contestuale Controparte_2
produzione delle fatture stesse e degli assegni incassati e dei bonifici eseguiti. Comunque, pur a voler considerare detto elenco, da una attenta lettura dello stesso emerge chiaramente che a fronte della fattura n. 2991 del 31\8\2012 per € 60.000,00 la stessa Parte_1
indicava un pagamento mediante bonifico in data 27\12\2012 della minor somma di €
40.000,00, evidentemente compensato con il controcredito di € 20.000,00, come indicato nella riga immediatamente sotto – il che appare anche più verosimile in ragione delle date della fattura e quella della scrittura in contestazione (20\9\2012) - tanto che alla fine di tutto il
“resoconto” per l'odierna appellante residuava un proprio debito verso la CP_2
i soli € 5.294,18, ossia pari alla somma ingiunta.
[...]
In conclusione, per tutte le motivazioni sopra elaborate l'appello deve essere rigettato.
C. Spese processuali.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 20.000,00) e con attribuzione in favore degli avv.ti Rosa Lieto e Clorinda Arenella per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
10
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti della Parte_1 Controparte_1
(quale società che ha fuso per incorporazione la , ogni diversa Controparte_2
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 3031/2023 del 30/6/2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellata, Parte_1
delle spese del secondo grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano nella somma complessiva di € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con attribuzione in favore degli avv.ti
Rosa Lieto e Clorinda Arenella per dichiarato anticipo;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno, lì 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - -dott. Aldo Gubitosi-
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